CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 luglio 2021
Cassazione n. 34994/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18749-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro C [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 276/2020 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in un unico motivo avverso la sentenza n. 276/2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il 16 aprile 2020. Resiste con controricorso la Prefettura di Palermo, in persona del prefetto pro tempore. 2. Con sentenza resa in data 10 settembre 2015, il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] annullò la sola sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo in relazione all'opposto verbale 4 giugno 2015 di contestazione di violazione al codice della strada elevata a [OSCURATO:PERSONA] dalla Sezione di [OSCURATO:PERSONA] di Palermo. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], accogliendo l'appello proposto dalla Prefettura di Palermo il 14 marzo 2016, ha poi riformato la sentenza di primo grado, confermando altresì la legittimità della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo. In via pregiudiziale, il Tribunale ha rilevato che la notifica della sentenza effettuata dal Sucato il 4 gennaio 2016 presso gli uffici della Prefettura di Palermo, e non presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, non fosse idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, dovendosi perciò considerare tempestivo l'appello notificato il 14 marzo 2016. 3. L'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la nullità della sentenza o del procedimento, ex art. 360 co.1 n.4, in relazione alla violazione degli articoli 325, 326, 285 e 292 c.p.c. Il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto ammissibile l'atto di appello proposto dall'[OSCURATO:PERSONA], benché tardivo in ragione dell'inutile decorso dei trenta giorni dalla notifica della sentenza alla Prefettura di Palermo, rimasta contumace in primo grado. Ric. 2020 n. 18749 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -2- Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Il motivo di ricorso è fondato. La sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo consegue automaticamente, ex art. 176 comma 22 cod. strad., alle violazioni di cui all'art. 176 comma 19 cod. strad. L'azione proposta da [OSCURATO:PERSONA] dava perciò luogo ad una opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 (e non ad una impugnazione del preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973, avendo natura di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, come erroneamente ritenuto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]). Nel giudizio ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, l'opposizione si estende, invero, anche alle sanzioni accessorie; la legittimazione passiva spetta al prefetto„ quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato; il ricorso ed il decreto sono notificati a cura della cancelleria all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato e l'amministrazione resistente può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Ne consegue che, derogando la norma, come già l'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, all'art. 11, primo e secondo comma, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, non è obbligatoria la notifica all'Avvocatura dello Stato degli atti introduttivi, né, ove l'autorità opposta sia rimasta contumace ovvero si sia costituita personalmente (o tramite funzionario delegato), la notificazione degli atti giudiziari e delle sentenze (Cass. Sez. Ric. 2020 n. 18749 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -3- Unite, 24/08/1999 n. 599; Cass. Sez. 6 - 2, I 07/11/2013, n. 25080; Cass. Sez. 2, 19/06/2007, n. 14279). Ne consegue che la notificazione della sentenza che chiude il giudizio di opposizione, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, deve essere effettuata alla stessa autorità opposta e non presso l'ufficio dell'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato, territorialmente competente, trovando applicazione i principi generali di cui agli artt. 292 e 285 c.p.c., i quali disciplinano anche le controversie in cui sia parte un'amministrazione dello Stato, in caso di inapplicabilità del predetto art. 11. In base a tali principi, in seguito alla notifica della sentenza di primo grado effettuata da [OSCURATO:PERSONA] il 4 gennaio 2016 presso gli uffici della Prefettura di Palermo, era intempestivo l'appello notificato dall'amministrazione il 14 marzo 2016, non avendo osservato il termine breve ex art. 325 c.p.c. Essendo accertata l'inammissibilità all'appello proposto dalla Prefettura di Palermo, in accoglimento del ricorso va disposta, a norma dell'art. 382, comma 3, c.p.c.,, la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, in quanto il processo non poteva essere proseguito. [OSCURATO:PERSONA] di Palermo va condannata a rimborsare a [OSCURATO:PERSONA] le spese processuali sostenute nel giudizio di appello e nel giudizio di cassazione, negli importi liquidati in dispositivo. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché il processo non poteva essere proseguito, stante l'inammissibilità dell'appello, e condanna la Prefettura di Palermo al rimborso delle spese processuali sostenute da [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di appello, che liquida in Ric. 2020 n. 18749 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -4- complessivi C 600,00, oltre a spese generali e ad accessori di legge, e nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi C 900,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione