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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 33549/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; l'accoglimento del ricorso limitatamente al secondo motivo di ricorso e l'annullamento con rinvio; il rigetto nel resto per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; it,, uditi l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], anche per delega orale del codifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA] anche quale sostituto processuale del codifensore avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. t 2 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 febbraio 2019, il Tribunale di Brescia ha condannato: - [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni dieci e mesi quattro di reclusione ed euro cinquan- tatremila di multa in relazione ai reati ex artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ascrittigli al capo 6) - limitatamente all'importazione di 44 kg. di cocaina del 10 febbraio 2012 - ed assorbiti nella stessa i fatti di cui ai capi 10) - 18) e 19) - riquali- ficato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - e 21); - [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni undici e mesi quattro di reclusione ed euro cinquan- taquattromila di multa in relazione ai reati ex artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ascrittigli al capo 6) - limitatamente all'importazione di 44 kg. di cocaina del 1° febbraio 2012 - e assorbiti nella stessa il fatto di cui al capo 15), riconosciuto il vincolo della continuazione coi reati giudicati con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Brescia del 21 novembre 2013; - [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tredici di reclusione ed euro settantamila di multa in relazione ai reati ex artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ascrittigli al capo 6) - limitatamente all'importazione di 44 kg. di cocaina del 10 febbraio 2012 - e assorbiti nella stessa i fatti di cui ai capi 7) e 13); - [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tredici e mesi sei di reclusione ed euro sessanta- cinquemila di multa in relazione ai reati ex artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ascrittigli ai capi 4) e 6) - limitatamente all'importazione di 44 kg. di cocaina del 10 febbraio 2012 - e assorbiti nella stessa i fatti di cui ai capi 9), 11) e 14); - [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni dieci di reclusione ed euro cinquantamila di multa in relazione ai reati ex artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ascrittigli ai capi 6) - limitatamente all'importazione di 44 kg. di cocaina del 10 febbraio 2012 - e 21); - [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni dieci ed euro cinquantamila di multa in rela- zione ai reati ex artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ascrittigli ai capi 6) - limitatamente all'importazione di 44 kg. di cocaina del 10 febbraio 2012 - e 21); - [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni dodici e mesi sei di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 di cui ai capi 5) - limitatamente all'importazione di 44 kg. di cocaina del 10 febbraio 2012 - 16), 23) - limitatamente alle cessioni di cocaina del 9 luglio 2012 e del 23 luglio 2012, 24) - esclusa la circo- stanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 e limitatamente alla sola cessione di cocaina anteriore al 17 settembre 2012 - e 30).

1.1. Con sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma cf, della sentenza del Tribunale, ha disposto come segue: - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo 19) perché estinto per intervenuta prescrizione, e limitata, quanto al Beu, la responsabilità per i fatti di cui al capo 6), all'acquisto di 2 kg. di cocaina, escluse, con riferimento a detto reato, le aggravanti di cui agli artt. 73, comma 6, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990; ritenuta la sua responsabilità con riferimento al fatto di cui al capo 10), originariamente assorbito nel capo 6); esclusa, quanto al reato di cui al capo 21), l'aggravante di cui all'art. 61 bis cod. pen., e ritenuto più grave detto reato, ha rideterminato la pena nei suoi confronti in anni dieci e mesi tre di reclusione ed euro cinquantamila di multa; - su, conforme richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., escluse le aggravanti di cui agli artt. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 e 61 bis cod. pen., ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quanto al reato sub 6), in anni 6 e mesi 6 di reclusione ed euro trentamila di multa e ha rideterminato altresì la pena complessiva, a seguito della già riconosciuta continuazione coi reati giudicati dal G.U.P. del Tribunale di Brescia con sentenza 21 novembre 2013, in anni sette e mesi otto di reclusione ed trentacinquemila di multa; - su, conforme richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., ridotto l'aumento a titolo di continuazione coi reati di cui alla sentenza del G.U.P. del Tribunale di Milano del 6 marzo 2013 ad anni uno e mesi due di reclusione ed euro quindicimila di multa, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni dieci e mesi otto di reclusione ed euro sessantamila di multa; - ha confermato la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 bis cod. pen. con riferimento al capo 21), ha confermato la pena di anni dieci di reclusione ed euro cinquantamila di multa inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; - ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 16) per non avere commesso il fatto e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 bis cod. pen. con riferimento al reato associativo contestato al capo 30), ha rideterminato la pena nei suoi confronti in anni undici di reclusione.

1.2. Nel mese di gennaio 2012, erano svolte attività di indagini relative ad un gruppo trafficante in droga (consistenti in intercettazioni, in pedinamenti a distanza tramite l'utilizzo di dispositivi GPS istallati su autovetture nella disponibilità degli im- putati e in servizi di osservazione, controllo e pedinamento) si erano focalizzate su nuovi soggetti.

Al fine di verificare l'ipotesi investigativa, secondo la quale l'[OSCURATO:PERSONA] commerciava cocaina, gli operanti controllavano i movimenti di quest'ultimo, tramite il posiziona- mento sulla sua autovettura Peugeot di un apparecchio di localizzazione satellitare; effettuavano intercettazioni delle sue conversazioni sulle utenze telefoniche in suo uso e delle comunicazioni all'interno della sua automobile.

Ciò consentiva di indivi- duare altri soggetti collegati all'attività di [OSCURATO:PERSONA] e il sequestro, effettuato a Milano il 5 marzo 2012, di un carico di 41 kg. di cocaina, per il quale erano stati arrestati in flagranza e condannati [OSCURATO:PERSONA] ed altri; il sequestro il 31 marzo 2012 all'[OSCURATO:PERSONA], tratto in arresto, di 5 kg. circa di cocaina importata in Italia dalla Spagna (capo 21: fatto per il quale l'[OSCURATO:PERSONA] aveva già riportato condanna definitiva e ascritto, nel pre- sente procedimento, al Kashari, allo [OSCURATO:PERSONA] e al Beu).

Si identificava poi tale [OSCURATO:PERSONA] come soggetto dedito a introdurre in Italia cocaina: seguendo i suoi spostamenti grazie al dispositivo GPS istallato sull'autoarti- colato in suo uso e intercettando le sue conversazioni, gli operanti individuavano altri albanesi e greci in collegamento col Poti.

Le forze dell'ordine operavano diversi arresti e sequestri e, in particolare: 1) 5 marzo 2012 ([OSCURATO:PERSONA] ed altri erano arrestati perché trovati in possesso di complessivi 41 kg. circa di cocaina) - vedi sopra quanto al capo 17); 2) 31 marzo 2012 (l'Idrizí era arrestato, insieme a [OSCURATO:PERSONA], perché in pos- sesso di 5,4 kg. circa di cocaina) - capo 21) 3) L'arresto del 23 luglio 2012 di [OSCURATO:PERSONA], autotrasportatore della [OSCURATO:PERSONA], trovato in possesso di circa 38 kg. di cocaina nascosti all'interno della cabina del proprio autoarticolato (capo 23 contestato al Poti); 4) L'arresto dell'8 ottobre 2012, di [OSCURATO:PERSONA], autotraspor- tatore di [OSCURATO:PERSONA], trovato in possesso di circa 7 kg. di cocaina, occultati all'interno del cassetto portaoggetti del proprio autoarticolato (capo 27).

I sequestri di questi consistenti quantitativi di cocaina fornivano la chiave di let- tura di numerose conversazioni e messaggi intercettati e consentivano di accertare definitivamente che il reale oggetto dei colloqui era sostanza stupefacente; quando veniva usato un codice linguistico allusivo e vago il concreto riferimento degli inter- locutori era la cocaina.

2. Gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello.

3. [OSCURATO:PERSONA] (tre motivi di impugnazione).

3.1. Violazione degli artt. 142, 268, comma e 111, e 373 cod. proc. pen. nella parte in cui è stato rigettato l'appello avverso l'ordinanza emessa in data 28 giugno 2018 dal Tribunale di Brescia, Prima Sezione Penale, che respingeva l'eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ambientali di cui ai R.i.t. 30/12 e 94/12 per la nullità dei verbali delle operazioni giornaliere di intercettazione.

Si reitera l'eccezione formulata nel corso dell'udienza preliminare e del dibatti- t mento volta a far dichiarare la nullità dei verbali delle operazioni giornaliere di inter-cettazione per mancanza dell'indicazione dei nominativi di chi aveva preso parte a dette attività e per l'omessa sottoscrizione dei medesimi verbali.L'art. 89 disp. att. cod. proc. pen. non prevede nessuna deroga alle norme ge- nerali in tema di documentazione degli atti, ma si limiti a indicare quali indicazioni, ulteriori rispetto a quelle previste a pena di nullità dal titolo III del libro D del cod. proc. pen., debba contenere il verbale delle operazioni previsto dall'art. 268, comma 1, cod. proc. pen..

Dalla mancanza dell'indicazione del nominativo e della sottoscri- zione di chi ha redatto i verbali delle operazioni giornaliere di intercettazione relati- vamente ai R.i.t. 30/12 e 94/12 deriva ai sensi degli artt. 373 e 142 cod. proc. pen. la nullità dei verbali stessi, e la conseguente inutilizzabilità ex artt. 268, comma 1, e 271 cod. proc. pen. dei risultati dell'attività di intercettazione.

Come si evince dalla lettura della sentenza, la prova della colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle imputazioni ascrittegli si fonda esclusivamente sul contenuto delle conversazioni captate a bordo dell'autovetture in uso allo stesso e a [OSCURATO:PERSONA], da ritenersi per le ragioni sopra evidenziate inutilizzabili, l'accoglimento della presente doglianza non può che comportare l'annullamento senza rinvio della sentenza impu- gnata.

3.2. Violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. nella parte in cui è stata affermata la colpevolezza dell'imputato, limitatamente all'acquisto di 2 kg. di cocaina, per il reato di cui al capo 6).

Si osserva che il Beu è stato dichiarato responsabile del reato di cui al capo 6), limitatamente all'acquisto di 2 kg. di cocaina, ma in realtà è stato condannato per un fatto diverso radicalmente diverso da quello contestatogli.

La contestazione originariamente mossa al Beu nel capo 6) riguardava l'acquisto in concorso con l'[OSCURATO:PERSONA] e altri sei persone dell'acquisto di oltre 80 kg. di cocaina che sarebbero stati trasportati a Brescia il 10 febbraio 2012, il Tribunale di Brescia aveva condannato l'imputato in concorso coi soggetti indicati nel capo d'imputazione per l'acquisto di 44 kg. di droga, la Corte di appello, invece, ha ritenuto l'imputato colpe- vole di aver ricevuto 2 kg. di stupefacente che gli sarebbero stati consegnati dall'[OSCURATO:PERSONA] in data successiva al 10 febbraio 2012.

Appariva chiaramente la difformità fra il fatto contestato al capo 6) al Beu (ac- quisto in concorso con l'[OSCURATO:PERSONA] e altri soggetti di 44 kg. avvenuto il 10 febbraio 2012) e quello per il quale la Corte di appello ha affermato la sua responsabilità (acquisto dall'[OSCURATO:PERSONA] di 2 kg. di cocaina in data successiva al 10 febbraio 2012).

3.3. Violazione dell'art. 59, comma secondo, cod. pen. e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si sono ritenute sussistenti, relativamente al reato di cui capo 21), le circostanze aggravanti di cui agli artt. 73, comma 6 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990. i, Si rileva che, in relazione alla contestazione di cui al capo 21), i giudici di merito non hanno indicato gli elementi di fatto in base ai quali desumere che il Beu, autore della consegna all'[OSCURATO:PERSONA] di 45.000 euro secondo la ricostruzione fatta propria dai giu- dici di merito, fosse consapevole di partecipare all'acquisto di un quantitativo di co- caina di oltre 5 kg. in concorso con altri soggetti (il [OSCURATO:PERSONA] e il Kashari) oltre quello con cui era in contatto.

Tale conclusione, peraltro, si poneva in insanabile contrasto con la parte della sentenza impugnata, in cui è stato tratteggiato il Beu come "...cliente non abituale di [OSCURATO:PERSONA], ma soggetto che operava in autonomia nel settore con propri canali di riforni- mento e organizzazione...".

Ebbene, ai sensi dell'art. 59, comma secondo, cod. pen., va accertato che le circostanze aggravanti oggettive siano conosciute o ignorate per colpa dal soggetto attivo; i giudici di secondo grado avrebbero dovuto evidenziare gli elementi di prova in base ai quali il Beu aveva precisa contezza di partecipare ad un "acquisto di gruppo" di un quantitativo ingente di cocaina.

La motivazione sul punto sopra indicato risulta insoddisfacente e contradditoria nella parte in cui descriveva dapprima il Beu come soggetto privo di stabili contatti con l'Idriz e poi dava per im- plicita la conoscenza della rete di rapporti da quest'ultimo mantenuti, così da esclu- dere la configurabilità delle circostanze aggravanti di cui agli art. 73, comma 6 e 80, d.P.R. n. 309 del 1990 in ordine al reato di cui al capo 21).

4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (unico motivo di impugnazione).

4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen..

Si deduce che ricorrevano i presupposti per l'emissione di sentenza di prosciogli- mento nei confronti di entrambi gli imputati.

5. [OSCURATO:PERSONA] (cinque motivi di impugnazione).

5.1. Vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità rela- tivamente al reato di cui al capo 4) dell'imputazione.

Si deduce la tesi della natura meramente deduttiva dell'affermazione di respon- sabilità per la cessione di gr. 150 di cocaina, stante la mancanza di riscontri fattuali.

Non appariva convincente la considerazione secondo cui l'[OSCURATO:PERSONA] doveva aver ne- cessariamente procurato la droga all'Elezi in ragione della circostanza che quest'ul- timo e il proprio factotum [OSCURATO:PERSONA] avevano riportato, nell'ambito del procedi- mento penale di cui sopra, una sentenza irrevocabile di condanna in relazione al reato di cessione di cocaina nei confronti del Boddli.

Non è stata dimostrata la provenienza di quella sostanza dall'[OSCURATO:PERSONA] per le seguenti ragioni: A) il tenore degli SMS intercettati tra quest'ultimo e l'Elezi era del tutto crip- tico, ed i termini utilizzati nelle conversazioni si prestavano, astrattamente, ad infinite IL interpretazioni, tra le quali la Corte territoriale aveva inteso accogliere quella più sfavorevole per l'imputato; B) non sono stati accertati, ripresi o documentati scambi di stupefacente tra l'imputato e l'Elezi in grado di suffragare la tesi accusatoria; C) non v'era certezza in ordine al quantitativo di stupefacente asseritamente ceduto dall'[OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello ha interpretato l'indicazione "non arriva a 2" nel senso di ettogrammi, e non chilogrammi e nemmeno grammi, esclusivamente sulla base di ragionamenti deduttivi.

5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990.

Si osserva che la Corte territoriale ha ritenuto che l'[OSCURATO:PERSONA] e gli altri soggetti coin- volti nell'imputazione di cui al capo 6) avessero concordato tra loro la partecipazione all'acquisto, così consentendo di poter contare, sin dall'inizio, su una disponibilità finanziaria adeguata allo sforzo.

Si tratta di un'argomentazione che non si concilia con la motivazione preceden- temente adottata dalla Corte territoriale per ritenere provato il concorso dei diversi soggetti nell'acquisto dello stupefacente.

Nell'impugnata sentenza si è evidenziato che 10 kg. erano stati immediatamente prelevati dal Precaj, dei quali uno era stato consegnato al Domi e altri successivamente piazzati al Xeka, al [OSCURATO:PERSONA] e all'Elezi, ecc..

Con tali parole, la Corte di merito ha affermato in termini perentori che ciascuno di questi soggetti si era rifornito autonomamente ed aveva dunque agito per conto pro- prio, prelevando il quantitativo di proprio interesse, al fine di successivamente riven- derlo a terzi soggetti.

Il tutto avveniva in assenza di un previo accordo tra i citati soggetti, la cui mera pluralità costituisce elemento insufficiente ai fini dell'integra- zione dell'aggravante in questione.

5.3. Violazione di legge e ed illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990.

Si rileva che, con scarna motivazione, la Corte di appello ha ritenuto che non potesse essere accolta la richiesta di esclusione dell'aggravante de qua poiché la droga fornita dall'associazione di cui al capo 30) era sempre di elevatissima qualità.

Invero, l'assenza di sequestri e/o rinvenimenti di stupefacente e le consegne in pas- sato di cocaina di elevata qualità da parte dell'associazione non consentivano di so- stenere con certezza la tesi del mantenimento di un elevato livello.

5.4. Violazione di legge per omessa concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen..

Si deduce che erroneamente le attenuanti generiche non sono state concesse in ragione del livello operativo dell'[OSCURATO:PERSONA], nonostante la gravità del reato non potesse di per sé essere posta a fondamento del diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Sussistevano plurimi elementi idonei a giustificare il riconoscimento dell'invocato be- neficio: a) la risalenza dei fatti-reato contestati nel presente procedimento penale ad epoca remota; b) il mancato intervento di nuovi provvedimenti di condanna nell'am- pio lasso di tempo intercorso dalla commissione dei fatti; c) esigenze di adeguamento della pena al fatto.

5.5. Vizio di motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto adeguato il trattamento sanzionatorio riservato all'imputato [OSCURATO:PERSONA] sotto il profilo dell'aumento di pena operato per il riconoscimento del vincolo della continuazione coi fatti già giu- dicati con la sentenza di G.U.P. del Tribunale di Brescia del 7 giugno 2013.

L'aumento di anni tre e mesi sei e di pena pecuniaria per la continuazione coi reati di cui a tale sentenza appariva eccessivamente afflittivo in relazione all'aumento per la continuazione.

Si trattava dell'episodio criminoso, confluito al capo 21) dell'im- putazione, che conduceva all'arresto in flagranza dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riportato, in relazione a tale reato, una condanna alla pena di anni sette di reclusione.

L'illogicità dell'entità di tale aumento di pena emergeva chiaramente dal raffronto con quello applicato al coimputato [OSCURATO:PERSONA], al quale i giudici di merito hanno ritenuto opportuno applicare un aumento di pena per il riconoscimento del vincolo della continuazione con il reato di cui al capo 21) dell'imputazione di soli mesi sei di reclusione oltre alla pena pecuniaria.

6. [OSCURATO:PERSONA] (tre motivi di impugnazione).

6.1. Violazione di legge ed omessa motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 21).

Si deduce che, col motivo sub 4) del proprio atto di appello si era invocata l'as- soluzione del [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto contestatogli al capo 21) e, soltanto in via subordinata rispetto a tale richiesta assolutoria, era stata chiesta, nei successivi mo- tivi di appello, una rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

A pag. 100 dell'impugnata sentenza, ove è iniziata la disamina del reato di cui al capo 21), è riportato erroneamente che la difesa del [OSCURATO:PERSONA] aveva limitato la propria impugnazione al trattamento sanzionatorio.

Ebbene, qualora la Corte territoriale ometta di esaminare un profilo regolarmente devolutogli con l'atto di appello, la sen- tenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio.

6.2. Vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 6).

Si deduce che il riconoscimento della responsabilità dell'imputato si è fondato su poche parole, del tutto enigmatiche, formulate dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] in data 14 feb- braio 2012 (cfr. conversazione n. 387-15), in cui questi dichiarava "Metti 51 a San- der".

In particolare, si è ritenuto che tale unico elemento provasse di per sé che, in quel momento, il [OSCURATO:PERSONA] stesse partecipando all'operazione di impacchettamento delle banconote da consegnare al fornitore, a saldo della fornitura.Si scontrava con una simile prospettazione la mancata documentazione di scambi di denaro intercorsi tra il [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA].

Peraltro, trattandosi di dichiarazioni rese da un coimputato, non potevano essere da sole poste a fondamento di un giudizio di colpevolezza, dovendo comunque incontrare il supporto di riscontri esterni atti a com- provarne l'attendibilità.

6.3. Violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen..

Si rileva che la Corte di merito non ha concesso le attenuanti generiche alla luce della gravità dei fatti commessi, del dolo del reato e della pluralità delle condotte illecite.

Sussistevano invece elementi idonei a giustificare il riconoscimento dell'invo- cato beneficio: 1) la scarsa capacità criminale dimostrata dall'imputato, testimoniata dalla difficoltà palesata nel ricercare un corriere e, dunque, nel portare a termine un compito particolarmente impegnativo; 2) il ruolo secondario oggettivamente rivestito dalla vicenda, che giustificava l'irrogazione di un trattamento sanzionatorio, di fatto, analogo a quello riservato ai soggetti apicali dell'organizzazione; 3) lo stato di incen- suratezza.

7. [OSCURATO:PERSONA] (tre motivi di impugnazione).

7.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 21).

Si deduce che la Corte di appello, con una motivazione stringata, ha spiegato i motivi per i quali ha ritenuto l'imputato responsabile dell'illecita importazione dalla Spagna di 5 Kg. di cocaina sequestrati il 31 marzo 2012 all'[OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], persone arrestate in flagranza di reato e giudicate separatamente.

Oltre ai due arrestati in flagranza, autori materiali del trasporto, la Corte ha rite- nuto responsabili anche il Beu e il Kashari, che avrebbero consegnato il denaro per acquistarlo, il [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe reperito lo stupefacente in Spagna affidato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che materialmente si sarebbe recata in Spagna con il denaro e con l'autovettura di [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la Corte bresciana, la partecipazione del Kashari sarebbe dimostrata dalle conversazioni telefoniche e ambientali tra i soggetti coinvolti dalle quali emer- geva che il denaro destinato all'acquisto era custodito presso il Kashari che era stato contattato dall'[OSCURATO:PERSONA] la sera del 4 marzo 2012 per ottenerlo e imboscarlo nell'auto Peugeot, poi affidata il giorno seguente alla Pipa e alla Rakipi con destinazione verso la Spagna.

La Corte ha menzionato una conversazione tra il Beu e l'[OSCURATO:PERSONA] del 4 marzo 2012, nella quale il secondo diceva al primo che i soldi li aveva il "Besi", diminutivo del Kashari e poiché il Kashari disponeva di un garage a Brembate ove erano custodite somme di denaro destinate all'acquisto dello stupefacente, la Corte ha concluso che lo certamente quella sera il Kashari aveva riconsegnato all'[OSCURATO:PERSONA] il denaro destinato all'acquisto spagnolo.

Senonché la stessa Corte, esaminando la posizione del Beu, anch'esso imputato del medesimo capo e accusato anche lui di avere fornito il denaro per lo stesso ac- quisto, ha ritenuto dimostrato che il 4 marzo 2012 l'auto dell'[OSCURATO:PERSONA] si trovasse in via Campasso a Chiari, luogo di abitazione di Beu, dove dal contenuto di tre registrazioni ambientali era emerso che il Beu stava consegnando 45.000 euro all'[OSCURATO:PERSONA] e che que- sti stava cercando di occultarlo nella sua auto Peugeot.

Poteva obbiettarsi che il Beu avesse fornito soltanto una parte del denaro necessario, ma non poteva dirsi acquisita la prova che altro denaro provenisse dal garage del Kashari soltanto perché questi avrebbe custodito il danaro dell'[OSCURATO:PERSONA] in altre occasioni.

La stessa conversazione citata in sentenza a pag. 102 dimostrava che il danaro destinato all'acquisto di droga era detenuto da tutti gli imputati, perché prima di affermare che i soldi li aveva Besi, il Beu chiedeva all'[OSCURATO:PERSONA]: "ce li hai i soldi a casa tua o glieli hai dati a Sander? Se non ne hai, te li tieni tu quelli" e Sander non era Kashari e altri soldi ne aveva lo stesso [OSCURATO:PERSONA].

La motivazione sul punto è illogica e contraddittoria perché si è ritenuto provato il concorso nell'importazione dello stupefacente dell'imputato soltanto per la circo- stanza della custodia del denaro dell'[OSCURATO:PERSONA] e perché ha trascurato l'aspetto della cu- stodia da parte di tutti (compreso l'[OSCURATO:PERSONA]) del denaro destinato all'acquisto dello stu- pefacente.

Era illogico ritenere che il denaro prelevato e caricato nell'autovettura dell'[OSCURATO:PERSONA] il 4 marzo 2012 fosse proprio quello col quale era stato acquistato lo stupefacente sequestrato allo stesso [OSCURATO:PERSONA] il 31 marzo 2012 e non ad esempio quello sequestrato a Milano il 5 marzo 2012, vicenda per la quale il Kashari era stato assolto.

Inoltre la Corte non ha spiegato come sia stato possibile ritenere che il Kashari, se effettivamente custodiva il denaro, fosse anche consapevole della sua destinazione all'acquisto di quei 5 kg. sequestrati un mese dopo.

7.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di re- sponsabilità per il reato di cui al capo 6).

Si osserva che, col reato di cui al capo 6) era stata contestata l'importazione di oltre 80 kg. di cocaina, che sarebbe stata realizzata in provincia di Brescia fino al 10 febbraio 2012.

Il quantitativo era stato ridotto dal Tribunale a 44 kg. e confermato dalla Corte di appello soltanto perché [OSCURATO:PERSONA] rispondeva "44"" ad un SMS di [OSCURATO:PERSONA], persona estranea al presente processo ma interessata allo stupefacente, che gli chie- deva "quanto entrerà in deposito?".

Nel processo non v'era nessun elemento oltre tale sms, contenente l'indicazione di questa cifra, per dimostrare il quantitativo di stupefacente importato.Secondo la Corte territoriale, l'indicazione "44" sarebbe sufficiente, perché la ci- fra non potrebbe riferirsi al prezzo dello stupefacente all'ingrosso, anche se risultava da alcune telefonate che proprio 44.000 euro sarebbe il prezzo al chilogrammo; inol- tre, sarebbe illuminante la circostanza che subito dopo il Domi aveva chiesto al Precaj di tenergli via un chilo e che nessun motivo aveva il Precaj di millantatore di avere un quantitativo superiore del reale e del resto, ha concluso la Corte di merito, l'asso- ciazione di cui al capo 30) sarebbe stata in grado di fornire tale quantitativo.

L'indi- cazione di "44" potrebbe essere stata fatta per molti diversi motivi trascurati dalla Corte bresciana, anche quello casuale, perché il Precaj non conosceva l'esatto quan- titativo che non aveva ancora visto e pesato ed aveva fatto un numero a caso, ma soprattutto non era chiaro quale fosse il deposito dove doveva entrare lo stupefa- cente, in quanto tutti gli imputati erano stati assolti dal reato di associazione a delin- quere loro contestato.

Se non v'era associazione, non v'era un deposito comune e ben potevano il Precaj e il Domi avere un loro deposito diverso da quello dell'[OSCURATO:PERSONA], del Beu e del Kashari, senza considerare poi che il Domi non era neppure imputato nel presente processo.

Illogica appariva anche la motivazione allorché concludeva che, se il numero 44 si riferiva ai panetti e non ai chilogrammi, il sequestro avvenuto il 5 marzo 2012 a Milano di 41 kg. era costituito da 38 panetti, per cui poco cambiava nel quantitativo.

Era facile obiettare che non necessariamente lo stupefacente doveva essere con- segnato in panetti dello stesso peso e che per il sequestro del 5 marzo 2012 il Kashari, l'[OSCURATO:PERSONA] e il Beu erano stati assolti in primo grado.

Non v'era prova dell'ammontare del quantitativo importato, perché lo stupefacente non era stato sequestrato ed era ma- nifestamente illogico attribuire il peso soltanto basandosi su di un sms fra un coim- putato ed un estraneo al reato.

7.3. Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990.

Si rileva che la circostanza aggravante dell'ingente quantitativo doveva essere esclusa in relazione ai reati di cui ai capi 6) e 21) contestati al Kashari.

In ordine al capo 6), si erano evidenziate al paragrafo precedente le ragioni per le quali il quantitativo non poteva essere di 44 kg., con la conseguenza che il quan- titativo e il principio attivo risultavano del tutto indeterminati.

In ordine ai 5 kg. di cui al capo 21) sequestrati all'[OSCURATO:PERSONA], il principio attivo era del 46,5% e, per tale motivo, il quantitativo doveva ridursi a 2,3 kg.

8. [OSCURATO:PERSONA] (due motivi di impugnazione).

8.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'erronea appli- cazione della legge penale circa l'elemento soggettivo del reato associativo.Si deduce che le condotte poste in essere dall'imputato dovevano essere inqua- drate nell'ambito del mero concorso di persone e non in un contesto associativo.

Nella sentenza impugnata la Corte bresciana ha elencato i presunti comporta- menti riferibili al ricorrente, ma non ha individuato gli elementi da cui trarre la prova dell'esistenza della consapevolezza degli associati di far parte di un sodalizio crimi- noso e di contribuire con la propria condotta non solo alla commissione per un tempo indefinito di singoli e indeterminati reati-fine, ma soprattutto di partecipare, con la propria condotta, alla vita di una struttura criminale che deve poter prescindere dalla commissione di reati fine.

In altre parole, la Corte territoriale non ha valutato se da quei dati emergesse un comune senso di appartenenza dell'imputato rispetto agli altri pretesi sodali che formerebbero l'asserito sodalizio.

8.2. Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'ele- mento soggettivo del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

Si osserva che erroneamente è stata valutata negativamente la scelta dell'impu- tato di avvalersi della facoltà di non rendere dichiarazioni, gravando l'onere della prova sull'accusa.

In tema di valutazione della prova non è consentito al Giudice valorizzare, ai fini della decisione, comportamenti commissivi o omissivi - dell'imputato che siano ma- nifestazione di diritti soggettivi e facoltà processuali che l'ordinamento gli attribuisce quali espressione del diritto di difesa e di libera scelta della strategia processuale ritenuta più opportuna; strategia che ben può porsi in atto anche attraverso il silen- zio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente al reato di cui al capo 21) ed è inammissibile nel resto.

Il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente al disposto au- mento per la continuazione ed è inammissibile nel resto.

I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.

2. Il ricorso proposto dal Beu è inammissibile, in quanto i motivi di impugnazione sono manifestamente infondati.

2.1. In ordine al primo motivo di ricorso del Beu, conformemente a quanto indi- cato dalla Corte di appello, va osservato che non è prevista nessuna sanzione di nullità o inutilizzabilità in relazione alla mancata sottoscrizione degli ufficiali di P.G. dei verbali di intercettazione o alla mancata indicazione del loro nominativo.In particolare, la mancata indicazione dei nominativi degli ufficiali di P.G. che hanno partecipato alle operazioni integra la violazione dell'art. 89 dísp. att. cod. proc. pen., la quale non è sanzionata a pena di inutilizzabilità (Sez. 3, n. 20418 del 17/02/2015, Iannuzzi, Rv. 263625).

Il lavoro dell'incaricato di P.G. addetto alla sala ascolti, infatti, è di tipo meccanico e non incide sul contenuto della acquisizione, in quanto rilevano solo le conversazioni intercettate su supporto magnetico.

Da qui la ritenuta irrilevanza della mancata identificazione nominativa degli operanti di P.G. che partecipavano alle operazioni, da ritenere comunque appartenenti al corpo di P.G. operante.

In relazione ad ipotesi analoghe, si è parimenti affermato che non determina l'inutilizzabilità degli esiti delle attività di captazione, ai sensi dell'art. 271, comma 1, cod. proc. pen., l'irregolare indicazione di inizio e fine delle operazioni nei verbali cui fa riferimento l'art. 267, comma 5, dello stesso codice, e che attiene alla durata com- plessiva dell'attività di intercettazione autorizzata per le singole utenze o i singoli ambienti privati, posto che l'indicata sanzione processuale opera solo con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 268, commi 1 e 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 27877 del 18/04/2019, Simic, Rv. 276791; Sez. 6, n. 33231 del 21/07/2015, Murianni, Rv. 264462).

2.2. E' manifestamente infondato anche il secondo motivo del ricorso del Beu, con cui si censura la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui al capo 6).

Va premesso che, secondo il consolidato orientamento espresso da questa Corte, non v'è incertezza sui fatti descritti nell'imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da con- sentire all'imputato di difendersi (Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090); in tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specifica- zione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia descritto in modo puntuale, la mancata o erronea individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa (Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602).

Orbene, il capo 6) concerne la contestazione nei confronti del Beu e di altri coim- putati relativamente ai reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per l'acquisto illecito di un totale di oltre 80 kg. (fatti avvenuti in Brescia sino al 1° febbraio 2012).

Il Tribunale aveva condannato il Beu in ordine a tutti gli episodi criminosi in que- $ stione unificati dal vincolo della continuazione, evidenziando che la ravvicinata pro-gressione degli eventi (l'affare dell'i febbraio 2012, il reperimento di un potenziale acquirente da parte di Beu il 10 febbraio e la consegna del denaro da parte di Beu il 12 febbraio) consentiva di stabilire un collegamento tra i diversi fatti succedutisi nel tempo e di affermare che la sostanza pagata costituisse una parte di quella ricevuta dall'[OSCURATO:PERSONA] il 10 febbraio 2012 e che la somma di 90.000 euro fosse riconducibile alla cessione in favore di Beu di 2 kg. di cocaina.

La Corte di appello ha delimitato la responsabilità del Beu con riferimento al solo episodio di acquisto di 2 kg. di cocaina, desumendo il concorso nel reato dalla circo- stanza che, il 12 febbraio 2012, l'imputato, mentre aiutava l'[OSCURATO:PERSONA] a impacchettare il denaro, consegnava una somma quantificata in 90.000 euro (come confermato dalla conversazione intercettata poco dopo in occasione della consegna da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] al Kashari del denaro appena ricevuto) per la ricezione di 2 kg. di cocaina, parte di quella giunta 11 febbraio 2012; il Beu e il [OSCURATO:PERSONA] avevano aiutato l'[OSCURATO:PERSONA] nella raccolta del denaro derivante dalla vendita della sostanza giunta I'l febbraio 2012 e nel repe- rimento di un trasportatore per una successiva operazione (il solo [OSCURATO:PERSONA]).

Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, non emerge un difetto di correla- zione tra l'imputazione e il fatto per il quale il Beu è stato condannato.

Effettivamente tale episodio criminoso era stato contestato relativamente ad un fatto commesso "fino al 10 febbraio 2012", ma il segmento di condotta contestata al Beu era stato sempre e solo la vicenda concernente l'acquisto di 2 kg. per la cifra di 90.000 euro dal [OSCURATO:PERSONA].

La sola differenza - irrilevante ai fini del presente procedi- mento - consiste nel collegamento di tale episodio, nella sentenza di primo grado, all'intera pregressa attività di importazione di droga commessa dal [OSCURATO:PERSONA] e da altri soggetti come una sorta di post factum indicativo e sintomatico della partecipazione del Beu al complessivo accordo, mentre nella sentenza di appello tale vicenda è stata considerata a sé stante, del tutto avulsa dalle vicende criminose precedenti.

Ne consegue che il ricorrente è stato posto immediatamente in condizione di difendersi dall'accusa, emergendo un'adeguata descrizione dei reati contestatigli, compreso l'unico episodio criminoso in relazione al quale la Corte di merito aveva delimitato la responsabilità a suo carico, non rilevando quindi la diversità tra la data del fatto indicata in imputazione e la data successiva in cui si completava l'iter delit- tuoso.

2.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato quanto alla richiesta di esclusione dell'aggravante del numero delle persone di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 e generica quanto alla richiesta di esclusione dell'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, entrambe in relazione al reato di cui al capo 21). ck,

2.3.1. Dalla lettura delle conversazioni intercettate tra l'[OSCURATO:PERSONA] ed il Beu la Corte territoriale ha logicamente desunto che il primo gli aveva riferito della partecipazione al delitto di altra persona che aveva in custodia in danaro; e dalla destinazione del danaro all'acquisto di droga si comprendeva la partecipazione di almeno un altro soggetto.

Oltre all'[OSCURATO:PERSONA], nella ricezione della sostanza erano coinvolti, sin dall'origine, il soggetto, non identificato, che, accompagnato dal Kashari, aveva avuto material- mente a ricevere dal trasportatore la sostanza per riporla nel deposito (come emer- geva dagli SMS del Kashari in risposta alle assillanti e preoccupate richieste dell'[OSCURATO:PERSONA]).

A questi tre soggetti dovevano aggiungersi sicuramente l'Elezi e il Precaj - che avevano oggi concordato la pena con riferimento al capo 6).

Peraltro, il Beu ed il [OSCURATO:PERSONA] avevano aiutato l'[OSCURATO:PERSONA] nella raccolta del denaro deri- vante dalla vendita della sostanza giunta 11 febbraio 2012 (il Beu) e nel reperimento di un trasportatore per una successiva operazione (il [OSCURATO:PERSONA]).

2.3.2. In ordine alla richiesta di esclusione della circostanza aggravante prevista dall'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 per il reato di cui al capo 21), va ricordato l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata (Sez.

U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150), successivamente riaffermato sempre dalle Sezioni Unite, le quali hanno precisato che, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circo- stanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche succes- sivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modifi- cazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi (Sez.

U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005; in applicazione dei predetti criteri la Corte ha precisato che, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l'aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4000 volte il valore - soglia di 500 milligrammi).

Nel solco di tali principi, la giurisprudenza ha successivamente ribadito che l'ag- gravante dell'ingente quantità non è di norma ravvisabile quando la quantità sia in- feriore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito quando tale quantità sia superata (Sez. 4, n. 37104 del 29/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281926; Sez. 6, n. 43771 del 07/10/2014, Ammer, Rv. 260715; Sez. 4, n. 6369 del 20/12/2012, dep. 2013, Casale, Rv. 255098).Ciò posto sui principi regolatori della materia, la Corte territoriale ha dato atto del superamento della soglia di kg. 2 di cocaina per poter configurare l'aggravante dell'ingente quantità, dando atto dell'accertamento di un principio attivo da un mi- nimo del 46,5% a un massimo del 49,4%, corrispondente complessivamente a gr. 2.355,82 di cocaina cloridrato pura (da cui erano ricavabili 15.700 dosi medie gior- naliere).

Al riguardo, la difesa formula doglianze del tutto aspecifiche, non precisando quale eventuale ulteriore approfondimento istruttorio la Corte di merito avrebbe do- vuto compiere.

3. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.

Al riguardo, in ordine all'unico motivo di ricorso, comune ad entrambi gli imputati, va osservato che è inammissibile il ricorso per Cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgi- mento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; relativo a fattispecie identica, in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso rela- tivo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).

4. Il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente al disposto au- mento per la continuazione ed è inammissibile nel resto.

4.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Va premesso che la condanna di cui al capo 4) attiene alla condotta di vendita da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] di gr. 150 di cocaina in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], poi ceduti dall'Elezi al Boddli, fatto avvenuto a Brescia il 9 gennaio 2012.

Al riguardo, in risposta ad analogo motivo di appello, la Corte territoriale ha rite- nuto sussistente la prova della consegna del 9 gennaio 2012 da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] all'Elezi di cocaina, da quest'ultimo subito dopo ceduta al Bodlli e della quantità di cocaina oggetto della ipotetica transazione: nessun elemento consentiva di collegare i, l'indicazione numerica (150.000 quella macchina) al quantitativo di sostanza ceduto.

