CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 aprile 2023
Cassazione n. 47951/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata ad Agropoli (SA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiduc:ia avverso la ordinanza in data 27/04/2023 della Corte di appello di Venezia, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di disporsi l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato nella parte in cui ha dichiarato l'esecutività della sentenza di primo grado senza pronunciarsi sull'appello proposto dall'imputata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 27/04/2023 dichiarava inammissibile per rinuncia l'appello proposto dalla Procura generale di Venezia avverso la sentenza del Tribunale di Belluno in data 03/10/2018 pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando l'esecutività della sentenza di primo grado. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, per il seguente formale motivo unico: inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 591, commi 1 e 2, cod. proc. pen. La Corte territoriale ha omesso ogni valutazione in merito all'appello ritualmente depositato in data 02/01/2019 in favore dell'imputata avverso la sentenza di primo grado che aveva assolto la stessa in relazione al reato a lei ascritto per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.): in tal modo, alla stessa è stato impedito di vedersi riconosciuta una pronuncia di proscioglimento nel merito. 3. S'impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il reato ascritto è estinto per prescrizione. 4. All'imputata è stato attribuito il solo reato di cui al capo e (artt. 61 n 9, 81 cpv., 640, secondo comma n. 1, cod. peli, in relazione all'art. 15-quinquies d.lgs. 502/1992), commesso da settembre 2012 ad aprile 2014. La Corte territoriale ha omesso di pronunciare sull'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. L'impugnazione proposta dall'imputato è autonoma rispetto a quella del pubblico ministero, sicché resta del tutto insensibile alla rinuncia del pubblico ministero procedente all'impugnazione proposta dal suo Ufficio (Sez. 2, n. 9868 del 07/09/2000, Pezzuto, Rv. 216680). Il reato attribuito alla ricorrente a tutt'oggi risulta prescritto, come incidentalmente già rilevato nell'ordinanza impugnata ("in data 22/04/2023 è intervenuta rinuncia all'impugnazione da parte della Procura generale per fatti che sarebbero comunque estinti per prescrizione ..."): circostanza che impone l'obbligo di immediata declaratoria di estinzione dello stesso, non essendo riscontrabili elementi di giudizio idonei a far ritenere l'esistenza di una prova evidente acclarante l'innocenza dell'imputata né, in generale, l'incontrovertibilità dell'insussistenza dei fatti e/o della loro attribuibilità esclusiva ad altri soggetti: detto accertamento potrebbe essere svolto solo in sede di merito ma, l'avvenuta rilevata prescrizione del reato, impedisce la richiesta pronuncia di annullamento con rinvio per nuovo giudizio di merito. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, e dichiara che il reato è estinto per prescrizione. Così