Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:154
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0828
SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
5 marzo 2026 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni effettuati tra società consociate di [OSCURATO:PERSONA] membri diversi – Direttiva 2003/49/CE – Decisione di concessione di un’esenzione per un periodo anteriore alla presentazione del certificato e delle informazioni a sostegno – Articolo 1, paragrafo 12 – Termine di presentazione del certificato – Limitazione del periodo che può essere oggetto di esenzione»
Nella causa C‑828/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), con decisione del 26 novembre 2024, pervenuta in cancelleria il 4 dicembre 2024, nel procedimento
[OSCURATO:PERSONA] GmbH
contro
[OSCURATO:PERSONA] finanční ředitelství,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta da I. Ziemele, presidente di sezione, A. Kumin e S. Gervasoni (relatore), giudici,
avvocato generale: L. Medina
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per l’[OSCURATO:PERSONA] finanční ředitelství, da T. Rozehnal;
–
per il governo ceco, da L. Březinová, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, da A. Ferrand e J. Hradil, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 12, della direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di [OSCURATO:PERSONA] membri diversi (
GU 2003, L 157, pag. 49
).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, una società di diritto tedesco, e, dall’altro lato, l’[OSCURATO:PERSONA] finanční ředitelství ([OSCURATO:PERSONA] delle finanze competente in materia di ricorsi, Repubblica ceca) relativamente a un rifiuto di esenzione dall’imposta sui redditi derivanti da canoni.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3
I considerando da 1 a 4 della direttiva 2003/49 sono formulati come segue:
«(1)
In un mercato unico avente le caratteristiche di un mercato interno le operazioni tra società di [OSCURATO:PERSONA] membri diversi non dovrebbero essere assoggettate ad un trattamento fiscale meno favorevole di quello applicabile alle medesime operazioni effettuate tra società dello stesso Stato membro.
(2)
Attualmente tale condizione non è soddisfatta riguardo ai pagamenti di interessi e di canoni. Le legislazioni fiscali nazionali, unitamente, ove esistano, alle convenzioni bilaterali o multilaterali, non possono sempre assicurare l’eliminazione della doppia imposizione e la loro applicazione comporta spesso formalità amministrative onerose e problemi di flussi di liquidità per le imprese interessate.
(3)
È necessario vigilare affinché i pagamenti di interessi e di canoni siano assoggettati ad imposizione fiscale una sola volta in uno Stato membro.
(4)
L’abolizione delle imposte, siano esse riscosse tramite ritenuta alla fonte o previo accertamento, sui pagamenti di interessi e di canoni nello Stato membro da cui essi provengono costituisce la soluzione più idonea per eliminare le formalità e i problemi sopraindicati e per garantire la parità di trattamento fiscale tra operazioni nazionali e operazioni transfrontaliere. È particolarmente necessario abolire tali imposte per quanto riguarda i pagamenti del predetto tipo effettuati tra società consociate di [OSCURATO:PERSONA] membri diversi nonché tra stabili organizzazioni di tali società».
4
Ai sensi dell’articolo 1 di tale direttiva:
«1. I pagamenti di interessi o di canoni provenienti da uno Stato membro sono esentati da ogni imposta applicata in tale Stato su detti pagamenti, sia tramite ritenuta alla fonte sia previo accertamento fiscale, a condizione che il beneficiario effettivo degli interessi o dei canoni sia una società di un altro Stato membro o una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, di una società di uno Stato membro.
2. Un pagamento effettuato da una società di uno Stato membro o da una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro è considerato proveniente da detto Stato membro, in seguito denominato “Stato d’origine”.
(…)
11. Lo Stato d’origine può esigere che il soddisfacimento dei requisiti previsti nel presente articolo e nell’articolo 3 sia comprovato da un certificato al momento del pagamento di interessi o di canoni. Se il soddisfacimento dei requisiti stabiliti dal presente articolo non è stato comprovato al momento del pagamento, lo Stato membro ha la facoltà di esigere una ritenuta alla fonte.
