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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 febbraio 2025

Cassazione n. 05202/2025

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5 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 15758del ruolo generale dell'anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] del sole s.r.l., con sede in Catanzaro, [OSCURATO:PERSONA] X n. 202 (P.I. 02106250794 - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del L.r.p.t.

Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 75805 C352J) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni n. 256/B (si chiede, ai sensi degli art. 136 cod. pro. civ. e 51 D.L. 112/2008, di ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata domenicofrancescodonato @ ordineavvocatiroma.org o [OSCURATO:TELEFONO]).

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] sanitaria provinciale di Catanzaro(P.I. 02865540799) in persona della [OSCURATO:PERSONA] nominata con Decreto del Prefetto della Provincia di Catanzaro n. 90110 del 13/09/2019 per la provvisoria gestione con conferimento delle attribuzioni dell’Organo di Direzione Generale rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] iscritta all’albo speciale dei cassa- zionisti del Consiglio dell’Ordine di [OSCURATO:PERSONA] (Cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], giu- sta procura in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso la sede dell’[OSCURATO:PERSONA] la quale dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazione a mezzo fax al numero 0961/7033213 ed al se- guente indirizzo di posta elettronica: rosacaglioti @ avvocativi- bo.legalmail.it Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n° 478 de- positata il 9 aprile 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Villa del sole s.r.l. conveniva davanti al tribunale di Catanzaro l’[OSCURATO:PERSONA] sanitaria provinciale (Asp) chiedendone la condanna al pagamento (a) di euro 911.932,36 quale differenza tra il tetto di spesa convenuto per le prestazioni di assistenza ospedaliera del 2007, pari ad euro 5.126.124,91 (importo già ricevuto), e il nuovo tetto rideterminato dalla Giunta regionale con delibera n° 388 del 3 giugno 2008 in euro 6.038.057,36; (b) dell’ulteriore differenza tra tale ultimo tetto e l’ammontare complessivo delle prestazioni ero- gate, pari ad euro 7.005.894,00, a titolo di corrispettivo extra bud- get.

In subordine l’attrice chiedeva la condanna della convenuta a paga- re i predetti importi (per complessivi euro 1.879.769,00) a titolo di risarcimento del danno e, in via di ulteriore subordine, per ingiusti- ficato arricchimento, exart. 2041 cod. civ. 2.- Il tribunale, dopo aver ingiunto all’[OSCURATO:PERSONA] di pagare euro 911.932,26 ai sensi dell’art. 186-tercod. proc. civ., accoglieva par- zialmente la domanda e sulla scorta della c.t.u. condannava la con- venuta a pagare la minor somma di euro 609.119,12.

Su appello dell’Asp la Corte territoriale riformava integralmente la decisione di primo grado, revocando l’ingiunzione e rigettando le domande. 3.- Per quello che qui ancora interessa, la Corte riteneva anzitutto fondato il primo motivo di appello.

Osservava, infatti, il secondo giudice che nel contratto siglato il 27 ottobre 2008 (che regolava le prestazioni del 2007) il volume mas- simo di spesa era stato fissato in euro 5.126.124,91, come da alle- gato n°

8. Era ben vero che la giunta regionale con delibera n° 388 del 3 giu- gno 2008 avesse aumentato il tetto predetto sino ad euro 6.038.057,36, ma era altrettanto vero che nel contratto del 27 ot- tobre 2008, siglato peraltro in epoca successiva alla delibera pre- detta, il limite di spesa era stato fissato inter partes a soli euro 5.126.124,91, mentre all’aumento dei fondi sarebbe dovuto neces- sariamente seguire un contratto integrativo avente forma scritta, che invece era mancato.

Tala lacuna non era colmata dalla nota del direttore generale dell’Asp del 30 luglio 2008, prot. n° 3690/dg, che, a dire della struttura, era destinata ad integrare il contratto successivamente stipulato il 27 ottobre 2008.

Erano poi fondati anche il secondo ed il terzo mezzo, con i quali l’Asp contestava l’accoglimento della domanda attorea per le pre- stazioni extra budget.

