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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 ottobre 2022

Cassazione n. 45880/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21 gennaio 2022 emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di applicazione della pena di mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, posto in continuazione con il reato già giudicato con sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1522/21, è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

Il ricorso, intrinsecamente generico, neppure si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che, con una struttura enunciativa consentita dai poteri di verifica assegnati al giudice in relazione alla tipologia della decisione rimessagli dalle parti, ha dato atto dei risultati del positivo riscontro di correttezza della qualificazione giuridica e, attraverso il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen., ha escluso la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, che devono risultare con carattere di evidenza (avuto riguardo, in particolare alle concordi dichiarazioni rese dagli acquirenti della cocaina loro ceduta dall'imputato).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21 gennaio 2022 emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di applicazione della pena di mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, posto in continuazione con il reato già giudicato con sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1522/21, è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Il ricorso, intrinsecamente generico, neppure si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che, con una struttura enunciativa consentita dai poteri di verifica assegnati al giudice in relazione alla tipologia della decisione rimessagli dalle parti, ha dato atto dei risultati del positivo riscontro di correttezza della qualificazione giuridica e, attraverso il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen., ha escluso la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, che devono risultare con carattere di evidenza (avuto riguardo, in particolare alle concordi dichiarazioni rese dagli acquirenti della cocaina loro ceduta dall'imputato). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 45880/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris