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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 aprile 2021

Cassazione n. 12721/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di MONZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ley,te/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di GENOVA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 12 maggio 2021, il Tribunale di Monza, adito per il riesame, confermava l'ordinanza di sequestro conservativo emessa il 26 aprile 2021, con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Monza aveva disposto il sequestro conservativo di due beni immobili di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], imputata in relazione al reato di omicidio aggravato, commesso in concorso.

2. La difesa ha proposto ricorso per cassazione con atto in cui deduce vizi di motivazione, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Nel proporre istanza di riesame avverso il secondo provvedimento di sequestro conservativo disposto sugli immobili della Sciacchitano, la difesa aveva riassunto gli argomenti in quattro punti distinti, specificando che i primi due consistevano in semplici nozioni trasmesse per dovere d'informazione, mentre gli altri due in argomenti che, invece, se accolti, avrebbero potuto comportare l'annullamento dell'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari.

Il Tribunale non ha colto che le osservazioni difensive in merito all'iniziale errore di notifica dell'ordinanza di sequestro dei beni immobili e all'omessa verifica sulla presenza di trascrizioni su uno dei due immobili miravano ad adempiere ad un dovere di trasparenza e di lealtà, anche contro l'interesse della prevenuta.

Anche le osservazioni difensive in merito al fumus boni iuris erano funzionali, unicamente, a segnalare che era stato proposto appello avverso il provvedimento di condanna di primo grado.

Quanto alla doglianza relativa alla carenza di interesse delle parti civili ad agire, l'obiettivo della difesa era proprio quello di evidenziare l'errore in cui era incorso il Giudice per le indagini preliminari, errore che invece il Tribunale del riesame ha attribuito alla difesa stessa.

Il sequestro conservativo sui beni mobili (dal valore di euro 143.517,00) era stato richiesto dal Pubblico Ministero a garanzia dei crediti vantati dallo Stato (dal valore di euro 150.000,00), ma il Giudice per le indagini preliminari lo aveva posto a garanzia "del pagamento delle spese del procedimento, di ogni altra somma dovuta all'Erario e delle obbligazioni civili derivanti dal reato".

Le parti civili avevano dunque già beneficiato di un sequestro conservativo, anche in ragione della natura privilegiata del credito da loro vantato.

Con l'istanza presentata per ottenere il secondo sequestro conservativo, pertanto, le parti civili si sono di fatto sostituite al Pubblico Ministero nel chiedere una garanzia per i crediti dello Stato (richiesta non ammissibile), in quanto, nella loro qualità di creditori privilegiati già pienamente soddisfatti dalla prima ordinanza, non avevano alcun interesse a pretendere un ulteriore sequestro conservativo.

In proposito, il Tribunale ha affermato che l'imputata non ha quantificato il valore dei beni oggetto del primo sequestro, ma ciò non corrisponde al vero, in quanto non solo è stata allegata la quantificazione del valore (come attestato a pag. 3 della ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari), ma è stata indicata, altresì, la fonte della quantificazione, ossia la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza.

Pertanto, le argomentazioni addotte dal Tribunale del riesame sono illogiche se rapportate al contenuto degli atti; ma sono altresì viziate laddove non analizzano la motivazione resa dal Giudice per le indagini preliminari: le considerazioni del giudice in merito al rischio che, con il solo primo provvedimento di sequestro, non potessero coprirsi sia i crediti vantati dallo Stato, sia quelli vantati dalle parti civili, non tengono conto della natura privilegiata di questi ultimi.

Il Tribunale del riesame sostiene che la difesa abbia "confuso" il piano delle spese di giustizia e quello delle obbligazioni civili nascenti da reato - dove vige, al contrario che nel primo, il principio di solidarietà -, ma questo è un errore del Giudice per le indagini preliminari, secondo il quale la ricorrente dovrebbe farsi carico da sola di tutte le spese procedimentali.

Il Tribunale del riesame ha dunque errato nel non considerare che le spese procedimentali devono essere divise pro quota e solo per il titolo di reato per cui vi è condanna, così come stabilito dall'art. 205 d.P.R. n. 115 del 2002 e dall'art.535 cod. proc. pen.

Inoltre, è compito del Collegio determinare il probabile ammontare del credito erariale dovuto dalla prevenuta: se il Tribunale avesse effettuato tale valutazione, avrebbe potuto accogliere le doglianze proposte dalla difesa, in quanto il primo sequestro conservativo era sufficiente a garantire sia i crediti dello Stato, sia quelli delle parti civili. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Preliminarmente, è opportuno richiamare taluni principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità.

2.1. È stato stabilito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).2.2.

È stato chiarito che il sequestro conservativo va disposto sulla base di un giudizio prognostico negativo in ordine alla conservazione delle garanzie patrimoniali del debitore, essendo irrilevante che le stesse possano essere disperse per effetto dell'attività di quest'ultimo o per ragioni indipendenti dalla sua condotta, e dovendo essere valutate in senso negativo anche le operazioni che rendano semplicemente più difficile il recupero del credito (Sez. 4, n. 39524 del 21/06/2016, Rv.

Tassielli, 268873 - 01).

2.3. È stato affermato che il Pubblico Ministero è legittimato a chiedere il sequestro conservativo solo a garanzia del pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario, ma non anche a tutela di interessi civili, salvo il caso che ricorrano i presupposti di cui all'art. 77 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 7532 del 31/01/2013, Caldarescu, Rv. 255148 - 01).

È stato chiarito che il terzo comma dell'art. 316 cod. proc. pen. (in base al quale il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla parte civile) non va intesto nel senso che il pubblico ministero sia legittimato a chiedere il sequestro a garanzia delle obbligazioni civili, bensì nel senso che, sui beni assoggettati a vincolo d'indisponibilità a seguito del sequestro chiesto dal pubblico ministero, la parte civile può, a sua volta, chiedere la misura cautelare conservativa per il soddisfacimento - subordinatamente a quelle dell'Erario dello Stato - delle proprie ragioni creditorie civili conseguenti al reato (Sez. 5, n. 2360 del 14/04/2000, Salvo, Rv. 217251 - 01).

Ai fini dell'adozione di un provvedimento di sequestro conservativo su richiesta del creditore privato, la sussistenza del periculum in mora deve essere alternativamente valutata in riferimento all'originaria inadeguatezza o insufficienza del patrimonio dell'imputato in relazione all'ammontare delle pretese risarcitorie e del complesso dei crediti che gravano su tale patrimonio, tale da evidenziare la necessità di assicurare un privilegio ai creditori delle obbligazioni da reato, ovvero all'insorgenza di un rischio di dispersione o diminuzione della garanzia patrimoniale, capace di determinare, in riferimento ai medesimi parametri in precedenza indicati, l'esigenza di applicare un vincolo reale idoneo ad assicurarne la conservazione (Sez. 6, n. 43660 del 26/11/2010, Cesaroni, Rv. 248819 - 01).

3. Con riguardo al caso concreto in esame, deve affermarsi che il percorso argomentativo seguito nel provvedimento impugnato risulta sorretto da motivazione logica, razionale e rispettosa dei principi di legittimità appena richiamati.

3.1. È necessario evidenziare, infatti, che la censura difensiva ad avviso della quale le parti civili avevano già tratto vantaggio dal sequestro conservativo disposto per primo (per cui, in quanto creditori privilegiati, si erano indebitamente sostituite alla pubblica accusa nel garantire allo Stato i suoi interessi) non può essere accolta: come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la garanzia delle obbligazioni civili può essere concessa solo su istanza delle parti civili.

Ebbene, poiché il provvedimento di sequestro menzionato, applicato per primo e avente ad oggetto "gioielli, monili e preziosi", era stato disposto dal Giudice per le indagini preliminari su domanda del Pubblico Ministero, le parti civili erano ancora legittimate a chiedere l'applicazione della misura conservativa a garanzia dei loro crediti.

Pertanto, con riguardo al periculum in mora e alla determinazione del quantum da sottoporre a vincolo, il Tribunale del riesame, con un ragionamento privo di vizi logici e giuridici, ha correttamente tenuto in considerazione il complesso dei debiti gravanti sulla Sciacchitano e ha precisato che la natura solidale della responsabilità per le obbligazioni civili implica che si debba tenere in considerazione, oltre all'ipotesi in cui l'imputata sia chiamata a rispondere pro quota, anche quella in cui debba rispondere per l'intero.

3.2. La motivazione dell'ordinanza impugnata, pertanto, consente di comprendere il percorso logico seguito dal Tribunale, e il discorso giustificativo risulta adeguato, completo e rispettoso della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.

Di contro, il ricorrente, pur denunciando formalmente vizio di motivazione, in realtà chiede una rilettura nel merito della vicenda, preclusa in sede di legittimità.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MONZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ley,te/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di GENOVA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 12 maggio 2021, il Tribunale di Monza, adito per il riesame, confermava l'ordinanza di sequestro conservativo emessa il 26 aprile 2021, con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Monza aveva disposto il sequestro conservativo di due beni immobili di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], imputata in relazione al reato di omicidio aggravato, commesso in concorso. 2. La difesa ha proposto ricorso per cassazione con atto in cui deduce vizi di motivazione, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Nel proporre istanza di riesame avverso il secondo provvedimento di sequestro conservativo disposto sugli immobili della Sciacchitano, la difesa aveva riassunto gli argomenti in quattro punti distinti, specificando che i primi due consistevano in semplici nozioni trasmesse per dovere d'informazione, mentre gli altri due in argomenti che, invece, se accolti, avrebbero potuto comportare l'annullamento dell'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari. Il Tribunale non ha colto che le osservazioni difensive in merito all'iniziale errore di notifica dell'ordinanza di sequestro dei beni immobili e all'omessa verifica sulla presenza di trascrizioni su uno dei due immobili miravano ad adempiere ad un dovere di trasparenza e di lealtà, anche contro l'interesse della prevenuta. Anche le osservazioni difensive in merito al fumus boni iuris erano funzionali, unicamente, a segnalare che era stato proposto appello avverso il provvedimento di condanna di primo grado. Quanto alla doglianza relativa alla carenza di interesse delle parti civili ad agire, l'obiettivo della difesa era proprio quello di evidenziare l'errore in cui era incorso il Giudice per le indagini preliminari, errore che invece il Tribunale del riesame ha attribuito alla difesa stessa. Il sequestro conservativo sui beni mobili (dal valore di euro 143.517,00) era stato richiesto dal Pubblico Ministero a garanzia dei crediti vantati dallo Stato (dal valore di euro 150.000,00), ma il Giudice per le indagini preliminari lo aveva posto a garanzia "del pagamento delle spese del procedimento, di ogni altra somma dovuta all'Erario e delle obbligazioni civili derivanti dal reato". Le parti civili avevano dunque già beneficiato di un sequestro conservativo, anche in ragione della natura privilegiata del credito da loro vantato. Con l'istanza presentata per ottenere il secondo sequestro conservativo, pertanto, le parti civili si sono di fatto sostituite al Pubblico Ministero nel chiedere una garanzia per i crediti dello Stato (richiesta non ammissibile), in quanto, nella loro qualità di creditori privilegiati già pienamente soddisfatti dalla prima ordinanza, non avevano alcun interesse a pretendere un ulteriore sequestro conservativo. In proposito, il Tribunale ha affermato che l'imputata non ha quantificato il valore dei beni oggetto del primo sequestro, ma ciò non corrisponde al vero, in quanto non solo è stata allegata la quantificazione del valore (come attestato a pag. 3 della ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari), ma è stata indicata, altresì, la fonte della quantificazione, ossia la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza. Pertanto, le argomentazioni addotte dal Tribunale del riesame sono illogiche se rapportate al contenuto degli atti; ma sono altresì viziate laddove non analizzano la motivazione resa dal Giudice per le indagini preliminari: le considerazioni del giudice in merito al rischio che, con il solo primo provvedimento di sequestro, non potessero coprirsi sia i crediti vantati dallo Stato, sia quelli vantati dalle parti civili, non tengono conto della natura privilegiata di questi ultimi. Il Tribunale del riesame sostiene che la difesa abbia "confuso" il piano delle spese di giustizia e quello delle obbligazioni civili nascenti da reato - dove vige, al contrario che nel primo, il principio di solidarietà -, ma questo è un errore del Giudice per le indagini preliminari, secondo il quale la ricorrente dovrebbe farsi carico da sola di tutte le spese procedimentali. Il Tribunale del riesame ha dunque errato nel non considerare che le spese procedimentali devono essere divise pro quota e solo per il titolo di reato per cui vi è condanna, così come stabilito dall'art. 205 d.P.R. n. 115 del 2002 e dall'art.535 cod. proc. pen. Inoltre, è compito del Collegio determinare il probabile ammontare del credito erariale dovuto dalla prevenuta: se il Tribunale avesse effettuato tale valutazione, avrebbe potuto accogliere le doglianze