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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 26 settembre 2025

Cassazione n. 00179/2026

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, commesso da amministratore e socio illimitatamente responsabile della ‘[OSCURATO:PERSONA].’, dichiarata fallita il 23 febbraio 2017.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’[OSCURATO:PERSONA], dichiaratasi «difensore ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.» di [OSCURATO:PERSONA], affidando l’impugnativa a due motivi. -Con il primo motivo ha eccepito, sotto il profilo della violazione di norme processuali, l’omessa notifica al difensore «titolare del procedimento», ossia, all’[OSCURATO:PERSONA], del decreto di citazione dell’imputato per il giudizio di appello, notificato, invece, solo alla scrivente, [OSCURATO:PERSONA], nominata ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.; omessa notifica al dominus della difesa dell’imputato ritenuta suscettibile di determinare la nullità della sentenza impugnata. -Con il secondo motivo ha denunciato, sotto l’egida della violazione di norme processuali, l’omesso esame da parte della Corte territoriale del primo motivo dell’atto di appello proposto nell’interesse dell’imputato, con conseguente mancata risposta all’eccezione di nullità della sentenza di primo grado, articolata sul rilievo che non era stato notificato al «difensore titolare del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]» il rinvio d’ufficio dell’udienza del 27 maggio 2020 all’udienza del 10 giugno 2020.

3. Con requisitoria depositata in data 26 settembre 2025 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata deve essere annullata per le sole ragioni di seguito indicate.

1. Premesso che «In tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione» (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), di modo che della violazione di una norma processuale verificatasi nel corso del giudizio di merito non è consentito dolersi in Cassazione sotto il profilo dell’omessa motivazione -da mancato esame da parte del giudice di merito della relativa eccezione -, va rilevato, in forza di tale controllo compiuto sugli atti processuali, che da essi risulta: -che, nel corso del giudizio di primo grado, l’imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato assistito e rappresentato dall’[OSCURATO:PERSONA], nominatogli difensore di ufficio ai sensi dell’art. 97, comma 1, cod. proc. pen., sostituito dall’[OSCURATO:PERSONA], designata ai sensi dell’art. 94, comma 4, cod. proc. pen., alle udienze celebratesi in data 10 febbraio 2020 e 10 giugno 2020; -che all’[OSCURATO:PERSONA] è stata notificato tramite PEC, inviata all’indirizzo di posta elettronica il 25 maggio 2020 e regolarmente accettata dal sistema del destinatario, l’avviso di rinvio d’ufficio al 10 giugno 2020 dell’udienza del 27 maggio 2020, fissata nell’ambito del giudizio di primo grado celebrato a carico di [OSCURATO:PERSONA]; -che il decreto di citazione di [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio di appello è stato notificato esclusivamente all’[OSCURATO:PERSONA], indicata come difensore di fiducia dell’imputato, ancorché non si rinvenga in atti la corrispondente nomina.

2. Ciò posto, il secondo motivo di ricorso è infondato, perché l’error in procedendodenunciato – ossia, che il rinvio d’ufficio dell’udienza fissata per il 27 maggio 2020 al 10 giugno 2020 non fosse stato notificato al «difensore titolare del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]», trova aperta smentita negli atti processuali, alla stregua dei risultati delle dirette verifiche effettuate dal Collegio, come dianzi illustrate.

3. È, invece, fondato il primo motivo di ricorso.

Integra, infatti, una nullità generale a regime assoluto, ai sensi degli artt.178, lett. c) e 179 cod. proc. pen., l'omessa notifica dell'avviso di fissazione del dibattimento in appello al difensore di ufficio nominato fin dal giudizio di primo grado (Sez. 6, n. 10593 del 19/02/2019, S., Rv. 275211).

Nel caso in esame, infatti, l’avvenuta notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al solo difensore designato, nel corso del giudizio di primo grado, ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. come sostituto processuale del difensored’ufficio originariamente nominato ai sensi dell’art. 97, comma 1, cod. proc. pen., senza che il primo sia stato nominato dall’imputato come suo difensore di fiducia e che il secondo sia stato formalmente sostituito, ha determinato la violazione del principio dell'immutabilità del difensore (Sez.

U, n. 22 del 11/11/1994, Nicoletti, Rv. 199398; Sez. 1, n. 13616 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Zarui, Rv. 243744; Sez. 4, n. 12638 del 10/02/2005, Ennejmy, Rv. 231324; Sez. 5, n. 5422 del 17/01/2005, Murador, Rv. 230993; Sez. 2, n. 47978 del 19/11/2004, Elia, Rv. 231278), che costituisce espressione del diritto dell'imputato alla continuità e all’effettività della sua difesa.

E l'immutabilità del difensore comporta anche che, pur a fronte di situazioni che possano comportare un contingente deficit nell'assistenza, quali quelle di mancato rintraccio, mancata comparizione, o abbandono (temporaneo) della difesa, il titolare dell'ufficio resti sempre il difensore originariamente designato (di ufficio o di fiducia che fosse), anche ai fini del ricevimento degli avvisi e delle notifiche del procedimento a carico dell'assistito (Sez.

U, n 35402 del 09/07/2003, Mainente, Rv. 225363).

Ne viene, alla stregua della ratio della disciplina dettata per il difensore di ufficio, che anche per il difensore nominato ai sensi dell’art. 97, comma 1, cod. proc. pen. deve valere il principio di diritto, enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan (Rv. 263598) con riguardo al difensore di fiducia, secondo cui l'omesso avviso nei suoi confronti dell'udienza integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., a nulla rilevando che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. 4.