Nella sentenza impugnata è evidenziato che l'Elezi e lo Janca avevano riportato una sentenza definitiva di condanna nel proc. pen. n. 15175/2011 R.G.N.R., per cui doveva ritenersi accertato che gli sms riportati nella sentenza impugnata ed intercorsi tra l'Elezi e il Boddli concernessero la cessione da parte del primo in favore del se- condo di cocaina.

Si è sottolineato che gli sms tra Elezi e Boddli si intersecavano con quelli tra l'Elezi e l'[OSCURATO:PERSONA] e da ciò si desumeva che l'[OSCURATO:PERSONA] fosse coinvolto nell'affare e dovesse procacciare la sostanza all'Elezi; infatti, dopo aver preso appuntamento col Boddli per le ore "tre", l'Elezi confermava all'[OSCURATO:PERSONA] di aver bisogno "di quell'amica", dovendo incontrare qualcuno alle "tre".

L'[OSCURATO:PERSONA] chiedeva allora all'Elezi "fino a dove ci andrà?" ottenendo la risposta "non arriva a due".

L'[OSCURATO:PERSONA] subito dopo informava l'Elezi che "l'ha preso a 150 mila quella macchina".

Avuta questa conferma, l'Elezi provvedeva a sua volta a immediatamente confermare al Boddli ora e luogo dell'appuntamento.

Gli organi di P.G. apprestavano un servizio di osservazione, controllo e pedinamento ed assistevano all'incontro.

La Corte di appello ha precisato che, essendo stata provata, con sentenza pas- sata in giudicato, l'avvenuta cessione di 150 gr. di cocaina dall'Elezi (tramite la Janca) al Boddli, i messaggi di testo sopra riportati consentivano di affermare che certa- mente l'[OSCURATO:PERSONA] era colui che aveva procurato la droga all'Elezi: contattato per portare quella amica, si informava di quanto l'acquirente necessitasse e, una volta avuta comunicazione del fatto che "non arrivava a due", scriveva a Elezi che "la macchina " era stata presa a "150.000".

Il tenore degli sms rende palese che le parole amica/macchina, interscambiabili, si riferivano ad altro; tenuto conto della condanna definitiva di Elezi e Janca, quesCaltro" era sostanza stupefacente, unico interesse comune dell'Elezi e dell'[OSCURATO:PERSONA].

Il quantitativo ceduto nella circostanza, è stato correttamente ricostruito in 150 gr..

L'espressione "non arriva a due" (riferita dall'Elezi quanto ai bisogni del Boddli) non poteva essere riferita ai grammi (che non avrebbero giustificato l'attivazione dell'[OSCURATO:PERSONA] da parte dell'Elezi); essa doveva intendersi, nella più favorevole della ipo- tesi, come riferita a 2 etti.

La risposta dell'[OSCURATO:PERSONA] era coerente con questa ricostruzione, laddove appunto faceva riferimento a 150(000), che non poteva certo riferirsi al prezzo - non essendo stata riscontrata in occasione del servizio di osservazione la presenza di involucri che deponessero per un quantitativo di 3 kg. - ma al peso (un etto e mezzo e, dunque, inferiore ai due).

Dal quadro lineare e coerente ricostruito dalla Corte di appello e sin qui sintetiz- zato emergevano molteplici elementi convergenti nel senso dell'affermazione di re- sponsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA]: a) il tenore degli sms criptici, da ritenere senza nessun senso t se non ricollegabili all'affare illecito; b) la logica spiegazione circa la riferibilità della cifra indicata di 150.000 a 150 gr.; c) il successivo rinvenimento di quantitativo ele-vato sulla persona dell'[OSCURATO:PERSONA]; d) la condanna dei complici in separato procedimento.Il ricorrente si limita a dedurre che le tesi sarebbero tutte congetturali senza neanche prospettare compiutamente una tesi alternativa volta a fornire una spiega- zione diversa dei colloqui e dell'intero contesto in cui si svolgeva la vicenda.

4.2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l'esclusione dell'aggravante del numero delle persone di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 in rela- zione al reato di cui al capo 6), è manifestamente infondato.

Al riguardo va richiamato integralmente quanto riportato in relazione al terzo motivo di ricorso del Beu (par. 2.3.1).

4.3. Il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta il riconoscimento della circo- stanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo 6), è generico.

La motivazione della Corte di appello, infatti, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, non è basata esclusivamente sull'elevatissima qualità dello stupefacente, bensì sul dato del considerevole dato ponderale pari a 44 kg..

4.4. In ordine al quarto motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motiva- zione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., consi- derati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segnalato la gravità della condotta criminosa e i nume- rosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691).

Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce della capacità t dell'[OSCURATO:PERSONA] di riorganizzarsi per nuovi traffici illeciti.

Il ricorrente richiama alcuni elementi a sé favorevoli ritenuti legittimamente inin-fluenti o irrilevanti dalla Corte territoriale a fronte dell'elevata pericolosità dell'[OSCURATO:PERSONA].

4.5. Il quinto motivo di ricorso è fondato.La disparità di trattamento tra l'aumento di pena ex art. 81 cod. pen. di anni tre e mesi sei di reclusione per il reato satellite di cui al capo 21) previsto per l'[OSCURATO:PERSONA] rispetto alla pena di sei mesi di reclusione stabilita per il [OSCURATO:PERSONA] per il medesimo reato non è stata adeguatamente giustificata dalla Corte di appello.

Effettivamente, la Corte di appello ha riconosciuto all'[OSCURATO:PERSONA] un ruolo di maggiore rilievo nella vicenda criminosa rispetto al [OSCURATO:PERSONA], ma ha comunque sottolineato l'ele- vato spessore criminale anche di quest'ultimo, essendosi espressa nel senso di ne- gare al [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche alla luce della gravità dei fatti com- messi, del dolo del reato e della pluralità delle condotte illecite poste in essere in un breve arco temporale.

Ne consegue che appare irragionevole la differenza di aumento di pena tra i due imputati per la continuazione col reato di cui al capo 21) nella misura di sette volte superiore in relazione al medesimo fatto.

5. Il ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 21) è fondato ed è inammissibile nel resto.

5.1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Va premesso che, in base al costante orientamento di questa Corte, la motiva- zione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100 Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Ma- strogiovanni, Rv. 247682).

Analogamente si è affermato che, in tema di vizio della motivazione della sen- tenza, è ravvisabile una motivazione apparente allorché il provvedimento si limiti ad indicare le fonti di prova della colpevolezza dell'imputato, senza contenere la valuta- zione critica e argomentata, compiuta dal giudice in merito agli elementi probatori acquisiti al processo (Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, Santucci, Rv. 265322).

Più recentemente, si è sottolineato che, in presenza di un atto di appello non inammissibile per carenza di specificità, il giudice di appello non può limitarsi al mero e tralaticio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, in quanto, anche laddove l'atto di appello riproponga questioni già di fatto dedotte e decise in primo grado, egli ha l'obbligo di motivare, onde non incorrere nel vizio di motivazione ap- t parente, in modo puntuale e analitico su ogni punto a lui devoluto (Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, Tarricone, Rv. 274719).Il Tribunale condannava il [OSCURATO:PERSONA], rilevando che questi si era recato in Spagna insieme all'[OSCURATO:PERSONA] con l'intento di reperire un trasportatore per l'importazione di co- caina (finalità del viaggio in Spagna intrapreso da [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] emergente dalla conversazione intercettata del 13 febbraio 2012); aveva fornito all'[OSCURATO:PERSONA] indicazioni sull'arrivo della merce poco prima del sequestro (vedi, peraltro, i messaggi dal 28 marzo 2012 tra i due relativi alla necessità di concludere entro breve l'affare).

Nella sentenza impugnata si è solo riportato che le fonti probatorie erano costi- tuite da intercettazioni ambientali di chiarissimo contenuto, che consentivano di rico- struire passo per passo la fase della raccolta del denaro da consegnare al [OSCURATO:PERSONA], che aveva promesso di rintracciare un fornitore in Spagna, per l'acquisto di stupefacente, denaro effettivamente nascosto il 4 marzo 2012 nella vettura dell'[OSCURATO:PERSONA], la quale poi partiva per la Spagna.

Inoltre, si è evidenziato che il 5 marzo la Pipa e la Rakipi si imbarcavano da Genova in direzione Barcellona dove incontravano l'[OSCURATO:PERSONA], il quale si occupava in prima persona, unitamente al [OSCURATO:PERSONA], di consegnare il denaro ai fornitori e di reperire lo stupefacente.

Ciò posto sui principi operanti in materia, va rilevato che, a fronte di una impu- gnazione ampia e articolata della pronuncia di primo grado in ordine all'affermazione di responsabilità in relazione al reato di cui al capo 21), la Corte di appello ha espres- samente escluso che l'appello concernesse tale punto della sentenza di primo grado e si è limitata a trattare le doglianze prospettate dal [OSCURATO:PERSONA] in tema di trattamento sanzionatorio.

Pertanto, il motivo di appello in questione non può essere considerato implicita- mente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione.

5.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Preliminarmente, va rilevato che, in relazione al reato di cui al capo 6), il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] emergeva quando, dal 13 febbraio 2012, a bordo dell'automobile dell'impu- tato [OSCURATO:PERSONA], lo accompagnava agli incontri con gli altri imputati e lo seguiva in Spagna, dove era programmata l'importazione poi conclusasi con l'arresto dell'[OSCURATO:PERSONA] il 31 marzo 2012.

Il concorso del [OSCURATO:PERSONA] emergeva dai seguenti elementi: l'aiuto all'[OSCURATO:PERSONA], unita- mente al Beu, alla raccolta del danaro derivante dalla vendita del 10 febbraio 2012; la consegna di denaro da lui effettuata; la conversazione intercorsa tra l'[OSCURATO:PERSONA] e il Kashari intercettata il 15 febbraio 2012; la sua presenza agli incontri dell'[OSCURATO:PERSONA] con gli imputati tra il 13 e il 15 febbraio 2012; il suo viaggio in Spagna con l'[OSCURATO:PERSONA], a bordo dell'auto di quest'ultimo, dove il [OSCURATO:PERSONA] cercava di reperire un trasportatore per c un ulteriore importazione, poi avvenuta, grazie alla sua attività, il 31 marzo 2012.

In ubase all'ammontare del denaro consegnato, era quantificato in 1 kg. l'entità di co-p aina da questi ricevuta.Secondo la difesa, non era univoco l'elemento a carico dell'imputato rappresen- tato (tra l'altro) dal contenuto della conversazione ambientale del 15 febbraio 2012 n. 387-15 tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e il Kashari ("metti 51 a Sander") dalla quale il Tribunale ha dedotto la consegna, in quell'occasione, da parte dell'imputato di euro

52.000. La Corte territoriale ha logicamente escluso la sussistenza di dubbi interpretativi al riguardo: la conversazione in questione e quelle seguenti provavano che, in quel contesto, i tre stavano procedendo a impacchettare le banconote da consegnare al fornitore, a saldo della fornitura.

Su un pacco era segnata la somma data da Sander ()akaj), pari ad euro 52.000, risultanza che di per sé provava la consegna di quella somma, che il [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione indicava come quella da lui corrisposta.

Si è perciò correttamente affermata la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'acquisto operato il 10 febbraio 2012.

Nella sentenza impugnata si è affermato che l'acquisto del quantitativo di 44 kg. era stato possibile solo in virtù della preventiva disponibilità (anche) del Sander all'ac- quisto con le modalità concordate e realizzate.

La Corte di merito, con motivazione lineare e coerente, ha escluso che il reperimento dell'acquirente [OSCURATO:PERSONA] da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] fosse avvenuto soltanto dopo l'importazione, osservando che in tal caso non si poteva spiegare perché egli aveva partecipato all'incontro in parola a pieno titolo e dimostrando piena conoscenza delle premesse: non vi sarebbe stato nessun bisogno che il fornitore fosse posto a conoscenza che un pacco di banconote per l'ammontare di euro 52.000 dovesse essere ricondotto al Sander ("questo sarà il pacco di Sander"), che altro era il pacco di [OSCURATO:PERSONA], e altro ancora quello di Precaj.

Secondo la Corte bresciana, la conversazione in oggetto evidenziava che i soggetti citati, sin dalla sua ideazione, avevano partecipato all'acquisto del quantitativo, ef- fettuato in quella misura consistente (che sola giustificava un trattamento più con- veniente dal fornitore) con l'accordo appunto di consorziarsi e conferire poi la somma che ognuno si era accollata, perfettamente consapevoli del contributo economico de- gli altri partecipi dell'operazione.

Nessun'altra spiegazione poteva avere l'aperta di- scussione nella conversazione citata si, presenti il Kashari e l'[OSCURATO:PERSONA], delle somme il cui pagamento gravava sull'[OSCURATO:PERSONA], e delle somme il cui pagamento verso il fornitore spettava al [OSCURATO:PERSONA].

Nella sentenza impugnata si è affermato che la conclusione appena riportata trovava conferma nel rifiuto dell'[OSCURATO:PERSONA] di farsi carico verso il venditore delle inadempienze del Precaj (Elton) (vedi sul punto le conversazioni ambientali dell'Il febbraio 2012 tra l'[OSCURATO:PERSONA] e il Domi. t [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto (e pagato) l'importo di euro 52.000 per la cocaina rice- vuta, contribuendo consapevolmente all'intera importazione mediante la previa ma-nifestazione di volontà di concorrere nell'acquisto e dunque di finanziare l'operazione globalmente realizzata, accompagnata dalla previsione di successiva ripartizione di quanto arrivato a ciascuno dei partecipanti secondo gli impegni economici da ognuno assunti.

La cooperazione tra il [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA], del resto, era stata ampiamente docu- mentata dalle operazioni di ascolto delle conversazioni che avevano poi portato al sequestro della sostanza del 31 marzo 2012, sostanza acquistata da costoro in con- corso in Spagna.

Il ricorrente ripropone la censura già formulata con l'atto di appello (presunto significato non univoco della frase "metti 51 a Sander" riferita dall'[OSCURATO:PERSONA]), senza con- frontarsi con la risposta completa ed esauriente del Giudice a quo.

5.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte territoriale non ha concesso le circostanze attenuanti generiche in ra- gione della gravità dei fatti commessi, dell'intensità del dolo e della commissione di plurime condotte illecite entro un ridotto arco temporale.

Il ricorrente enuncia elementi a sé favorevoli, senza confrontarsi con l'ampio ap- parato argomentativo della sentenza impugnata, che ha illustrato molteplici profili di carattere oggettivo e soggettivo ostativi all'applicazione della diminuente.

6. Il ricorso del Kashari è inammissibile.

6.1. Il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 21), è manifestamente infondato.

Poiché la censura attiene a plurimi profili dell'affermazione di responsabilità del Kashari in relazione al reato in questione, è opportuno ripercorrere le argomentazioni sviluppate dai giudici di merito.

Nel capo 21) si contesta al [OSCURATO:PERSONA], al Kashari, al Beu e a [OSCURATO:PERSONA] (in concorso con l'[OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]) l'importazione di 5 kg. di cocaina accertata a Brescia il 31 marzo 2012.

Il fatto, nella sua materialità, è provato dal sequestro del 31 marzo 2012 della cocaina e dall'arresto dell'[OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA]: sequestro ed arresto erano frutto dell'attività investigativa in corso e nell'ascolto dei telefoni intercettati.

Il 15 febbraio 2012, l'[OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] partivano per la Spagna, usando l'auto Peu- geot 407 tg. [OSCURATO:TARGA], sulla quale le forze dell'ordine avevano posizionato un appa- recchio per intercettare conversazioni.

La finalità del viaggio - già emergente da un colloquio tra i due del 13 febbraio 2012 - era confermata con chiarezza da una con- versazione ambientale del 16 febbraio 2012, in cui si faceva riferimento a "panetti" (conv. n. 463-15 delle ore 20.49 del 16 febbraio 2012 avvenuta all'interno dell'auto Peugeot 407 tra l'[OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]).

Il 21 febbraio 2012, l'[OSCURATO:PERSONA] rientrava in Italia.

La sera del 3 marzo 2012 riferiva alla moglie che il giorno seguente avrebbe affidato la propria auto ad un soggetto che avrebbe provveduto a trasportare i "do- cumenti", ossia il denaro già raccolto dall'Italia sino in Spagna (conversazione n. 931- 15 delle ore 21.14 del 3 marzo 2012 avvenuta all'interno dell'auto Peugeot 407).Il 4 marzo 2012, l'[OSCURATO:PERSONA] segnalava al Beu la necessità di impacchettare anche il suo denaro e di collocarlo all'interno dell'auto Peugeot 407; nell'occasione erano men- zionati i nominativi del Besi (Kashari), custode del denaro, e del Sander ([OSCURATO:PERSONA]), a conoscenza dell'affare (conversazione n. 954-15 delle ore 14.09 del 4 marzo 2012 avvenuta all'interno dell'autovettura Peugeot 407 tra l'[OSCURATO:PERSONA] e il Beu e conversazione 955-15 immediatamente successiva).

Infatti, nel tardo pomeriggio del 4 marzo 2012, l'[OSCURATO:PERSONA] prospettava al Kashari la necessità di avere a sua disposizione i contanti ("documenti") custoditi da quest'ul- timo.

Il 5 marzo 2012, l'[OSCURATO:PERSONA] consegnava alla Pipa, che era in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], l'auto Peugeot per il trasporto in Spagna del denaro (l'ammontare del denaro era pari ad almeno 150.000 euro - tre pacchi già nella disponibilità da Beu per un totale di 100.000 euro e un quarto pacco contenente ulteriori 45.000 euro: conver- sazione ambientale n. 997-15 e 998-15 del 4 marzo 2012).

Le due donne, partite da Brescia a bordo dell'automobile, si imbarcavano a Genova sul traghetto diretto a Barcellona, dove incontravano [OSCURATO:PERSONA], marito della Pipa.

L'11 marzo 2012, l'Ibrairni rientrava in Italia alla guida dell'auto Peugeot dell'[OSCURATO:PERSONA].

Il 19 e il 20 marzo 2012, l'[OSCURATO:PERSONA] riferiva al Beu di aver ricevuto rassicurazioni dal [OSCURATO:PERSONA] che la merce sarebbe stata consegnata entro breve (conversazione ambientale n. 1684-15 delle ore 19.19 del 19 marzo 2012).

A partire dal 28 marzo 2012, l'[OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] si scambiavano messaggi relativi alla necessità di concludere entro breve l'affare.

Sulla base dei dati raccolti, gli organi di P.G. apprestavano un servizio che por- tava all'arresto dell'Ibrahimi, di [OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA], trovato in possesso di oltre 5 kg. di cocaina appena ricevuti.

Nella sentenza di condanna del [OSCURATO:PERSONA] il Tri- bunale osservava che questi si era recato in Spagna insieme all'[OSCURATO:PERSONA] con l'intento di reperire un trasportatore per l'importazione di cocaina ed aveva fornito all'[OSCURATO:PERSONA] indi- cazioni sull'arrivo della merce poco prima del sequestro.

Alla condanna del Kashari si perveniva, perché egli custodiva per conto dell'[OSCURATO:PERSONA] il denaro poi usato anche per l'acquisto dello stupefacente.

Alla condanna del Beu si perveniva perché il 22 febbraio e il 4 marzo 2012 il Beu aveva aiutato l'[OSCURATO:PERSONA] a spo- stare pacchi contenenti denaro all'interno dell'automobile dell'[OSCURATO:PERSONA], che, nel corso di una discussioni su rapporti di debito-credito, gli diceva "domani (il 5 marzo 2012 n.d.r.) arriva la merce".

