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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 15 settembre 2026

Cassazione n. 25320/2026

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14/04/2025 nella causa tra:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di attualicomproprietari, in quanto eredi legittimi dei genitori [OSCURATO:PERSONA] eBarone [OSCURATO:PERSONA], nonchè [OSCURATO:PERSONA], rappresentati edifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] E DELLA MOBILITA’SOSTENIBILI, in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, REGIONE MOLISE, in persona del Presidente pro tempore,Numero registro generale 8845/2025Numero sezionale 145/2026Numero di raccolta generale 25320/2026Data pubblicazione 15/09/2026elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, pressol’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;-controricorrenti-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA];- intimato-Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale MARIOd’ufficio, dichiari la sussistenza della giurisdizione del giudiceordinario.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità dieredi di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], nel 2009, citarono ingiudizio innanzi al Tribunale di Campobasso il Comune di Termoli, ilMinistero dei Trasporti e la Capitaneria del porto di Termoli perchiedere l’accertamento della proprietà dei fondi occupati dal [OSCURATO:PERSONA] per la realizzazione di un’area per la sosta dei camper,con conseguente alla restituzione dei terreni ed al risarcimento deidanni.L’occupazione era avvenuta nell’ambito di un intervento di recuperourbanistico ed ambientale dell’area Marinelle, volta alla realizzazionedi piste ciclabili, pedonali e di un ampio parcheggio, oltre adinterventi a verde, per il quale il Comune aveva ricevuto unfinanziamento di € 1.200.000,00, approvato con delibera di Giunta N.105 del 29.4.2005.Numero registro generale 8845/2025Numero sezionale 145/2026Numero di raccolta generale 25320/2026Data pubblicazione 15/09/2026Nel contraddittorio con i convenuti, che avevano eccepito il difetto digiurisdizione del giudice ordinario in favore del giudiceamministrativo, il Tribunale di Campobasso declinò la propriagiurisdizione, osservando che l’art.53 comma 1 del DPR 8 giugno2001, n.327 (nel testo anteriore alle modifiche del D. Lgs

2.7. 2010n.104 ratione temporis applicabile) devolveva al giudiceamministrativo le controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti ecomportamenti della pubblica amministrazione.

Nel caso di specie,l’occupazione dei fondi degli attori era stata realizzata in presenzadella dichiarazione di pubblica utilità rappresentata dall’approvazionedel progetto, avvenuto con delibera n.105 del 29.4.2005, checostituiva un comportamento “mediatamente” connesso all’eserciziodi una pubblica funzione ablatoria.La Corte d’appello di Campobasso, con sentenza n.127/2021,confermò la giurisdizione del giudice amministrativo, sulla basedell’art.12, comma 1, lett. a) del DPR n.327/2001, evidenziando checon l’approvazione dell’opera pubblica si produce ex lege ladichiarazione di pubblica utilità.

In tal caso, con la delibera n.105 del2005, era stato approvato il progetto dell’opera, indipendentementedall’assenza del richiamo, nella delibera, della finalità di espropriare iterreni.La Corte distrettuale, rilevato che il Tribunale non si era pronunciatoin ordine alla domanda di accertamento della natura non demanialedei beni occupati, accertò che essi appartenevano agli attori e non aldemanio marittimo.La Corte di cassazione, con ordinanza n. 6154/2025, rigettòl’impugnazione proposta dal Ministero che, con il secondo motivo diricorso, aveva censurato la sentenza della Corte d’appello per nonaver declinato la propria giurisdizione anche in relazione allaNumero registro generale 8845/2025Numero sezionale 145/2026Numero di raccolta generale 25320/2026Data pubblicazione 15/09/2026domanda di accertamento della natura demaniale dei suoli, attesa lastretta connessione con la domanda inerente all’accertamentodell’occupazione usurpativa attribuite alla giurisdizione del giudiceamministrativo; riguardo a tale profilo, l’ordinanza della Corteaffermò che la connessione non costituiva valido strumento perderogare alla regola sulla giurisdizione, che seguiva le regole delriparto di giurisdizione.2.

La causa venne riassunta dagli attori innanzi al TAR Molise, chesollevò d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione.Il giudice remittente, pur richiamando l’art.12, comma 1, del DPRn.327/2001, rilevò che la norma postulava che un’autorità definibilein concreto come espropriante approvi “a tal fine” un progetto diopera pubblica o di pubblica utilità mentre, nella delibera n.105 del2005, l’approvazione del progetto non sarebbe avvenuta al fine didichiarare la pubblica utilità delle aree interessate dall’intervento ecomunque per acquisirne la proprietà.

In tale ipotesi, la pubblicaamministrazione avrebbe agito uti domina, ritenendo che dette areeavessero natura demaniale, natura, che invece era stata esclusa consentenza passata in giudicato.Con la citata delibera, il Comune di Termoli non avrebbe esercitatoalcun potere di tipo ablatorio, tanto da aver sottoscritto subito ilcontratto d’appalto finalizzato alla realizzazione dell’opera; la deliberanon conterrebbe, neppure implicitamente, una dichiarazione dipubblica utilità delle aree interessate dall’intervento, ai sensidell’art.12, comma 1 del DPR 327/2001 sicché l’occupazione sarebbeavvenuta sulla base di un mero comportamento materiale noncollegato all’esercizio, sia pur illegittimo, del relativo potere.[OSCURATO:PERSONA], in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], hachiesto affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario, sulla base delNumero registro generale 8845/2025Numero sezionale 145/2026Numero di raccolta generale 25320/2026Data pubblicazione 15/09/2026petitum sostanziale, che integrerebbe un’ipotesi di occupazioneusurpativa.Il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti ha chiesto affermarsi lagiurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che l’approvazionedel progetto dell’opera corrisponda alla dichiarazione di pubblicautilità, indipendentemente dalla natura demaniale o privatistica delbene.Con comparsa di intervento, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eRossi [OSCURATO:PERSONA], hanno chiesto affermarsi la giurisdizione delgiudice ordinario.Il Comune di Termoli è rimasto intimato.[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto affermarsi la giurisdizionedel giudice ordinario.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

La questione verte attorno ai criteri identificativi dell'ambito dellagiurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e, in particolare,sull'estensione o meno della giurisdizione amministrativa esclusivanelle ipotesi in cui sia stato approvato il progetto definitivo dell’opera,ai sensi dell’art.12, comma 1 del DPR 327/2001, senza l’indicazionedella finalità di esproprio.1.1.L’art. 12, comma 1 del DPR 327/2001, con riferimento agli “ attiche comportano la dichiarazione di pubblica utilità” prevede che “sel'opera è conforme alle previsioni dello strumento urbanistico, ad unasua variante o ad uno degli atti indicati all'articolo 10, comma 1, ladichiarazione di pubblica utilità si intende disposta, quando èapprovato il progetto definivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità,il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero,il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare ainsediamenti produttivi, ovvero quando è approvato il piano di zona”.Numero registro generale 8845/2025Numero sezionale 145/2026Numero di raccolta generale 25320/2026Data pubblicazione 15/09/20261.2.

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermareche, in applicazione del meccanismo di cui all’art.12, comma 1, lett.a) del DPR n.327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità puòrisultare implicitamente dall’approvazione dell’opera.Ai fini della qualifica del comportamento della pubblicaamministrazione come riconducibile, anche solo mediatamenteall’esercizio di un potere autoritativo - con conseguente devoluzionealla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - ciò che rilevaè la pregressa approvazione del progetto esecutivo dell'operapubblica, quale atto di per sé esprimente la volontà della P.A. diacquisire, disporre e destinare l'area all'uso pubblico, a nullarilevando l'eventuale intervenuto annullamento o sopravvenutainefficacia del titolo legittimante l'occupazione (Cass., S.U.,n.5513/2021; Cass., S.U., n. 31028/2019)Non è, altresì, rilevante, come affermato dal giudice confliggente, chel’approvazione del progetto non fosse “finalizzato” alla dichiarazionedi pubblica utilità delle aree interessate dall’intervento e che,pertanto, l’occupazione ffosse avvenutain assenza di uncomportamento ascrivibile all’esercizio di un potere autoritativo.1.3.

