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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 settembre 2023

Cassazione n. 33577/2024

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona i 28/09/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed ii ricorso; udita la relazione svolta dai [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnaIa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna alla pena di quattro mesi e quindici giorni di reclusione, pronunciata dal Tribunale di Pesaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di oltraggio a pubblico ufficiale.

2. Ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in cui denuncia, con un unico motivo, violazione di legge in relazione all'art. 7, comma 1, lett. b-bis, d.

I. 14 giugno 2019, n. 53.

Alla data del commesso reato (30 luglio 2019) la disposizione normativa che ha modificato la cornice edittale dei reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. , innalzandone la pena minima a sei mesi, non era vigente, essendo stata introdotta solo dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, di conversione del citato dl. n. 53 del 2019.

La Corte di merito ha fatto applicazione retroattiva della norma che ha determinato l'inasprimento sanzionatorio, avendo ritenuto che la pena fosse congrua perché contenuta entro il limite edittale, individuato nella misura di sei mesi di reclusione, sicché deve pervenirsi ad una rimodulazione della pena inflitta, in rapporto ai diversi parametri, tenuto conto della limitata gravità del fatto per cui è processo, complessivamente apprezzato.

3. Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso nei termini indicati in epigrafe.

4. In mancanza di richiesta di trattazione orale, il procedimento è stato trattato secondo la disciplina dettata dall'art. 23, comma. 8, d.l. n.' 137 del 28 ottobre 2020, convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, e successive proroghe.

Considerato in diritto 1.11 ricorso è fondato.

2. Il reato è stato commesso in data 30 luglio 2019.

All'epoca, la norma incriminatrice di cui all'art. 341-bis cod. pen. prevedeva la pena della reclusione "fino a tre anni", senza indicazione del minimo edittale, da individuarsi conseguentemente in giorni 15 di reclusione, a tenore dell'art. 23 cod. pen.

La pena minima di sei mesi è stata introdotta dalla legge di conversione del d.

I. n. 53 del 14 giugno 2019 (Decreto "sicurezza bis"), specificamente dall'art. 1 della legge 8 agosto 2019, n.77, che ha inserito nell'art. 7, comma 1, del predetto decreto la lettera b-bis, con decorrenza dal 10 agosto 2019.

3. Incidendo la modifica normativa in senso peggiorativo sul trattamento sanzionatorio, e dunque su profili di disciplina di diritto sostanziale, opera il divieto di applicazione retroattiva della legge più sfavorevole, costituzionalmente e convenzionalmente presidiato, rispettivamente, dagli artt. 25, secondo comma, Cost. e 7 Convenzione EDU, come ulteriormente declinato dall'art. 2, quarto e sesto comma, cod. pen.

Dovendo trovare applicazione la /ex mitior, la sentenza impugnata ha dunque errato nell'individuare la pena base nella misura di mesi sei di reclusione, assumendo che si trattasse della pena minima.

4. Si impone conseguentemente l'annullamento della sentenza impugnata per una nuova valutazione in punto di trattamento sanzionatorio, da operare alla luce della diversa cornice edittale, ferma restando l'affermazione di responsabilità.

5. Gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Perugia, competente per il nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona i 28/09/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed ii ricorso; udita la relazione svolta dai [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnaIa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna alla pena di quattro mesi e quindici giorni di reclusione, pronunciata dal Tribunale di Pesaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di oltraggio a pubblico ufficiale. 2. Ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in cui denuncia, con un unico motivo, violazione di legge in relazione all'art. 7, comma 1, lett. b-bis, d. I. 14 giugno 2019, n. 53. Alla data del commesso reato (30 luglio 2019) la disposizione normativa che ha modificato la cornice edittale dei reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. , innalzandone la pena minima a sei mesi, non era vigente, essendo stata introdotta solo dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, di conversione del citato dl. n. 53 del 2019. La Corte di merito ha fatto applicazione retroattiva della norma che ha determinato l'inasprimento sanzionatorio, avendo ritenuto che la pena fosse congrua perché contenuta entro il limite edittale, individuato nella misura di sei mesi di reclusione, sicché deve pervenirsi ad una rimodulazione della pena inflitta, in rapporto ai diversi parametri, tenuto conto della limitata gravità del fatto per cui è processo, complessivamente apprezzato. 3. Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso nei termini indicati in epigrafe. 4. In mancanza di richiesta di trattazione orale, il procedimento è stato trattato secondo la disciplina dettata dall'art. 23, comma. 8, d.l. n.' 137 del 28 ottobre 2020, convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, e successive proroghe. Considerato in diritto 1.11 ricorso è fondato. 2. Il reato è stato commesso in data 30 luglio 2019. All'epoca, la norma incriminatrice di cui all'art. 341-bis cod. pen. prevedeva la pena della reclusione "fino a tre anni", senza indicazione del minimo edittale, da individuarsi conseguentemente in giorni 15 di reclusione, a tenore dell'art. 23 cod. pen. La pena minima di sei mesi è stata introdotta dalla legge di conversione del d. I. n. 53 del 14 giugno 2019 (Decreto "sicurezza bis"), specificamente dall'art. 1 della legge 8 agosto 2019, n.77, che ha inserito nell'art. 7, comma 1, del predetto decreto la lettera b-bis, con decorrenza dal 10 agosto 2019. 3. Incidendo la modifica normativa in senso peggiorativo sul trattamento sanzionatorio, e dunque su profili di disciplina di diritto sostanziale, opera il divieto di applicazione retroattiva della legge più sfavorevole, costituzionalmente e convenzionalmente presidiato, rispettivamente, dagli artt. 25, secondo comma, Cost. e 7 Convenzione EDU, come ulteriormente declinato dall'art. 2, quarto e sesto comma, cod. pen. Dovendo trovare applicazione la /ex mitior, la sentenza impugnata ha dunque errato nell'individuare la pena base nella misura di mesi sei di reclusione, assumendo che si trattasse della pena minima. 4. Si impone conseguentemente l'annullamento della sentenza impugnata per una nuova valutazione in punto di trattamento sanzionatorio, da operare alla luce della diversa cornice edittale, ferma restando l'affermazione di responsabilità. 5. Gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Perugia, competente per il nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di
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