Quanto alla Pipa, costei il 5 marzo 2012 conduceva l'autovettura di [OSCURATO:PERSONA] da Bre- t).1/ scia sino a Genova, dove si imbarcava per la Spagna col marito [OSCURATO:PERSONA], con il quale discuteva in occasione della conversazione del 10 marzo 2012.Costoro avevano apportato un concorso alla realizzazione del reato mediante il reperimento dell'autista per il trasporto e predisposizione, custodia e consegna di denaro a corrispettivo della merce.

La prova della consapevolezza degli imputati in ordine all'utilità del loro contri- buto nel reato era ricavata dalle seguenti circostanze: a) la finalità del viaggio in Spagna intrapreso dal [OSCURATO:PERSONA] con l'[OSCURATO:PERSONA], emergente dalla conversazione del 13 feb- braio 2012; b) i rapporti di fiducia intercorrenti tra il Kashari, il Beu e [OSCURATO:PERSONA], nascente dai pregressi affari; c) la conoscenza della Pipa della natura illecita dell'attività svolta in Spagna dal marito, arrestato il 31 marzo 2012 per il possesso della cocaina.

Al riguardo, va richiamato l'insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui l'in- terpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).

In ogni caso, la Corte bresciana ha fornito una risposta esauriente e dettagliata alle censure difensive, evidenziando quanto segue: a) la necessità di un mese e mezzo di trattative ai fini dell'importazione di 5 kg non intaccava la correttezza della ricostruzione contenuta nella sentenza di primo grado (nelle conversazioni della seconda metà di marzo era palpabile l'insoddisfa- zione degli acquirenti a causa dei continui ritardi); b) il denaro dell'[OSCURATO:PERSONA] (i documenti) era custodito presso il Kashari, che, la sera del 4 marzo, era stato attivato dall'[OSCURATO:PERSONA] per ottenerne la riconsegna in vista dal suo imbosco sull'auto Peugeot, poi condotta il giorno successivo in Spagna dalla Pipa e dalla Rakipi; c) dalle conversazioni emergeva il coinvolgimento del Khasari nella custodia del denaro che certamente aveva riconsegnato quella sera all'[OSCURATO:PERSONA].

Si trattava di un servizio effettuato dal Kashari in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] anche in occasione del reato di cui al capo 6): il Kashari disponeva in Brembate di un garage, presso il quale l'[OSCURATO:PERSONA] si recava spesso, al fine di consegnare al complice somme di danaro destinate all'ac- quisto della sostanza. d) l'imputato non rendeva nessuna versione alternativa in merito alle ragioni, per le quali egli deteneva ingenti somme di denaro contante per conto dell'[OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente ripropone le medesime doglianze di cui all'atto di appello, senza confrontarsi col completo e dettagliato apparato motivazionale della sentenza impu- gnata. t

6.2. Il secondo motivo di ricorso, con cui il Kashari censura il riconoscimento della responsabilità in relazione al reato di cui al capo 6), è manifestamente infon-dato.Oltre ai profili di doglianza già esaminati sopra in relazione ad uno dei correi (vedi par. 5.2.), va osservato che il Kashari controllava a distanza la consegna del 1 feb- braio 2012, fornendo informazioni all'[OSCURATO:PERSONA]; nei giorni successivi, in più occasioni, riceveva dall'[OSCURATO:PERSONA] un'ingente quantità denaro in contanti, conservati all'interno della sua abitazione e poi consegnati a [OSCURATO:PERSONA]; indi, incontrava lo Xeka su incarico dell'[OSCURATO:PERSONA].

Il suo coinvolgimento nel reato in questione era desunto dall'attribuzione alla sua persona dell'utenza 3807623691 la quale, il 1 febbraio 2012, aveva agganciato le celle della zona della consegna dei "44"; il soggetto che la utilizzava supportava colui che riceveva materialmente lo stupefacente, triangolandosi con l'[OSCURATO:PERSONA], che era in fibrillazione per l'esito della operazione, tanto che poi il Kashari gli comunicava che tutto era andato bene. [OSCURATO:PERSONA], su incarico dell'[OSCURATO:PERSONA], custodiva nel garage della propria abitazione i soldi per il saldo della partita di droga; era il braccio destro e uomo di piena fiducia dell'[OSCURATO:PERSONA], che assumeva appunto il compito di raccogliere il denaro quando l'[OSCURATO:PERSONA] lasciava l'Italia per la Spagna col [OSCURATO:PERSONA], al fine di trovare altri fornitori e che poi lo consegnava, tramite il Domi, a [OSCURATO:PERSONA].

La contestazione difensiva secondo cui non si saprebbe cosa fosse contenuto nel borsone, mai oggetto di sequestro, non considerava le conversazioni ambientali e telefoniche precedenti e successive alla consegna del borsone da parte del Kashari al Domi, ricostruite dall'in- formativa di P.G. e dalla sentenza in piena aderenza alle risultanze probatorie, queste ultime non costituenti oggetto di una diversa ricostruzione da parte della difesa.

Del resto, lo stesso [OSCURATO:PERSONA], quando parlava con terzi del Besi, lo coinvolgeva nei suoi traf- fici, indicandolo agli altri come soggetto da contattare in sua vece.

In ordine al riferimento della cifra di "44" alla cocaina i giudici di merito fornivano una risposta lineare e coerente.

A) Il Tribunale riteneva che il quantitativo consegnato fosse di 44 kg. di cocaina alla luce dei messaggi tra il Precaj e il Domi del 10 febbraio 2012; tale quantitativo era giudicato compatibile con quelli trattati dagli imputati, per come emersi dai se- questri effettuati, e con l'ammontare del denaro complessivamente raccolto dagli im- putati nei giorni successivi al fatto e consegnato prima dal Kashari al Domi e poi da quest'ultimo al Poti.

Il Tribunale escludeva che il numero "44" potesse riferirsi al costo dì 1 kg. di sostanza: invero, il Domi, che appariva essere il mediatore dell'operazione (si vedano i messaggi all'[OSCURATO:PERSONA] in cui sollecitava un contatto col Daku tramite telefono riservato), aveva mostrato interesse al quantitativo effettivamente consegnato, sul quale andava calcolato il corrispettivo a lui spettante.

B) La Corte di appello ha osservato che i rilievi difensivi si concentravano sulla interpretazione dell'indicazione "44" formulata dal Precaj al Domi, in risposta alla ichiesta del secondo di sapere "quanto entrerà in deposito".

Secondo le difese, detto numero non si riferiva al quantitativo ma al prezzo al chilogrammo della sostanza (non si dubitava che la sostanza importata fosse cocaina, essendo il prezzo di acqui- sto/vendita compatibile solo con sostanza di tale natura e risultando altresì il riferi- mento dell'[OSCURATO:PERSONA] in più conversazioni a "panetti").

Secondo la prospettazione delle difese, l'interpretazione del Tribunale sarebbe errata in considerazione dell'insuffi- cienza del denaro raccolto - circa euro 800.000 per pagare 44 kg. di droga; inoltre la ricostruzione investigativa delle intercettazioni avrebbe consentito di ricostruire la collocazione, a valle, di un quantitativo complessivo di gran lunga inferiore ai 44 kg., in tesi entrati nella disponibilità degli acquirenti.

In via astratta, il riferimento al nu- mero "44" effettuato dal Precaj al Domi potrebbe riferirsi al prezzo o al quantitativo, a sua volta riferibile o al chilo o al numero di panetti consegnati.

Nella sentenza impugnata si è precisato che, tuttavia, la prima prospettazione era infondata: seppure risultasse da più conversazioni (ad esempio, quella in cui l'[OSCURATO:PERSONA] calcolava quanto dovuto dal Precaj per 5 kg. di cocaina) che il prezzo al chilo concordato col fornitore estero fosse di 44.000 euro (e quello praticato per la vendita variabile ma comunque aggirantesi intorno ai 47.000 euro al chilogrammo), il conte- nuto degli sms tra il Precaj e il Domi non lasciava dubbi sull'interesse del Domi (in- termediario tra il fornitore e gli acquirenti, rappresentati dall'[OSCURATO:PERSONA]) a conoscere l'en- tità della sostanza trasportata e consegnata all'[OSCURATO:PERSONA] e al Precaj quel giorno (in rela- zione alla quale il Domi avrebbe dovuto poi recuperare, per conto del fornitore, il denaro da consegnare al Poti) e non certo a conoscere gli accordi tra le parti sul prezzo.

A parte la non equivocità dell'espressione utilizzata dal Domi con l'[OSCURATO:PERSONA] e il Precaj e riportata in sentenza, il riferimento del numero "44" alla quantità di sostanza pervenuta e non al prezzo concordato tra l'[OSCURATO:PERSONA] e il fornitore emergeva dalla se- guente circostanza: una volta che il Domi aveva appreso da Precaj "quanto era en- trato in deposito", egli avesse insistito con quest'ultimo affinché, della sostanza de- positata, gliene fosse tenuto da parte un chilo, in quanto egli aveva già un acquirente, invitando il Precaj a sostenerlo nel momento in cui egli avesse indicato il prezzo pari a "47".

Né poteva sostenersi che il Precaj, nel rispondere al Domi, avesse millantato un acquisto superiore, perché non se ne comprendeva la ragione e perché il Precaj non aveva mai sostenuto una siffatta tesi (definendo con un concordato in appello la sua posizione proprio con riferimento ai 44 kg di cui alla imputazione).

Del resto, l'associazione di cui al capo 30) era in grado di effettuare importazioni di rilevanti quantitativi, come dimostrato dal sequestro del 5 marzo successivo di 41 kg di co- caina, giunti sempre con l'intermediazione del Domi a Milano, di cui, ancora una volta, 10 kg. destinati al Precaj, arrestato in flagranza e già definitivamente condannato. (ì‘21/Quel sequestro, propiziato dalle intercettazioni del presente procedimento, dimo-strava la capacità dell'associazione del Poti di procurare mensilmente quantitativi consistenti di cocaina di ottima qualità sia la capacità degli acquirenti di smaltirla.La Corte territoriale ha spiegato in modo approfondito che argomenti contrari a questa conclusione non potevano trarsi dal valore economico dell'importazione, il quale era notevolmente superiore agli 800.000 euro come ricostruito dalle intercet- tazioni; le intercettazioni che avevano disvelato la transazione del 1 febbraio erano iniziate a ridosso della stessa e cioè a cavallo tra il 30 e il 31 gennaio, per cui era ben possibile che l'ammontare del denaro raccolto dopo il 10 febbraio 2012 (appunto € 800.000 circa) rappresentasse il saldo del pagamento; era scarsamente verosimile che un fornitore, per quanto in fiducia col suo acquirente, consegnasse 44 kg. di sostanza di elevata qualità senza avere ricevuto un anticipo, non fosse altro per la necessità di dover pagare a sua volta il proprio fornitore.

Secondo la Corte bresciana, qualora il parametro di riferimento fosse stato il numero di panetti e non il chilogrammo, ciò non avrebbe portato a conclusioni di- verse: tutte le forniture della associazione di [OSCURATO:PERSONA], infatti, riguardavano pa- netti del peso di 1 kg. ed oltre (la fornitura sequestrata il 5 marzo a Milano, sempre propiziata dal Domi, era costituita da 38 panetti per complessivi 41 kg. di sostanza lorda e con principio attivo oscillante tra il 77 e il 90%).

Là ove v'erano stati sequestri di sostanza proveniente dall'associazione di [OSCURATO:PERSONA] la sostanza fornita risultava avere un elevato principio attivo (aggirantesi sempre su percentuali tra gli 80 e 90%).

Al contrario, la sostanza sequestrata all'[OSCURATO:PERSONA] il 31 marzo 2012 aveva un principio attivo assai meno elevato, in quanto non procurata dai Poti ma da un nuovo fornitore spagnolo contattato dall'[OSCURATO:PERSONA] tramite il 3akaj.

La Corte di merito ha logicamente escluso che il Domi, intermediario tra il forni- tore e gli acquirenti, potesse non sapere il quantitativo della sostanza importata e consegnata, di talché non aveva nessun bisogno di chiedere il dato all'[OSCURATO:PERSONA] e poi al Precaj: era ben comprensibile, infatti, che, in traffici di questa rilevanza, i vari sog- getti che si interponevano tra il fornitore e l'acquirente, per evidenti ragioni di sicu- rezza, fossero tenuti all'oscuro dei particolari della transazione.

Non si spiegherebbe perché il Domi dovesse essere a conoscenza del quantitativo ma ignorare il prezzo praticato e avesse dovuto chiedere la relativa informazione prima all'[OSCURATO:PERSONA] e poi al Precaj.

Non poteva quindi dubitarsi seriamente che la mattina del 10 febbraio 2012 un camionista giunto a Brescia aveva consegnato agli acquirenti "bresciani" 44 kg. di cocaina di elevatissima qualità.

Quest'ultima circostanza, peraltro, era confermata dal fatto che, nonostante il prezzo non particolarmente favorevole, se comparato al fatto, appunto, l'ordinativo era rilevante, nessuno si era mai lamentato della qualità della sostanza ricevuta.I giudici di merito, pertanto, hanno illustrato in termini esaurienti l'ampio quadro probatorio, mentre il ricorrente si limita a riprodurre le proprie medesime considera- zioni in fatto, già formulate nei gradi precedenti, alle quali è stata fornita una congrua ed adeguata risposta.

6.3. E' manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso, con cui si con- testa la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione ai reati di cui ai capi nn. 6) e 21).

Vanno richiamate integralmente le considerazioni svolte supra quanto all'aggra- vante prevista dall'art. 80 cit. per il reato di cui al capo 6) in ordine alla posizione dell'[OSCURATO:PERSONA] (par. 4.3) e per il reato di cui al capo 21) in ordine alla posizione del Beu (par. 2.3.2.).

Quanto al capo 6), l'importazione concerne l'elevatissimo quantitativo di 44 di cocaina kg. e, correttamente, è stata applicata anche al Kashari, in quanto braccio destro dell'[OSCURATO:PERSONA] e da questi compiutamente informato degli accadimenti tanto da essere presente, insieme al soggetto incaricato materialmente del ritiro, nella zona in cui l'autista doveva consegnare la sostanza.

Quanto al capo 21), l'importazione concerneva ugualmente un elevato quantita- tivo di cocaina (principio attivo da un minimo del 46,5% a un massimo del 49,4%, corrispondente complessivamente a gr. 2.355,82 di cocaina cloridrato pura, da cui erano ricavabili 15.700 dosi medie giornaliere).

Inoltre, l'importazione era svolta me- diante il diretto contatto col fornitore estero.

Il ricorrente non si confronta con i plurimi elementi indicativi della sussistenza della circostanza aggravante riportati nelle sentenze di merito.

7. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

In relazione ad entrambi i motivi di ricorso, inerenti alla configurabilità, al più, di un'ipotesi di mero concorso di persone e al profilo dell'elemento soggettivo del reato, va premesso che, ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narco- traffico, è necessaria la presenza di tre elementi fondamentali: a) l'esistenza di un gruppo composto da almeno tre persone tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale), avente ad oggetto un programma criminoso di compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefa- centi, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; b) la dispo- nibilità da parte del sodalizio, con sufficiente stabilità, di risorse umane e materiali per una credibile attuazione del programma associativo; c) un apporto individuale k apprezzabile e non episodico degli associati, a conoscenza quantomeno dei tratti es-senziali del sodalizio, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita (Sez. 6, n. 7387 del 03/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796; Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, Alberghini, Rv. 257582).Quanto, poi, ai profili probatori, il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati fine, e dell'in- determinatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle con- dotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540), proprio perché attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670).

Invero, l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato nel carattere stabile dell'accordo criminoso, e, quindi nella presenza di un reciproco impegno alla commis- sione di una pluralità di reati (Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270564, la quale ha precisato che non può ritenersi integrato il reato associativo per il solo fatto della frequente commissione di reati da parte degli stessi soggetti nel diverso ruolo di acquirente e venditore, essendo invece necessario che tale reitera- zione si collochi nell'ambito dell'esecuzione del programma associativo di commis- sione di una serie indeterminata di reati).

Ciò posto sui consolidati principi giurisprudenziali in materia, i giudici di merito hanno fornito un'ampia descrizione dell'organizzazione e delle modalità operative dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti.

La motivazione risulta adeguatamente articolata in ordine alle ragioni per cui il compendio indiziario risulta effettivamente in grado di dimostrare che i rapporti tra gli imputati e il sodalizio fossero caratterizzati dal coefficiente di stabilità indispensa- bile per riconoscere la sussistenza del sodalizio e che la struttura associativa appariva più che idonea al perseguimento delle finalità illecite.

La Corte di appello ha risposto esaurientemente a ciascun rilievo e ha illustrato adeguatamente il ruolo ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei seguenti elementi: A) La disponibilità al compimento di una serie indeterminata di reati, a ritirare il denaro delle consegne di droga su incarico del capo dell'associazione e a trasportare poi le somme in Spagna; a trasportare anche sostanza; ad incontrare sul territorio italiano soggetti variamente coinvolti nel traffico e ad anche a sopperire a situazioni di emergenza, al fine di risolverle.

B) La perfetta conoscenza della natura illecita dell'attività da lui prestata in favore del capo dell'organizzazione, suo fratello nonché suo datore di lavoro, titolare dell'im- presa di trasporti internazionali alle cui dipendenze lavoravano camionisti, alcuni dei quali - tra cui lo Zachos e il Chatzistamtiou (conversazione intercettata n. 4579-5 del 21 luglio 2012, ore 12.46), dediti alla commissione di reati in materia di stupefacenti e che fosse pienamente informato circa le tariffe previste in favore degli autisti che, lavorando alle dipendenze della Poti trans, si rendevano disponibili a effettuare tra- sporti illeciti per conto dell'associazione. [OSCURATO:PERSONA] a quo, pertanto, si è conformato ai principi giurisprudenziali sopra ri- chiamati e in forza di elementi concreti e significativi, valorizzando il dato dell'esi- stenza di una struttura associativa preordinata alla realizzazione di una serie inde- terminata di traffici di stupefacenti, caratterizzati da un vincolo intenso e duraturo tra tutti gli esponenti del sodalizio e di un accordo criminoso tra partecipi che trava- licava il compimento di singole e occasionali attività di spaccio.

Dall'apparato argomentativo riportato nella sentenza impugnata, sviluppato se- condo una effettiva sequenza logica, emerge che gli elementi probatori integrano una stabile partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso.

Nel caso di specie, il ricorso, benché formalmente diretto a denunciare l'illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi a carico dell'imputato, si esaurisce in realtà in una disorganica contesta- zione, nel merito, delle vicende fattuali e delle risultanze degli accertamenti che la Corte di appello ha giudicato idonei a confermare la gravità del compendio probatorio a carico dell'imputato.

Le censure - più che criticare la congruità e la consequenzialità logica delle ar- gomentazioni del provvedimento gravato - si pongono in diretto confronto col mate- riale documentale, di cui il ricorrente prospetta una lettura alternativa e sollecita un diverso apprezzamento in punto di fatto, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, che esula completamente dalle funzioni dello scrutinio di legittimità.

Quanto al profilo della mancanza di dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] volte a chiarire il ruolo nei fatti, tale aspetto è stato sottolineato solo al fine di evidenziare che il ricorrente non aveva formulato interpretazioni alternative, volte a chiarire la portata del suo impegno nei traffici di droga.

8. Per tali ragioni, la sentenza impugnata va annullata nei confronti di lakaj Alek- sander limitatamente al reato di cui al capo 21) con rinvio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia anche per la eventuale rideterminazione del tratta- mento sanzionatorio; il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.