La remunerabilità di tali prestazioni era prevista sulla base di un rapporto contrattuale a formazione progressiva, caratterizzata dalla eventuale sussistenza di acquisti in esubero remunerabili a condi- zione che il loro importo fosse comunque ricompreso in una specifi- ca previsione e fosse compatibile con la sostenibilità del bilancio regionale.

Pertanto, l’onere della prova dell’esistenza di disponibilità finanzia- rie ulteriori per la remunerazione delle prestazioni in esubero era a carico dellaparte privata che aveva provveduto all’erogazione delle prestazioni, che nella fattispecie non lo avevaperò assolto.

Infine, la Corte disattendeva le domande riproposte da Villa del so- le ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ.

In particolare, era infondata la domanda di risarcimento del danno derivante dalla mancata remunerazione delle prestazioni oltre il li- mite massimo, mancando l’antigiuridicità della condotta dell’Asp.

Ed altrettanto infondata era la domanda attorea volta ad ottenere un indennizzo, ai sensi dell’art. 2041 cod. civ., per tali prestazioni, poiché la Pubblica amministrazione aveva deliberato il tetto di spe- sa massimo e lo aveva comunicato all’erogatore, così rappresen- tandogli, in modo implicito ma inequivocabile, di non voler ricevere prestazioni che superassero tale limite. 4.- Avverso questa decisione propone ricorso per cassazione Villa del sole s.r.l., affidando l’impugnazione ad otto motivi.

Resiste l’Asp, che conclude per l’inammissibilità e, in ogni caso, per il rigetto del ricorso.

Il ricorso è stato, quindi, assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.

Solo la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 5.- Preliminarmente il Collegio non può esimersi dal rilevare che la presente controversia è perfettamente sovrapponibile (salvo il numero dei motivi, che nella odierna causa sono pari ad otto) a quella sub RG 14309/2020 (già pendente tra le stesse parti), defi- nita da questa Corte con Procedimento per la decisione accelerata (art. 380-bis cod. proc. civ.) e decisa dal Consigliere delegato con proposta di reiezione del 18 aprile 2023, cui è seguita l’estinzione del giudizio per mancata istanza di decisione nel merito.

Tanto premesso, si passa all’esame dei motivi di ricorso. 6.- Col primo mezzo , formulato ai sensi dell’art. 360 n° 4, cod. proc. civ., la ricorrente deduce la nullità della sentenza, per viola- zione degli artt. 345, secondo comma, del codice di rito, e 2697 cod. civ.

L’Asp in primo grado si sarebbe difesa, quanto alle prestazioni rien- tranti nel limite di spesa fissato con la delibera di giunta n° 388/2008, eccependo di non aver pagato a causa del mancato tra- sferimento dei fondi da parte della Regione, così dando implicita- mente per esistente il contratto tra le parti.

Solo in appello l’Asp avrebbe fatto questione della mancanza di tale accordo.

Quanto alle prestazioni in esubero, l’Asp si sarebbe difesa in primo grado solo in punto di diritto, eccependo l’insuperabilità del tetto contrattuale.

In appello avrebbe, invece, formulato un’eccezione nuova, consi- stente nell’avvenuto superamento del tetto globale.

Il giudice di secondo grado non avrebbe rilevato l’inammissibile in- troduzione di queste nuove eccezioni nel relativo grado di giudizio. 7.-Il mezzo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.

Anzitutto, dato che la questione dell’introduzione di nuove eccezioni non risulta trattata in sentenza, l’odierna ricorrente avrebbe dovuto trascrivere integralmente gli atti processuali o, almeno, illustrarne il contenuto rilevante (art. 366 n° 6 cod. proc. civ.).

Questo adempimento è stato affidato, invece, alle stringate trascri- zioni della sola comparsa di risposta dell’Asp riportate alle pagine 8-9 del ricorso, che, non solo sono insufficienti per far comprendere a questa Corte se i temi sollevati dall’Asp in appello appartenesse- ro, o no, già alla causa, ma sono anche contraddetti dal controri- corso dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale ha fatto presente – con allegazione che trova rispondenza negli atti del giudizio di merito –di aver eccepito nella comparsa di costituzione del giudizio di primogrado la neces- sità della stipula di accordi contrattuali ex art. 8 – quinquies del d.lgs. n° 502/1992, al di fuori dei quali non può sorgere alcun vin- colo di pagamento per le Aziende del [OSCURATO:PERSONA].

