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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34403/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 9757/26 Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione dei fatti, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, ossia profili rimessi alla esclusiva competenza dei Giudici di merito (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428), che con una c.d.

"doppia conforme", hanno fornito congrua motivazione del proprio convincimento, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza e condivisibili massime di esperienza; Ritenuto che, difatti, la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione della valutazione di attendibilità delle deposizioni dei testi di polizia giudiziaria escussi e che i rilievi censori formulati dalla difesa, lungi dal denunciare un effettivo travisamento del loro contenuto, ne danno una lettura selettiva, senza misurarsi con la considerazione che la divergente versione dell'imputato - laddove assumeva di non avere compreso che i due predetti testi fossero Carabinieri - trova smentita nelle modalità dell'inseguimento, effettuato con segni distintivi inequivoci della funzione dagli stessi svolta (v. pagg. 2 e 3 della sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissib P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 9757/26 Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione dei fatti, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, ossia profili rimessi alla esclusiva competenza dei Giudici di merito (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428), che con una c.d. "doppia conforme", hanno fornito congrua motivazione del proprio convincimento, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza e condivisibili massime di esperienza; Ritenuto che, difatti, la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione della valutazione di attendibilità delle deposizioni dei testi di polizia giudiziaria escussi e che i rilievi censori formulati dalla difesa, lungi dal denunciare un effettivo travisamento del loro contenuto, ne danno una lettura selettiva, senza misurarsi con la considerazione che la divergente versione dell'imputato - laddove assumeva di non avere compreso che i due predetti testi fossero Carabinieri - trova smentita nelle modalità dell'inseguimento, effettuato con segni distintivi inequivoci della funzione dagli stessi svolta (v. pagg. 2 e 3 della sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissib P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 34403/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris