Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:748
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 10 settembre 2026 (
1
)
Causa C
‑
167/26 RX
I. S.A.
contro
[OSCURATO:PERSONA]
« [OSCURATO:PERSONA] – Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte – Articolo 167, articolo 168, lettera a), articolo 178, lettera a), e articolo 179 della direttiva 2006/112/CE – Emissione della fattura che indica l’IVA nel periodo d’imposta successivo a quello per il quale è esercitato il diritto a detrazione – Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità – Pregiudizio all’unità e alla coerenza del diritto dell’Unione »
I.
Introduzione
1.
La presente causa è la seconda in cui la Corte ha avviato un procedimento di riesame ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 3, terzo comma, TFUE avverso una sentenza del Tribunale dell’Unione europea pronunciata in via pregiudiziale (
2
), nella fattispecie la sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
(
3
)(in prosieguo anche: la «sentenza oggetto di riesame» o la «sentenza del Tribunale»).
2.
Tale sentenza del Tribunale, che riguarda il settore dell’imposizione indiretta, riguarda un elemento chiave del sistema europeo di imposta sul valore aggiunto (IVA), vale a dire il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte. Interpretando talune disposizioni della direttiva 2006/112/CE (
4
) (in prosieguo: la «direttiva IVA») nonché taluni principi generali di diritto, il Tribunale ha operato – presumibilmente senza neppure rendersene conto – un ribaltamento della giurisprudenza della Corte quale risulta, in particolare, dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA]‑Handel (
5
) e, più recentemente, dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
6
).
3.
La divergenza giurisprudenziale tra il Tribunale e la Corte riguarda, in sostanza, la definizione del periodo corretto per il quale si presume che il soggetto passivo eserciti il suo diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte, quando la fattura che specifica l’importo di tale IVA perviene al soggetto passivo successivamente al periodo durante il quale l’operazione imponibile è stata realizzata.
4.
Sebbene possa sembrare piuttosto tecnica a prima vista, tale questione è di grande importanza per il buon funzionamento del sistema comune dell’IVA, dato che la corretta applicazione del diritto a detrazione occupa un posto di primo piano nella pratica quotidiana delle imprese attive nel mercato interno dell’Unione europea. Occorre quindi considerare una soluzione la cui attuazione non presenti né difficoltà né incertezze di rilievo.
5.
Ben al di là di tale problematica dell’IVA propriamente detta, la presente causa offrirà anche l’occasione per gettare le basi del buon funzionamento del meccanismo di riesame che consente, in via eccezionale, alla Corte di controllare e, se del caso, di rettificare le pronunce pregiudiziali del Tribunale.
II.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione
6.
L’articolo 63 della direttiva IVA prevede quanto segue:
«Il fatto generatore dell’imposta si verifica e l’imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi».
7.
Il titolo X della direttiva IVA, relativo alle detrazioni, contiene un capo 1, intitolato «Origine e portata del diritto a detrazione», che è composto dagli articoli da 167 a 172 di tale direttiva. L’articolo 167 della direttiva in parola così dispone:
«Il diritto a detrazione sorge quando l’imposta detraibile diventa esigibile».
8.
L’articolo 168 della direttiva IVA enuncia quanto segue:
«Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall’importo dell’imposta di cui è debitore gli importi seguenti:
a) l’IVA dovuta o assolta in tale Stato membro per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno resi da un altro soggetto passivo.
(...)»
9.
Il capo 4 del titolo X della direttiva IVA, intitolato «Modalità di esercizio del diritto a detrazione», comprende gli articoli da 178 a 183 della direttiva in parola. Ai sensi dell’articolo 178 di quest’ultima:
«Per poter esercitare il diritto a detrazione, il soggetto passivo deve soddisfare le condizioni seguenti:
a) per la detrazione di cui all’articolo 168, lettera a), relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, essere in possesso di una fattura redatta conformemente al titolo XI, capo 3, sezioni da 3 a 6;
(...)»
10.
L’articolo 179, primo comma, della direttiva IVA prevede quanto segue:
«Il soggetto passivo opera la detrazione globalmente, sottraendo dall’importo dell’imposta dovuta per un periodo d’imposta l’ammontare dell’IVA per la quale il diritto a detrazione è sorto, nello stesso periodo, ed è esercitato secondo quanto previsto all’articolo 178».
11.
L’articolo 180 di tale direttiva dispone quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri possono autorizzare un soggetto passivo a procedere ad una detrazione che non è stata effettuata conformemente agli articoli 178 e 179».
12.
L’articolo 182 della suddetta direttiva è redatto nei seguenti termini:
«[OSCURATO:PERSONA] membri determinano le condizioni e le modalità di applicazione degli articoli 180 e 181».
13.
L’articolo 184 della stessa direttiva è così formulato:
«La detrazione operata inizialmente è rettificata quando è superiore o inferiore a quella cui il soggetto passivo ha diritto».
14.
Ai sensi dell’articolo 185, paragrafo 1, della direttiva IVA:
«La rettifica ha luogo, in particolare, quando, successivamente alla dichiarazione dell’IVA, sono mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l’importo delle detrazioni, in particolare, in caso di annullamento di acquisti o qualora si siano ottenute riduzioni di prezzo».
15.
Il titolo XI della direttiva IVA, relativo agli obblighi dei soggetti passivi e di alcune persone non soggetti passivi, contiene il capo 5, intitolato «Dichiarazioni», composto dagli articoli da 250 a 261 di detta direttiva. L’articolo 250, paragrafo 1, di quest’ultima così dispone:
«Ogni soggetto passivo deve presentare una dichiarazione IVA in cui figurino tutti i dati necessari per determinare l’importo dell’imposta esigibile e quello delle detrazioni da operare, compresi, nella misura in cui sia necessario per la determinazione della base imponibile, l’importo complessivo delle operazioni relative a tale imposta e a tali detrazioni, nonché l’importo delle operazioni esenti».
16.
Infine, l’articolo 273, primo comma, della direttiva IVA stabilisce quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri possono stabilire, nel rispetto della parità di trattamento delle operazioni interne e delle operazioni effettuate tra [OSCURATO:PERSONA] membri da soggetti passivi, altri obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e ad evitare le evasioni, a condizione che questi obblighi non diano luogo, negli scambi tra [OSCURATO:PERSONA] membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera».
B.
Diritto polacco
17.
L’articolo 86, paragrafo 1, della ustawa o podatku od towarów i usług (legge relativa all’imposta sui beni e sui servizi), dell’11 marzo 2004 (Dz. U. del 2018, posizione 2174) come modificata, (in prosieguo: la «legge sull’IVA»), prevede quanto segue:
«Fatti salvi l’articolo 114, l’articolo 119, paragrafo 4, l’articolo 120, paragrafi 17 e 19, e l’articolo 124, nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di operazioni imponibili, i soggetti passivi di cui all’articolo 15 hanno diritto di detrarre dall’imposta dovuta l’importo dell’imposta assolta a monte».
18.
L’articolo 86, paragrafo 10, della legge sull’IVA così dispone:
«Il diritto di detrarre dall’importo dell’imposta dovuta l’importo dell’imposta a monte sorge nel periodo in cui è sorto l’obbligo fiscale relativo ai beni e ai servizi acquistati o importati dal soggetto passivo».
19.
L’articolo 86, paragrafo 10b, della legge sull’IVA espone quanto segue:
«Il diritto di detrarre dall’importo dell’imposta dovuta l’importo dell’imposta a monte, nelle ipotesi di cui:
1) al paragrafo 2, punto 1, e punto 2, lettera a), sorge non prima della liquidazione relativa al periodo nel corso del quale il soggetto passivo ha ricevuto la fattura o il documento doganale;
(...)»