Del tutto capzioso si appalesa il secondo profilo del mezzo, quello concernente il pagamento delle prestazioni in esubero, posto che l’oggetto della causa verteva proprio sul superamento di tale tetto. 8.- Col secondo motivo la ricorrente deduce, sempre sulla base dell’art. 360 n° 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza che sa- rebbe fondata su affermazioni inconciliabili, consistenti nella con- temporanea affermazione: a) della inesistenza di un contratto inte- grativo; b) della esistenza di un rapporto contrattuale qualificabile come fattispecie a formazione progressiva; c) della sussistenza di una vera e propria condizione. 9.-Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie l’esatta ratio de- cidendidella sentenza.

La Corte territoriale non ha affatto contemporaneamente predicato l’inesistenza di un contratto e l’esistenza di un contratto a forma- zione progressiva o sub condicione, ma ha chiarito che la remune- rabilità delle prestazioni in esubero avrebbe richiesto, oltre ad uno stanziamento in bilancio, anche uno specifico accordo scritto tra il soggetto erogatore delle prestazioni e [OSCURATO:PERSONA] pubblica, e che della prova di tali circostanze era onerata l’impresa, che invece non ave- va assolto all’incombente.

Tale rationon viene aggredita dal motivo in esame, che, pertanto – come anticipato –è inammissibile. 10.- Col terzo mezzo Villa del sole deduce, ai sensi dell’art. 360 n° 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo.

La Regione con la delibera di giunta n° 388 del 3 giugno 2008 ave- va aumentato da euro 5.126.124,91 ad euro 6.038.057,36 il tetto di spesa attribuito a Villa del sole.

Il 30 luglio successivo il direttore dell’Asp aveva comunicato a quest’ultima tale incremento con la nota n° 3690/dg, destinata ad integrare il contratto che venne poi successivamente siglato il 27 ottobre 2008.

La Corte avrebbe, dunque, omesso l’esame di tale documento che pure era allegato al contratto. 11.-Anche questo mezzo presenta vari profili di inammissibilità.

Anzitutto, è mancata la trascrizione del contratto e dei suoi allegati o, almeno, l’illustrazione del loro contenuto rilevante (art. 366 n° 6 cod. proc. civ.), sicché questa Corte non è in grado di percepire il contenuto esatto del documento.

Parte ricorrente trascrive parzialmente l’allegato alla pagina 14 del ricorso, ma tale trascrizione – oltre ad essere, come già detto, in- sufficiente –è anche in contrasto con la ricostruzione del documen- to fornito dalla sentenza impugnata, la quale (in particolare a pagi- na 8) afferma che il tetto di spesa contenuto nel contratto e nell’allegato era per l’anno 2007 di soli euro 5.126.124,91.

In secondo luogo, a parte che non è affatto vero che la Corte abbia pretermesso l’esame del contratto e del suo allegato, dato che li ha citati in più punti della motivazione, disattendendo quindi – in mo- do del tutto plausibile – la tesi della ricorrente secondo la quale l’accordo del 27 ottobre 2009 sarebbe stato integrato dalla nota del direttore dell’Asp n° 3690/dg o dalla delibera n° 388/2008, è noto che l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ben- ché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probato- rie; e neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma (ex multis: Cass.

Su 27 di- cembre 2019, n° 34476).

Il mezzo si appalesa in definitiva inammissibile. 12.- Col quarto motivo Villa del sole lamenta la violazione dell’art. 8-quinquies, primo e secondo comma, del d.lgs. n° 502/1992, dell’art. 13, primo, secondo e terzo comma, della legge reg.

Calabria n° 24/2008 e dell’art. 21-bisdella legge n° 241/1990.

La Corte avrebbe dapprima erroneamente qualificato come mero ri- conoscimento di debito l'atto prot. n° 3690 dell’Asp e la tabella ivi allegata, attestante il saldo delle prestazioni da ricovero per l'anno 2007 come ridefinito dalla delibera n° 388/2008, e poi ne avrebbe negatoogni efficacia.

Al contrario, la comunicazione del direttore dell’Asp n° 3690/dg, lungi dall’essere sussumibile nell’art. 1988 cod. civ., rappresente- rebbe il provvedimento di formale assegnazione del budget per l’anno 2007, donde la sua efficacia e vincolatività. 13.-Il mezzo è inammissibile al pari dei precedenti.