12. Lo Stato d’origine può subordinare l’esenzione a norma della presente direttiva all’emanazione di una decisione con cui l’esenzione è concessa attualmente sulla scorta di un certificato che attesta il soddisfacimento dei requisiti previsti nel presente articolo e nell’articolo 3. La decisione sull’esenzione è emanata entro tre mesi dalla presentazione del certificato e delle informazioni a sostegno che lo Stato d’origine può ragionevolmente richiedere e resta valida per almeno un anno a partire dall’emanazione.
13. Ai fini dei paragrafi 11 e 12, il certificato da presentare resta valido, per ciascun contratto di pagamento, per un periodo non inferiore ad un anno ma non superiore a tre anni a decorrere dalla data del rilascio e contiene le seguenti informazioni:
a)
prova della residenza fiscale della società beneficiaria e, ove necessario, dell’esistenza di una stabile organizzazione comprovata dall’autorità tributaria dello Stato membro nel quale la società beneficiaria è residente ai fini fiscali o nel quale è situata la stabile organizzazione;
b)
prova della qualità di beneficiario effettivo della società in questione a norma del paragrafo 4 ovvero esistenza delle condizioni di cui al paragrafo 5 qualora una stabile organizzazione riceva il pagamento;
c)
soddisfacimento dei requisiti di cui all’articolo 3, lettera a), punto iii), da parte della società beneficiaria;
d)
partecipazione minima ovvero criterio di una quota minima dei diritti di voto di cui all’articolo 3, lettera b);
e)
data a partire dalla quale esiste la partecipazione di cui alla lettera d).
[OSCURATO:PERSONA] membri possono inoltre richiedere la giustificazione legale dei pagamenti in virtù del contratto (ad es., contratto di prestito o di licenza).
(…)
15. Se la società o la stabile organizzazione che effettua il pagamento ha operato una ritenuta alla fonte cui si applica l’esenzione a norma del presente articolo, un’istanza di rimborso può essere presentata relativamente a tale ritenuta alla fonte. Lo Stato membro può richiedere le informazioni di cui al paragrafo 13. L’istanza di rimborso deve essere presentata entro il termine previsto. Detto termine è di almeno due anni a decorrere dalla data in cui sono pagati gli interessi o i canoni.
(…)».
5
L’articolo 2 di detta direttiva prevede quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva s’intendono per:
(…)
b)
“canoni”: i compensi di qualsiasi natura percepiti per l’uso o la concessione in uso del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, e il software, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico; (…)».
Diritto ceco
6
L’articolo 19, paragrafo 1, lettera zj), punti 1 e 2, del zákon č. 586/1992 Sb., daních z příjmů (legge n. 586/1992 sull’imposta sui redditi), che recepisce la direttiva 2003/49 nel diritto ceco, esenta da tale imposta i canoni riscossi da una società commerciale con residenza fiscale in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dalla Repubblica ceca, pagati da una società commerciale con residenza fiscale nella Repubblica ceca o da una stabile organizzazione di una società commerciale con residenza fiscale in uno Stato membro dell’Unione diverso dalla Repubblica ceca qualora tale organizzazione sia stabilita nel territorio della Repubblica ceca.
7
Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 5, di tale legge:
«L’esenzione di cui al paragrafo 1, lettere zj) e zk), è applicabile se:
1. il pagatore di interessi da strumento finanziario di credito, o di canoni, e il beneficiario di interessi derivanti da strumento finanziario di credito, o di canoni, sono soggetti direttamente collegati dal capitale per almeno 24 mesi consecutivi; e
2. il beneficiario di interessi da strumento finanziario di credito, o di canoni, è il beneficiario effettivo degli stessi; e
3. gli interessi da strumento finanziario di credito, o i canoni, non sono attribuibili ad una stabile organizzazione situata nel territorio della Repubblica ceca o di uno Stato che non è uno Stato membro dell’Unione europea, uno Stato dello Spazio economico europeo o la Confederazione svizzera; e
4. nei confronti del beneficiario di interessi da strumento finanziario di credito, o di canoni, è stata emessa una decisione ai sensi dell’articolo 38nb.
L’esenzione è applicabile anche prima che sia soddisfatta la condizione di cui al punto 1, ma tale condizione deve essere successivamente soddisfatta. Il mancato rispetto di tale condizione è soggetto,
mutatis mutandis
, alla procedura di cui al paragrafo 4».