Il rilievo che precede comporta l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, commesso da amministratore e socio illimitatamente responsabile della ‘[OSCURATO:PERSONA].’, dichiarata fallita il 23 febbraio 2017. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l’[OSCURATO:PERSONA], dichiaratasi «difensore ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.» di [OSCURATO:PERSONA], affidando l’impugnativa a due motivi. -Con il primo motivo ha eccepito, sotto il profilo della violazione di norme processuali, l’omessa notifica al difensore «titolare del procedimento», ossia, all’[OSCURATO:PERSONA], del decreto di citazione dell’imputato per il giudizio di appello, notificato, invece, solo alla scrivente, [OSCURATO:PERSONA], nominata ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.; omessa notifica al dominus della difesa dell’imputato ritenuta suscettibile di determinare la nullità della sentenza impugnata. -Con il secondo motivo ha denunciato, sotto l’egida della violazione di norme processuali, l’omesso esame da parte della Corte territoriale del primo motivo dell’atto di appello proposto nell’interesse dell’imputato, con conseguente mancata risposta all’eccezione di nullità della sentenza di primo grado, articolata sul rilievo che non era stato notificato al «difensore titolare del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]» il rinvio d’ufficio dell’udienza del 27 maggio 2020 all’udienza del 10 giugno 2020. 3. Con requisitoria depositata in data 26 settembre 2025 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata deve essere annullata per le sole ragioni di seguito indicate. 1. Premesso che «In tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione» (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), di modo che della violazione di una norma processuale verificatasi nel corso del giudizio di merito non è consentito dolersi in Cassazione sotto il profilo dell’omessa motivazione -da mancato esame da parte del giudice di merito della relativa eccezione -, va rilevato, in forza di tale controllo compiuto sugli atti processuali, che da essi risulta: -che, nel corso del giudizio di primo grado, l’imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato assistito e rappresentato dall’[OSCURATO:PERSONA], nominatogli difensore di ufficio ai sensi dell’art. 97, comma 1, cod. proc. pen., sostituito dall’[OSCURATO:PERSONA], designata ai sensi dell’art. 94, comma 4, cod. proc. pen., alle udienze celebratesi in data 10 febbraio 2020 e 10 giugno 2020; -che all’[OSCURATO:PERSONA] è stata notificato tramite PEC, inviata all’indirizzo di posta elettronica il 25 maggio 2020 e regolarmente accettata dal sistema del destinatario, l’avviso di rinvio d’ufficio al 10 giugno 2020 dell’udienza del 27 maggio 2020, fissata nell’ambito del giudizio di primo grado celebrato a carico di [OSCURATO:PERSONA]; -che il decreto di citazione di [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio di appello è stato notificato esclusivamente all’[OSCURATO:PERSONA], indicata come difensore di fiducia dell’imputato, ancorché non si rinvenga in atti la corrispondente nomina. 2. Ciò posto, il secondo motivo di ricorso è infondato, perché l’error in procedendodenunciato – ossia, che il rinvio d’ufficio dell’udienza fissata per il 27 maggio 2020 al 10 giugno 2020 non fosse stato notificato al «difensore titolare del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]», trova aperta smentita negli atti processuali, alla stregua dei risultati delle dirette verifiche effettuate dal Collegio, come dianzi illustrate. 3. È, invece, fondato il primo motivo di ricorso. Integra, infatti, una nullità generale a regime assoluto, ai sensi degli artt.178, lett. c) e 179 cod. proc. pen., l'omessa notifica dell'avviso di fissazione del dibattimento in appello al difensore di ufficio nominato fin dal giudizio di primo grado (Sez. 6, n. 10593 del 19/02/2019, S., Rv. 275211). Nel caso in esame, infatti, l’avvenuta notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al solo difensore designato, nel corso del giudizio di primo grado, ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. come sostituto processuale del difensored’ufficio originariamente nominato ai sensi dell’art. 97, comma 1, cod. proc. pen., senza che il primo sia stato nominato dall’imputato come suo difensore di fiducia e che il secondo sia stato formalmente sostituito, ha determinato la violazione del principio dell'immutabilità del difensore (Sez. U, n. 22 del 11/11/1994, Nicoletti, Rv. 199398; Sez. 1, n. 13616 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Zarui, Rv. 243744; Sez. 4, n. 12638 del 10/02/2005, Ennejmy, Rv. 231324; Sez. 5, n. 5422 del 17/01/2005, Murador, Rv. 230993; Sez. 2, n. 47978 del 19/11/2004, Elia, Rv. 231278), che costituisce espressione del diritto dell'imputato alla continuità e all’effettività della sua difesa. E l'immutabilità del difensore comporta anche che, pur a fronte di situazioni che possano comportare un contingente deficit nell'assistenza, quali quelle di mancato rintraccio, mancata comparizione, o abbandono (temporaneo) della difesa, il titolare dell'ufficio resti sempre il difensore originariamente designato (di ufficio o di fiducia che fosse), anche ai fini del ricevimento degli avvisi e delle notifiche del procedimento a carico dell'assistito (Sez. U, n 35402 del 09/07/2003, Mainente, Rv. 225363). Ne viene, alla stregua della ratio della disciplina dettata per il difensore di ufficio, che anche per il difensore nominato ai sensi dell’art. 97, comma 1, cod. proc. pen. deve valere il principio di diritto, enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan (Rv. 263598) con riguardo al difensore di fiducia, secondo cui l'omesso avviso nei suoi confronti dell'udienza integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., a nulla rilevando che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. 4. Il rilievo che precede comporta l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione
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