La sentenza impugnata va annullata altresì nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limita- tamente al disposto aumento per la continuazione con rinvio sul punto ad altra Se- zione della Corte di appello di Brescia.

Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto. t I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vanno dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei medesimi al pagamento dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; l'accoglimento del ricorso limitatamente al secondo motivo di ricorso e l'annullamento con rinvio; il rigetto nel resto per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; it,, uditi l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], anche per delega orale del codifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA] anche quale sostituto processuale del codifensore avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. t 2 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 febbraio 2019, il Tribunale di Brescia ha condannato: - [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni dieci e mesi quattro di reclusione ed euro cinquan- tatremila di multa in relazione ai reati ex artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ascrittigli al capo 6) - limitatamente all'importazione di 44 kg. di cocaina del 10 febbraio 2012 - ed assorbiti nella stessa i fatti di cui ai capi 10) - 18) e 19) - riquali- ficato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - e 21); - [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni undici e mesi quattro di reclusione ed euro cinquan- taquattromila di multa in relazione ai reati ex artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ascrittigli al capo 6) - limitatamente all'importazione di 44 kg. di cocaina del 1° febbraio 2012 - e assorbiti nella stessa il fatto di cui al capo 15), riconosciuto il vincolo della continuazione coi reati giudicati con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Brescia del 21 novembre 2013; - [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tredici di reclusione ed euro settantamila di multa in relazione ai reati ex artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ascrittigli al capo 6) - limitatamente all'importazione di 44 kg. di cocaina del 10 febbraio 2012 - e assorbiti nella stessa i fatti di cui ai capi 7) e 13); - [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tredici e mesi sei di reclusione ed euro sessanta- cinquemila di multa in relazione ai reati ex artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ascrittigli ai capi 4) e 6) - limitatamente all'importazione di 44 kg. di cocaina del 10 febbraio 2012 - e assorbiti nella stessa i fatti di cui ai capi 9), 11) e 14); - [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni dieci di reclusione ed euro cinquantamila di multa in relazione ai reati ex artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ascrittigli ai capi 6) - limitatamente all'importazione di 44 kg. di cocaina del 10 febbraio 2012 - e 21); - [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni dieci ed euro cinquantamila di multa in rela- zione ai reati ex artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ascrittigli ai capi 6) - limitatamente all'importazione di 44 kg. di cocaina del 10 febbraio 2012 - e 21); - [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni dodici e mesi sei di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 di cui ai capi 5) - limitatamente all'importazione di 44 kg. di cocaina del 10 febbraio 2012 - 16), 23) - limitatamente alle cessioni di cocaina del 9 luglio 2012 e del 23 luglio 2012, 24) - esclusa la circo- stanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 e limitatamente alla sola cessione di cocaina anteriore al 17 settembre 2012 - e 30). 1.1. Con sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma cf, della sentenza del Tribunale, ha disposto come segue: - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo 19) perché estinto per intervenuta prescrizione, e limitata, quanto al Beu, la responsabilità per i fatti di cui al capo 6), all'acquisto di 2 kg. di cocaina, escluse, con riferimento a detto reato, le aggravanti di cui agli artt. 73, comma 6, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990; ritenuta la sua responsabilità con riferimento al fatto di cui al capo 10), originariamente assorbito nel capo 6); esclusa, quanto al reato di cui al capo 21), l'aggravante di cui all'art. 61 bis cod. pen., e ritenuto più grave detto reato, ha rideterminato la pena nei suoi confronti in anni dieci e mesi tre di reclusione ed euro cinquantamila di multa; - su, conforme richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., escluse le aggravanti di cui agli artt. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 e 61 bis cod. pen., ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quanto al reato sub 6), in anni 6 e mesi 6 di reclusione ed euro trentamila di multa e ha rideterminato altresì la pena complessiva, a seguito della già riconosciuta continuazione coi reati giudicati dal G.U.P. del Tribunale di Brescia con sentenza 21 novembre 2013, in anni sette e mesi otto di reclusione ed trentacinquemila di multa; - su, conforme richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., ridotto l'aumento a titolo di continuazione coi reati di cui alla sentenza del G.U.P. del Tribunale di Milano del 6 marzo 2013 ad anni uno e mesi due di reclusione ed euro quindicimila di multa, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni dieci e mesi otto di reclusione ed euro sessantamila di multa; - ha confermato la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 bis cod. pen. con riferimento al capo 21), ha confermato la pena di anni dieci di reclusione ed euro cinquantamila di multa inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; - ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 16) per non avere commesso il fatto e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 bis cod. pen. con riferimento al reato associativo contestato al capo 30), ha rideterminato la pena nei suoi confronti in anni undici di reclusione. 1.2. Nel mese di gennaio 2012, erano svolte attività di indagini relative ad un gruppo trafficante in droga (consistenti in intercettazioni, in pedinamenti a distanza tramite l'utilizzo di dispositivi GPS istallati su autovetture nella disponibilità degli im- putati e in servizi di osservazione, controllo e pedinamento) si erano focalizzate su nuovi soggetti. Al fine di verificare l'ipotesi investigativa, secondo la quale l'[OSCURATO:PERSONA] commerciava cocaina, gli operanti controllavano i movimenti di quest'ultimo, tramite il posiziona- mento sulla sua autovettura Peugeot di un apparecchio di localizzazione satellitare; effettuavano intercettazioni delle sue conversazioni sulle utenze telefoniche in suo uso e delle comunicazioni all'interno della sua automobile. Ciò consentiva di indivi- duare altri soggetti collegati all'attività di [OSCURATO:PERSONA] e il sequestro, effettuato a Milano il 5 marzo 2012, di un carico di 41 kg. di cocaina, per il quale erano stati arrestati in flagranza e condannati [OSCURATO:PERSONA] ed altri; il sequestro il 31 marzo 2012 all'[OSCURATO:PERSONA], tratto in arresto, di 5 kg. circa di cocaina importata in Italia dalla Spagna (capo 21: fatto per il quale l'[OSCURATO:PERSONA] aveva già riportato condanna definitiva e ascritto, nel pre- sente procedimento, al Kashari, allo [OSCURATO:PERSONA] e al Beu). Si identificava poi tale [OSCURATO:PERSONA] come soggetto dedito a introdurre in Italia cocaina: seguendo i suoi spostamenti grazie al dispositivo GPS istallato sull'autoarti- colato in suo uso e intercettando le sue conversazioni, gli operanti individuavano altri albanesi e greci in collegamento col Poti. Le forze dell'ordine operavano diversi arresti e sequestri e, in particolare: 1) 5 marzo 2012 ([OSCURATO:PERSONA] ed altri erano arrestati perché trovati in possesso di complessivi 41 kg. circa di cocaina) - vedi sopra quanto al capo 17); 2) 31 marzo 2012 (l'Idrizí era arrestato, insieme a [OSCURATO:PERSONA], perché in pos- sesso di 5,4 kg. circa di cocaina) - capo 21) 3) L'arresto del 23 luglio 2012 di [OSCURATO:PERSONA], autotrasportatore della [OSCURATO:PERSONA], trovato in possesso di circa 38 kg. di cocaina nascosti all'interno della cabina del proprio autoarticolato (capo 23 contestato al Poti); 4) L'arresto dell'8 ottobre 2012, di [OSCURATO:PERSONA], autotraspor- tatore di [OSCURATO:PERSONA], trovato in possesso di circa 7 kg. di cocaina, occultati all'interno del cassetto portaoggetti del proprio autoarticolato (capo 27). I sequestri di questi consistenti quantitativi di cocaina fornivano la chiave di let- tura di numerose conversazioni e messaggi intercettati e consentivano di accertare definitivamente che il reale oggetto dei colloqui era sostanza stupefacente; quando veniva usato un codice linguistico allusivo e vago il concreto riferimento degli inter- locutori era la cocaina. 2. Gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello. 3. [OSCURATO:PERSONA] (tre motivi di impugnazione). 3.1. Violazione degli artt. 142, 268, comma e 111, e 373 cod. proc. pen. nella parte in cui è stato rigettato l'appello avverso l'ordinanza emessa in data 28 giugno 2018 dal Tribunale di Brescia, Prima Sezione Penale, che respingeva l'eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ambientali di cui ai R.i.t. 30/12 e 94/12 per la nullità dei verbali delle operazioni giornaliere di intercettazione. Si reitera l'eccezione formulata nel corso dell'udienza preliminare e del dibatti- t mento volta a far dichiarare la nullità dei verbali delle operazioni giornaliere di inter-cettazione per mancanza dell'indicazione dei nominativi di chi aveva preso parte a dette attività e per l'omessa sottoscrizione dei medesimi verbali.L'art. 89 disp. att. cod. proc. pen. non prevede nessuna deroga alle norme ge- nerali in tema di documentazione degli atti, ma si limiti a indicare quali indicazioni, ulteriori rispetto a quelle previste a pena di nullità dal titolo III del libro D del cod. proc. pen., debba contenere il verbale delle operazioni previsto dall'art. 268, comma 1, cod. proc. pen.. Dalla mancanza dell'indicazione del nominativo e della sottoscri- zione di chi ha redatto i verbali delle operazioni giornaliere di intercettazione relati- vamente ai R.i.t. 30/12 e 94/12 deriva ai sensi degli artt. 373 e 142 cod. proc. pen. la nullità dei verbali stessi, e la conseguente inutilizzabilità ex artt. 268, comma 1, e 271 cod. proc. pen. dei risultati dell'attività di intercettazione. Come si evince dalla lettura della sentenza, la prova della colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle imputazioni ascrittegli si fonda esclusivamente sul contenuto delle conversazioni captate a bordo dell'autovetture in uso allo stesso e a [OSCURATO:PERSONA], da ritenersi per le ragioni sopra evidenziate inutilizzabili, l'accoglimento della presente doglianza non può che comportare l'annullamento senza rinvio della sentenza impu- gnata. 3.2. Violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. nella parte in cui è stata affermata la colpevolezza dell'imputato, limitatamente all'acquisto di 2 kg. di cocaina, per il reato di cui al capo 6). Si osserva che il Beu è stato dichiarato responsabile del reato di cui al capo 6), limitatamente all'acquisto di 2 kg. di cocaina, ma in realtà è stato condannato per un fatto diverso radicalmente diverso da quello contestatogli. La contestazione originariamente mossa al Beu nel capo 6) riguardava l'acquisto in concorso con l'[OSCURATO:PERSONA] e altri sei persone dell'acquisto di oltre 80 kg. di cocaina che sarebbero stati trasportati a Brescia il 10 febbraio 2012, il Tribunale di Brescia aveva condannato l'imputato in concorso coi soggetti indicati nel capo d'imputazione per l'acquisto di 44 kg. di droga, la Corte di appello, invece, ha ritenuto l'imputato colpe- vole di aver ricevuto 2 kg. di stupefacente che gli sarebbero stati consegnati dall'[OSCURATO:PERSONA] in data successiva al 10 febbraio 2012. Appariva chiaramente la difformità fra il fatto contestato al capo 6) al Beu (ac- quisto in concorso con l'[OSCURATO:PERSONA] e altri soggetti di 44 kg. avvenuto il 10 febbraio 2012) e quello per il quale la Corte di appello ha affermato la sua responsabilità (acquisto dall'[OSCURATO:PERSONA] di 2 kg. di cocaina in data successiva al 10 febbraio 2012). 3.3. Violazione dell'art. 59, comma secondo, cod. pen. e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si sono ritenute sussistenti, relativamente al reato di cui capo 21), le circostanze aggravanti di cui agli artt. 73, comma 6 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990. i, Si rileva che, in relazione alla contestazione di cui al capo 21), i giudici di merito non hanno indicato gli elementi di fatto in base ai quali desumere che il Beu, autore della consegna all'[OSCURATO:PERSONA] di 45.000 euro secondo la ricostruzione fatta propria dai giu- dici di merito, fosse consapevole di partecipare all'acquisto di un quantitativo di co- caina di oltre 5 kg. in concorso con altri soggetti (il [OSCURATO:PERSONA] e il Kashari) oltre quello con cui era in contatto. Tale conclusione, peraltro, si poneva in insanabile contrasto con la parte della sentenza impugnata, in cui è stato tratteggiato il Beu come "...cliente non abituale di [OSCURATO:PERSONA], ma soggetto che operava in autonomia nel settore con propri canali di riforni- mento e organizzazione...". Ebbene, ai sensi dell'art. 59, comma secondo, cod. pen., va accertato che le circostanze aggravanti oggettive siano conosciute o ignorate per colpa dal soggetto attivo; i giudici di secondo grado avrebbero dovuto evidenziare gli elementi di prova in base ai quali il Beu aveva precisa contezza di partecipare ad un "acquisto di gruppo" di un quantitativo ingente di cocaina. La motivazione sul punto sopra indicato risulta insoddisfacente e contradditoria nella parte in cui descriveva dapprima il Beu come soggetto privo di stabili contatti con l'Idriz e poi dava per im- plicita la conoscenza della rete di rapporti da quest'ultimo mantenuti, così da esclu- dere la configurabilità delle circostanze aggravanti di cui agli art. 73, comma 6 e 80, d.P.R. n. 309 del 1990 in ordine al reato di cui al capo 21). 4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (unico motivo di impugnazione). 4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen.. Si deduce che ricorrevano i presupposti per l'emissione di sentenza di prosciogli- mento nei confronti di entrambi gli imputati. 5. [OSCURATO:PERSONA] (cinque motivi di impugnazione). 5.1. Vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità rela- tivamente al reato di cui al capo 4) dell'imputazione. Si deduce la tesi della natura meramente deduttiva dell'affermazione di respon- sabilità per la cessione di gr. 150 di cocaina, stante la mancanza di riscontri fattuali. Non appariva convincente la considerazione secondo cui l'[OSCURATO:PERSONA] doveva aver ne- cessariamente procurato la droga all'Elezi in ragione della circostanza che quest'ul- timo e il proprio factotum [OSCURATO:PERSONA] avevano riportato, nell'ambito del procedi- mento penale di cui sopra, una sentenza irrevocabile di condanna in relazione al reato di cessione di cocaina nei confronti del Boddli. Non è stata dimostrata la provenienza di quella sostanza dall'[OSCURATO:PERSONA] per le seguenti ragioni: A) il tenore degli SMS intercettati tra quest'ultimo e l'Elezi era del tutto crip- tico, ed i termini utilizzati nelle conversazioni si prestavano, astrattamente, ad infinite IL interpretazioni, tra le quali la Corte territoriale aveva inteso accogliere quella più sfavorevole per l'imputato; B) non sono stati accertati, ripresi o documentati scambi di stupefacente tra l'imputato e l'Elezi in grado di suffragare la tesi accusatoria; C) non v'era certezza in ordine al quantitativo di stupefacente asseritamente ceduto dall'[OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha interpretato l'indicazione "non arriva a 2" nel senso di ettogrammi, e non chilogrammi e nemmeno grammi, esclusivamente sulla base di ragionamenti deduttivi. 5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990. Si osserva che la Corte territoriale ha ritenuto che l'[OSCURATO:PERSONA] e gli altri soggetti coin- volti nell'imputazione di cui al capo 6) avessero concordato tra loro la partecipazione all'acquisto, così consentendo di poter contare, sin dall'inizio, su una disponibilità finanziaria adeguata allo sforzo. Si tratta di un'argomentazione che non si concilia con la motivazione preceden- temente adottata dalla Corte territoriale per ritenere provato il concorso dei diversi soggetti nell'acquisto dello stupefacente. Nell'impugnata sentenza si è evidenziato che 10 kg. erano stati immediatamente prelevati dal Precaj, dei quali uno era stato consegnato al Domi e altri successivamente piazzati al Xeka, al [OSCURATO:PERSONA] e all'Elezi, ecc.. Con tali parole, la Corte di merito ha affermato in termini perentori che ciascuno di questi soggetti si era rifornito autonomamente ed aveva dunque agito per conto pro- prio, prelevando il quantitativo di proprio interesse, al fine di successivamente riven- derlo a terzi soggetti. Il tutto avveniva in assenza di un previo accordo tra i citati soggetti, la cui mera pluralità costituisce elemento insufficiente ai fini dell'integra- zione dell'aggravante in questione. 5.3. Violazione di legge e ed illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. Si rileva che, con scarna motivazione, la Corte di appello ha ritenuto che non potesse essere accolta la richiesta di esclusione dell'aggravante de qua poiché la droga fornita dall'associazione di cui al capo 30) era sempre di elevatissima qualità. Invero, l'assenza di sequestri e/o rinvenimenti di stupefacente e le consegne in pas- sato di cocaina di elevata qualità da parte dell'associazione non consentivano di so- stenere con certezza la tesi del mantenimento di un elevato livello. 5.4. Violazione di legge per omessa concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen.. Si deduce che erroneamente le attenuanti generiche non sono state concesse in ragione del livello operativo dell'[OSCURATO:PERSONA], nonostante la gravità del reato non potesse di per sé essere posta a fondamento del diniego delle circostanze attenuanti generiche. Sussistevano plurimi elementi idonei a giustificare il riconoscimento dell'invocato be- neficio: a) la risalenza dei fatti-reato contestati nel presente procedimento penale ad epoca remota; b) il mancato intervento di nuovi provvedimenti di condanna nell'am- pio lasso di tempo intercorso dalla commissione dei fatti; c) esigenze di adeguamento della pena al fatto. 5.5. Vizio di motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto adeguato il trattamento sanzionatorio riservato all'imputato [OSCURATO:PERSONA] sotto il profilo dell'aumento di pena operato per il riconoscimento del vincolo della continuazione coi fatti già giu- dicati con la sentenza di G.U.P. del Tribunale di Brescia del 7 giugno 2013. L'aumento di anni tre e mesi sei e di pena pecuniaria per la continuazione coi reati di cui a tale sentenza appariva eccessivamente afflittivo in relazione all'aumento per la continuazione. Si trattava dell'episodio criminoso, confluito al capo 21) dell'im- putazione, che conduceva all'arresto in flagranza dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riportato, in relazione a tale reato, una condanna alla pena di anni sette di reclusione. L'illogicità dell'entità di tale aumento di pena emergeva chiaramente dal raffronto con quello applicato al coimputato [OSCURATO:PERSONA], al quale i giudici di merito hanno ritenuto opportuno applicare un aumento di pena per il riconoscimento del vincolo della continuazione con il reato di cui al capo 21) dell'imputazione di soli mesi sei di reclusione oltre alla pena pecuniaria. 6. [OSCURATO:PERSONA] (tre motivi di impugnazione). 