CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 dicembre 1967
Cassazione n. 06088/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/12/1967 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso proposto avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non è deducibile in sede di legittimità perché manifestamente infondato poiché l'estinzione del reato a norma dell'art. 167 cod. pen. non comporta l' estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti, sicché di tale reato deve comunque tenersi conto ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena (Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277457) e, inoltre, la Corte di merito ha ritenuto grave il fatto e ostativo, unitamente alla precedente condanna, ala formulazione di un giudizio prognostico favorevole all'imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 gennaio 2024 Il Consigliere r Il P