III.
Fatti
A.
Procedimento principale e questione pregiudiziale
20.
La I., società assoggettata all’IVA in Polonia, gestisce una stanza di compensazione e liquidazione delle operazioni effettuate dai suoi membri, in particolare per quanto riguarda il gas e l’energia elettrica. Essa è considerata, nell’ambito delle sue attività, come acquirente e rivenditore di beni oggetto di operazioni in borsa e figura in quanto tale sulle fatture. Detta società è quindi tenuta a versare l’IVA a monte e a valle.
21.
La I. ha presentato all’autorità tributaria una domanda di parere anticipato in ambito fiscale in merito alla seguente situazione di fatto. Essa riceve le fatture che attestano l’acquisto dei beni nel periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata effettuata la cessione di tali beni, ma prima del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione fiscale relativa a quest’ultimo periodo.
22.
La I. ha quindi chiesto all’autorità tributaria se, in un caso del genere, essa potesse, ai sensi dell’articolo 86, paragrafi 1 e 10, della legge sull’IVA, detrarre l’imposta a monte indicata nelle fatture debitamente emesse per l’acquisto di gas e di energia elettrica, al momento della liquidazione relativa al periodo in cui era sorto l’obbligo fiscale per i beni acquistati, sebbene le fatture fossero ricevute solo dopo tale periodo.
23.
In un parere anticipato del 12 novembre 2019, l’autorità tributaria ha ritenuto che l’esercizio del diritto a detrazione fosse subordinato, tanto nel diritto polacco quanto nel diritto dell’Unione, al rispetto di condizioni formali, segnatamente il ricevimento di una fattura. Secondo l’autorità tributaria, tali condizioni non avevano tuttavia l’effetto di privare il soggetto passivo del diritto alla detrazione dell’IVA a monte e quindi di violare il principio di neutralità dell’IVA.
24.
Investito di un ricorso avverso tale parere, il Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Tribunale amministrativo del voivodato di Varsavia, Polonia), con sentenza del 9 ottobre 2020, ha respinto la domanda della I. ritenendo, in particolare, che sebbene il diritto alla detrazione dell’imposta esista già in riferimento al periodo in cui è sorto il debito d’imposta relativo ai beni e ai servizi acquistati, l’esercizio di tale diritto presupponga il possesso di una fattura. Il momento in cui sorgerebbe il diritto alla detrazione dell’imposta a monte, previsto all’articolo 167 della direttiva IVA, sarebbe così, in pratica, modificato dalla condizione formale prevista dall’articolo 178, lettera a), di tale direttiva, consistente nell’essere in possesso della corrispondente fattura. Secondo tale giudice, ne consegue che il diritto alla detrazione dell’imposta a monte sorge, purché siano soddisfatte le altre condizioni, al momento del ricevimento di detta fattura.
25.
La I. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 9 ottobre 2020 dinanzi al Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, Polonia), giudice del rinvio, deducendo, in particolare, un’interpretazione erronea dell’articolo 167, dell’articolo 168, lettera a), e dell’articolo 178, lettera a), della direttiva IVA.
26.
Il giudice del rinvio ritiene che il possesso di una fattura costituisca una condizione non già per il sorgere, bensì per l’esercizio del diritto a detrazione, che deriva dalla presentazione di una dichiarazione fiscale. Esso si chiede quindi se l’articolo 86, paragrafo 10b, punto 1, della legge sull’IVA, nella parte in cui subordina il sorgere del diritto a detrazione al possesso di una fattura o di un documento doganale alla data della liquidazione, sia conforme all’articolo 167, all’articolo 168, lettera a), e all’articolo 178, lettera a), della direttiva IVA.
27.
Secondo tale giudice, l’applicazione dell’articolo 86, paragrafo 10b, punto 1, della legge sull’IVA, nel caso di specie, ha come conseguenza di ritardare il sorgere del diritto a detrazione. Infatti, esso rileva che, a seguito dell’acquisto di un bene o di un servizio, l’acquirente è tenuto ad attendere il ricevimento di una fattura affinché sorga il suo diritto a detrazione e possa quindi esercitare il suo diritto a detrazione, mentre il venditore, dal canto suo, ha già versato l’IVA dovuta all’Erario.
28.
Detto giudice ritiene che, conformemente al diritto dell’Unione, la possibilità di detrarre l’imposta a monte pagata per un determinato periodo d’imposta debba sussistere qualora il diritto a detrazione sia sorto nel corso del periodo d’imposta in parola e qualora inoltre il soggetto passivo disponga di una fattura o di un documento doganale nel momento in cui esercita detto diritto nella dichiarazione da esso presentata in riferimento a tale periodo. A suo avviso, una siffatta interpretazione consente al soggetto passivo interessato di esercitare il suo diritto a detrazione dell’imposta pagata a monte nel più breve tempo possibile, senza generare tuttavia un rischio di abuso. Esso precisa che un differimento della detrazione dell’IVA può comportare direttamente una violazione del principio di neutralità e non trova fondamento diretto nella direttiva IVA.
29.
È in tali circostanze che il Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea la seguente questione pregiudiziale:
«Se gli articoli 167, 168, lettera a), e 178, lettera a), della direttiva [IVA], nonché i principi di neutralità fiscale, effettività e proporzionalità, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione nazionale come l’articolo 86, paragrafo 10b, punto 1, della legge sull’IVA, dalla quale risulta che il soggetto passivo non può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte nella dichiarazione presentata per il periodo in cui aveva soddisfatto le condizioni sostanziali per beneficiare di tale diritto, se nel corso di tale periodo egli non abbia ancora ricevuto la fattura, anche se l’abbia ricevuta prima della presentazione della dichiarazione in parola».
B.
Procedimento pregiudiziale dinanzi al Tribunale e sentenza oggetto di riesame
30.
Conformemente all’articolo 50 ter, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), la presente causa è stata trasmessa al Tribunale ai fini del procedimento pregiudiziale e della sentenza.
31.
Nella sentenza oggetto di riesame, pronunciata a seguito di un procedimento pregiudiziale scritto nonché di un’udienza di discussione, ma senza l’ausilio delle conclusioni di un avvocato generale, il Tribunale ha dichiarato:
«L’articolo 167, l’articolo 168, lettera a), e l’articolo 178, lettera a), della [direttiva IVA] nonché i principi di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e di proporzionalità,
devono essere interpretati nel senso che:
essi ostano a una normativa nazionale da cui risulti che il soggetto passivo non può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte, nella dichiarazione presentata per il periodo in cui soddisfaceva le condizioni sostanziali per beneficiare di tale diritto, se nel corso di detto periodo tale soggetto passivo non ha ricevuto la fattura corrispondente, e ciò anche qualora l’abbia ricevuta prima della presentazione della dichiarazione in parola» (
7
).
IV.
Procedimento di riesame dinanzi alla Corte
32.
Su proposta del primo avvocato generale, la Sezione del riesame della Corte ha deciso, il 26 marzo 2026, di avviare un procedimento di riesame della sentenza del Tribunale (articolo 256, paragrafo 3, terzo comma, TFUE, articoli 62 e 62 bis dello Statuto, in combinato disposto con l’articolo 194, paragrafo 5, del regolamento di procedura della Corte) (
8
).
33.
