CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 marzo 2025
Cassazione n. 20644/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 761/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 12218/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 del TRIBUNALE DI CATANZAROudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 11 marzo 2025 il Tribunale di Catanzaro a seguito dell’appello interposto ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere – applicata a quest’ultimo dal G.i.p. del medesimo Tribunale – con gli arresti domiciliari con strumento di controllo elettronico, differendone la liberazione al momento di effettiva applicazione di esso. 2. Il difensore del Tallarico ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di seconda istanza, adducendo con un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) la violazione dell’art. 275, comma 4, cod. proc. pen., segnatamente nella parte in cui ha subordinato la scarcerazione del ricorrente alla disponibilità e all’applicazione del c.d. braccialetto elettronico, in contrasto con quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (anzitutto, delle Sezioni Unite). [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 20644/2025 Roma, lì, 03/06/2025 3. Lo stesso difensore ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso, rappresentando che il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro, a seguito di istanza ex art. 299 cod. proc. pen., con ordinanza del 24 marzo 2025, ha disposto l’immediata esecuzione degli arresti domiciliari anche nelle more dell'applicazione del braccialetto elettronico; e che, pertanto, è venuto meno l’interesse a ricorrere del Tallarico (cfr. dichiarazione di rinuncia in data 28 aprile 2025 e relativa procura speciale). 4. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso in ragione della sopravvenuta rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Al di là dell’evidente refuso contenuto nella procura speciale compiegata all’atto di rinuncia – che indica come soggetto che l’ha conferita il medesimo difensore, pur recando la sottoscrizione autenticata di [OSCURATO:PERSONA] – è in effetti sopravvenuta la carenza di interesse a ricorrere, constando che il 24 marzo 2025 G.i.p. del Tribunale di Catanzaro ha disposto la sottoposizione del ricorrente agli arresti domiciliari anche nelle more dell’applicazione del braccialetto elettronico. Non deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende poiché la sopravvenuta carenza di interesse a coltivarlo deriva da una causa a lui non imputabile (Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat, Rv. 273325 – 01), dato che l’ordinanza del G.i.p. è stata emessa dopo la proposizione del ricorso (in data 21 marzo 2025). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese e Cassa ammende. Così deciso il 21/05/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]