CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 febbraio 2026
Cassazione n. 22656/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
29/09/2025 del GIP del TRIBUNALE di Ferraraudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in preambolo, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale didi [OSCURATO:PERSONA] intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc.pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, segnatamente, trale sentenze di cui appresso:1) sentenza del Tribunale di Rimini, irrevocabile il 25 febbraio 2024, di condanna per ireati di cui agli artt. 624 e 493 cod. pen., commessi in Rimini il 18 e 19 marzo 2022;2) sentenza del Tribunale di Bologna, irrevocabile il 27 febbraio 2024, di condanna per ireati di cui agli artt. 624 e 493 cod. pen., commessi in Bologna il 12 settembre 2022;3) sentenza del Tribunale di Rimini, irrevocabile il 16 aprile 2022, di condanna per ilreato di cui all’art. 55 d. lgs. n. 231 del 2007, commesso in Rimini il 23 maggio 2008;4) sentenza del Tribunale di Bologna, irrevocabile il 16 aprile 2022, di condanna per ireati di cui agli artt. 494, 624 e 625, 493 cod. pen., commessi in Bologna il 1° gennaio 2021e di più fatti di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., commessi il 5 marzo, il 1° giugno e il 28agosto 2020. A ragione della decisione il Tribunale ha rilevato la distanza temporale intercorrente trai reati giudicati e osservato che l’unico elemento comune alle sentenze di condanna eral’omogeneità dei reati; sicché, in assenza di ulteriori elementi, ha affermato che l’esame degli2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], edenuncia un unico, articolato motivo in punto di violazione dell’art. 671 cod. proc. pen.Il ricorrente, dopo avere richiamato le imputazioni delle sentenze oggetto di istanza,lamenta che il Giudice dell’esecuzione non avrebbe svolto una concreta disamina degli indicirivelatori dalla continuazione, invece sussistente sulla scorta dell'omogeneità delle violazioni,del modus operandi e della collocazione in un breve arco temporale, anche se in un contestospaziale differente. Diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, non si tratterebbe diuno stile di vita delinquenziale, bensì di un programma unitario il cui elemento unificatoresarebbe costituito dalla necessità da parte del condannato di reperire il denaro quale mezzoper soddisfare i propri bisogni primari. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scrittadepositata l’11 febbraio 2026, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e, come tale, dev’essere rigettato.2. Va qui ribadito, invero, il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazionenecessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione,di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento dellacommissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro lineeessenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270074) e che l’omogeneità delleviolazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti,rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di unadeterminata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illecitistessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez.3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094).Inoltre è fermo nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui «In tema dicontinuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisceuna questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede dilegittimità, quando il convincimento del predetto sia sorretto da una motivazione adeguata econgrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto» (da ultimo, Sez. 1, n. 10939 del18/12/2025, dep. 23/03/2026, F., Rv. 289635 – 01). Nel caso di specie il Giudice dell’esecuzione ha correttamente escluso la preventivaideazione unitaria tra i reati di cui alle sentenze suindicate sulla scorta dell’eterogeneità delleviolazioni e della distanza temporale fra le stesse. Segnatamente, il Tribunale, ha rilevato la distanza temporale intercorrente tra i fatti(variabile da mesi ad anni) e osserva che l’unico elemento comune alle sentenze dicondanna sarebbe l’omogeneità dei reati. Sicché, in assenza di ulteriori elementi ededuzioni anche riguardanti la continuazione cd per gruppi di sentenze (assenti tantonell’istanza introduttiva, quanto nel ricorso), ha correttamente affermato che l’esame degliSi tratta di motivazione in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui «casodi reati commessi adistanzatemporale l'uno dell'altro, si deve presumere, salvo provacontraria, che la commissione di ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomenjuris, nonpoteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, edeve quindi negarsi la sussistenza dellacontinuazione» (Sez. 2, n. 43745 del 03/10/2024,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 287193 – 01; Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012, Madonia, Rv. 253664; Sez.1, 3747 del 16/01/2009, [OSCURATO:PERSONA]. 242537).Invero, in tema di continuazione, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo sulquale fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81cod. pen., atteso che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra leviolazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitariapredeterminata almeno nelle linee fondamentali.In tema di reato continuato, l'unitarietà del disegno criminoso può essere, dunque,esclusa anche sulla base di un singolo elemento fattuale, a condizione che il giudice diaconto, in motivazione, di aver svolto un'adeguata e completa verifica della sussistenza degliindicatori prospettati dalla difesa o, comunque, emersi nel giudizio (tra molte, si veda Sez. 4,n. 39443 del 06/11/2025, Lupoli, Rv. 288810 – 01. In applicazione del principio, la Corte haannullato la decisione che aveva escluso la sussistenza della continuazione, in ragione deldiverso contesto territoriale in cui i reati erano stati commessi, senza tuttavia valutare gli altriindici sintomatici dedotti dalla difesa a sostegno della invocata applicazione dell'istituto).Né vale – come ha fatto il ricorrente – insistere sull’asserita comune causale economicadelle condotte poiché tale impostazione confonde il concetto di movente con quello dicontinuazione (poiché l’unicità del disegno criminoso non può essere confusa conl’inclinazione del soggetto agente a commettere i reati sotto la spinta di bisogni quali quellodi procacciarsi i mezzi di sostentamento) e trascura l’ulteriore, granitico principio di dirittosecondo cui il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non puòessendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, ditutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, dicarattere non generico ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari,Rv. 267596 – 01).3. Per le esposte ragioni, come anticipato, il ricorso dev’essere rigettato e il ricorrentecondannato alle spese del procedimento, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]