La delibera n.105 del 29.4.2005 conteneva tutti i requisitiprevisti per l’approvazione del progetto definitivo in quantoapprovava il programma pluriennale degli interventi in Molise, tracui il “recupero urbanistico ed ambientale area Martinelle”,individuava l’area di intervento per la realizzazione dei percorsiciclabili, pedonali e delle altre opere, oggetto di finanziamentopubblico, e ciò indipendentemente dalla “riserva mentale", in capoalla pubblica amministrazione, in ordine alla demanialità dei terreni,oggetto dell’accertamento da parte del giudice civile.Numero registro generale 8845/2025Numero sezionale 145/2026Numero di raccolta generale 25320/2026Data pubblicazione 15/09/2026Dall’approvazione del progetto definitivo derivava, quindi,automaticamente l’effetto della dichiarazione di pubblica utilitàdell’opera, riconducibile, in via mediata, al concreto esercizio di unpotere autoritativo, indipendentemente dall’espressa finalità diprocedere alla procedura espropriativa.2.Il conflitto di giurisdizione sollevato dal TAR Molise deve essere,pertanto, risolto nel senso della devoluzione alla giurisdizioneamministrativa della controversia avente ad oggetto la domanda direstituzione dei fondi occupati ed il risarcimento dei danni, inpresenza della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera derivantedall’approvazione definitiva dell’opera pubblica, avvenuta con deliberadel Comune di Termoli n. 105 del 29.4.2005.Deve essere quindi affermata la giurisdizione del giudiceamministrativo e le parti vanno rimesse innanzi al [OSCURATO:PERSONA], cheprovvederà in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.Mdichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e rimette le partidinanzi al TAR Molise per la prosecuzione del giudizio.Spese al merito.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 14 aprile 2026.Il PresidentePasquale D’AscolaNumero registro generale 8845/2025Numero sezionale 145/2026Numero di raccolta generale 25320/2026Data pubblicazione 15/09/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
14/04/2025 nella causa tra:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di attualicomproprietari, in quanto eredi legittimi dei genitori [OSCURATO:PERSONA] eBarone [OSCURATO:PERSONA], nonchè [OSCURATO:PERSONA], rappresentati edifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] E DELLA MOBILITA’SOSTENIBILI, in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, REGIONE MOLISE, in persona del Presidente pro tempore,Numero registro generale 8845/2025Numero sezionale 145/2026Numero di raccolta generale 25320/2026Data pubblicazione 15/09/2026elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, pressol’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;-controricorrenti-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA];- intimato-Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale MARIOd’ufficio, dichiari la sussistenza della giurisdizione del giudiceordinario.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità dieredi di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], nel 2009, citarono ingiudizio innanzi al Tribunale di Campobasso il Comune di Termoli, ilMinistero dei Trasporti e la Capitaneria del porto di Termoli perchiedere l’accertamento della proprietà dei fondi occupati dal [OSCURATO:PERSONA] per la realizzazione di un’area per la sosta dei camper,con conseguente alla restituzione dei terreni ed al risarcimento deidanni.L’occupazione era avvenuta nell’ambito di un intervento di recuperourbanistico ed ambientale dell’area Marinelle, volta alla realizzazionedi piste ciclabili, pedonali e di un ampio parcheggio, oltre adinterventi a verde, per il quale il Comune aveva ricevuto unfinanziamento di € 1.200.000,00, approvato con delibera di Giunta N.105 del 29.4.2005.Numero registro generale 8845/2025Numero sezionale 145/2026Numero di raccolta generale 25320/2026Data pubblicazione 15/09/2026Nel contraddittorio con i convenuti, che avevano eccepito il difetto digiurisdizione del giudice ordinario in favore del giudiceamministrativo, il Tribunale di Campobasso declinò la propriagiurisdizione, osservando che l’art.53 comma 1 del DPR 8 giugno2001, n.327 (nel testo anteriore alle modifiche del D. Lgs 2.7. 