CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 44715/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Bari in data 6/7/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso, udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari con la sentenza indicata in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., riformava la sentenza del Tribunale di Foggia, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4, mesi 7 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per il delitto di rapina aggravata e porto di armi, rideterminando la pena in anni 2 di reclusione ed euro 2.200,00 di multa. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] lamentando l'omessa motivazione in ordine alla determinazione della pena. Il ricorso è proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Il giudice di appello ha determinato la pena in conformità con l'accordo raggiunto dalle parti pertanto nessuna questione può essere proposta dal ricorrente sul tema della carenza di motivazione. Ed invero, questa Corte ha già affermato, in relazione all'identica fattispecie di cui all'art. 599, cod. proc. pen., poi abrogato dal decreto-legge n. 92 del 2008, e successivamente reintrodotto nel nuovo art. 599-bis, cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che, quando il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati (Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Rv. 275234; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504). Ne consegue, pertanto, che il motivo di ricorso è inammissibile, p manifesta,Kente infonjAto. Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.