Ai sensi di tale decisione, il riesame verte sulla questione se, tenuto conto, in particolare, delle sentenze [OSCURATO:PERSONA]‑Handel (
9
) e [OSCURATO:PERSONA] (
10
), la sentenza del Tribunale comprometta l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato che l’articolo 167, l’articolo 168, lettera a), e l’articolo 178, lettera a), della direttiva IVA, nonché i principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale da cui risulti che il soggetto passivo non può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte, nella dichiarazione presentata per il periodo in cui soddisfaceva le condizioni sostanziali per beneficiare di tale diritto, se nel corso di detto periodo tale soggetto passivo non ha ricevuto la fattura corrispondente, e ciò anche qualora l’abbia ricevuta prima della presentazione della dichiarazione in parola.
34.
Nel procedimento di riesame dinanzi alla Corte hanno presentato osservazioni scritte la I., i governi polacco, ceco e tedesco, nonché la [OSCURATO:PERSONA] europea.
V.
Analisi
35.
Un procedimento di riesame avviato dalla Corte ai sensi dell’articolo 256, paragrafi 2 o 3, TFUE può portare teoricamente a tre risultati diversi:
– In primo luogo, la Corte può concludere, al termine del procedimento di riesame, che la decisione del Tribunale non è viziata da alcun errore di diritto. Infatti, un’analisi approfondita può confutare la valutazione iniziale e sommaria secondo cui il ragionamento del Tribunale conteneva un errore di diritto che comportava un rischio di pregiudizio all’unità o alla coerenza del diritto dell’Unione. La decisione del Tribunale diventa quindi definitiva.
– In secondo luogo, la Corte può constatare un errore di diritto commesso dal Tribunale, pur concludendo che tale errore non è sufficientemente grave da compromettere l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione. Anche in questo caso, la decisione del Tribunale diventa definitiva e spetterà alla giurisprudenza successiva modulare o modificare, se del caso, il ragionamento sottostante.
– Infine, in terzo luogo, la Corte può giungere alla conclusione che la decisione del Tribunale contiene un errore di diritto la cui portata o le cui conseguenze sono tali da compromettere effettivamente l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione, con le conseguenze descritte all’articolo 62 ter dello Statuto, vale a dire, a seconda dei casi, l’annullamento della decisione del Tribunale in caso di riesame di una causa di impugnazione o la formulazione di una nuova risposta alle questioni del giudice del rinvio in caso di riesame di una causa pregiudiziale.
36.
In ciascuno dei procedimenti di riesame finora decisi dalla Corte (
11
) – tutti fondati sull’articolo 256, paragrafo 2, secondo comma, TFUE e relativi a decisioni di impugnazione del Tribunale in materia di funzione pubblica europea – è prevalso il terzo di tali possibili risultati: la Corte ha constatato, senza eccezioni, sia un errore di diritto sia un pregiudizio all’unità nonché alla coerenza del diritto dell’Unione.
37.
Quanto al presente procedimento di riesame, basato sull’articolo 256, paragrafo 3, terzo comma, TFUE, mi propongo di analizzare, anzitutto, se la sentenza oggetto di riesame sia viziata da un errore di diritto per quanto riguarda le norme e i principi di diritto dell’Unione applicabili all’esercizio del diritto a detrazione dell’IVA assolta a monte (infra, sub A), prima di valutare la questione se tale eventuale errore comprometta l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione (infra, sub B).
38.
Anzitutto, si può constatare che le parti e gli interessati che hanno partecipato al procedimento di riesame sono così ripartiti: mentre i governi polacco, ceco e tedesco sostengono che la sentenza del Tribunale è errata e compromette effettivamente l’unità e la coerenza del diritto dell’Unione, la I. e la [OSCURATO:PERSONA] sono di parere contrario, ritenendo, in sostanza, che tale sentenza sia proprio in linea con la giurisprudenza pertinente.
A.
Errore di diritto che vizia la sentenza oggetto di riesame
39.
Quando un soggetto passivo dell’IVA esercita il suo diritto a detrazione dell’imposta assolta a monte, si possono distinguere tre periodi:
– in primo luogo, il periodo durante il quale è sorto il diritto a detrazione;
– in secondo luogo, il periodo durante il quale il soggetto passivo compie gli adempimenti amministrativi necessari per esercitare tale diritto; e
– in terzo luogo, il
periodo per il quale
tale diritto è esercitato, in altri termini il periodo al quale viene imputato l’importo dell’imposta detraibile.
Tali periodi spesso coincidono, ma non necessariamente in tutti i casi, come dimostrano proprio i fatti del procedimento principale, così come i fatti sottesi a talune delle sentenze che saranno richiamate in prosieguo.
40.
Il nocciolo della questione che occupa i giudici dell’Unione nella presente causa consiste nel determinare correttamente il terzo dei periodi menzionati al paragrafo precedente, vale a dire
il periodo per il quale
viene esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte: si tratta di esaminare se tale diritto a detrazione debba essere esercitato per il periodo in cui le operazioni soggette ad imposta sono state realizzate oppure per un periodo successivo, vale a dire quello in cui il soggetto passivo riceve le fatture relative a tali operazioni, se questi due periodi non coincidono.
41.
È vero che le disposizioni pertinenti della direttiva IVA che consentono di determinare il periodo per il quale viene esercitato il diritto a detrazione non sono del tutto prive di ambiguità. Infatti, dal combinato disposto degli articoli 167 e 63 della direttiva IVA risulta che il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte sorge nel momento in cui l’imposta detraibile diventa esigibile, vale a dire nel momento in cui viene effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi (
12
). Inoltre, ai sensi dell’articolo 179 di tale direttiva, «[i]l soggetto passivo opera la detrazione globalmente, sottraendo dall’importo dell’imposta dovuta per un periodo d’imposta l’ammontare dell’IVA per la quale il diritto a detrazione è sorto, nello stesso periodo, ed è esercitato secondo quanto previsto all’articolo 178 [di detta direttiva]». Infine, affinché il soggetto passivo possa esercitare effettivamente il suo diritto a detrazione, l’articolo 178, lettera a), della direttiva IVA richiede a tale soggetto passivo di essere in possesso di una fattura redatta conformemente al titolo XI, capo 3, sezioni da 3 a 6, della medesima direttiva.
42.
Di fronte a tale situazione e pur riconoscendo che il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte è subordinato al rispetto di requisiti o condizioni tanto sostanziali quanto formali previsti dalla direttiva IVA (
13
), il Tribunale ha rilevato, nella sentenza oggetto di riesame, che il sorgere del diritto a detrazione poteva essere subordinato unicamente alle condizioni sostanziali previste dalla direttiva IVA e che il diritto a detrazione sorgeva quindi indipendentemente dal possesso di una fattura, in quanto quest’ultima rappresentava solo un requisito formale relativo al suo esercizio (
14
). Su tale base il Tribunale ha poi concluso che l’articolo 167, l’articolo 168, lettera a), e l’articolo 178, lettera a), della direttiva IVA, nonché i principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità ostavano a una normativa nazionale, come quella di cui si tratta nel procedimento principale, da cui risulti che il soggetto passivo non può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte, nella dichiarazione presentata per il periodo in cui soddisfaceva le condizioni sostanziali per beneficiare di tale diritto, se nel corso di tale periodo esso non ha ricevuto la fattura corrispondente, e ciò anche qualora l’abbia ricevuta prima della presentazione della dichiarazione in parola (
15
).
43.
Così facendo, il Tribunale si è discostato tuttavia dalla giurisprudenza pertinente e costante della Corte, in particolare dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA]‑Handel (
16
), che constata, sulla base dell’articolo 18, paragrafo 2, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE (
17
) – al quale corrisponde attualmente l’articolo 179, primo comma, della direttiva IVA – che il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte
deve essere esercitato per il periodo d’imposta nel corso del quale sono soddisfatte le due condizioni richieste
, vale a dire che la cessione dei beni o la prestazione dei servizi sia stata effettuata e che il soggetto passivo sia in possesso della relativa fattura (o di un documento equivalente) (
18
).