8
L’articolo 38nb di detta legge, intitolato «Decisione di esenzione dei redditi da canoni e da interessi da uno strumento finanziario di credito», al paragrafo 1, prevede quanto segue:
«Il contribuente che soddisfa le condizioni di esenzione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettere zj) e zk), richiede alla propria amministrazione tributaria territorialmente competente di emanare una decisione di esenzione dei redditi da canoni e da interessi provenienti da uno strumento finanziario di credito. (…)».
9
L’articolo 38nb, paragrafo 2, della medesima legge elenca gli elementi che devono obbligatoriamente figurare nella domanda di concessione di un’esenzione o corredarla.
10
L’articolo 38nb, paragrafo 3, della legge n. 586/1992 enuncia che le informazioni contenute nella domanda e nei suoi elementi obbligatori devono restare valide per almeno un anno e non possono essere anteriori di oltre 3 anni.
11
Ai sensi dell’articolo 38nb, paragrafo 4, di tale legge:
«Su domanda, i cui elementi obbligatori sono definiti nel paragrafo 2, l’amministrazione tributaria è tenuta ad emettere una decisione sulla concessione di esenzione se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettere zj) e zk), all’articolo 19, paragrafo 5, e all’articolo 23, paragrafo 7 di tale medesima legge. L’amministrazione tributaria è tenuta ad adottare tale decisione entro un termine di tre mesi a decorrere dal momento in cui il contribuente ha fornito tutte le informazioni e gli elementi di prova necessari per dimostrare che le condizioni per l’esenzione sono soddisfatte. La decisione è vincolante anche per i soggetti passivi».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
12
Il 5 giugno 2019, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una richiesta presso l’amministrazione tributaria ceca affinché talune imposte da canoni che essa aveva percepito fossero esentate da imposta per i periodi d’imposta relativi agli anni dal 2014 al 2018, in applicazione dell’articolo 38nb della legge n. 586/1992.
13
[OSCURATO:PERSONA] delle finanze competente in materia di ricorsi ha concesso l’esenzione di cui a tale articolo 38nb per i periodi d’imposta relativi agli anni 2017 e 2018. Tuttavia, essa ha negato tale esenzione per gli anni dal 2014 al 2016, per il motivo che la richiesta di esenzione era stata presentata dopo la scadenza di un termine di due anni.
14
[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] delle finanze competente in materia di ricorsi dinanzi al Městský soud v Praze (Corte regionale di Praga capitale, Repubblica ceca). Tale Corte ha respinto il ricorso ritenendo che la [OSCURATO:PERSONA] delle finanze competente in materia di ricorsi avesse giustamente opposto alla [OSCURATO:PERSONA] la tardività della sua richiesta di esenzione, presentata dopo la scadenza di un termine di due anni. Secondo detta Corte, sebbene la normativa ceca non preveda alcun termine per presentare una siffatta richiesta, tale termine di due anni deriverebbe dall’articolo 1, paragrafo 15, della direttiva 2003/49, il quale avrebbe un effetto diretto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].
15
[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), giudice del rinvio. Essa contesta dinanzi a tale giudice l’applicazione nei suoi confronti dell’effetto diretto verticale dell’articolo 1, paragrafo 15, della direttiva 2003/49. Essa fa altresì valere che il termine fissato da tale disposizione costituisce un termine minimo per presentare un’istanza di rimborso di un’imposta ritenuta alla fonte, ma non può applicarsi a una richiesta di esenzione basata sull’articolo 1, paragrafo 12, di tale direttiva.
16
In tale contesto, il giudice del rinvio ritiene necessario chiarire due questioni, di cui la prima riguarda la possibilità, per uno Stato membro, mediante una decisione adottata ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 12, della direttiva 2003/49, di concedere un’esenzione dall’imposta sul reddito anche per un periodo anteriore alla presentazione del certificato e delle informazioni a sostegno che egli può ragionevolmente richiedere, nonché per un periodo anteriore alla data della decisione di esenzione. Secondo tale giudice, una siffatta possibilità equivarrebbe a convalidare retroattivamente l’assenza di ritenuta alla fonte dell’imposta sui canoni, nell’ipotesi in cui il contribuente dimostrasse
a posteriori
che le condizioni per l’esenzione erano soddisfatte per il periodo d’imposta in questione.