Anzitutto, gli articoli di legge menzionati dettano regole generiche per la stipula dei contratti tra Aziende sanitarie e imprese erogatri- ci, sicché non è dato comprendere in cosa sia consistita la loro vio- lazione.

L’art. 21-bis della legge n° 241/1990 disciplina, invece, l’efficacia del provvedimento amministrativo limitativo della sfera dei privati, prevedendo che esso abbia effetto dal momento della sua comuni- cazione.

Ed anche in relazione a tale norma non è dato comprendere quale violazione sia stata commessa.

E già questo porta ad evidenziare che il motivo, per come formula- to, urta contro il principio secondo cui il vizio della sentenza previ- sto dall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomenta- zioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stes- se fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impe- dendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzio- nale di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto in- dividuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle de- sumibili dalla motivazione della sentenza impugnata(Cass., S ez.

I, 29 novembre 2019, n° 24298).

In realtà il mezzo in esame, sotto l’egida della violazione di legge, tende ad ottenere da questa Corte una diversa esegesi degli accor- di negoziali tra le parti, cui, invece, la Corte territoriale ha dato un’interpretazione del tutto plausibile.

Si è già detto, infatti, che il motivo fondamentale in base al quale il giudice di merito ha rigettato la domanda attorea consiste nella previsione contrattuale del limite di spesa fissato in euro 5.126.114,68 e nel fatto che la nota del direttore Asp n° 3690/dg non era affatto integrativa di tale accordo.

Col motivo in esame Villa del sole sollecita una revisione di tale percorso logico, che però – oltre ad essere del tutto ragionevole – non può essere avanzata in sede di legittimità. 14.- Con la quinta doglianza , formulata in base all’art. 360 n° 3 cod. proc. civ., la ricorrente lamenta la violazione e falsa applica- zione della legge reg.

Calabria n° 30/2003 e della Delibera della giunta regionale n° 361/2004, in particolare dell’allegato n° 1, in quanto la Corte di appello avrebbe erroneamente negato l’obbligo di pagamento dell’Asp di Catanzaro delle prestazioni extra budget erogate da Villa del sole, e la violazione dell'art. 2697 cod. civ., in quanto la Corte avrebbe fatto malgoverno dell'onere probatorio, dato che l’Asp non aveva in alcun modo dimostrato di aver supera- to il tetto di spesa assegnatole.

Premesso che nel 2007 la regione Calabria non era sottoposta a commissariamento, l’art. 4.2 del contratto e la Delibera di giunta regionale n° 361/2004 (richiamata dal primo) consentivano l’acquisizione di tutte le prestazioni erogate dalle strutture private, dunque, anche oltre il limite di spesa assegnato alla struttura, pur- ché fosse rispettato il tetto complessivo assegnato dalla Regione all’Asp.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte catanzarese, non vi era alcuna condizione integrativa del contratto dalla quale sarebbe dipeso il pagamento dell’esubero, ma vi era l’obbligo per l’Asp di ri- cevere tutte le prestazioni svolte nel 2007 e, semmai, di verificare a consuntivo il superamento del tetto assegnato alla singola Asp e procedere quindi ad abbattimenti progressivi e proporzionali tra tutte le varie imprese erogatrici. 15.- Il mezzo è inammissibile, non cogliendo l’esatta ratio della de- cisione ed avendo il giudice di merito deciso la questione confor- memente alla giurisprudenza della Corte di cassazione.

La Corte territoriale, infatti, ha rigettato la domanda di Villa del so- le s.r.l. osservando che, in tema di pagamento delle prestazioni sa- nitarie, l’onere probatorio è disciplinato nel seguente modo: è a ca- rico dell’[OSCURATO:PERSONA] pubblica dimostrare il tetto di spesa assegnato alla singola struttura ed il suo superamento (ex multis: Cass. sez. un.13 giugno 2018, n° 15516; Cass., sez.

VI-2, 16 ottobre 2019, n° 26234), mentre è a carico del singolo soggetto erogatore l’onere di provare l’esistenza di fondi sufficienti per il pagamento delle pre- stazioni rese in esubero (ex multis: Cass., sez.

III, 6 luglio 2020, n° 13884).

La Corte si è attenuta a tale orientamento giurisprudenziale, facen- done corretta applicazione e, dunque, rilevando la “non sufficienza della sola allegazione, da parte dell'attore, del contratto e della consistenza delle prestazioni erogate, rendendosi necessaria la di- mostrazione della esistenza della condizione determinativa del sor- gere dell'obbligazione secondo lo schema contrattuale adottato: la capienza delle poste del bilancio regionale destinate al pagamento delle prestazioni sanitarie acquistate da terzi soggetti” (sentenza pagina 13).

Tale prova non è stata fornita dall’impresa e la carenza ha corret- tamente determinato la reiezione della domanda. 16.- Col sesto motivo , formulato in relazione alla domanda su- bordinata di risarcimento del danno, la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360 n° 3, della violazione dell’art. 1, ottavo comma, della legge reg.

Calabria n° 30/2003, della Delibera della giunta regiona- le n° 361/2004 e dell'art. 1218 cod. civ.

Sul presupposto che le prestazioni in esubero fossero pienamente remunerabili, la Corte di merito avrebbe dovuto rilevare la condotta antigiuridica della Asp. 17.- Anche questo motivo è inammissibile, in quanto – come cor- rettamente osservato dal giudice di secondo grado – le prestazioni in esubero non erano affatto ex seretribuibili e tale fatto escludeva qualunque antigiuridicità del mancato pagamento.

Più in particolare, va anche osservato che – in base al tenore te- stuale della Delibera GR n° 361/2004 (avente valore normativo e, dunque, conoscibile per intero da questa Corte) –non è affatto ve- ro che le prestazioni rese in esubero avrebbero dovuto essere co- munque remunerate dall’Asp, in quanto il diritto a percepire i corri- spettivi per le prestazioni extra budget poteva sorgere a favore del soggetto erogatore solo nel caso in cui, in presenza di sforamenti delle singole strutture, vi fosse una “riserva” disponibile nel bilancio dell’Asp a favore del richiedente (Delibera GR n° 361/2004, allega- to 1) e fosse stato comunque osservato il “tetto massimo di spesa regionale” (art. 1, ottavo comma, legge reg.

Calabria n° 30/2003): sicché siamo, ancora una volta, in presenza di un elemento costitu- tivo del diritto azionato, della cui dimostrazione era gravata la struttura privata. 18.- Col settimo mezzo , basato sull’art. 360 n° 5, Villa del sole deduce che la Corte avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo ai fini dell’accoglimento della domanda di ingiustificato arricchimen- to, consistente nelle somme del budget ampliate ai sensi della Dgr n° 388/2008 e del provvedimento dell’Aspa di Catanzaro del 30 lu- glio 2008 prot. 3690/DG oltreché della Dgr n° 361/2004.

Con l’ottavo motivo, fondato sull’art. 360 n° 3, denuncia la viola- zione dell’art. 2041 cod. civ. 19.- I mezzi, esaminabili congiuntamente in ragione della comu- nanza del tema trattato, sono inammissibili in quanto non aggredi- scono la ratio posta a fondamento del rigetto della domanda di in- giustificato arricchimento.

La Corte territoriale, infatti, ha rigettato tale richiesta osservando che con la comunicazione della delibera impositiva del tetto di spe- sa la pubblica amministrazione aveva anche implicitamente, ma inequivocabilmente, comunicato pure il suo diniego ossia la sua vo- lontà contraria a ricevere prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel limite di spesa.

Tale passaggio motivazionale non è stato aggredito dalla ricorrente, che, per contro, insiste nella legittimità della sua pretesa ripropo- nendo temi ed argomentazioni già esposti nei motivi precedenti. 20.- Alla soccombenza di Villa del sole s.r.l. segue la sua condanna alla rifusione delle spese in favore della controricorrente, per la cui liquidazione –fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modifica- to dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 1,879 mi- lioni) –si rimanda al dispositivo che segue.

Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto. p.q.m. la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifon

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 15758del ruolo generale dell'anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] del sole s.r.l., con sede in Catanzaro, [OSCURATO:PERSONA] X n. 202 (P.I. 02106250794 - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del L.r.p.t. Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 75805 C352J) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni n. 256/B (si chiede, ai sensi degli art. 136 cod. pro. civ. e 51 D.L. 112/2008, di ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata domenicofrancescodonato @ ordineavvocatiroma.org o [OSCURATO:TELEFONO]). Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] sanitaria provinciale di Catanzaro(P.I. 02865540799) in persona della [OSCURATO:PERSONA] nominata con Decreto del Prefetto della Provincia di Catanzaro n. 90110 del 13/09/2019 per la provvisoria gestione con conferimento delle attribuzioni dell’Organo di Direzione Generale rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] iscritta all’albo speciale dei cassa- zionisti del Consiglio dell’Ordine di [OSCURATO:PERSONA] (Cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], giu- sta procura in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso la sede dell’[OSCURATO:PERSONA] la quale dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazione a mezzo fax al numero 0961/7033213 ed al se- guente indirizzo di posta elettronica: rosacaglioti @ avvocativi- bo.legalmail.it Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n° 478 de- positata il 9 aprile 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Villa del sole s.r.l. conveniva davanti al tribunale di Catanzaro l’[OSCURATO:PERSONA] sanitaria provinciale (Asp) chiedendone la condanna al pagamento (a) di euro 911.932,36 quale differenza tra il tetto di spesa convenuto per le prestazioni di assistenza ospedaliera del 2007, pari ad euro 5.126.124,91 (importo già ricevuto), e il nuovo tetto rideterminato dalla Giunta regionale con delibera n° 388 del 3 giugno 2008 in euro 6.038.057,36; (b) dell’ulteriore differenza tra tale ultimo tetto e l’ammontare complessivo delle prestazioni ero- gate, pari ad euro 7.005.894,00, a titolo di corrispettivo extra bud- get. In subordine l’attrice chiedeva la condanna della convenuta a paga- re i predetti importi (per complessivi euro 1.879.769,00) a titolo di risarcimento del danno e, in via di ulteriore subordine, per ingiusti- ficato arricchimento, exart. 2041 cod. civ. 2.- Il tribunale, dopo aver ingiunto all’[OSCURATO:PERSONA] di pagare euro 911.932,26 ai sensi dell’art. 186-tercod. proc. civ., accoglieva par- zialmente la domanda e sulla scorta della c.t.u. condannava la con- venuta a pagare la minor somma di euro 609.119,12. Su appello dell’Asp la Corte territoriale riformava integralmente la decisione di primo grado, revocando l’ingiunzione e rigettando le domande. 3.- Per quello che qui ancora interessa, la Corte riteneva anzitutto fondato il primo motivo di appello. Osservava, infatti, il secondo giudice che nel contratto siglato il 27 ottobre 2008 (che regolava le prestazioni del 2007) il volume mas- simo di spesa era stato fissato in euro 5.126.124,91, come da alle- gato n° 8. Era ben vero che la giunta regionale con delibera n° 388 del 3 giu- gno 2008 avesse aumentato il tetto predetto sino ad euro 6.038.057,36, ma era altrettanto vero che nel contratto del 27 ot- tobre 2008, siglato peraltro in epoca successiva alla delibera pre- detta, il limite di spesa era stato fissato inter partes a soli euro 5.126.124,91, mentre all’aumento dei fondi sarebbe dovuto neces- sariamente seguire un contratto integrativo avente forma scritta, che invece era mancato. Tala lacuna non era colmata dalla nota del direttore generale dell’Asp del 30 luglio 2008, prot. n° 3690/dg, che, a dire della struttura, era destinata ad integrare il contratto successivamente stipulato il 27 ottobre 2008. Erano poi fondati anche il secondo ed il terzo mezzo, con i quali l’Asp contestava l’accoglimento della domanda attorea per le pre- stazioni extra budget. La remunerabilità di tali prestazioni era prevista sulla base di un rapporto contrattuale a formazione progressiva, caratterizzata dalla eventuale sussistenza di acquisti in esubero remunerabili a condi- zione che il loro