6.1. Violazione di legge ed omessa motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 21). Si deduce che, col motivo sub 4) del proprio atto di appello si era invocata l'as- soluzione del [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto contestatogli al capo 21) e, soltanto in via subordinata rispetto a tale richiesta assolutoria, era stata chiesta, nei successivi mo- tivi di appello, una rideterminazione del trattamento sanzionatorio. A pag. 100 dell'impugnata sentenza, ove è iniziata la disamina del reato di cui al capo 21), è riportato erroneamente che la difesa del [OSCURATO:PERSONA] aveva limitato la propria impugnazione al trattamento sanzionatorio. Ebbene, qualora la Corte territoriale ometta di esaminare un profilo regolarmente devolutogli con l'atto di appello, la sen- tenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio. 6.2. Vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 6). Si deduce che il riconoscimento della responsabilità dell'imputato si è fondato su poche parole, del tutto enigmatiche, formulate dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] in data 14 feb- braio 2012 (cfr. conversazione n. 387-15), in cui questi dichiarava "Metti 51 a San- der". In particolare, si è ritenuto che tale unico elemento provasse di per sé che, in quel momento, il [OSCURATO:PERSONA] stesse partecipando all'operazione di impacchettamento delle banconote da consegnare al fornitore, a saldo della fornitura.Si scontrava con una simile prospettazione la mancata documentazione di scambi di denaro intercorsi tra il [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, trattandosi di dichiarazioni rese da un coimputato, non potevano essere da sole poste a fondamento di un giudizio di colpevolezza, dovendo comunque incontrare il supporto di riscontri esterni atti a com- provarne l'attendibilità. 6.3. Violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen.. Si rileva che la Corte di merito non ha concesso le attenuanti generiche alla luce della gravità dei fatti commessi, del dolo del reato e della pluralità delle condotte illecite. Sussistevano invece elementi idonei a giustificare il riconoscimento dell'invo- cato beneficio: 1) la scarsa capacità criminale dimostrata dall'imputato, testimoniata dalla difficoltà palesata nel ricercare un corriere e, dunque, nel portare a termine un compito particolarmente impegnativo; 2) il ruolo secondario oggettivamente rivestito dalla vicenda, che giustificava l'irrogazione di un trattamento sanzionatorio, di fatto, analogo a quello riservato ai soggetti apicali dell'organizzazione; 3) lo stato di incen- suratezza. 7. [OSCURATO:PERSONA] (tre motivi di impugnazione). 7.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 21). Si deduce che la Corte di appello, con una motivazione stringata, ha spiegato i motivi per i quali ha ritenuto l'imputato responsabile dell'illecita importazione dalla Spagna di 5 Kg. di cocaina sequestrati il 31 marzo 2012 all'[OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], persone arrestate in flagranza di reato e giudicate separatamente. Oltre ai due arrestati in flagranza, autori materiali del trasporto, la Corte ha rite- nuto responsabili anche il Beu e il Kashari, che avrebbero consegnato il denaro per acquistarlo, il [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe reperito lo stupefacente in Spagna affidato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che materialmente si sarebbe recata in Spagna con il denaro e con l'autovettura di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la Corte bresciana, la partecipazione del Kashari sarebbe dimostrata dalle conversazioni telefoniche e ambientali tra i soggetti coinvolti dalle quali emer- geva che il denaro destinato all'acquisto era custodito presso il Kashari che era stato contattato dall'[OSCURATO:PERSONA] la sera del 4 marzo 2012 per ottenerlo e imboscarlo nell'auto Peugeot, poi affidata il giorno seguente alla Pipa e alla Rakipi con destinazione verso la Spagna. La Corte ha menzionato una conversazione tra il Beu e l'[OSCURATO:PERSONA] del 4 marzo 2012, nella quale il secondo diceva al primo che i soldi li aveva il "Besi", diminutivo del Kashari e poiché il Kashari disponeva di un garage a Brembate ove erano custodite somme di denaro destinate all'acquisto dello stupefacente, la Corte ha concluso che lo certamente quella sera il Kashari aveva riconsegnato all'[OSCURATO:PERSONA] il denaro destinato all'acquisto spagnolo. Senonché la stessa Corte, esaminando la posizione del Beu, anch'esso imputato del medesimo capo e accusato anche lui di avere fornito il denaro per lo stesso ac- quisto, ha ritenuto dimostrato che il 4 marzo 2012 l'auto dell'[OSCURATO:PERSONA] si trovasse in via Campasso a Chiari, luogo di abitazione di Beu, dove dal contenuto di tre registrazioni ambientali era emerso che il Beu stava consegnando 45.000 euro all'[OSCURATO:PERSONA] e che que- sti stava cercando di occultarlo nella sua auto Peugeot. Poteva obbiettarsi che il Beu avesse fornito soltanto una parte del denaro necessario, ma non poteva dirsi acquisita la prova che altro denaro provenisse dal garage del Kashari soltanto perché questi avrebbe custodito il danaro dell'[OSCURATO:PERSONA] in altre occasioni. La stessa conversazione citata in sentenza a pag. 102 dimostrava che il danaro destinato all'acquisto di droga era detenuto da tutti gli imputati, perché prima di affermare che i soldi li aveva Besi, il Beu chiedeva all'[OSCURATO:PERSONA]: "ce li hai i soldi a casa tua o glieli hai dati a Sander? Se non ne hai, te li tieni tu quelli" e Sander non era Kashari e altri soldi ne aveva lo stesso [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione sul punto è illogica e contraddittoria perché si è ritenuto provato il concorso nell'importazione dello stupefacente dell'imputato soltanto per la circo- stanza della custodia del denaro dell'[OSCURATO:PERSONA] e perché ha trascurato l'aspetto della cu- stodia da parte di tutti (compreso l'[OSCURATO:PERSONA]) del denaro destinato all'acquisto dello stu- pefacente. Era illogico ritenere che il denaro prelevato e caricato nell'autovettura dell'[OSCURATO:PERSONA] il 4 marzo 2012 fosse proprio quello col quale era stato acquistato lo stupefacente sequestrato allo stesso [OSCURATO:PERSONA] il 31 marzo 2012 e non ad esempio quello sequestrato a Milano il 5 marzo 2012, vicenda per la quale il Kashari era stato assolto. Inoltre la Corte non ha spiegato come sia stato possibile ritenere che il Kashari, se effettivamente custodiva il denaro, fosse anche consapevole della sua destinazione all'acquisto di quei 5 kg. sequestrati un mese dopo. 7.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di re- sponsabilità per il reato di cui al capo 6). Si osserva che, col reato di cui al capo 6) era stata contestata l'importazione di oltre 80 kg. di cocaina, che sarebbe stata realizzata in provincia di Brescia fino al 10 febbraio 2012. Il quantitativo era stato ridotto dal Tribunale a 44 kg. e confermato dalla Corte di appello soltanto perché [OSCURATO:PERSONA] rispondeva "44"" ad un SMS di [OSCURATO:PERSONA], persona estranea al presente processo ma interessata allo stupefacente, che gli chie- deva "quanto entrerà in deposito?". Nel processo non v'era nessun elemento oltre tale sms, contenente l'indicazione di questa cifra, per dimostrare il quantitativo di stupefacente importato.Secondo la Corte territoriale, l'indicazione "44" sarebbe sufficiente, perché la ci- fra non potrebbe riferirsi al prezzo dello stupefacente all'ingrosso, anche se risultava da alcune telefonate che proprio 44.000 euro sarebbe il prezzo al chilogrammo; inol- tre, sarebbe illuminante la circostanza che subito dopo il Domi aveva chiesto al Precaj di tenergli via un chilo e che nessun motivo aveva il Precaj di millantatore di avere un quantitativo superiore del reale e del resto, ha concluso la Corte di merito, l'asso- ciazione di cui al capo 30) sarebbe stata in grado di fornire tale quantitativo. L'indi- cazione di "44" potrebbe essere stata fatta per molti diversi motivi trascurati dalla Corte bresciana, anche quello casuale, perché il Precaj non conosceva l'esatto quan- titativo che non aveva ancora visto e pesato ed aveva fatto un numero a caso, ma soprattutto non era chiaro quale fosse il deposito dove doveva entrare lo stupefa- cente, in quanto tutti gli imputati erano stati assolti dal reato di associazione a delin- quere loro contestato. Se non v'era associazione, non v'era un deposito comune e ben potevano il Precaj e il Domi avere un loro deposito diverso da quello dell'[OSCURATO:PERSONA], del Beu e del Kashari, senza considerare poi che il Domi non era neppure imputato nel presente processo. Illogica appariva anche la motivazione allorché concludeva che, se il numero 44 si riferiva ai panetti e non ai chilogrammi, il sequestro avvenuto il 5 marzo 2012 a Milano di 41 kg. era costituito da 38 panetti, per cui poco cambiava nel quantitativo. Era facile obiettare che non necessariamente lo stupefacente doveva essere con- segnato in panetti dello stesso peso e che per il sequestro del 5 marzo 2012 il Kashari, l'[OSCURATO:PERSONA] e il Beu erano stati assolti in primo grado. Non v'era prova dell'ammontare del quantitativo importato, perché lo stupefacente non era stato sequestrato ed era ma- nifestamente illogico attribuire il peso soltanto basandosi su di un sms fra un coim- putato ed un estraneo al reato. 7.3. Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. Si rileva che la circostanza aggravante dell'ingente quantitativo doveva essere esclusa in relazione ai reati di cui ai capi 6) e 21) contestati al Kashari. In ordine al capo 6), si erano evidenziate al paragrafo precedente le ragioni per le quali il quantitativo non poteva essere di 44 kg., con la conseguenza che il quan- titativo e il principio attivo risultavano del tutto indeterminati. In ordine ai 5 kg. di cui al capo 21) sequestrati all'[OSCURATO:PERSONA], il principio attivo era del 46,5% e, per tale motivo, il quantitativo doveva ridursi a 2,3 kg. 8. [OSCURATO:PERSONA] (due motivi di impugnazione). 8.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'erronea appli- cazione della legge penale circa l'elemento soggettivo del reato associativo.Si deduce che le condotte poste in essere dall'imputato dovevano essere inqua- drate nell'ambito del mero concorso di persone e non in un contesto associativo. Nella sentenza impugnata la Corte bresciana ha elencato i presunti comporta- menti riferibili al ricorrente, ma non ha individuato gli elementi da cui trarre la prova dell'esistenza della consapevolezza degli associati di far parte di un sodalizio crimi- noso e di contribuire con la propria condotta non solo alla commissione per un tempo indefinito di singoli e indeterminati reati-fine, ma soprattutto di partecipare, con la propria condotta, alla vita di una struttura criminale che deve poter prescindere dalla commissione di reati fine. In altre parole, la Corte territoriale non ha valutato se da quei dati emergesse un comune senso di appartenenza dell'imputato rispetto agli altri pretesi sodali che formerebbero l'asserito sodalizio. 8.2. Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'ele- mento soggettivo del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Si osserva che erroneamente è stata valutata negativamente la scelta dell'impu- tato di avvalersi della facoltà di non rendere dichiarazioni, gravando l'onere della prova sull'accusa. In tema di valutazione della prova non è consentito al Giudice valorizzare, ai fini della decisione, comportamenti commissivi o omissivi - dell'imputato che siano ma- nifestazione di diritti soggettivi e facoltà processuali che l'ordinamento gli attribuisce quali espressione del diritto di difesa e di libera scelta della strategia processuale ritenuta più opportuna; strategia che ben può porsi in atto anche attraverso il silen- zio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente al reato di cui al capo 21) ed è inammissibile nel resto. Il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente al disposto au- mento per la continuazione ed è inammissibile nel resto. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. 2. Il ricorso proposto dal Beu è inammissibile, in quanto i motivi di impugnazione sono manifestamente infondati. 2.1. In ordine al primo motivo di ricorso del Beu, conformemente a quanto indi- cato dalla Corte di appello, va osservato che non è prevista nessuna sanzione di nullità o inutilizzabilità in relazione alla mancata sottoscrizione degli ufficiali di P.G. dei verbali di intercettazione o alla mancata indicazione del loro nominativo.In particolare, la mancata indicazione dei nominativi degli ufficiali di P.G. che hanno partecipato alle operazioni integra la violazione dell'art. 89 dísp. att. cod. proc. pen., la quale non è sanzionata a pena di inutilizzabilità (Sez. 3, n. 20418 del 17/02/2015, Iannuzzi, Rv. 263625). Il lavoro dell'incaricato di P.G. addetto alla sala ascolti, infatti, è di tipo meccanico e non incide sul contenuto della acquisizione, in quanto rilevano solo le conversazioni intercettate su supporto magnetico. Da qui la ritenuta irrilevanza della mancata identificazione nominativa degli operanti di P.G. che partecipavano alle operazioni, da ritenere comunque appartenenti al corpo di P.G. operante. In relazione ad ipotesi analoghe, si è parimenti affermato che non determina l'inutilizzabilità degli esiti delle attività di captazione, ai sensi dell'art. 271, comma 1, cod. proc. pen., l'irregolare indicazione di inizio e fine delle operazioni nei verbali cui fa riferimento l'art. 267, comma 5, dello stesso codice, e che attiene alla durata com- plessiva dell'attività di intercettazione autorizzata per le singole utenze o i singoli ambienti privati, posto che l'indicata sanzione processuale opera solo con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 268, commi 1 e 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 27877 del 18/04/2019, Simic, Rv. 276791; Sez. 6, n. 33231 del 21/07/2015, Murianni, Rv. 264462). 2.2. E' manifestamente infondato anche il secondo motivo del ricorso del Beu, con cui si censura la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui al capo 6). Va premesso che, secondo il consolidato orientamento espresso da questa Corte, non v'è incertezza sui fatti descritti nell'imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da con- sentire all'imputato di difendersi (Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090); in tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specifica- zione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia descritto in modo puntuale, la mancata o erronea individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa (Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602). Orbene, il capo 6) concerne la contestazione nei confronti del Beu e di altri coim- putati relativamente ai reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per l'acquisto illecito di un totale di oltre 80 kg. (fatti avvenuti in Brescia sino al 1° febbraio 2012). Il Tribunale aveva condannato il Beu in ordine a tutti gli episodi criminosi in que- $ stione unificati dal vincolo della continuazione, evidenziando che la ravvicinata pro-gressione degli eventi (l'affare dell'i febbraio 2012, il reperimento di un potenziale acquirente da parte di Beu il 10 febbraio e la consegna del denaro da parte di Beu il 12 febbraio) consentiva di stabilire un collegamento tra i diversi fatti succedutisi nel tempo e di affermare che la sostanza pagata costituisse una parte di quella ricevuta dall'[OSCURATO:PERSONA] il 10 febbraio 2012 e che la somma di 90.000 euro fosse riconducibile alla cessione in favore di Beu di 2 kg. di cocaina. La Corte di appello ha delimitato la responsabilità del Beu con riferimento al solo episodio di acquisto di 2 kg. di cocaina, desumendo il concorso nel reato dalla circo- stanza che, il 12 febbraio 2012, l'imputato, mentre aiutava l'[OSCURATO:PERSONA] a impacchettare il denaro, consegnava una somma quantificata in 90.000 euro (come confermato dalla conversazione intercettata poco dopo in occasione della consegna da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] al Kashari del denaro appena ricevuto) per la ricezione di 2 kg. di cocaina, parte di quella giunta 11 febbraio 2012; il Beu e il [OSCURATO:PERSONA] avevano aiutato l'[OSCURATO:PERSONA] nella raccolta del denaro derivante dalla vendita della sostanza giunta I'l febbraio 2012 e nel repe- rimento di un trasportatore per una successiva operazione (il solo [OSCURATO:PERSONA]). Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, non emerge un difetto di correla- zione tra l'imputazione e il fatto per il quale il Beu è stato condannato. Effettivamente tale episodio criminoso era stato contestato relativamente ad un fatto commesso "fino al 10 febbraio 2012", ma il segmento di condotta contestata al Beu era stato sempre e solo la vicenda concernente l'acquisto di 2 kg. per la cifra di 90.000 euro dal [OSCURATO:PERSONA]. La sola differenza - irrilevante ai fini del presente procedi- mento - consiste nel collegamento di tale episodio, nella sentenza di primo grado, all'intera pregressa attività di importazione di droga commessa dal [OSCURATO:PERSONA] e da altri soggetti come una sorta di post factum indicativo e sintomatico della partecipazione del Beu al complessivo accordo, mentre nella sentenza di appello tale vicenda è stata considerata a sé stante, del tutto avulsa dalle vicende criminose precedenti. Ne consegue che il ricorrente è stato posto immediatamente in condizione di difendersi dall'accusa, emergendo un'adeguata descrizione dei reati contestatigli, compreso l'unico episodio criminoso in relazione al quale la Corte di merito aveva delimitato la responsabilità a suo carico, non rilevando quindi la diversità tra la data del fatto indicata in imputazione e la data successiva in cui si completava l'iter delit- tuoso. 2.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato quanto alla richiesta di esclusione dell'aggravante del numero delle persone di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 e generica quanto alla richiesta di esclusione dell'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, entrambe in relazione al reato di cui al capo 21). ck, 2.3.1. Dalla lettura delle conversazioni intercettate tra l'[OSCURATO:PERSONA] ed il Beu la Corte territoriale ha logicamente desunto che il primo gli aveva riferito della partecipazione al delitto di altra persona che aveva in custodia in danaro; e dalla destinazione del danaro all'acquisto di droga si comprendeva la partecipazione di almeno un altro soggetto. Oltre all'[OSCURATO:PERSONA], nella ricezione della sostanza erano coinvolti, sin dall'origine, il soggetto, non identificato, che, accompagnato dal Kashari, aveva avuto material- mente a ricevere dal trasportatore la sostanza per riporla nel deposito (come emer- geva dagli SMS del Kashari in risposta alle assillanti e preoccupate richieste dell'[OSCURATO:PERSONA]). A questi tre soggetti dovevano aggiungersi sicuramente l'Elezi e il Precaj - che avevano oggi concordato la pena con riferimento al capo 6). Peraltro, il Beu ed il [OSCURATO:PERSONA] avevano aiutato l'[OSCURATO:PERSONA] nella raccolta del denaro deri- vante dalla vendita della sostanza giunta 11 febbraio 2012 (il Beu) e nel reperimento di un trasportatore per una successiva operazione (il [OSCURATO:PERSONA]). 2.3.2. In ordine alla richiesta di esclusione della circostanza aggravante prevista dall'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 per il reato di cui al capo 21), va ricordato l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150), successivamente riaffermato sempre dalle Sezioni Unite, le quali hanno precisato che, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circo- stanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche succes- sivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modifi- cazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005; in applicazione dei predetti criteri la Corte ha precisato che, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l'aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4000 volte il valore - soglia di 500 milligrammi). Nel solco di tali principi, la giurisprudenza ha successivamente ribadito che l'ag- gravante dell'ingente quantità non è di norma ravvisabile quando la quantità sia in- feriore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito quando tale quantità sia superata (Sez. 4, n. 37104 del 29/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281926; Sez. 6, n. 43771 del 07/10/2014, Ammer, Rv. 260715; Sez. 4, n. 6369 del 20/12/2012, dep. 2013, Casale, Rv. 255098).Ciò posto sui principi regolatori della materia, la Corte territoriale ha dato atto del superamento della soglia di kg. 2 di cocaina per poter configurare l'aggravante dell'ingente quantità, dando atto dell'accertamento di un principio attivo da un mi- nimo del 46,5% a un massimo del 49,4%, corrispondente complessivamente a gr. 2.355,82 di cocaina cloridrato pura (da cui erano ricavabili 15.700 dosi medie gior- naliere). Al riguardo, la difesa formula doglianze del tutto aspecifiche, non precisando quale eventuale ulteriore approfondimento istruttorio la Corte di merito avrebbe do- vuto compiere. 3. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. Al riguardo, in ordine all'unico motivo di ricorso, comune ad entrambi gli imputati, va osservato che è inammissibile il ricorso per Cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgi- mento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; relativo a fattispecie identica, in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso rela- tivo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.). 