2010n.104 ratione temporis applicabile) devolveva al giudiceamministrativo le controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti ecomportamenti della pubblica amministrazione. Nel caso di specie,l’occupazione dei fondi degli attori era stata realizzata in presenzadella dichiarazione di pubblica utilità rappresentata dall’approvazionedel progetto, avvenuto con delibera n.105 del 29.4.2005, checostituiva un comportamento “mediatamente” connesso all’eserciziodi una pubblica funzione ablatoria.La Corte d’appello di Campobasso, con sentenza n.127/2021,confermò la giurisdizione del giudice amministrativo, sulla basedell’art.12, comma 1, lett. a) del DPR n.327/2001, evidenziando checon l’approvazione dell’opera pubblica si produce ex lege ladichiarazione di pubblica utilità. In tal caso, con la delibera n.105 del2005, era stato approvato il progetto dell’opera, indipendentementedall’assenza del richiamo, nella delibera, della finalità di espropriare iterreni.La Corte distrettuale, rilevato che il Tribunale non si era pronunciatoin ordine alla domanda di accertamento della natura non demanialedei beni occupati, accertò che essi appartenevano agli attori e non aldemanio marittimo.La Corte di cassazione, con ordinanza n. 6154/2025, rigettòl’impugnazione proposta dal Ministero che, con il secondo motivo diricorso, aveva censurato la sentenza della Corte d’appello per nonaver declinato la propria giurisdizione anche in relazione allaNumero registro generale 8845/2025Numero sezionale 145/2026Numero di raccolta generale 25320/2026Data pubblicazione 15/09/2026domanda di accertamento della natura demaniale dei suoli, attesa lastretta connessione con la domanda inerente all’accertamentodell’occupazione usurpativa attribuite alla giurisdizione del giudiceamministrativo; riguardo a tale profilo, l’ordinanza della Corteaffermò che la connessione non costituiva valido strumento perderogare alla regola sulla giurisdizione, che seguiva le regole delriparto di giurisdizione.2. La causa venne riassunta dagli attori innanzi al TAR Molise, chesollevò d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione.Il giudice remittente, pur richiamando l’art.12, comma 1, del DPRn.327/2001, rilevò che la norma postulava che un’autorità definibilein concreto come espropriante approvi “a tal fine” un progetto diopera pubblica o di pubblica utilità mentre, nella delibera n.105 del2005, l’approvazione del progetto non sarebbe avvenuta al fine didichiarare la pubblica utilità delle aree interessate dall’intervento ecomunque per acquisirne la proprietà. In tale ipotesi, la pubblicaamministrazione avrebbe agito uti domina, ritenendo che dette areeavessero natura demaniale, natura, che invece era stata esclusa consentenza passata in giudicato.Con la citata delibera, il Comune di Termoli non avrebbe esercitatoalcun potere di tipo ablatorio, tanto da aver sottoscritto subito ilcontratto d’appalto finalizzato alla realizzazione dell’opera; la deliberanon conterrebbe, neppure implicitamente, una dichiarazione dipubblica utilità delle aree interessate dall’intervento, ai sensidell’art.12, comma 1 del DPR 327/2001 sicché l’occupazione sarebbeavvenuta sulla base di un mero comportamento materiale noncollegato all’esercizio, sia pur illegittimo, del relativo potere.[OSCURATO:PERSONA], in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], hachiesto affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario, sulla base delNumero registro generale 8845/2025Numero sezionale 145/2026Numero di raccolta generale 25320/2026Data pubblicazione 15/09/2026petitum sostanziale, che integrerebbe un’ipotesi di occupazioneusurpativa.Il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti ha chiesto affermarsi lagiurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che l’approvazionedel progetto dell’opera corrisponda alla dichiarazione di pubblicautilità, indipendentemente dalla natura demaniale o privatistica delbene.Con comparsa di intervento, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eRossi [OSCURATO:PERSONA], hanno chiesto affermarsi la giurisdizione delgiudice ordinario.Il Comune di Termoli è rimasto intimato.[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto affermarsi la giurisdizionedel giudice ordinario.