17
Nell’ipotesi in cui la Corte risponda in senso affermativo a tale prima questione, il giudice del rinvio chiede, con una seconda questione, se la direttiva 2003/49 debba essere interpretata nel senso che essa fissa un termine per la presentazione del certificato e delle informazioni a sostegno che possono essere ragionevolmente richieste dallo Stato membro d’origine ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 12, di tale direttiva o un limite temporale quanto al periodo, antecedente tale presentazione, che può essere oggetto di esenzione.
18
Tale giudice ritiene che non sia certo che un siffatto termine o un siffatto limite possano essere dedotti dall’articolo 1, paragrafo 15, della direttiva 2003/49. Tale disposizione non potrebbe, riconoscendo il suo effetto diretto verticale, essere interpretata, a discapito del contribuente, nel senso di fissare il termine impartito a quest’ultimo per la presentazione di una richiesta di esenzione. Inoltre, occorrerebbe non confondere il termine minimo previsto da detta disposizione, che riguarda l’istanza di rimborso di un’imposta ritenuta alla fonte, e il termine di presentazione di una richiesta di esenzione.
19
Detto giudice ritiene che l’unica limitazione temporale eventualmente applicabile potrebbe derivare dall’articolo 1, paragrafo 13, della direttiva 2003/49, il quale dispone che «il certificato da presentare resta valido, per ciascun contratto di pagamento, per un periodo non inferiore ad un anno ma non superiore a tre anni a decorrere dalla data del rilascio».
20
In tale contesto, il Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se la direttiva 2003/49 (…) possa essere interpretata nel senso che essa consente allo Stato d’origine, sulla base di una decisione adottata ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 12, di concedere un’esenzione anche per il periodo anteriore al momento della presentazione del certificato e delle informazioni a sostegno che lo Stato d’origine può ragionevolmente richiedere, se del caso, al momento dell’emanazione della decisione stessa.
2)
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se discenda dalla direttiva o, eventualmente, da un’altra norma di diritto dell’Unione, direttamente o indirettamente
a)
qualsiasi termine per la presentazione del certificato e le informazioni a sostegno che lo Stato d’origine può ragionevolmente richiedere per emanare una decisione di concessione di un’esenzione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 12, o
b)
qualsiasi limitazione temporale inerente alla durata del periodo precedente alla presentazione del certificato e delle informazioni a sostegno che lo Stato di origine può ragionevolmente richiedere».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
21
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2003/49 debba essere interpretata nel senso che essa consente allo Stato membro d’origine, sulla base di una decisione adottata ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 12, di tale direttiva, di concedere un’esenzione per un periodo anteriore al momento dell’emanazione di detta decisione, nonché per un periodo anteriore al momento della presentazione, presso l’amministrazione competente, del certificato e delle informazioni a sostegno che tale Stato membro può ragionevolmente richiedere.
22
Occorre ricordare che l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2003/49 prevede che i pagamenti di interessi o di canoni provenienti da uno Stato membro siano esentati da ogni imposta applicata in tale Stato d’origine su detti pagamenti, sia tramite ritenuta alla fonte sia previo accertamento fiscale, a condizione che il beneficiario effettivo degli interessi o dei canoni sia una società di un altro Stato membro o una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, di una società di uno Stato membro.
23
L’articolo 1, paragrafo 12, di tale direttiva autorizza lo Stato membro d’origine a subordinare l’esenzione da ogni imposta a una decisione amministrativa, che è adottata a seguito della presentazione di un certificato e delle informazioni a sostegno che tale Stato membro può ragionevolmente richiedere.
24
A tal riguardo, da una costante giurisprudenza risulta che, ai fini dell’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v. sentenze del 17 novembre 1983, Merck,
292/82
,
EU:C:1983:335
, punto
12
, e del 25 febbraio 2025, BSH Hausgeräte,
C‑339/22
,
EU:C:2025:108
, punto
27
).
25
Anzitutto, occorre constatare che la formulazione dell’articolo 1, paragrafo 12, della direttiva 2003/49 non osta a che lo Stato membro d’origine possa concedere un’esenzione per un periodo anteriore al momento dell’emanazione della decisione amministrativa, nonché per un periodo anteriore al momento in cui il certificato e le informazioni a sostegno sono presentati presso l’amministrazione competente. Nei limiti in cui la seconda frase di detta disposizione menziona che la decisione di esenzione «resta valida per almeno un anno a partire dall’emanazione», essa fissa una durata minima di validità di tale decisione, ma non vieta a un siffatto Stato membro di concedere un’esenzione per un periodo anteriore al momento dell’emanazione di tale decisione.
26
Per quanto riguarda, poi, il contesto nel quale si inserisce tale disposizione, occorre ricordare che, nel caso di procedure di esenzione stabilite dalla direttiva 2003/49, l’articolo 1, paragrafo 11, di quest’ultima prevede la concessione di un’esenzione sulla base di un certificato, mentre il paragrafo 12 di tale articolo 1 consente allo Stato membro di concedere una siffatta esenzione mediante decisione adottata su richiesta del contribuente.
27
Inoltre, l’articolo 1, paragrafo 13, della direttiva 2003/49 precisa il periodo di validità e il contenuto del certificato da presentare ai fini dell’applicazione dei paragrafi 11 e 12 di tale articolo 1, nonché le informazioni che lo Stato membro d’origine può ragionevolmente richiedere.
28
Ne consegue che le disposizioni della direttiva 2003/49 non prevedono la limitazione della portata di un’esenzione al solo periodo successivo al momento in cui è adottata la decisione di cui all’articolo 1, paragrafo 12, della direttiva 2003/49, nonché al momento della presentazione del certificato e delle informazioni a sostegno presso l’amministrazione competente.
29
Infine, per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2003/49, come risulta dai suoi considerando da 2 a 4, detta direttiva mira all’eliminazione della doppia imposizione per quanto riguarda i pagamenti di interessi e di canoni effettuati tra società consociate di [OSCURATO:PERSONA] membri diversi e a garantire che tali pagamenti siano assoggettati a imposizione una sola volta in un unico Stato membro, fermo restando che l’abolizione delle imposte su detti pagamenti nello Stato membro da cui essi provengono costituisce la soluzione più idonea per garantire la parità di trattamento fiscale tra operazioni nazionali e operazioni transfrontaliere (sentenza del 24 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA],
C‑257/20
,
EU:C:2022:125
, punto
48
e giurisprudenza citata). Orbene, la facoltà per uno Stato membro di concedere un’esenzione, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 12, di tale direttiva per un periodo anteriore al momento dell’emanazione della decisione di esenzione, nonché per un periodo anteriore al momento della presentazione del certificato e delle informazioni a sostegno prodotte a supporto della richiesta di esenzione, contribuisce alla realizzazione di tale finalità.
30
Alla luce dei motivi che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che la direttiva 2003/49 deve essere interpretata nel senso che essa consente allo Stato membro d’origine di concedere, sulla base di una decisione adottata ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 12, di tale direttiva, un’esenzione per un periodo anteriore al momento dell’emanazione di tale decisione, e persino per un periodo anteriore al momento della presentazione, presso l’amministrazione competente, del certificato e delle informazioni a sostegno che tale Stato membro può ragionevolmente richiedere.
Sulla seconda questione
31
Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2003/49 debba essere interpretata nel senso che essa fissa un termine per la presentazione del certificato e delle informazioni a sostegno che lo Stato membro d’origine può ragionevolmente richiedere per adottare una decisione di concessione di un’esenzione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 12, di tale direttiva o che essa prevede una limitazione inerente alla durata del periodo anteriore a tale presentazione per la quale può essere concessa un’esenzione.
32
Dalla formulazione dell’articolo 1, paragrafo 12, della direttiva 2003/49 non emerge che tale disposizione prevede un termine per la presentazione del certificato e delle informazioni a sostegno presso l’amministrazione competente né che essa fissa una limitazione inerente alla durata del periodo anteriore a siffatta presentazione che può essere oggetto di esenzione.
