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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2018/2024

ECLI:EU:T:2024:479
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023TJ0338_INF

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 17 luglio 2024 –

[OSCURATO:PERSONA]/EFCA

(causa T‑338/23) «Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara d’appalto – Servizi di comunicazione e d’organizzazione di eventi – Rigetto dell’offerta – Offerta irregolare – Mancata comunicazione delle informazioni richieste per partecipare alla procedura – Articolo 141, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 – Modifica della modalità di trasmissione di talune informazioni – Violazione del capitolato d’oneri – Errore manifesto di valutazione» Appalti pubblici dell’Unione europea – Procedura di gara – Obbligo di rispettare il principio della parità di trattamento degli offerenti – Portata – Possibilità per un offerente di fornire documenti attraverso una modalità di trasmissione non prevista nel bando di gara – Inammissibilità [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1046, art. 141, § 1, b), e allegato I, punto 12.2, c)] (v. punti 44‑46) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA], SLU, è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dall’Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), incluso nella causa T‑338/23 R.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0338_INF Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 17 luglio 2024 – [OSCURATO:PERSONA]/EFCA (causa T‑338/23) «Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara d’appalto – Servizi di comunicazione e d’organizzazione di eventi – Rigetto dell’offerta – Offerta irregolare – Mancata comunicazione delle informazioni richieste per partecipare alla procedura – Articolo 141, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 – Modifica della modalità di trasmissione di talune informazioni – Violazione del capitolato d’oneri – Errore manifesto di valutazione» Appalti pubblici dell’Unione europea – Procedura di gara – Obbligo di rispettare il principio della parità di trattamento degli offerenti – Portata – Possibilità per un offerente di fornire documenti attraverso una modalità di trasmissione non prevista nel bando di gara – Inammissibilità [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1046, art. 141, § 1, b), e allegato I, punto 12.2, c)] (v. punti 44‑46) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA], SLU, è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dall’Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), incluso nella causa T‑338/23 R.
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