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La questione verte attorno ai criteri identificativi dell'ambito dellagiurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e, in particolare,sull'estensione o meno della giurisdizione amministrativa esclusivanelle ipotesi in cui sia stato approvato il progetto definitivo dell’opera,ai sensi dell’art.12, comma 1 del DPR 327/2001, senza l’indicazionedella finalità di esproprio.1.1.L’art. 12, comma 1 del DPR 327/2001, con riferimento agli “ attiche comportano la dichiarazione di pubblica utilità” prevede che “sel'opera è conforme alle previsioni dello strumento urbanistico, ad unasua variante o ad uno degli atti indicati all'articolo 10, comma 1, ladichiarazione di pubblica utilità si intende disposta, quando èapprovato il progetto definivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità,il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero,il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare ainsediamenti produttivi, ovvero quando è approvato il piano di zona”.Numero registro generale 8845/2025Numero sezionale 145/2026Numero di raccolta generale 25320/2026Data pubblicazione 15/09/20261.2. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermareche, in applicazione del meccanismo di cui all’art.12, comma 1, lett.a) del DPR n.327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità puòrisultare implicitamente dall’approvazione dell’opera.Ai fini della qualifica del comportamento della pubblicaamministrazione come riconducibile, anche solo mediatamenteall’esercizio di un potere autoritativo - con conseguente devoluzionealla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - ciò che rilevaè la pregressa approvazione del progetto esecutivo dell'operapubblica, quale atto di per sé esprimente la volontà della P.A. diacquisire, disporre e destinare l'area all'uso pubblico, a nullarilevando l'eventuale intervenuto annullamento o sopravvenutainefficacia del titolo legittimante l'occupazione (Cass., S.U.,n.5513/2021; Cass., S.U., n. 31028/2019)Non è, altresì, rilevante, come affermato dal giudice confliggente, chel’approvazione del progetto non fosse “finalizzato” alla dichiarazionedi pubblica utilità delle aree interessate dall’intervento e che,pertanto, l’occupazione ffosse avvenutain assenza di uncomportamento ascrivibile all’esercizio di un potere autoritativo.1.3. La delibera n.105 del 29.4.2005 conteneva tutti i requisitiprevisti per l’approvazione del progetto definitivo in quantoapprovava il programma pluriennale degli interventi in Molise, tracui il “recupero urbanistico ed ambientale area Martinelle”,individuava l’area di intervento per la realizzazione dei percorsiciclabili, pedonali e delle altre opere, oggetto di finanziamentopubblico, e ciò indipendentemente dalla “riserva mentale", in capoalla pubblica amministrazione, in ordine alla demanialità dei terreni,oggetto dell’accertamento da parte del giudice civile.Numero registro generale 8845/2025Numero sezionale 145/2026Numero di raccolta generale 25320/2026Data pubblicazione 15/09/2026Dall’approvazione del progetto definitivo derivava, quindi,automaticamente l’effetto della dichiarazione di pubblica utilitàdell’opera, riconducibile, in via mediata, al concreto esercizio di unpotere autoritativo, indipendentemente dall’espressa finalità diprocedere alla procedura espropriativa.2.Il conflitto di giurisdizione sollevato dal TAR Molise deve essere,pertanto, risolto nel senso della devoluzione alla giurisdizioneamministrativa della controversia avente ad oggetto la domanda direstituzione dei fondi occupati ed il risarcimento dei danni, inpresenza della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera derivantedall’approvazione definitiva dell’opera pubblica, avvenuta con deliberadel Comune di Termoli n. 105 del 29.4.2005.Deve essere quindi affermata la giurisdizione del giudiceamministrativo e le parti vanno rimesse innanzi al [OSCURATO:PERSONA], cheprovvederà in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.Mdichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e rimette le partidinanzi al TAR Molise per la prosecuzione del giudizio.Spese al merito.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 14 aprile 2026.Il PresidentePasquale D’AscolaNumero registro generale 8845/2025Numero sezionale 145/2026Numero di raccolta generale 25320/2026Data pubblicazione 15/09/2026
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