44.
Come spiegato dalla Corte nella medesima sentenza (
19
), il requisito che il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte sia esercitato per il periodo in cui sono soddisfatte non solo le condizioni sostanziali per il sorgere di tale diritto, ma anche la condizione formale consistente nel possesso di una fattura, corrisponde all’obiettivo di garantire la riscossione e il controllo effettivi dell’IVA; tale requisito tiene conto del fatto che il pagamento per l’operazione imponibile e quindi il pagamento dell’IVA detraibile a monte non hanno luogo, di norma, prima del ricevimento di una fattura.
45.
L’interpretazione accolta nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]‑Handel è stata successivamente confermata nelle sentenze Senatex (
20
) e A. (Esercizio del diritto a detrazione) (
21
), nonché, assai recentemente, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
22
), rispettivamente sulla base di circostanze di fatto e procedurali alquanto diverse.
46.
Sebbene la sentenza [OSCURATO:PERSONA] sia successiva alla sentenza oggetto di riesame, essa non fa che confermare ciò che le altre sentenze citate, a cominciare dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA]‑Handel, avevano già riconosciuto. In ogni caso, le sentenze della Corte pronunciate in via pregiudiziale si limitano a chiarire e a precisare, ove necessario, il significato e la portata di una norma di diritto dell’Unione come deve o avrebbe dovuto essere intesa e applicata dal momento della sua entrata in vigore (
23
), vale a dire, nel caso di specie, l’articolo 179, primo comma, della direttiva IVA (già articolo 18, paragrafo 2, primo comma, della sesta direttiva 77/388).
47.
Esiste quindi, riguardo all’articolo 179, primo comma, della direttiva IVA, una netta divergenza tra la sentenza del Tribunale e la giurisprudenza della Corte, divergenza che può essere sintetizzata come segue: il periodo per il quale deve essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte non è lo stesso, a seconda che si segua il Tribunale o la Corte. Nella sentenza oggetto di riesame il Tribunale ritiene, infatti, che il diritto a detrazione debba essere sempre esercitato per il periodo in cui la cessione di beni o la prestazione di servizi è stata effettuata, indipendentemente dal momento in cui il soggetto passivo riceve la fattura che specifica l’importo dell’IVA di cui trattasi. Per contro, secondo la Corte, il diritto a detrazione del soggetto passivo deve essere esercitato per il periodo nel corso del quale esso ha effettivamente ricevuto detta fattura (o un documento equivalente), anche se tale periodo è successivo a quello in cui l’operazione imponibile è stata realizzata.
Sulla distinzione operata dal Tribunale tra la presente causa e la causa che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]
‑
Handel
48.
Nella sentenza oggetto di riesame il Tribunale tenta di giustificare il suo cambiamento radicale rispetto alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]‑Handel (
24
)operando una distinzione tra i fatti della causa che ha dato luogo a tale sentenza e quelli della presente causa. Infatti, secondo il Tribunale, la sentenza [OSCURATO:PERSONA]‑Handel «si spiega con la circostanza secondo cui, nella causa che ha dato luogo a detta sentenza, la ricorrente nel procedimento principale non disponeva di una fattura (...) nel momento in cui ha esercitato il suo diritto alla detrazione dell’IVA» (
25
).
49.
Orbene, tale affermazione del Tribunale (
26
) è errata. Come risulta inequivocabilmente dalla stessa sentenza [OSCURATO:PERSONA]‑Handel, la ricorrente nella causa che ha dato luogo a tale sentenza aveva «beneficia[to] di prestazioni di servizi fornite nel corso dell’esercizio 1999», e «le fatture relative a tali servizi, pur essendo state emesse nel mese di dicembre dello stesso anno, le [erano pervenute] solo nel gennaio del 2000» (
27
).
50.
A ben vedere, e contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale nella sentenza oggetto di riesame, i fatti all’origine della causa [OSCURATO:PERSONA]‑Handel e quelli pertinenti per la presente causa sono quindi del tutto analoghi: infatti, entrambe le cause sono proprio caratterizzate dalla circostanza che i soggetti passivi erano certamente in possesso delle fatture necessarie per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte, fatture che erano state semplicemente ricevute in un periodo diverso da quello della realizzazione delle operazioni soggette a imposta e successivo a quest’ultimo.
51.
Il Tribunale ha quindi distinto erroneamente, a mio avviso, i fatti della presente causa da quelli su cui si fondava la sentenza [OSCURATO:PERSONA]‑Handel e ha così, sia pure inconsapevolmente, operato un mutamento di indirizzo rispetto alla giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]‑Handel.
Sugli altri argomenti enunciati dal Tribunale a sostegno della sua soluzione
52.
Per quanto riguarda gli (altri) argomenti enunciati dal Tribunale a sostegno della soluzione adottata nella sentenza oggetto di riesame, neppure questi ultimi mi sembrano pertinenti.
53.
In primo luogo, il Tribunale si basa su talune sentenze della Corte (
28
), secondo le quali la detrazione dell’imposta assolta a monte deve essere concessa se sono soddisfatte le condizioni sostanziali, sebbene le condizioni formali siano state disattese dai soggetti passivi (
29
). Il Tribunale ne deduce che «la nascita del diritto a detrazione può essere subordinata unicamente alle condizioni sostanziali previste dalla direttiva IVA» (
30
). Esso afferma, inoltre, che «[i]l diritto a detrazione sorge quindi indipendentemente dal possesso di una fattura, che rappresenta solo una condizione formale relativa al suo esercizio» (
31
).
54.
Se è vero che la Corte, nelle sentenze richiamate dal Tribunale, ha dato prova di indulgenza quanto all’adempimento di talune formalità nel settore dell’IVA, è giocoforza constatare che essa non ha mai rinunciato alla condizione fondamentale del possesso di una fattura (o di un documento equivalente) conforme ai requisiti di legge, al momento dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte, come peraltro espressamente richiesto dall’articolo 178, lettera a), della direttiva IVA. A mio avviso, non vi è stata alcuna evoluzione della giurisprudenza su questo punto.
55.
Per di più, sembra poco convincente, se non addirittura contraddittorio, ammettere che il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte dipenda tanto da condizioni sostanziali quanto da condizioni formali, pur affermando, in definitiva, che solo il soddisfacimento delle condizioni sostanziali sarebbe davvero decisivo.
56.
In realtà, tanto le condizioni sostanziali quanto le condizioni formali rivestono una certa importanza per il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte, in quanto le condizioni sostanziali consentono di individuare
il momento in cui è sorto
il diritto a detrazione, mentre le condizioni formali (e in particolare il possesso di una fattura conforme ai requisiti di legge) determinano
il momento a partire dal quale
tale diritto a detrazione
può essere esercitato
. Orbene, né le condizioni sostanziali né le condizioni formali sono, di per sé, sufficienti per individuare con precisione
il periodo per il quale
il diritto a detrazione deve essere esercitato. Secondo la giurisprudenza della Corte, e in particolare le sentenze [OSCURATO:PERSONA]‑Handel (
32
)
,
Senatex (
33
), A. (Esercizio del diritto a detrazione) (
34
) e [OSCURATO:PERSONA] (
35
), tale periodo per il quale si esercita il diritto a detrazione è proprio quello nel corso del quale sono soddisfatte per la prima volta sia le condizioni sostanziali sia le condizioni formali. Se la fattura è quindi ricevuta in un periodo successivo a quello in cui l’operazione imponibile è stata realizzata, il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte deve essere esercitato per tale periodo successivo.
57.
In secondo luogo, secondo il Tribunale, il periodo durante il quale sorge il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte «deve coincidere con il periodo durante il quale il diritto a detrazione è esercitato», e ciò al fine di evitare che il soggetto passivo «sopport[i] temporaneamente l’onere dell’IVA, cosicché non è interamente sgravato dall’onere di detta imposta, in violazione dei principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità, nonché del carattere immediato della detrazione dell’IVA assolta a monte» (
36
).
58.
Neppure tale argomento è convincente. Infatti, come chiarito dalla Corte proprio nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]‑Handel (
37
), «in linea di principio, i soggetti passivi non effettu[a]no pagamenti e, quindi, non vers[a]no l’IVA a monte prima della ricezione della fattura (...)». E la Corte ha aggiunto: «non si [può] ritenere che l’IVA gravi su una data operazione prima di essere stata versata». In tali circostanze, non esiste alcuna ragione oggettiva per far retroagire l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte ad un periodo precedente a quello in cui il soggetto passivo ha ricevuto la fattura corrispondente.
59.
Anche supponendo che un soggetto passivo possa, in determinate circostanze, essere indotto a versare un acconto al suo fornitore, prima di ricevere i beni o le prestazioni contrattuali, lo farà di norma solo disponendo di una fattura di acconto o di un documento equivalente che specifichi l’importo esatto dell’IVA inclusa in un siffatto pagamento.
60.
Infine, in terzo luogo, il Tribunale tenta di basare la sua soluzione sulla sentenza Senatex nella quale la Corte ha dichiarato che, ai fini del diritto a detrazione dell’imposta assolta a monte, la rettifica di talune indicazioni obbligatorie su una fattura retroagisce al momento dell’emissione della fattura iniziale (
38
). Secondo il Tribunale, «se un soggetto passivo può, a seguito di una rettifica della corrispondente fattura, esercitare il suo diritto a detrazione per il periodo d’imposta nel corso del quale detta fattura è stata inizialmente emessa, nonostante l’assenza di una fattura regolare al momento della dichiarazione fiscale iniziale, siffatte considerazioni valgono a maggior ragione per un soggetto passivo che presenta una fattura regolare al momento della presentazione di tale dichiarazione» (
39
).
61.
Orbene, a mio avviso, detta giurisprudenza Senatex, invocata dal Tribunale, depone piuttosto a favore della conclusione opposta. Infatti, se la Corte ha ritenuto, nella sentenza Senatex, che la rettifica di talune indicazioni obbligatorie su una fattura retroagisse al momento dell’emissione della fattura iniziale, ciò mi sembra confermare che il periodo per il quale viene esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte è effettivamente quello in cui il soggetto passivo disponeva per la prima volta di una fattura, sia pure inesatta o imprecisa dal punto di vista di talune indicazioni obbligatorie, vale a dire il periodo durante il quale erano soddisfatte per la prima volta sia le condizioni sostanziali sia le condizioni formali del diritto a detrazione, ai sensi della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]‑Handel.
Argomenti pratici a favore del mantenimento della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]
‑
Handel
62.
Mi permetto di aggiungere che importanti considerazioni pratiche e di certezza del diritto depongono anch’esse a favore di un mantenimento, se non addirittura di una conferma, della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]‑Handel (
40
).
63.
Come già esposto in precedenza (
41
), in forza di tale giurisprudenza, il periodo per il quale viene esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte è sempre quello in cui sono soddisfatte per la prima volta sia le condizioni sostanziali sia le condizioni formali. Se la fattura è ricevuta in un periodo successivo a quello in cui l’operazione imponibile è stata realizzata, il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte deve essere esercitato per tale periodo successivo.
64.
Tale soluzione presenta il grande vantaggio di essere di facile applicazione e, soprattutto, di far sempre coincidere il periodo durante il quale il soggetto passivo versa effettivamente l’IVA a monte con il periodo per il quale esso esercita il suo diritto a detrazione, in perfetta conformità con il principio fondamentale di neutralità dell’IVA.
65.
Per contro, la soluzione adottata dal Tribunale nella sentenza oggetto di riesame appare nettamente più complessa e, soprattutto, idonea a creare il rischio reale di un’incoerenza tra i due eventi pertinenti, vale a dire il versamento dell’IVA a monte e la detrazione di quest’ultima, dato che il Tribunale insiste su un esercizio del diritto a detrazione per il periodo durante il quale l’operazione imponibile è stata realizzata, mentre il ricevimento della fattura e quindi il versamento effettivo dell’IVA a monte possono verificarsi in un periodo successivo, come avveniva appunto nel procedimento principale. Una siffatta incoerenza, inerente alla soluzione adottata dal Tribunale, mi sembra difficilmente conciliabile con il principio di neutralità dell’IVA.
66.
Inoltre, la soluzione adottata dal Tribunale nella sentenza oggetto di riesame rischierebbe di rendere l’esercizio effettivo del diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte eccessivamente complicato e dipendente dalle incertezze del calendario. Un soggetto passivo che abbia già presentato la dichiarazione IVA per un determinato periodo d’imposta (v., a tal riguardo, articolo 250, paragrafo 1, della direttiva IVA), potrebbe quindi essere indotto a rettificare o a completare in continuazione tale dichiarazione, man mano che riceve fatture tardive relative ad operazioni imponibili realizzate durante il periodo d’imposta di cui trattasi.
67.
Peraltro, la sentenza oggetto di riesame tace sulla sorte delle eventuali fatture che il soggetto passivo potrebbe ancora ricevere
dopo la scadenza del termine
per presentare la dichiarazione IVA o per rettificarla (
42
). Se è vero che i fatti di cui al procedimento principale non richiedono necessariamente di prendere in considerazione tale aspetto, mi sembra poco opportuno, se non addirittura sconsigliabile, che la Corte adotti una soluzione per la quale si può fin d’ora prevedere che essa rischi di essere inadeguata per talune fattispecie che possono verificarsi regolarmente.
68.
Per tutte queste ragioni pratiche non trascurabili, mi sembra chiaramente preferibile confermare la giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]‑Handel e, pertanto, respingere il mutamento di indirizzo operato dal Tribunale nella sentenza oggetto di riesame.
Conclusione intermedia
69.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve constatare che la sentenza oggetto di riesame travisa la giurisprudenza pertinente della Corte e, pertanto, che il Tribunale opera un’interpretazione erronea delle disposizioni e dei principi del diritto dell’Unione che disciplinano l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte. Il Tribunale ha quindi commesso un errore di diritto in tale sentenza.
B.
Pregiudizio all’unità o alla coerenza del diritto dell’Unione
70.
Poiché la sentenza oggetto di riesame, in base all’analisi che precede, è viziata da un errore di diritto, resta da valutare se tale sentenza comprometta l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione.
Nozione di «diritto dell’Unione» nel contesto dell’articolo 256, paragrafo 3, terzo comma, TFUE
71.
Anzitutto, occorre chiarire la nozione di «diritto dell’Unione», la cui unità o coerenza sia stata potenzialmente compromessa ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 3, terzo comma, TFUE. Infatti, il significato di tale nozione può variare a seconda del contesto procedurale in cui essa è utilizzata, in quanto ogni procedimento speciale segue la propria logica (v., in particolare, la procedura analoga di riesame in materia di impugnazioni di cui all’articolo 256, paragrafo 2, secondo comma, TFUE e – più in generale – il meccanismo di ammissione di talune impugnazioni previsto dall’articolo 58 bis, terzo comma, dello Statuto).
72.
A prima vista, si potrebbe pensare di interpretare la nozione di diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 3, TFUE in senso ampio, cosicché sarebbe necessario compromettere l’unità o la coerenza dell’intero diritto dell’Unione e non solo in una materia specifica e ben circoscritta come il sistema comune dell’IVA.
73.
Tuttavia, a un esame più attento, mi sembra che una concezione nettamente più restrittiva della nozione di diritto dell’Unione si concili meglio con gli obiettivi e con l’impianto sistematico del meccanismo di riesame in materia pregiudiziale, quale istituito dall’articolo 256, paragrafo 3, terzo comma, TFUE.
74.
In primo luogo, ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 3, primo comma, TFUE, il Tribunale è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali solo in materie specifiche determinate dallo Statuto. Inoltre, dall’articolo 50 ter, primo comma, dello Statuto risulta che si tratta sempre di cause pregiudiziali rientranti esclusivamente in una o più delle materie ivi elencate, tra cui il sistema comune dell’IVA. Oltretutto, il trasferimento della competenza pregiudiziale è espressamente escluso, ai sensi dell’articolo 50 ter, secondo comma, dello Statuto, quando una causa solleva questioni indipendenti di interpretazione del diritto primario, del diritto internazionale pubblico, dei principi generali del diritto dell’Unione o della Carta dei diritti fondamentali. Ne consegue che le cause pregiudiziali trasferite al Tribunale non possono, in linea di principio, sollevare questioni trasversali o punti di diritto che vadano al di là dell’ambito di una delle materie tecniche in esame. Nondimeno, se si richiedesse che un eventuale errore di diritto del Tribunale comprometta l’unità o la coerenza dell’intero diritto dell’Unione, l’ambito di applicazione del riesame da parte della Corte rischierebbe di essere quasi azzerato.
75.
In secondo luogo, una delle funzioni essenziali del meccanismo di riesame è quella di eliminare importanti tensioni o divergenze giurisprudenziali che potrebbero sorgere (
43
), in una materia specifica, tra la Corte e il Tribunale, o addirittura all’interno del Tribunale, poiché tali tensioni o divergenze possono creare incertezza giuridica nonché nuocere all’autorità e all’immagine dei giudici dell’Unione, nel loro insieme. Si può ritenere che tale aspetto sia oggetto principale di attenzione ogniqualvolta si tratti di sottoporre una decisione del Tribunale pronunciata in via pregiudiziale al riesame della Corte.
76.
È certamente vero che tutti i riesami svolti finora dalla Corte nel settore analogo delle cause di impugnazione, in base all’articolo 256, paragrafo 2, secondo comma, TFUE (
44
), riguardavano, in un modo o nell’altro, principi generali, fondamentali o trasversali idonei ad incidere sull’intero diritto dell’Unione e non soltanto su una materia specifica. Ciò non esclude, tuttavia, che sia effettuato anche un riesame e che si constati un pregiudizio all’unità o alla coerenza del diritto dell’Unione, qualora l’errore di diritto commesso dal Tribunale riguardi solo una materia tecnica specifica di tale diritto. Escludere una siffatta possibilità consisterebbe nel privare il meccanismo di riesame di gran parte della sua ragion d’essere (
45
).
77.
Di conseguenza, ritengo che la nozione di diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 3, terzo comma, TFUE debba essere intesa nel senso che anche una questione di diritto tecnica rientrante in una delle materie specifiche del diritto dell’Unione oggetto della competenza pregiudiziale del Tribunale può giustificare l’avvio di un procedimento di riesame e, in definitiva, la constatazione di un pregiudizio all’unità o alla coerenza del diritto dell’Unione.
Constatazione di un pregiudizio all’unità o alla coerenza del diritto dell’Unione
78.
Resta poi da valutare se la sentenza oggetto di riesame comprometta effettivamente l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione.
79.
Nelle sentenze di riesame pronunciate fino ad oggi – certamente tutte ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 2, TFUE, su decisioni del Tribunale relative a impugnazioni in materia di funzione pubblica europea –, la Corte si è basata più in particolare sulla circostanza che il Tribunale aveva violato un principio importante per il diritto dell’Unione (
46
). In talune di dette sentenze di riesame è stato inoltre evidenziato il fatto che il Tribunale si era discostato da una giurisprudenza costante della Corte (
47
) o ancora che la decisione riesaminata poteva costituire un precedente per le cause future (
48
).
80.
Tali criteri, non tassativi (
49
), sono facilmente trasponibili, mutatis mutandis, al contesto di un riesame nel settore pregiudiziale ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 3, terzo comma, TFUE. Applicati alla presente causa, essi consentono di concludere senza difficoltà che la sentenza oggetto di riesame compromette l’unità e, soprattutto, la coerenza del diritto dell’Unione in materia di IVA.
81.
Infatti, come esposto in precedenza (
50
), il Tribunale si è discostato da una giurisprudenza consolidata della Corte, stabilita dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA]‑Handel (
51
), poi confermata nelle sentenze Senatex (
52
), A. (Esercizio del diritto a detrazione) (
53
) e [OSCURATO:PERSONA] (
54
).
82.
È vero che lo sviluppo della giurisprudenza in materia di IVA è ormai, in linea di principio, affidato al Tribunale (
55
) e che qualsiasi rettifica da parte della Corte nell’ambito di un procedimento di riesame riveste necessariamente un carattere eccezionale (
56
). La Corte non può quindi sostituire sistematicamente la propria valutazione giuridica di un rinvio pregiudiziale a quella del Tribunale. Ciò nonostante, il meccanismo di riesame deve consentire alla Corte di rettificare occasionalmente una pronuncia pregiudiziale del Tribunale, in particolare qualora essa rischi di creare incertezza giuridica o di stabilire una nuova linea giurisprudenziale non conforme ai principi fondamentali che disciplinano la materia di cui trattasi.
83.
Ciò è proprio quanto avviene nel caso di specie. Infatti, l’errore di diritto commesso dal Tribunale riguarda il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte e incide così sul fulcro del sistema comune dell’IVA. La corretta delimitazione di tale diritto a detrazione è fondamentale, poiché detto diritto – una chiave di volta del sistema comune dell’IVA (
57
) – è espressione della neutralità dell’IVA (
58
), che costituisce, a sua volta, uno dei principi fondamentali della materia di cui trattasi (
59
).
84.
Per di più, la coesistenza della sentenza oggetto di riesame con una giurisprudenza consolidata della Corte in senso contrario, che quest’ultima ha del resto ancora confermato successivamente alla pronuncia della sentenza oggetto di riesame (
60
), potrebbe creare incertezza giuridica e provocare confusione nei singoli e negli operatori del settore, tanto più che la soluzione proposta dal Tribunale suscita seri interrogativi quanto alla sua praticabilità nell’attività quotidiana (
61
).
85.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, ritengo che la sentenza oggetto di riesame comprometta l’unità e la coerenza del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 3, terzo comma, TFUE.
VI.
Conseguenze per il procedimento pregiudiziale pendente
86.
Poiché la sentenza oggetto di riesame è viziata da un errore di diritto importante che compromette l’unità e la coerenza del diritto dell’Unione, occorre constatare tale fatto e formulare, inoltre, una nuova risposta alla questione pregiudiziale che si sostituisca a quella adottata dal Tribunale (articolo 62 ter, secondo comma, ultima frase, dello Statuto).
87.
In concreto, e al fine di dissipare ogni dubbio eventualmente rimasto nei singoli e negli operatori del settore, la nuova risposta alla questione pregiudiziale dovrebbe fare riferimento anche all’articolo 179 della direttiva IVA – che è stato omesso dal Tribunale – e potrebbe dividersi in due parti:
– una prima parte, più generale, potrebbe ispirarsi alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]‑Handel e precisare che il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte deve essere esercitato per il periodo in cui sono soddisfatte,
per la prima volta
, le due condizioni richieste, vale a dire, da un lato, che la cessione dei beni o la prestazione dei servizi sia stata effettuata e, dall’altro, che il soggetto passivo sia in possesso della relativa fattura;
– una seconda parte, più specifica, potrebbe riprendere la risposta formulata dal Tribunale nella sentenza oggetto di riesame, pur apportandovi una negazione, nel senso che le disposizioni e i principi in questione
non ostano
ad una normativa nazionale come la normativa polacca, di cui trattasi nel procedimento principale.
VII.
Conclusione
88.
Tenuto conto di tutte le precedenti considerazioni, propongo alla Corte di statuire nei seguenti termini:
1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’11 febbraio 2026, [OSCURATO:PERSONA] (T‑689/24, EU:T:2026:113) compromette l’unità e la coerenza del diritto dell’Unione.
2) L’artico 167, l’articolo 168, lettera a), l’articolo 178, lettera a), e l’articolo 179, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA), come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, nonché il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto e il principio di proporzionalità
devono essere interpretati nel senso che:
a) il diritto a detrazione dell’imposta assolta a monte deve essere esercitato per il periodo in cui sono soddisfatte, per la prima volta, le due condizioni richieste, vale a dire che la cessione dei beni o la prestazione dei servizi sia stata effettuata e che il soggetto passivo sia in possesso della relativa fattura;
b) tali disposizioni e principi non ostano a una normativa nazionale da cui risulti che il soggetto passivo non può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte, nella dichiarazione presentata per il periodo in cui soddisfaceva le condizioni sostanziali per beneficiare di tale diritto, se nel corso di detto periodo tale soggetto passivo non ha ricevuto la fattura corrispondente, e ciò anche qualora l’abbia ricevuta prima della presentazione della dichiarazione in parola.
1
Lingua originale: il francese.
2
Il primo di tali procedimenti di riesame è la causa D (Decisione di gestione del traffico aereo, C‑108/26 RX) in cui anche l’avvocato generale Norkus presenta le sue conclusioni in data odierna.
3
Sentenza dell’11 febbraio 2026 (T‑689/24, EU:T:2026:113).
4
Direttiva del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1), come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010 (GU 2010, L 189, pag. 1).
5
Sentenza del 29 aprile 2004 (C‑152/02, EU:C:2004:268).
6
Sentenza del 12 marzo 2026 (C‑521/24, EU:C:2026:191).
7
Sentenza dell’11 febbraio 2026,
[OSCURATO:PERSONA]
(T‑689/24, EU:T:2026:113, punto 47 e dispositivo).
8
Decisione del 26 marzo 2026,
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑167/26 RX, EU:C:2026:288).
9
Sentenza del 29 aprile 2004 (C‑152/02, EU:C:2004:268).
10
Sentenza del 12 marzo 2026 (C‑521/24, EU:C:2026:191).
11
Sentenze del 17 dicembre 2009,
[OSCURATO:PERSONA] M/EMEA
(C‑197/09 RX‑II, EU:C:2009:804), del 28 febbraio 2013,
[OSCURATO:PERSONA] e a./BEI
(C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134), del 19 settembre 2013,
[OSCURATO:PERSONA]/Strack
(C‑579/12 RX‑II, EU:C:2013:570), del 10 settembre 2015,
[OSCURATO:PERSONA] di Lusignano/[OSCURATO:PERSONA]
(C‑417/14 RX‑II, EU:C:2015:588), e del 26 marzo 2020,
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e HG/[OSCURATO:PERSONA]
(C‑542/18 RX‑II e C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232).
12
V. altresì sentenza del 25 maggio 2023,
[OSCURATO:PERSONA] w Warszawie (IVA – Acquisto fittizio)
(C‑114/22, EU:C:2023:430, punto 31).
13
Sentenza dell’11 febbraio 2026,
[OSCURATO:PERSONA]
(T‑689/24, EU:T:2026:113, punti 25 e 27).
14
Sentenza dell’11 febbraio 2026,
[OSCURATO:PERSONA]
(T‑689/24, EU:T:2026:113, punti 31 e 32).
15
Sentenza dell’11 febbraio 2026,
[OSCURATO:PERSONA]
(T‑689/24, EU:T:2026:113, punti 42, 47 e dispositivo).
16
Sentenza del 29 aprile 2004 (C‑152/02, EU:C:2004:268, punti 34, 38 e dispositivo).
17
Sesta direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 1977, L 145, pag. 1); le disposizioni pertinenti di tale direttiva sono state sostanzialmente riprese dall’attuale direttiva IVA.
18
È interessante rilevare che la soluzione opposta, sostenuta ora dal Tribunale nella sentenza oggetto di riesame, era già stata menzionata e discussa all’epoca della sentenza [OSCURATO:PERSONA]‑Handel (v. conclusioni dell’avvocata generale Stix‑Hackl nella causa
[OSCURATO:PERSONA] BaubedarfHandel
, C‑152/02, EU:C:2003:557, paragrafi 44, 45, 54 e 55), ma evidentemente non è stata accolta dalla Corte.
19
Sentenza del 29 aprile 2004,
[OSCURATO:PERSONA] BaubedarfHandel
(C‑152/02, EU:C:2004:268, punto 37).
20
Sentenza del 15 settembre 2016 (C‑518/14, EU:C:2016:691, punto 35).
21
Sentenza del 18 marzo 2021, (C‑895/19, EU:C:2021:216, punto 40).
22
Sentenza del 12 marzo 2026 (C‑521/24, EU:C:2026:191, punti 56 e 58).
23
Sentenze del 27 marzo 1980,
Denkavit italiana
(61/79, EU:C:1980:100, punto 16), del 2 febbraio 1988,
Barra e a.
(309/85, EU:C:1988:42, punto 11), e del 12 marzo 2026,
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑514/24, EU:C:2026:184, punto 38).
24
Sentenza del 29 aprile 2004 (C‑152/02, EU:C:2004:268, punti 34, 38 e dispositivo).
25
Sentenza dell’11 febbraio 2026,
[OSCURATO:PERSONA]
(T‑689/24, EU:T:2026:113, punto 35).
26
La lettura che il Tribunale ha dato della sentenza
[OSCURATO:PERSONA] BaubedarfHandel
è stata probabilmente falsata da un’imprecisione terminologica contenuta nella sentenza del 15 settembre 2016,
Senatex
(C‑518/14, EU:C:2016:691, punto 39), la quale afferma – a mio avviso erroneamente – che la causa che ha dato luogo alla sentenza
[OSCURATO:PERSONA] BaubedarfHandel
«riguardava un’impresa che non disponeva di una fattura nel momento in cui ha
esercitato
il diritto a detrazione» (il corsivo è mio). In realtà, la causa
[OSCURATO:PERSONA] BaubedarfHandel
riguardava un’impresa che disponeva certamente di una fattura nel momento in cui ha
esercitato
il suo diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte, ma non aveva avuto la disponibilità di una fattura del genere durante il periodo d’imposta precedente
per il quale intendeva esercitare
tale diritto a detrazione.
27
Sentenza del 29 aprile 2004,
[OSCURATO:PERSONA] BaubedarfHandel
(C‑152/02, EU:C:2004:268, punto 9).
28
Nella sentenza oggetto di riesame il Tribunale fa riferimento, in particolare, alle sentenze del 26 aprile 2018,
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑81/17, EU:C:2018:283), del 14 ottobre 2021,
Finanzamt N e Finanzamt G (Comunicazione della destinazione)
(C‑45/20 e C‑46/20, EU:C:2021:852), e del 16 febbraio 2023, DGRFP Cluj (C‑519/21, EU:C:2023:106); inoltre, il Tribunale cita, a sostegno più in generale del suo ragionamento, le sentenze del 21 marzo 2018,
Volkswagen
(C‑533/16, EU:C:2018:204), del 18 marzo 2021,
A. (Esercizio del diritto a detrazione)
(C‑895/19, EU:C:2021:216), e del 21 ottobre 2021,
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑80/20, EU:C:2021:870).
29
Sentenza dell’11 febbraio 2026,
[OSCURATO:PERSONA]
(T‑689/24, EU:T:2026:113, punti da 30 a 34).
30
Sentenza dell’11 febbraio 2026,
[OSCURATO:PERSONA]
(T‑689/24, EU:T:2026:113, punto 31).
31
Sentenza dell’11 febbraio 2026,
[OSCURATO:PERSONA]
(T‑689/24, EU:T:2026:113, punto 32).
32
Sentenza del 29 aprile 2004 (C‑152/02, EU:C:2004:268, punti 34, 38 e dispositivo).
33
Sentenza del 15 settembre 2016 (C‑518/14, EU:C:2016:691, punto 35).
34
Sentenza del 18 marzo 2021, (C‑895/19, EU:C:2021:216, punto 40).
35
Sentenza del 12 marzo 2026 (C‑521/24, EU:C:2026:191, punti 56 e 58).
36
Sentenza dell’11 febbraio 2026,
[OSCURATO:PERSONA]
(T‑689/24, EU:T:2026:113, punti 37 e 38).
37
Sentenza del 29 aprile 2004 (C‑152/02, EU:C:2004:268, punto 35, seconda frase).
38
Sentenza del 15 settembre 2016,
Senatex
(C‑518/14, EU:C:2016:691, in particolare punto 43 e dispositivo).
39
Sentenza dell’11 febbraio 2026,
[OSCURATO:PERSONA]
(T‑689/24, EU:T:2026:113, punto 41).
40
Sentenza del 29 aprile 2004 (C‑152/02, EU:C:2004:268, punti 34, 38 e dispositivo).
41
Paragrafo 43 delle presenti conclusioni.
42
V., a tal riguardo, sentenza del 18 marzo 2021,
A. (Esercizio del diritto a detrazione)
(C‑895/19, EU:C:2021:216).
43
Così, nella sentenza del 19 settembre 2013,
[OSCURATO:PERSONA]/Strack
(C‑579/12 RX‑II, EU:C:2013:570, punto 58), la Corte constata, in sostanza, che il Tribunale ha compromesso la coerenza del diritto dell’Unione discostandosi dalla giurisprudenza della Corte.
44
Sentenze del 17 dicembre 2009,
[OSCURATO:PERSONA] M/EMEA
(C‑197/09 RX‑II, EU:C:2009:804), del 28 febbraio 2013,
[OSCURATO:PERSONA] e a./BEI
(C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134), del 19 settembre 2013,
[OSCURATO:PERSONA]/Strack
(C‑579/12 RX‑II, EU:C:2013:570), del 10 settembre 2015,
[OSCURATO:PERSONA] di Lusignano/[OSCURATO:PERSONA]
(C‑417/14 RX‑II, EU:C:2015:588), e del 26 marzo 2020,
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e HG/[OSCURATO:PERSONA]
(C‑542/18 RX‑II e C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232).
45
V. già, in tal senso, la mia presa di posizione dell’11 giugno 2013 nella causa
[OSCURATO:PERSONA]/Strack
(C‑579/12 RX‑II, EU:C:2013:573, punti 22 e 23), sebbene in un contesto leggermente diverso.
46
Sentenze del 17 dicembre 2009,
[OSCURATO:PERSONA] M/EMEA
(C‑197/09 RX‑II, EU:C:2009:804, punto 65), del 28 febbraio 2013,
[OSCURATO:PERSONA] e a./BEI
(C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, punto 53), del 19 settembre 2013,
[OSCURATO:PERSONA]/Strack
(C‑579/12 RX‑II, EU:C:2013:570, punto 58), del 10 settembre 2015,
[OSCURATO:PERSONA] di Lusignano/[OSCURATO:PERSONA]
(C‑417/14 RX‑II, EU:C:2015:588, punto 57), e del 26 marzo 2020,
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e HG/[OSCURATO:PERSONA]
(C‑542/18 RX‑II e C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232 punti 57, 71 e 86).
47
Sentenze del 17 dicembre 2009,
[OSCURATO:PERSONA] M/EMEA
(C‑197/09 RX‑II, EU:C:2009:804, punto 63), e del 28 febbraio 2013,
[OSCURATO:PERSONA] e a./BEI
(C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, punto 51).
48
Sentenze del 17 dicembre 2009,
[OSCURATO:PERSONA] M/EMEA
(C‑197/09 RX‑II, EU:C:2009:804, punto 62), del 28 febbraio 2013,
[OSCURATO:PERSONA] e a./BEI
(C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, punto 50), e del 26 marzo 2020,
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e HG/[OSCURATO:PERSONA]
(C‑542/18 RX‑II e C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232, punto 85).
49
V., in tal senso, la presa di posizione dell’avvocato generale Mengozzi del 21 novembre 2012 nella causa
[OSCURATO:PERSONA] e a./BEI
(C‑334/12 RX‑II, EU:C:2012:733, punto 70), nonché la mia presa di posizione dell’11 giugno 2013 nella causa
[OSCURATO:PERSONA]/Strack
(C‑579/12 RX‑II, EU:C:2013:573, punto 59).
50
V. supra, paragrafi 43 e segg. delle presenti conclusioni.
51
Sentenza del 29 aprile 2004 (C‑152/02, EU:C:2004:268, punti 34, 38 e dispositivo).
52
Sentenza del 15 settembre 2016 (C‑518/14, EU:C:2016:691, punto 35).
53
Sentenza del 18 marzo 2021, (C‑895/19, EU:C:2021:216, punto 40).
54
Sentenza del 12 marzo 2026 (C‑521/24, EU:C:2026:191, punti 56 e 58).
55
V., per analogia, decisione dell’8 febbraio 2011,
[OSCURATO:PERSONA]/Petrilli
(C‑17/11 RX, EU:C:2011:55, punto 4).
56
V. la formulazione stessa dell’articolo 256, paragrafo 3, terzo comma, TFUE: «eccezionalmente».
57
V., in tal senso, sentenze del 6 luglio 1995,
BP Soupergaz
(C‑62/93, EU:C:1995:223, punto 18), del 10 febbraio 2022,
Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136
(C‑9/20, EU:C:2022:88, punto 47), e del 12 settembre 2024,
NARE-BG
(C‑429/23, EU:C:2024:742, punto 45).
58
Sentenze del 21 settembre 1988,
[OSCURATO:PERSONA]/Francia
(50/87, EU:C:1988:429, punto 15), del 15 settembre 2016,
Senatex
(C‑518/14, EU:C:2016:691, punto 27), del 18 marzo 2021,
A. (Esercizio del diritto a detrazione)
(C‑895/19, EU:C:2021:216, punto 33), e del 12 marzo 2026,
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑521/24, EU:C:2026:191, punto 48).
59
Sentenze del 19 settembre 2000,
Schmeink & Cofreth e Strobel
(C‑454/98, EU:C:2000:469, punto 59, seconda frase), del 12 marzo 2026,
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑521/24, EU:C:2026:191, punto 61), e del 12 marzo 2026,
Harry e Associés
(C‑527/24, EU:C:2026:192, punto 44).
60
Sentenza del 12 marzo 2026,
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑521/24, EU:C:2026:191, punti 56 e 58).
61
V., a tal proposito, le precedenti spiegazioni (in particolare ai paragrafi da 64 a 66 delle presenti conclusioni).