CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 aprile 2022
Cassazione n. 22688/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 4677 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] 13.2.20193 -ricorrente principale non costituito- Contro p>u,‘, Agenzia delle entrate - riscossione, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - Controricorrente e ricorrente incidentale per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 3452/12/18, depositata in data 13 aprile 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. FATTO E DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197/2016, osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] in data 11 dicembre 2018 notificava all'Agenzia delle entrate- riscossione ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 3452/12/18, depositata in data 13 aprile 2018. Il ricorso principale però non è stato depositato nei termini di cui all'art. 369 c.p.c. e quindi è improcedibile ex art. 369, comma 1, c.p.c. perché, benché notificato alla controparte intimata, non è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte, come attestato dal certificato negativo della predetta cancelleria del 13.2.2019, e fino a tale data, con conseguente superamento del termine previsto dalla norma.La costituzione dell'intimata non sana la violazione della regola di procedibilità (Cass., Sez. U., n. 4859 del 1981 e n. 6420 del 1981;); invero, il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (Cass. n. 12894/2013, n. 24686/2014; n. 24453/2017; Cass. 41967/2021). La controricorrente, dal canto suo, non ha neppure rilevato il difetto di tempestivo deposito del ricorso, limitandosi a contraddire i motivi di impugnazione proposti dalla ricorrente, esponendo le proprie difese, che la Corte non può comunque esaminare, atteso che deve dichiararsi d'ufficio l'improcedibilità del ricorso (Cass. 22092/2019; Cass. n. 252/2001 e Cass. 26529/2017; Cass. 41967/2021). L'Agenzia delle entrate - riscossione, in persona del Direttore pro tempore ha proposto ricorso incidentale che in quanto notificato in data 21 dicembre 2018, è da ritenersi tempestivo, tenuto conto della sospensione dei termini ex art. 6 comma 11 del d.l. n. 119/2018, sicché non può dichiararsene l'inefficacia (Cass., Sez. U, n. 9741 del 14/04/2008; Cass. sez.6-5, n. 8728 del 17/03/2022). Con l'unico motivo del ricorso incidentale si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 2946 c.c. per avere la CTR ritenuto l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle notificate prima del 25.8.2009 sebbene il credito avente ad oggetto un tributo erariale fosse soggetto al termine di prescrizione decennale.Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo l'ADER allegato al ricorso la sentenza di appello (della CTR Campania, sezione staccata di Salerno, n. 3452/12/18) ed essendo del tutto insufficiente ai fini della cognizione della controversia il mero stralcio della stessa in esso riprodotto. In conclusione, va dichiarato improcedibile il ricorso principale e inammissibile quello incidentale. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità tra le parti. Non essendovi stato deposito del ricorso da parte della ricorrente, non sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., sez. un., n. 4315 del 2020; n. 1343 del 2019). P.Q.M. La Corte: dichiara il ricorso principale improcedibile e inammissibile il ricorso incidentale; compensa le spese del giudizio di legittimità tra le parti; Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. nr. 115 del 2002, dà della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso