CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 novembre 2018
Cassazione n. 36775/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8353/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, dopliciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] n. 565/2018, pubblicata il 13/11/2018, R.G. n. 90/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che Con sentenza del 13 novembre 2018, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], nel dichiarare cessata la materia del contendere con Trenitalia S.p.A., ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. - confermando la decisione limitatamente agli effetti nei confronti di quest'ultima - avverso la sentenza di primo grado mediante la quale la società era stata condannata, in solido con T renitalia S.p.A., al pagamento, quale committente ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, in favore di [OSCURATO:PERSONA] (suo dipendente dall'i agosto 2011, per effetto di cessione del contratto di appalto avente ad oggetto la pulizia dei convogli ferroviari), della somma di C 1158,28, pari alla differenza tra quanto percepito e quanto a lui spettante, a titolo di importo una tantum a copertura della vacanza contrattuale di 44 mesi fra 11 gennaio 2009 e il 31 agosto 2012: tale somma era stata solo parzialmente corrisposta dalla datrice, in relazione alla previsione del CCNL mobilità in vigore dall'i settembre 2012, nonostante l'impegno assunto nel documento "verbale di accordo" del 29 gennaio 2014. In via preliminare, la Corte ha ritenuto, per avere il lavoratore prestato servizio presso il deposito locomotive di via Mercalli in [OSCURATO:PERSONA] - ritenendo, peraltro, irrilevante la circostanza che l'indirizzo della sede (via Calamizzi) fosse distinto rispetto a quello effettivo di servizio (via Mercalli) - la competenza territoriale dell'adito Tribunale di tale città, contestata genericamente dalla datrice, in difetto di puntuale negazione della configurabilità di una struttura o di sua articolazione, per consistenza ovvero destinazione, in termini di "dipendenza".Nel merito, la Corte territoriale ha ritenuto spettante al lavoratore l'importo una tantum rivendicato, da porsi interamente a carico di Gierre, in quanto da erogare con la retribuzione da parte del solo datore attuale al momento di introduzione della previsione contrattuale collettiva, alla luce del proprio iter motivazionale, in considerazione del "verbale di accordo" di assunzione dell'impegno, avuto anche riguardo al tenore dell'art. 4 Agens-Ancp - in quanto non già innovativo, ma, piuttosto, attuativo del precedente CCNI, mobilità del 20 luglio 2012 - non contemplante alcuna espressione che esplicitasse la volontà delle parti di introdurre un accollo in capo al subentrante. Per la cassazione della sentenza propone ricorso assistito da memoria Gierrc S.r.l. Resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]. CONSIDERATO che Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c., dell'allegato A CCNI, Mobilità del 2012, dell'art. 4 del verbale di accordo Agens-ancp del 5 giugno 2014, per erronea interpretazione della normativa contrattuale collettiva nazionale, spettante alla Corte di legittimità per equiparazione alla violazione di norme di diritto, in quanto non osservati dalla Corte territoriale i criteri ermeneutici soggettivi, secondo la comune volontà delle parti, né oggettivi, per avere essa interamente posto a carico della ricorrente, anziché il solo periodo di prestazione del lavoratore alle proprie dipendenze (dall'i agosto 2011 al 31 agosto 2012), l'intero periodo di vacanza contrattuale di 44 mesi (dall'i agosto 2009 al 31 agosto 2012) nel quale il predetto aveva lavorato alle dipendenze di altre società appaltatrici di Trenitalia s.p.a., nonostante la chiara espressione letterale dell'allegato A di corresponsione, 'ai lavoratori in forza nelle aziende che applicano il CCNL delle À ttività Ferroviarie dell 6.4.2003", dell'indennità una tantum con le retribuzioni dei mesi di agosto 2012 e ottobre 2012, "in proporione ai mesi di serti.zio prestati nel periodo di riferimento", tenuto conto della natura di mancato adeguamento economico della retribuzione, per vacanza contrattuale, dell'indennità una tantum, in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa e in assenza di alcun vincolo di solidarietà con le precedenti appaltatrici. Il motivo è da accogliere, poiché, su vicenda analoga a quella in esame, questa Corte è pervenuta alla conclusione che l'indennità "una tantum" «ha (...) la funzione di assicurare un parziale recupero del potere di acquisto del dipendente rispetto all'aumento del costo della vita con riferimento al periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo e il suo addossamento a carico del datore si giustifica con i possibili vantaggi economici che questi ne trae, onde non appare giustificato porre a carico del soggetto, con il quale il rapporto intercorreva al momento del rinnovo, l'intero importo anche per i periodi di attività prestata presso precedenti datori di lavoro, verso i quali alcun obbligo era stabilito dalla previsione collettiva» (cfr., sul punto, Cass.14/01/2021, nn. 554 e 555); ed ha, in particolare, precisato che «conferma indiretta della correttezza della soluzione qui condivisa è costituita dalla esigenza di riproporzionamento, espressamente avvertita dalle parti collettive laddove le stesse hanno stabilito che gli importi in questione dovessero essere corrisposti "in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento"». Deve, quindi, ritenersi che l'indennità in oggetto, in quanto strutturalmente correlata all'effettuazione della prestazione lavorativa, può essere oggetto di pretesa soltanto nei termini descritti, in assenza di diversa previsione negoziale ad hoc che ponga l'obbligazione integralmente in capo a chi risulti datore di lavoro al momento della stipula del contratto collettivo. Alla luce delle suesposte argomentazioni, va respinto il primo motivo di ricorso e accolto il secondo. La sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell'art. 384, n. 2, c.p.c., la causa va decisa nel merito con conseguente rigetto della originaria domanda proposta dal lavoratore. La assoluta novità della questione al momento della proposizione del ricorso introduttivo suggerisce di procedere all'integrale compensazione delle spese relative all'intero giudizio. P. Q. M. La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, respinge la domanda del lavoratore. Compensa le spese di lite dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nell'adunanza