CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 luglio 2025
Cassazione n. 00506/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3571/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] CAMPANIAn.6201/2015 depositata i l 23/06/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA], oggi Ex terion [OSCURATO:SOCIETA]., impugnava l’avviso di accertamento emesso dalla concessionaria del Comune di Napoli, per il pagamento della C.I.M.P. relativa alla installazione di impianti pubblicitari con riferimento all’annualità 2002, deducendo che dette installazioni erano collocate in aree non di pertinenza comunale, come la metropolitana e la stazione ferroviaria appartenenti ad altri enti, risultando del tutto irrilevante che il messaggio pubblicitario raggiungesse la popolazione, attesa la diversa natura del canone rispetto all’imposta pubblicitaria. Eccepiva altresì l’illegittimità dell’accertamento in quanto emesso dalla società concessionaria del Comune di Napoli, [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo che il rapporto concessorio non può esautorare l’ente impositore dall’esercizio delle funzioni pubbliche. 2. I giudici di prossimità accoglievano il ricorso, sul rilievo che le iniziative pubblicitarie non ricadevano nel territorio comunale. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale adita dalla concessionaria dell’amministrazione locale accoglieva il gravame, così statuendo …va affermata la legittimazione della società Elpis a procedere all’accertamento ai sensi degli artt. 52 e 53 d.lgs. n. 446/1997; parimenti va riconosciuta la legittimità del Comune di Napoli all’esercizio del potere impositivo, in quanto sebbene i mezzi pubblicitari non siano installati nel territorio di pertinenza comunale, trattandosi di luoghi aperti al pubblico ex art. 6 d.lgs. n. 507/1993, risulta soggetto passivo del canone colui che dispone del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene disposto… ciò non comporta una duplicazione del tributo in quanto la società risulta tenuta al pagamento per l’occupazione del suolo agli enti della metropolitana e delle funicolari ed al Comune per la visibilità al pubblico dei messaggi pubblicitari inseriti negli impianti . Avverso la sentenza d’appello n. 6201/33/2015, la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Replica con controricorso la società concessionaria. In data 8 aprile 2025, la ricorrente ha depositato memoria con la quale afferma di avere, in data 29.09.2017, presentato alla [OSCURATO:SOCIETA]. in Liquidazione la domanda di definizione della controversia tributaria inerente l’imposta di pubblicità e pubbliche affissioni, ai sensi e per gli effetti del Regolamento del Comune di Napoli approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 01.08.2017, relativamente all’avviso di accertamento ed ingiunzione n. 3295/2010, per la riscossione del C.I.M.P. - canone per la installazione di mezzi pubblicitari, per l’anno 2010, depositando estratto conto al fine di dimostrare l’intervenuto pagamento. Con ordinanza interlocutoria del 13 giugno 2025, depositata il 31 luglio 2025, questa Corte invitava la concessionaria al deposito della documentazione attestante la regolarità della procedura di definizione agevolata della controversia. In data 10 ottobre 2025, la società Elpis ha depositato documentazione attestante la regolare definizione agevolata della controversia. [OSCURATO:PERSONA] 1. La prima censura, proposta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia in merito all’eccezione del difetto di potere e/o di delega ovvero di legittimazione attiva in capo alla società Elpis nella emissione degli avvisi di accertamento impugnati. 2. Il secondo strumento di impugnazione denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, secondo comma, lett. f) d.lgs. 15 dicembre 1997, n.446 nonché degli artt. 4, secondo comma Titolo V, 1, quarto comma, Titolo VI, del regolamento comunale n. 296 del 24 settembre 1999, in esecuzione di delega di cui all’art. 62, primo comma, d.lgs. n. 446/1997, criticando la parte della sentenza impugnata in quanto la disciplina dell’imposta sulla pubblicità concerne l’installazione dei mezzi pubblicitari su territorio di proprietà comunale, mentre , nel caso in esame, si tratta di impianti installati su aree di competenza di altri enti privati. 3.Il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso individuato nel mancato esame da parte del giudicante dell’eccezione relativa al potere di emissione dell’avviso in capo alla società [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendo che la concessione di delega o di appalto sia stata solo genericamente richiamata dalla concessionaria. 4. L’ultimo mezzo di ricorso proposto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., denuncia la contraddittorietà della motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio , laddove i giudici regionali hanno affermato che non si ha luogo ad una doppia imposizione, dovendo il contribuente versare l’imposta per la locazione degli impianti e per la diffusione dei mezzi pubblicitari. 5.In via preliminare, si osserva che in data 6 ottobre 2025, la concessionaria ha attestato che il Comune di Napoli con Delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 01/08/2017 ha approvato il regolamento relativo alla definizione agevolata delle controversie tributarie e che la societa’ [OSCURATO:PERSONA] (ITALY) s.r.l. in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), ha aderito alla predetta agevolazione con istanza del 29/09/2017, con totale dovuto ( in tre rate) per euro 20.318,75; - che l’adesione si e’ perfezionata con il pagamento in due delle tranche con tempestivi bonifici rispettivamente di Euro 8.127,50 e di Euro 12.191,25 (a saldo) per totali Euro 20.318,75. Entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per l’intervenuta adesione alla definizione agevolata. Come è noto,la definizione agevolata prevista dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 186 – 205, concerne le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge (cioè, alla data del 1^gennaio 2023). Secondo legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 194 – 201, nel testo novellato dal d.l. 30 marzo 2023, n. 34, art. 20, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), convertito, con modificazioni, dalla legee 26 maggio 2023, n. 56: 194. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superino l’ammontare di mille Euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 8, in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. A scelta del contribuente, le rate di cui al primo periodo successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza all’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. E’ esclusa la compensazione prevista dal d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023 . Inoltre, a norma dell’art. 1, comma 205 della summenzionata legge: 205.Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale . In sintonia con la recente giurisprudenza di questa Sezione (tra le tante: Cass., Sez. 5, 22 agosto 2023, n. 25018; Cass., Sez. 5, 13 settembre 2023, n. 26423; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2023, nn. 26649, 26650 e 26653; Cass. n. 28523/2023), va, dunque,dichiarata l’estinzione del procedimento, ai sensi della citata legge, art. 1, commi 194 e 198 (il primo, nel testo novellato dal d.l. 30 marzo 2023, n. 34, art. 20, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56), nonché degli artt. 5 e 7 del regolamento comunale, i quali stabiliscono che la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento degli importi dovuti con l’unica rata o, in caso di pagamento rateale, della prima rata entro i termini fissati e che il procedimento è dichiarato estinto con decreto del Presidente della Sezione o con ordinanza in Camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Il ricorrente ha adempiuto l’onere di deposito della domanda e della documentazione attestante l’avvenuto versamento della prima rata, secondo la prescrizione dell’art. 7 del regolamento comunale in data 29 settembre 2023. 8. Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, stante la specifica precisione della legge. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 197. 9. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2022, n. 1420). P.Q.M Dichiara l’estinzione del procedimento e pon