33
Lo stesso vale per l’articolo 1, paragrafo 13, di tale direttiva. Sicuramente, tale paragrafo 13 prevede che il certificato richiesto per ciascun contratto di pagamento abbia un periodo di validità massimo di tre anni a decorrere dalla data del rilascio. Tuttavia, esso non impone al richiedente un termine per presentare il certificato e le informazioni a sostegno presso l’amministrazione competente. Esso non fissa neppure una limitazione inerente alla durata del periodo anteriore a siffatta presentazione che può essere oggetto di esenzione.
34
Quanto all’articolo 1, paragrafo 15, di detta direttiva, esso non prevede alcun termine applicabile alle richieste di esenzione presentate ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 12, di quest’ultima.
35
In effetti, tale articolo 1, paragrafo 15, che offre la possibilità, per la società o la stabile organizzazione che effettua il pagamento e ha ritenuto alla fonte un’imposta che doveva essere oggetto di esenzione, di presentare un’istanza di rimborso corrisponde a un regime processuale diverso dalle richieste di esenzione presentate ai sensi del paragrafo 12 di tale articolo 1. Sebbene l’articolo 1, paragrafo 15, della direttiva 2003/49 precisi che il termine fissato dallo Stato membro per presentare un’istanza di rimborso è un termine minimo di due anni a partire dal momento in cui gli interessi o i canoni sono pagati, tale termine non si applica alle procedure di cui al paragrafo 12 di tale articolo 1.
36
Tale interpretazione è avvalorata dalla finalità della direttiva 2003/49 rammentata al punto 29 della presente sentenza. In effetti, la determinazione, da parte della direttiva stessa, di un termine per la presentazione del certificato e delle informazioni a sostegno o di una limitazione inerente alla durata del periodo anteriore a siffatta presentazione per il quale può essere concessa un’esenzione non è necessaria per raggiungere tale scopo.
37
Per quanto riguarda la controversia oggetto del procedimento principale, fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio, emerge che alla [OSCURATO:PERSONA] non incombeva nessun obbligo ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 15, della direttiva 2003/49. Inoltre, occorre rammentare che una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un soggetto e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi riguardi (sentenza del 3 maggio 2005, Berlusconi e a.,
C‑387/02, C‑391/02 e C‑403/02
,
EU:C:2005:270
, punto
73
nonché giurisprudenza citata).
38
Poiché la direttiva 2003/49 non fissa un termine per la presentazione del certificato e delle informazioni a sostegno di una richiesta di esenzione dei redditi derivanti da canoni, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro determinare tale termine, in forza del principio dell’autonomia procedurale (v., per analogia, sentenza del 22 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA],
C‑553/21
,
EU:C:2022:1030
, punto
25
e
26
nonché giurisprudenza citata). Nel caso di specie, come indicato dalla Commissione europea nelle sue osservazioni scritte, spetterà al giudice del rinvio verificare se esiste, nel diritto ceco, un termine applicabile alla situazione di cui al procedimento principale.
39
Alla luce dei motivi che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che la direttiva 2003/49 deve essere interpretata nel senso che essa non fissa né un termine per la presentazione del certificato e delle informazioni a sostegno che lo Stato membro d’origine può ragionevolmente richiedere al fine di adottare una decisione di concessione di un’esenzione sulla base dell’articolo 1, paragrafo 12, di tale direttiva né una limitazione inerente alla durata del periodo anteriore a siffatta presentazione per il quale può essere concessa un’esenzione.
Sulle spese
40
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:
1)
La direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di [OSCURATO:PERSONA] membri diversi, deve essere interpretata nel senso che essa consente allo Stato membro d’origine di concedere, sulla base di una decisione adottata ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 12, di tale direttiva, un’esenzione per un periodo anteriore al momento dell’emanazione di tale decisione, e persino per un periodo anteriore al momento della presentazione, presso l’amministrazione competente, del certificato e delle informazioni a sostegno che tale Stato membro può ragionevolmente richiedere.
2)
La direttiva 2003/49 deve essere interpretata nel senso che essa non fissa né un termine per la presentazione del certificato e delle informazioni a sostegno che lo Stato membro d’origine può ragionevolmente richiedere al fine di adottare una decisione di concessione di un’esenzione sulla base dell’articolo 1, paragrafo 12, di tale direttiva né una limitazione inerente alla durata del periodo anteriore a siffatta presentazione per il quale può essere concessa un’esenzione.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il ceco.