CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 08927/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12394/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 1/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 193/2021 depositata il 26/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L’avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedeva e otteneva, dal Tribunale di Perugia, decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento di onorari professionali di avvocato. [OSCURATO:PERSONA] opposizione con citazione, il Tribunale revocava l’ingiunzione e condannava il professionista al risarcimento del danno. La Corte d’appello confermava la decisione, rilevando che l’opposizionecontro il decreto ingiuntivo , proposta con citazione notificata nel termine previsto dall’art. 645 c.p.c., doveva ritenersi tempestiva, così rigettando la censura dell’appellante, secondo cui, dovendosi l’opposizione proporre c o n ricorso ai sensi dell’art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011, la tempestività avrebbe dovuto essere verificata anche con riferimento al deposito della citazione notificata. Tale ratio decidend i è oggetto dell’unico motivo di ricorso proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale sostiene che l’opposizione, proposta con citazione invece che con ricorso, si poteva considerare tempestiva a patto che la citazione fosse stata non solo notificata nel termine di cui all’art. 645 c.p.c., ma altresì depositata nel medesimo termine. La controparte è rimasta intimata. La ricorrente ha depositato memoria. Il ricorso è infondato. L’art.14 del d.lgs. n. 150 del 2011 riguarda le sole attività professionali svolte nel processo civile, con esclusione di quello penale, amministrativo o davanti ai giudici speciali (Cass. S.U., n. 25938/2018; n. 6817/2021). Nel caso in esame risulta dalla stessa esposizione operata con la sentenza impugnata che l’ingiunzione fu chiesta e ottenuta per il compenso relativo all’assistenza del cliente in giudizio svoltosi dinanzi al Tar del Lazio. Si doveva quindi seguire il rito ordinario. Ma al di là di tale rilievo, già di per sé sufficiente a fare emergere la palese infondatezza del ricorso, seppure per una ragione diversa rispetto a quella indicata nel provvedimento impugnato, il principio che ispira la tesi della ricorrente è in contrasto con la giurisprudenza della Corte. L'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso l'ingiunzione ottenuta dall'avvocato nei confronti del proprio cliente ai fini del pagamento degli onorari e delle spese dovute, ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 della l.n. 794 del 1942, 633 c.p.c. e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, proposta con atto di citazione, anziché con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, è da reputare utilmente esperita qualora la citazione sia stata comunque notificata entro il termine di quaranta giorni - di cui all'art. 641 c.p.c. - dal dì della notificazione dell'ingiunzione di pagamento. In tale evenienza, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011, gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione dell'opposizione si producono alla stregua del rito tempestivamente attivato, ancorché erroneamente prescelto, per cui il giudice adito deve disporre con ordinanza il mutamento del rito, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 (Cass.n. 24069/2019 ; n. 25516/2022). In continuità con tale orientamento, le Sezioni Unite di questa Corte, diversamente da quanto adombrato dalla ricorrente con la memoria, hanno ancora chiarito che «Nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte; tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo "pro futuro", ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto di citazione» (Cass., S.U., n. 758/2022). In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto difese. Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto". P.Q.M. rigettail ricorso; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così decis