4. Il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente al disposto au- mento per la continuazione ed è inammissibile nel resto. 4.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che la condanna di cui al capo 4) attiene alla condotta di vendita da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] di gr. 150 di cocaina in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], poi ceduti dall'Elezi al Boddli, fatto avvenuto a Brescia il 9 gennaio 2012. Al riguardo, in risposta ad analogo motivo di appello, la Corte territoriale ha rite- nuto sussistente la prova della consegna del 9 gennaio 2012 da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] all'Elezi di cocaina, da quest'ultimo subito dopo ceduta al Bodlli e della quantità di cocaina oggetto della ipotetica transazione: nessun elemento consentiva di collegare i, l'indicazione numerica (150.000 quella macchina) al quantitativo di sostanza ceduto. Nella sentenza impugnata è evidenziato che l'Elezi e lo Janca avevano riportato una sentenza definitiva di condanna nel proc. pen. n. 15175/2011 R.G.N.R., per cui doveva ritenersi accertato che gli sms riportati nella sentenza impugnata ed intercorsi tra l'Elezi e il Boddli concernessero la cessione da parte del primo in favore del se- condo di cocaina. Si è sottolineato che gli sms tra Elezi e Boddli si intersecavano con quelli tra l'Elezi e l'[OSCURATO:PERSONA] e da ciò si desumeva che l'[OSCURATO:PERSONA] fosse coinvolto nell'affare e dovesse procacciare la sostanza all'Elezi; infatti, dopo aver preso appuntamento col Boddli per le ore "tre", l'Elezi confermava all'[OSCURATO:PERSONA] di aver bisogno "di quell'amica", dovendo incontrare qualcuno alle "tre". L'[OSCURATO:PERSONA] chiedeva allora all'Elezi "fino a dove ci andrà?" ottenendo la risposta "non arriva a due". L'[OSCURATO:PERSONA] subito dopo informava l'Elezi che "l'ha preso a 150 mila quella macchina". Avuta questa conferma, l'Elezi provvedeva a sua volta a immediatamente confermare al Boddli ora e luogo dell'appuntamento. Gli organi di P.G. apprestavano un servizio di osservazione, controllo e pedinamento ed assistevano all'incontro. La Corte di appello ha precisato che, essendo stata provata, con sentenza pas- sata in giudicato, l'avvenuta cessione di 150 gr. di cocaina dall'Elezi (tramite la Janca) al Boddli, i messaggi di testo sopra riportati consentivano di affermare che certa- mente l'[OSCURATO:PERSONA] era colui che aveva procurato la droga all'Elezi: contattato per portare quella amica, si informava di quanto l'acquirente necessitasse e, una volta avuta comunicazione del fatto che "non arrivava a due", scriveva a Elezi che "la macchina " era stata presa a "150.000". Il tenore degli sms rende palese che le parole amica/macchina, interscambiabili, si riferivano ad altro; tenuto conto della condanna definitiva di Elezi e Janca, quesCaltro" era sostanza stupefacente, unico interesse comune dell'Elezi e dell'[OSCURATO:PERSONA]. Il quantitativo ceduto nella circostanza, è stato correttamente ricostruito in 150 gr.. L'espressione "non arriva a due" (riferita dall'Elezi quanto ai bisogni del Boddli) non poteva essere riferita ai grammi (che non avrebbero giustificato l'attivazione dell'[OSCURATO:PERSONA] da parte dell'Elezi); essa doveva intendersi, nella più favorevole della ipo- tesi, come riferita a 2 etti. La risposta dell'[OSCURATO:PERSONA] era coerente con questa ricostruzione, laddove appunto faceva riferimento a 150(000), che non poteva certo riferirsi al prezzo - non essendo stata riscontrata in occasione del servizio di osservazione la presenza di involucri che deponessero per un quantitativo di 3 kg. - ma al peso (un etto e mezzo e, dunque, inferiore ai due). Dal quadro lineare e coerente ricostruito dalla Corte di appello e sin qui sintetiz- zato emergevano molteplici elementi convergenti nel senso dell'affermazione di re- sponsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA]: a) il tenore degli sms criptici, da ritenere senza nessun senso t se non ricollegabili all'affare illecito; b) la logica spiegazione circa la riferibilità della cifra indicata di 150.000 a 150 gr.; c) il successivo rinvenimento di quantitativo ele-vato sulla persona dell'[OSCURATO:PERSONA]; d) la condanna dei complici in separato procedimento.Il ricorrente si limita a dedurre che le tesi sarebbero tutte congetturali senza neanche prospettare compiutamente una tesi alternativa volta a fornire una spiega- zione diversa dei colloqui e dell'intero contesto in cui si svolgeva la vicenda. 4.2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l'esclusione dell'aggravante del numero delle persone di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 in rela- zione al reato di cui al capo 6), è manifestamente infondato. Al riguardo va richiamato integralmente quanto riportato in relazione al terzo motivo di ricorso del Beu (par. 2.3.1). 4.3. Il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta il riconoscimento della circo- stanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo 6), è generico. La motivazione della Corte di appello, infatti, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, non è basata esclusivamente sull'elevatissima qualità dello stupefacente, bensì sul dato del considerevole dato ponderale pari a 44 kg.. 4.4. In ordine al quarto motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motiva- zione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., consi- derati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segnalato la gravità della condotta criminosa e i nume- rosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce della capacità t dell'[OSCURATO:PERSONA] di riorganizzarsi per nuovi traffici illeciti. Il ricorrente richiama alcuni elementi a sé favorevoli ritenuti legittimamente inin-fluenti o irrilevanti dalla Corte territoriale a fronte dell'elevata pericolosità dell'[OSCURATO:PERSONA]. 4.5. Il quinto motivo di ricorso è fondato.La disparità di trattamento tra l'aumento di pena ex art. 81 cod. pen. di anni tre e mesi sei di reclusione per il reato satellite di cui al capo 21) previsto per l'[OSCURATO:PERSONA] rispetto alla pena di sei mesi di reclusione stabilita per il [OSCURATO:PERSONA] per il medesimo reato non è stata adeguatamente giustificata dalla Corte di appello. Effettivamente, la Corte di appello ha riconosciuto all'[OSCURATO:PERSONA] un ruolo di maggiore rilievo nella vicenda criminosa rispetto al [OSCURATO:PERSONA], ma ha comunque sottolineato l'ele- vato spessore criminale anche di quest'ultimo, essendosi espressa nel senso di ne- gare al [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche alla luce della gravità dei fatti com- messi, del dolo del reato e della pluralità delle condotte illecite poste in essere in un breve arco temporale. Ne consegue che appare irragionevole la differenza di aumento di pena tra i due imputati per la continuazione col reato di cui al capo 21) nella misura di sette volte superiore in relazione al medesimo fatto. 5. Il ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 21) è fondato ed è inammissibile nel resto. 5.1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Va premesso che, in base al costante orientamento di questa Corte, la motiva- zione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100 Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Ma- strogiovanni, Rv. 247682). Analogamente si è affermato che, in tema di vizio della motivazione della sen- tenza, è ravvisabile una motivazione apparente allorché il provvedimento si limiti ad indicare le fonti di prova della colpevolezza dell'imputato, senza contenere la valuta- zione critica e argomentata, compiuta dal giudice in merito agli elementi probatori acquisiti al processo (Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, Santucci, Rv. 265322). Più recentemente, si è sottolineato che, in presenza di un atto di appello non inammissibile per carenza di specificità, il giudice di appello non può limitarsi al mero e tralaticio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, in quanto, anche laddove l'atto di appello riproponga questioni già di fatto dedotte e decise in primo grado, egli ha l'obbligo di motivare, onde non incorrere nel vizio di motivazione ap- t parente, in modo puntuale e analitico su ogni punto a lui devoluto (Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, Tarricone, Rv. 274719).Il Tribunale condannava il [OSCURATO:PERSONA], rilevando che questi si era recato in Spagna insieme all'[OSCURATO:PERSONA] con l'intento di reperire un trasportatore per l'importazione di co- caina (finalità del viaggio in Spagna intrapreso da [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] emergente dalla conversazione intercettata del 13 febbraio 2012); aveva fornito all'[OSCURATO:PERSONA] indicazioni sull'arrivo della merce poco prima del sequestro (vedi, peraltro, i messaggi dal 28 marzo 2012 tra i due relativi alla necessità di concludere entro breve l'affare). Nella sentenza impugnata si è solo riportato che le fonti probatorie erano costi- tuite da intercettazioni ambientali di chiarissimo contenuto, che consentivano di rico- struire passo per passo la fase della raccolta del denaro da consegnare al [OSCURATO:PERSONA], che aveva promesso di rintracciare un fornitore in Spagna, per l'acquisto di stupefacente, denaro effettivamente nascosto il 4 marzo 2012 nella vettura dell'[OSCURATO:PERSONA], la quale poi partiva per la Spagna. Inoltre, si è evidenziato che il 5 marzo la Pipa e la Rakipi si imbarcavano da Genova in direzione Barcellona dove incontravano l'[OSCURATO:PERSONA], il quale si occupava in prima persona, unitamente al [OSCURATO:PERSONA], di consegnare il denaro ai fornitori e di reperire lo stupefacente. Ciò posto sui principi operanti in materia, va rilevato che, a fronte di una impu- gnazione ampia e articolata della pronuncia di primo grado in ordine all'affermazione di responsabilità in relazione al reato di cui al capo 21), la Corte di appello ha espres- samente escluso che l'appello concernesse tale punto della sentenza di primo grado e si è limitata a trattare le doglianze prospettate dal [OSCURATO:PERSONA] in tema di trattamento sanzionatorio. Pertanto, il motivo di appello in questione non può essere considerato implicita- mente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione. 5.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Preliminarmente, va rilevato che, in relazione al reato di cui al capo 6), il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] emergeva quando, dal 13 febbraio 2012, a bordo dell'automobile dell'impu- tato [OSCURATO:PERSONA], lo accompagnava agli incontri con gli altri imputati e lo seguiva in Spagna, dove era programmata l'importazione poi conclusasi con l'arresto dell'[OSCURATO:PERSONA] il 31 marzo 2012. Il concorso del [OSCURATO:PERSONA] emergeva dai seguenti elementi: l'aiuto all'[OSCURATO:PERSONA], unita- mente al Beu, alla raccolta del danaro derivante dalla vendita del 10 febbraio 2012; la consegna di denaro da lui effettuata; la conversazione intercorsa tra l'[OSCURATO:PERSONA] e il Kashari intercettata il 15 febbraio 2012; la sua presenza agli incontri dell'[OSCURATO:PERSONA] con gli imputati tra il 13 e il 15 febbraio 2012; il suo viaggio in Spagna con l'[OSCURATO:PERSONA], a bordo dell'auto di quest'ultimo, dove il [OSCURATO:PERSONA] cercava di reperire un trasportatore per c un ulteriore importazione, poi avvenuta, grazie alla sua attività, il 31 marzo 2012. In ubase all'ammontare del denaro consegnato, era quantificato in 1 kg. l'entità di co-p aina da questi ricevuta.Secondo la difesa, non era univoco l'elemento a carico dell'imputato rappresen- tato (tra l'altro) dal contenuto della conversazione ambientale del 15 febbraio 2012 n. 387-15 tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e il Kashari ("metti 51 a Sander") dalla quale il Tribunale ha dedotto la consegna, in quell'occasione, da parte dell'imputato di euro 52.000. La Corte territoriale ha logicamente escluso la sussistenza di dubbi interpretativi al riguardo: la conversazione in questione e quelle seguenti provavano che, in quel contesto, i tre stavano procedendo a impacchettare le banconote da consegnare al fornitore, a saldo della fornitura. Su un pacco era segnata la somma data da Sander ()akaj), pari ad euro 52.000, risultanza che di per sé provava la consegna di quella somma, che il [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione indicava come quella da lui corrisposta. Si è perciò correttamente affermata la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'acquisto operato il 10 febbraio 2012. Nella sentenza impugnata si è affermato che l'acquisto del quantitativo di 44 kg. era stato possibile solo in virtù della preventiva disponibilità (anche) del Sander all'ac- quisto con le modalità concordate e realizzate. La Corte di merito, con motivazione lineare e coerente, ha escluso che il reperimento dell'acquirente [OSCURATO:PERSONA] da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] fosse avvenuto soltanto dopo l'importazione, osservando che in tal caso non si poteva spiegare perché egli aveva partecipato all'incontro in parola a pieno titolo e dimostrando piena conoscenza delle premesse: non vi sarebbe stato nessun bisogno che il fornitore fosse posto a conoscenza che un pacco di banconote per l'ammontare di euro 52.000 dovesse essere ricondotto al Sander ("questo sarà il pacco di Sander"), che altro era il pacco di [OSCURATO:PERSONA], e altro ancora quello di Precaj. Secondo la Corte bresciana, la conversazione in oggetto evidenziava che i soggetti citati, sin dalla sua ideazione, avevano partecipato all'acquisto del quantitativo, ef- fettuato in quella misura consistente (che sola giustificava un trattamento più con- veniente dal fornitore) con l'accordo appunto di consorziarsi e conferire poi la somma che ognuno si era accollata, perfettamente consapevoli del contributo economico de- gli altri partecipi dell'operazione. Nessun'altra spiegazione poteva avere l'aperta di- scussione nella conversazione citata si, presenti il Kashari e l'[OSCURATO:PERSONA], delle somme il cui pagamento gravava sull'[OSCURATO:PERSONA], e delle somme il cui pagamento verso il fornitore spettava al [OSCURATO:PERSONA]. Nella sentenza impugnata si è affermato che la conclusione appena riportata trovava conferma nel rifiuto dell'[OSCURATO:PERSONA] di farsi carico verso il venditore delle inadempienze del Precaj (Elton) (vedi sul punto le conversazioni ambientali dell'Il febbraio 2012 tra l'[OSCURATO:PERSONA] e il Domi. t [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto (e pagato) l'importo di euro 52.000 per la cocaina rice- vuta, contribuendo consapevolmente all'intera importazione mediante la previa ma-nifestazione di volontà di concorrere nell'acquisto e dunque di finanziare l'operazione globalmente realizzata, accompagnata dalla previsione di successiva ripartizione di quanto arrivato a ciascuno dei partecipanti secondo gli impegni economici da ognuno assunti. La cooperazione tra il [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA], del resto, era stata ampiamente docu- mentata dalle operazioni di ascolto delle conversazioni che avevano poi portato al sequestro della sostanza del 31 marzo 2012, sostanza acquistata da costoro in con- corso in Spagna. Il ricorrente ripropone la censura già formulata con l'atto di appello (presunto significato non univoco della frase "metti 51 a Sander" riferita dall'[OSCURATO:PERSONA]), senza con- frontarsi con la risposta completa ed esauriente del Giudice a quo. 5.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale non ha concesso le circostanze attenuanti generiche in ra- gione della gravità dei fatti commessi, dell'intensità del dolo e della commissione di plurime condotte illecite entro un ridotto arco temporale. Il ricorrente enuncia elementi a sé favorevoli, senza confrontarsi con l'ampio ap- parato argomentativo della sentenza impugnata, che ha illustrato molteplici profili di carattere oggettivo e soggettivo ostativi all'applicazione della diminuente. 6. Il ricorso del Kashari è inammissibile. 6.1. Il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 21), è manifestamente infondato. Poiché la censura attiene a plurimi profili dell'affermazione di responsabilità del Kashari in relazione al reato in questione, è opportuno ripercorrere le argomentazioni sviluppate dai giudici di merito. Nel capo 21) si contesta al [OSCURATO:PERSONA], al Kashari, al Beu e a [OSCURATO:PERSONA] (in concorso con l'[OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]) l'importazione di 5 kg. di cocaina accertata a Brescia il 31 marzo 2012. Il fatto, nella sua materialità, è provato dal sequestro del 31 marzo 2012 della cocaina e dall'arresto dell'[OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA]: sequestro ed arresto erano frutto dell'attività investigativa in corso e nell'ascolto dei telefoni intercettati. Il 15 febbraio 2012, l'[OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] partivano per la Spagna, usando l'auto Peu- geot 407 tg. [OSCURATO:TARGA], sulla quale le forze dell'ordine avevano posizionato un appa- recchio per intercettare conversazioni. La finalità del viaggio - già emergente da un colloquio tra i due del 13 febbraio 2012 - era confermata con chiarezza da una con- versazione ambientale del 16 febbraio 2012, in cui si faceva riferimento a "panetti" (conv. n. 463-15 delle ore 20.49 del 16 febbraio 2012 avvenuta all'interno dell'auto Peugeot 407 tra l'[OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]). Il 21 febbraio 2012, l'[OSCURATO:PERSONA] rientrava in Italia. La sera del 3 marzo 2012 riferiva alla moglie che il giorno seguente avrebbe affidato la propria auto ad un soggetto che avrebbe provveduto a trasportare i "do- cumenti", ossia il denaro già raccolto dall'Italia sino in Spagna (conversazione n. 931- 15 delle ore 21.14 del 3 marzo 2012 avvenuta all'interno dell'auto Peugeot 407).Il 4 marzo 2012, l'[OSCURATO:PERSONA] segnalava al Beu la necessità di impacchettare anche il suo denaro e di collocarlo all'interno dell'auto Peugeot 407; nell'occasione erano men- zionati i nominativi del Besi (Kashari), custode del denaro, e del Sander ([OSCURATO:PERSONA]), a conoscenza dell'affare (conversazione n. 954-15 delle ore 14.09 del 4 marzo 2012 avvenuta all'interno dell'autovettura Peugeot 407 tra l'[OSCURATO:PERSONA] e il Beu e conversazione 955-15 immediatamente successiva). Infatti, nel tardo pomeriggio del 4 marzo 2012, l'[OSCURATO:PERSONA] prospettava al Kashari la necessità di avere a sua disposizione i contanti ("documenti") custoditi da quest'ul- timo. Il 5 marzo 2012, l'[OSCURATO:PERSONA] consegnava alla Pipa, che era in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], l'auto Peugeot per il trasporto in Spagna del denaro (l'ammontare del denaro era pari ad almeno 150.000 euro - tre pacchi già nella disponibilità da Beu per un totale di 100.000 euro e un quarto pacco contenente ulteriori 45.000 euro: conver- sazione ambientale n. 997-15 e 998-15 del 4 marzo 2012). Le due donne, partite da Brescia a bordo dell'automobile, si imbarcavano a Genova sul traghetto diretto a Barcellona, dove incontravano [OSCURATO:PERSONA], marito della Pipa. L'11 marzo 2012, l'Ibrairni rientrava in Italia alla guida dell'auto Peugeot dell'[OSCURATO:PERSONA]. Il 19 e il 20 marzo 2012, l'[OSCURATO:PERSONA] riferiva al Beu di aver ricevuto rassicurazioni dal [OSCURATO:PERSONA] che la merce sarebbe stata consegnata entro breve (conversazione ambientale n. 1684-15 delle ore 19.19 del 19 marzo 2012). A partire dal 28 marzo 2012, l'[OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] si scambiavano messaggi relativi alla necessità di concludere entro breve l'affare. Sulla base dei dati raccolti, gli organi di P.G. apprestavano un servizio che por- tava all'arresto dell'Ibrahimi, di [OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA], trovato in possesso di oltre 5 kg. di cocaina appena ricevuti. Nella sentenza di condanna del [OSCURATO:PERSONA] il Tri- bunale osservava che questi si era recato in Spagna insieme all'[OSCURATO:PERSONA] con l'intento di reperire un trasportatore per l'importazione di cocaina ed aveva fornito all'[OSCURATO:PERSONA] indi- cazioni sull'arrivo della merce poco prima del sequestro. Alla condanna del Kashari si perveniva, perché egli custodiva per conto dell'[OSCURATO:PERSONA] il denaro poi usato anche per l'acquisto dello stupefacente. Alla condanna del Beu si perveniva perché il 22 febbraio e il 4 marzo 2012 il Beu aveva aiutato l'[OSCURATO:PERSONA] a spo- stare pacchi contenenti denaro all'interno dell'automobile dell'[OSCURATO:PERSONA], che, nel corso di una discussioni su rapporti di debito-credito, gli diceva "domani (il 5 marzo 2012 n.d.r.) arriva la merce". Quanto alla Pipa, costei il 5 marzo 2012 conduceva l'autovettura di [OSCURATO:PERSONA] da Bre- t).1/ scia sino a Genova, dove si imbarcava per la Spagna col marito [OSCURATO:PERSONA], con il quale discuteva in occasione della conversazione del 10 marzo 2012.Costoro avevano apportato un concorso alla realizzazione del reato mediante il reperimento dell'autista per il trasporto e predisposizione, custodia e consegna di denaro a corrispettivo della merce. La prova della consapevolezza degli imputati in ordine all'utilità del loro contri- buto nel reato era ricavata dalle seguenti circostanze: a) la finalità del viaggio in Spagna intrapreso dal [OSCURATO:PERSONA] con l'[OSCURATO:PERSONA], emergente dalla conversazione del 13 feb- braio 2012; b) i rapporti di fiducia intercorrenti tra il Kashari, il Beu e [OSCURATO:PERSONA], nascente dai pregressi affari; c) la conoscenza della Pipa della natura illecita dell'attività svolta in Spagna dal marito, arrestato il 31 marzo 2012 per il possesso della cocaina. Al riguardo, va richiamato l'insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui l'in- terpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). In ogni caso, la Corte bresciana ha fornito una risposta esauriente e dettagliata alle censure difensive, evidenziando quanto segue: a) la necessità di un mese e mezzo di trattative ai fini dell'importazione di 5 kg non intaccava la correttezza della ricostruzione contenuta nella sentenza di primo grado (nelle conversazioni della seconda metà di marzo era palpabile l'insoddisfa- zione degli acquirenti a causa dei continui ritardi); b) il denaro dell'[OSCURATO:PERSONA] (i documenti) era custodito presso il Kashari, che, la sera del 4 marzo, era stato attivato dall'[OSCURATO:PERSONA] per ottenerne la riconsegna in vista dal suo imbosco sull'auto Peugeot, poi condotta il giorno successivo in Spagna dalla Pipa e dalla Rakipi; c) dalle conversazioni emergeva il coinvolgimento del Khasari nella custodia del denaro che certamente aveva riconsegnato quella sera all'[OSCURATO:PERSONA]. Si trattava di un servizio effettuato dal Kashari in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] anche in occasione del reato di cui al capo 6): il Kashari disponeva in Brembate di un garage, presso il quale l'[OSCURATO:PERSONA] si recava spesso, al fine di consegnare al complice somme di danaro destinate all'ac- quisto della sostanza. d) l'imputato non rendeva nessuna versione alternativa in merito alle ragioni, per le quali egli deteneva ingenti somme di denaro contante per conto dell'[OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente ripropone le medesime doglianze di cui all'atto di appello, senza confrontarsi col completo e dettagliato apparato motivazionale della sentenza impu- gnata. t 6.2. Il secondo motivo di ricorso, con cui il Kashari censura il riconoscimento della responsabilità in relazione al reato di cui al capo 6), è manifestamente infon-dato.Oltre ai profili di doglianza già esaminati sopra in relazione ad uno dei correi (vedi par. 5.2.), va osservato che il Kashari controllava a distanza la consegna del 1 feb- braio 2012, fornendo informazioni all'[OSCURATO:PERSONA]; nei giorni successivi, in più occasioni, riceveva dall'[OSCURATO:PERSONA] un'ingente quantità denaro in contanti, conservati all'interno della sua abitazione e poi consegnati a [OSCURATO:PERSONA]; indi, incontrava lo Xeka su incarico dell'[OSCURATO:PERSONA]. Il suo coinvolgimento nel reato in questione era desunto dall'attribuzione alla sua persona dell'utenza 3807623691 la quale, il 1 febbraio 2012, aveva agganciato le celle della zona della consegna dei "44"; il soggetto che la utilizzava supportava colui che riceveva materialmente lo stupefacente, triangolandosi con l'[OSCURATO:PERSONA], che era in fibrillazione per l'esito della operazione, tanto che poi il Kashari gli comunicava che tutto era andato bene. [OSCURATO:PERSONA], su incarico dell'[OSCURATO:PERSONA], custodiva nel garage della propria abitazione i soldi per il saldo della partita di droga; era il braccio destro e uomo di piena fiducia dell'[OSCURATO:PERSONA], che assumeva appunto il compito di raccogliere il denaro quando l'[OSCURATO:PERSONA] lasciava l'Italia per la Spagna col [OSCURATO:PERSONA], al fine di trovare altri fornitori e che poi lo consegnava, tramite il Domi, a [OSCURATO:PERSONA]. La contestazione difensiva secondo cui non si saprebbe cosa fosse contenuto nel borsone, mai oggetto di sequestro, non considerava le conversazioni ambientali e telefoniche precedenti e successive alla consegna del borsone da parte del Kashari al Domi, ricostruite dall'in- formativa di P.G. e dalla sentenza in piena aderenza alle risultanze probatorie, queste ultime non costituenti oggetto di una diversa ricostruzione da parte della difesa. Del resto, lo stesso [OSCURATO:PERSONA], quando parlava con terzi del Besi, lo coinvolgeva nei suoi traf- fici, indicandolo agli altri come soggetto da contattare in sua vece. In ordine al riferimento della cifra di "44" alla cocaina i giudici di merito fornivano una risposta lineare e coerente. A) Il Tribunale riteneva che il quantitativo consegnato fosse di 44 kg. di cocaina alla luce dei messaggi tra il Precaj e il Domi del 10 febbraio 2012; tale quantitativo era giudicato compatibile con quelli trattati dagli imputati, per come emersi dai se- questri effettuati, e con l'ammontare del denaro complessivamente raccolto dagli im- putati nei giorni successivi al fatto e consegnato prima dal Kashari al Domi e poi da quest'ultimo al Poti. Il Tribunale escludeva che il numero "44" potesse riferirsi al costo dì 1 kg. di sostanza: invero, il Domi, che appariva essere il mediatore dell'operazione (si vedano i messaggi all'[OSCURATO:PERSONA] in cui sollecitava un contatto col Daku tramite telefono riservato), aveva mostrato interesse al quantitativo effettivamente consegnato, sul quale andava calcolato il corrispettivo a lui spettante. B) La Corte di appello ha osservato che i rilievi difensivi si concentravano sulla interpretazione dell'indicazione "44" formulata dal Precaj al Domi, in risposta alla ichiesta del secondo di sapere "quanto entrerà in deposito". Secondo le difese, detto numero non si riferiva al quantitativo ma al prezzo al chilogrammo della sostanza (non si dubitava che la sostanza importata fosse cocaina, essendo il prezzo di acqui- sto/vendita compatibile solo con sostanza di tale natura e risultando altresì il riferi- mento dell'[OSCURATO:PERSONA] in più conversazioni a "panetti"). Secondo la prospettazione delle difese, l'interpretazione del Tribunale sarebbe errata in considerazione dell'insuffi- cienza del denaro raccolto - circa euro 800.000 per pagare 44 kg. di droga; inoltre la ricostruzione investigativa delle intercettazioni avrebbe consentito di ricostruire la collocazione, a valle, di un quantitativo complessivo di gran lunga inferiore ai 44 kg., in tesi entrati nella disponibilità degli acquirenti. In via astratta, il riferimento al nu- mero "44" effettuato dal Precaj al Domi potrebbe riferirsi al prezzo o al quantitativo, a sua volta riferibile o al chilo o al numero di panetti consegnati. Nella sentenza impugnata si è precisato che, tuttavia, la prima prospettazione era infondata: seppure risultasse da più conversazioni (ad esempio, quella in cui l'[OSCURATO:PERSONA] calcolava quanto dovuto dal Precaj per 5 kg. di cocaina) che il prezzo al chilo concordato col fornitore estero fosse di 44.000 euro (e quello praticato per la vendita variabile ma comunque aggirantesi intorno ai 47.000 euro al chilogrammo), il conte- nuto degli sms tra il Precaj e il Domi non lasciava dubbi sull'interesse del Domi (in- termediario tra il fornitore e gli acquirenti, rappresentati dall'[OSCURATO:PERSONA]) a conoscere l'en- tità della sostanza trasportata e consegnata all'[OSCURATO:PERSONA] e al Precaj quel giorno (in rela- zione alla quale il Domi avrebbe dovuto poi recuperare, per conto del fornitore, il denaro da consegnare al Poti) e non certo a conoscere gli accordi tra le parti sul prezzo. A parte la non equivocità dell'espressione utilizzata dal Domi con l'[OSCURATO:PERSONA] e il Precaj e riportata in sentenza, il riferimento del numero "44" alla quantità di sostanza pervenuta e non al prezzo concordato tra l'[OSCURATO:PERSONA] e il fornitore emergeva dalla se- guente circostanza: una volta che il Domi aveva appreso da Precaj "quanto era en- trato in deposito", egli avesse insistito con quest'ultimo affinché, della sostanza de- positata, gliene fosse tenuto da parte un chilo, in quanto egli aveva già un acquirente, invitando il Precaj a sostenerlo nel momento in cui egli avesse indicato il prezzo pari a "47". Né poteva sostenersi che il Precaj, nel rispondere al Domi, avesse millantato un acquisto superiore, perché non se ne comprendeva la ragione e perché il Precaj non aveva mai sostenuto una siffatta tesi (definendo con un concordato in appello la sua posizione proprio con riferimento ai 44 kg di cui alla imputazione). Del resto, l'associazione di cui al capo 30) era in grado di effettuare importazioni di rilevanti quantitativi, come dimostrato dal sequestro del 5 marzo successivo di 41 kg di co- caina, giunti sempre con l'intermediazione del Domi a Milano, di cui, ancora una volta, 10 kg. destinati al Precaj, arrestato in flagranza e già definitivamente condannato. (ì‘21/Quel sequestro, propiziato dalle intercettazioni del presente procedimento, dimo-strava la capacità dell'associazione del Poti di procurare mensilmente quantitativi consistenti di cocaina di ottima qualità sia la capacità degli acquirenti di smaltirla.La Corte territoriale ha spiegato in modo approfondito che argomenti contrari a questa conclusione non potevano trarsi dal valore economico dell'importazione, il quale era notevolmente superiore agli 800.000 euro come ricostruito dalle intercet- tazioni; le intercettazioni che avevano disvelato la transazione del 1 febbraio erano iniziate a ridosso della stessa e cioè a cavallo tra il 30 e il 31 gennaio, per cui era ben possibile che l'ammontare del denaro raccolto dopo il 10 febbraio 2012 (appunto € 800.000 circa) rappresentasse il saldo del pagamento; era scarsamente verosimile che un fornitore, per quanto in fiducia col suo acquirente, consegnasse 44 kg. di sostanza di elevata qualità senza avere ricevuto un anticipo, non fosse altro per la necessità di dover pagare a sua volta il proprio fornitore. Secondo la Corte bresciana, qualora il parametro di riferimento fosse stato il numero di panetti e non il chilogrammo, ciò non avrebbe portato a conclusioni di- verse: tutte le forniture della associazione di [OSCURATO:PERSONA], infatti, riguardavano pa- netti del peso di 1 kg. ed oltre (la fornitura sequestrata il 5 marzo a Milano, sempre propiziata dal Domi, era costituita da 38 panetti per complessivi 41 kg. di sostanza lorda e con principio attivo oscillante tra il 77 e il 90%). Là ove v'erano stati sequestri di sostanza proveniente dall'associazione di [OSCURATO:PERSONA] la sostanza fornita risultava avere un elevato principio attivo (aggirantesi sempre su percentuali tra gli 80 e 90%). Al contrario, la sostanza sequestrata all'[OSCURATO:PERSONA] il 31 marzo 2012 aveva un principio attivo assai meno elevato, in quanto non procurata dai Poti ma da un nuovo fornitore spagnolo contattato dall'[OSCURATO:PERSONA] tramite il 3akaj. La Corte di merito ha logicamente escluso che il Domi, intermediario tra il forni- tore e gli acquirenti, potesse non sapere il quantitativo della sostanza importata e consegnata, di talché non aveva nessun bisogno di chiedere il dato all'[OSCURATO:PERSONA] e poi al Precaj: era ben comprensibile, infatti, che, in traffici di questa rilevanza, i vari sog- getti che si interponevano tra il fornitore e l'acquirente, per evidenti ragioni di sicu- rezza, fossero tenuti all'oscuro dei particolari della transazione. Non si spiegherebbe perché il Domi dovesse essere a conoscenza del quantitativo ma ignorare il prezzo praticato e avesse dovuto chiedere la relativa informazione prima all'[OSCURATO:PERSONA] e poi al Precaj. Non poteva quindi dubitarsi seriamente che la mattina del 10 febbraio 2012 un camionista giunto a Brescia aveva consegnato agli acquirenti "bresciani" 44 kg. di cocaina di elevatissima qualità. Quest'ultima circostanza, peraltro, era confermata dal fatto che, nonostante il prezzo non particolarmente favorevole, se comparato al fatto, appunto, l'ordinativo era rilevante, nessuno si era mai lamentato della qualità della sostanza ricevuta.I giudici di merito, pertanto, hanno illustrato in termini esaurienti l'ampio quadro probatorio, mentre il ricorrente si limita a riprodurre le proprie medesime considera- zioni in fatto, già formulate nei gradi precedenti, alle quali è stata fornita una congrua ed adeguata risposta. 6.3. E' manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso, con cui si con- testa la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione ai reati di cui ai capi nn. 6) e 21). Vanno richiamate integralmente le considerazioni svolte supra quanto all'aggra- vante prevista dall'art. 80 cit. per il reato di cui al capo 6) in ordine alla posizione dell'[OSCURATO:PERSONA] (par. 4.3) e per il reato di cui al capo 21) in ordine alla posizione del Beu (par. 2.3.2.). Quanto al capo 6), l'importazione concerne l'elevatissimo quantitativo di 44 di cocaina kg. e, correttamente, è stata applicata anche al Kashari, in quanto braccio destro dell'[OSCURATO:PERSONA] e da questi compiutamente informato degli accadimenti tanto da essere presente, insieme al soggetto incaricato materialmente del ritiro, nella zona in cui l'autista doveva consegnare la sostanza. Quanto al capo 21), l'importazione concerneva ugualmente un elevato quantita- tivo di cocaina (principio attivo da un minimo del 46,5% a un massimo del 49,4%, corrispondente complessivamente a gr. 2.355,82 di cocaina cloridrato pura, da cui erano ricavabili 15.700 dosi medie giornaliere). Inoltre, l'importazione era svolta me- diante il diretto contatto col fornitore estero. Il ricorrente non si confronta con i plurimi elementi indicativi della sussistenza della circostanza aggravante riportati nelle sentenze di merito. 7. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. In relazione ad entrambi i motivi di ricorso, inerenti alla configurabilità, al più, di un'ipotesi di mero concorso di persone e al profilo dell'elemento soggettivo del reato, va premesso che, ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narco- traffico, è necessaria la presenza di tre elementi fondamentali: a) l'esistenza di un gruppo composto da almeno tre persone tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale), avente ad oggetto un programma criminoso di compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefa- centi, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; b) la dispo- nibilità da parte del sodalizio, con sufficiente stabilità, di risorse umane e materiali per una credibile attuazione del programma associativo; c) un apporto individuale k apprezzabile e non episodico degli associati, a conoscenza quantomeno dei tratti es-senziali del sodalizio, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita (Sez. 6, n. 7387 del 03/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796; Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, Alberghini, Rv. 257582).Quanto, poi, ai profili probatori, il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati fine, e dell'in- determinatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle con- dotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540), proprio perché attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670). Invero, l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato nel carattere stabile dell'accordo criminoso, e, quindi nella presenza di un reciproco impegno alla commis- sione di una pluralità di reati (Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270564, la quale ha precisato che non può ritenersi integrato il reato associativo per il solo fatto della frequente commissione di reati da parte degli stessi soggetti nel diverso ruolo di acquirente e venditore, essendo invece necessario che tale reitera- zione si collochi nell'ambito dell'esecuzione del programma associativo di commis- sione di una serie indeterminata di reati). Ciò posto sui consolidati principi giurisprudenziali in materia, i giudici di merito hanno fornito un'ampia descrizione dell'organizzazione e delle modalità operative dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti. La motivazione risulta adeguatamente articolata in ordine alle ragioni per cui il compendio indiziario risulta effettivamente in grado di dimostrare che i rapporti tra gli imputati e il sodalizio fossero caratterizzati dal coefficiente di stabilità indispensa- bile per riconoscere la sussistenza del sodalizio e che la struttura associativa appariva più che idonea al perseguimento delle finalità illecite. La Corte di appello ha risposto esaurientemente a ciascun rilievo e ha illustrato adeguatamente il ruolo ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei seguenti elementi: A) La disponibilità al compimento di una serie indeterminata di reati, a ritirare il denaro delle consegne di droga su incarico del capo dell'associazione e a trasportare poi le somme in Spagna; a trasportare anche sostanza; ad incontrare sul territorio italiano soggetti variamente coinvolti nel traffico e ad anche a sopperire a situazioni di emergenza, al fine di risolverle. B) La perfetta conoscenza della natura illecita dell'attività da lui prestata in favore del capo dell'organizzazione, suo fratello nonché suo datore di lavoro, titolare dell'im- presa di trasporti internazionali alle cui dipendenze lavoravano camionisti, alcuni dei quali - tra cui lo Zachos e il Chatzistamtiou (conversazione intercettata n. 4579-5 del 21 luglio 2012, ore 12.46), dediti alla commissione di reati in materia di stupefacenti e che fosse pienamente informato circa le tariffe previste in favore degli autisti che, lavorando alle dipendenze della Poti trans, si rendevano disponibili a effettuare tra- sporti illeciti per conto dell'associazione. [OSCURATO:PERSONA] a quo, pertanto, si è conformato ai principi giurisprudenziali sopra ri- chiamati e in forza di elementi concreti e significativi, valorizzando il dato dell'esi- stenza di una struttura associativa preordinata alla realizzazione di una serie inde- terminata di traffici di stupefacenti, caratterizzati da un vincolo intenso e duraturo tra tutti gli esponenti del sodalizio e di un accordo criminoso tra partecipi che trava- licava il compimento di singole e occasionali attività di spaccio. Dall'apparato argomentativo riportato nella sentenza impugnata, sviluppato se- condo una effettiva sequenza logica, emerge che gli elementi probatori integrano una stabile partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso. Nel caso di specie, il ricorso, benché formalmente diretto a denunciare l'illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi a carico dell'imputato, si esaurisce in realtà in una disorganica contesta- zione, nel merito, delle vicende fattuali e delle risultanze degli accertamenti che la Corte di appello ha giudicato idonei a confermare la gravità del compendio probatorio a carico dell'imputato. Le censure - più che criticare la congruità e la consequenzialità logica delle ar- gomentazioni del provvedimento gravato - si pongono in diretto confronto col mate- riale documentale, di cui il ricorrente prospetta una lettura alternativa e sollecita un diverso apprezzamento in punto di fatto, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, che esula completamente dalle funzioni dello scrutinio di legittimità. Quanto al profilo della mancanza di dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] volte a chiarire il ruolo nei fatti, tale aspetto è stato sottolineato solo al fine di evidenziare che il ricorrente non aveva formulato interpretazioni alternative, volte a chiarire la portata del suo impegno nei traffici di droga. 8. Per tali ragioni, la sentenza impugnata va annullata nei confronti di lakaj Alek- sander limitatamente al reato di cui al capo 21) con rinvio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia anche per la eventuale rideterminazione del tratta- mento sanzionatorio; il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto. La sentenza impugnata va annullata altresì nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limita- tamente al disposto aumento per la continuazione con rinvio sul punto ad altra Se- zione della Corte di appello di Brescia. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto. t I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vanno dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei medesimi al pagamento dell