proposte dalla difesa, in quanto il primo sequestro conservativo era sufficiente a garantire sia i crediti dello Stato, sia quelli delle parti civili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Preliminarmente, è opportuno richiamare taluni principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità. 2.1. È stato stabilito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).2.2. È stato chiarito che il sequestro conservativo va disposto sulla base di un giudizio prognostico negativo in ordine alla conservazione delle garanzie patrimoniali del debitore, essendo irrilevante che le stesse possano essere disperse per effetto dell'attività di quest'ultimo o per ragioni indipendenti dalla sua condotta, e dovendo essere valutate in senso negativo anche le operazioni che rendano semplicemente più difficile il recupero del credito (Sez. 4, n. 39524 del 21/06/2016, Rv. Tassielli, 268873 - 01). 2.3. È stato affermato che il Pubblico Ministero è legittimato a chiedere il sequestro conservativo solo a garanzia del pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario, ma non anche a tutela di interessi civili, salvo il caso che ricorrano i presupposti di cui all'art. 77 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 7532 del 31/01/2013, Caldarescu, Rv. 255148 - 01). È stato chiarito che il terzo comma dell'art. 316 cod. proc. pen. (in base al quale il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla parte civile) non va intesto nel senso che il pubblico ministero sia legittimato a chiedere il sequestro a garanzia delle obbligazioni civili, bensì nel senso che, sui beni assoggettati a vincolo d'indisponibilità a seguito del sequestro chiesto dal pubblico ministero, la parte civile può, a sua volta, chiedere la misura cautelare conservativa per il soddisfacimento - subordinatamente a quelle dell'Erario dello Stato - delle proprie ragioni creditorie civili conseguenti al reato (Sez. 5, n. 2360 del 14/04/2000, Salvo, Rv. 217251 - 01). Ai fini dell'adozione di un provvedimento di sequestro conservativo su richiesta del creditore privato, la sussistenza del periculum in mora deve essere alternativamente valutata in riferimento all'originaria inadeguatezza o insufficienza del patrimonio dell'imputato in relazione all'ammontare delle pretese risarcitorie e del complesso dei crediti che gravano su tale patrimonio, tale da evidenziare la necessità di assicurare un privilegio ai creditori delle obbligazioni da reato, ovvero all'insorgenza di un rischio di dispersione o diminuzione della garanzia patrimoniale, capace di determinare, in riferimento ai medesimi parametri in precedenza indicati, l'esigenza di applicare un vincolo reale idoneo ad assicurarne la conservazione (Sez. 6, n. 43660 del 26/11/2010, Cesaroni, Rv. 248819 - 01). 3. Con riguardo al caso concreto in esame, deve affermarsi che il percorso argomentativo seguito nel provvedimento impugnato risulta sorretto da motivazione logica, razionale e rispettosa dei principi di legittimità appena richiamati. 3.1. È necessario evidenziare, infatti, che la censura difensiva ad avviso della quale le parti civili avevano già tratto vantaggio dal sequestro conservativo disposto per primo (per cui, in quanto creditori privilegiati, si erano indebitamente sostituite alla pubblica accusa nel garantire allo Stato i suoi interessi) non può essere accolta: come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la garanzia delle obbligazioni civili può essere concessa solo su istanza delle parti civili. Ebbene, poiché il provvedimento di sequestro menzionato, applicato per primo e avente ad oggetto "gioielli, monili e preziosi", era stato disposto dal Giudice per le indagini preliminari su domanda del Pubblico Ministero, le parti civili erano ancora legittimate a chiedere l'applicazione della misura conservativa a garanzia dei loro crediti. Pertanto, con riguardo al periculum in mora e alla determinazione del quantum da sottoporre a vincolo, il Tribunale del riesame, con un ragionamento privo di vizi logici e giuridici, ha correttamente tenuto in considerazione il complesso dei debiti gravanti sulla Sciacchitano e ha precisato che la natura solidale della responsabilità per le obbligazioni civili implica che si debba tenere in considerazione, oltre all'ipotesi in cui l'imputata sia chiamata a rispondere pro quota, anche quella in cui debba rispondere per l'intero. 3.2. La motivazione dell'ordinanza impugnata, pertanto, consente di comprendere il percorso logico seguito dal Tribunale, e il discorso giustificativo risulta adeguato, completo e rispettoso della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata. Di contro, il ricorrente, pur denunciando formalmente vizio di motivazione, in realtà chiede una rilettura nel merito della vicenda, preclusa in sede di legittimità. 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen
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