importo fosse comunque ricompreso in una specifi- ca previsione e fosse compatibile con la sostenibilità del bilancio regionale. Pertanto, l’onere della prova dell’esistenza di disponibilità finanzia- rie ulteriori per la remunerazione delle prestazioni in esubero era a carico dellaparte privata che aveva provveduto all’erogazione delle prestazioni, che nella fattispecie non lo avevaperò assolto. Infine, la Corte disattendeva le domande riproposte da Villa del so- le ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ. In particolare, era infondata la domanda di risarcimento del danno derivante dalla mancata remunerazione delle prestazioni oltre il li- mite massimo, mancando l’antigiuridicità della condotta dell’Asp. Ed altrettanto infondata era la domanda attorea volta ad ottenere un indennizzo, ai sensi dell’art. 2041 cod. civ., per tali prestazioni, poiché la Pubblica amministrazione aveva deliberato il tetto di spe- sa massimo e lo aveva comunicato all’erogatore, così rappresen- tandogli, in modo implicito ma inequivocabile, di non voler ricevere prestazioni che superassero tale limite. 4.- Avverso questa decisione propone ricorso per cassazione Villa del sole s.r.l., affidando l’impugnazione ad otto motivi. Resiste l’Asp, che conclude per l’inammissibilità e, in ogni caso, per il rigetto del ricorso. Il ricorso è stato, quindi, assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. Solo la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 5.- Preliminarmente il Collegio non può esimersi dal rilevare che la presente controversia è perfettamente sovrapponibile (salvo il numero dei motivi, che nella odierna causa sono pari ad otto) a quella sub RG 14309/2020 (già pendente tra le stesse parti), defi- nita da questa Corte con Procedimento per la decisione accelerata (art. 380-bis cod. proc. civ.) e decisa dal Consigliere delegato con proposta di reiezione del 18 aprile 2023, cui è seguita l’estinzione del giudizio per mancata istanza di decisione nel merito. Tanto premesso, si passa all’esame dei motivi di ricorso. 6.- Col primo mezzo , formulato ai sensi dell’art. 360 n° 4, cod. proc. civ., la ricorrente deduce la nullità della sentenza, per viola- zione degli artt. 345, secondo comma, del codice di rito, e 2697 cod. civ. L’Asp in primo grado si sarebbe difesa, quanto alle prestazioni rien- tranti nel limite di spesa fissato con la delibera di giunta n° 388/2008, eccependo di non aver pagato a causa del mancato tra- sferimento dei fondi da parte della Regione, così dando implicita- mente per esistente il contratto tra le parti. Solo in appello l’Asp avrebbe fatto questione della mancanza di tale accordo. Quanto alle prestazioni in esubero, l’Asp si sarebbe difesa in primo grado solo in punto di diritto, eccependo l’insuperabilità del tetto contrattuale. In appello avrebbe, invece, formulato un’eccezione nuova, consi- stente nell’avvenuto superamento del tetto globale. Il giudice di secondo grado non avrebbe rilevato l’inammissibile in- troduzione di queste nuove eccezioni nel relativo grado di giudizio. 7.-Il mezzo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza. Anzitutto, dato che la questione dell’introduzione di nuove eccezioni non risulta trattata in sentenza, l’odierna ricorrente avrebbe dovuto trascrivere integralmente gli atti processuali o, almeno, illustrarne il contenuto rilevante (art. 366 n° 6 cod. proc. civ.). Questo adempimento è stato affidato, invece, alle stringate trascri- zioni della sola comparsa di risposta dell’Asp riportate alle pagine 8-9 del ricorso, che, non solo sono insufficienti per far comprendere a questa Corte se i temi sollevati dall’Asp in appello appartenesse- ro, o no, già alla causa, ma sono anche contraddetti dal controri- corso dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale ha fatto presente – con allegazione che trova rispondenza negli atti del giudizio di merito –di aver eccepito nella comparsa di costituzione del giudizio di primogrado la neces- sità della stipula di accordi contrattuali ex art. 8 – quinquies del d.lgs. n° 502/1992, al di fuori dei quali non può sorgere alcun vin- colo di pagamento per le Aziende del [OSCURATO:PERSONA]. Del tutto capzioso si appalesa il secondo profilo del mezzo, quello concernente il pagamento delle prestazioni in esubero, posto che l’oggetto della causa verteva proprio sul superamento di tale tetto. 8.- Col secondo motivo la ricorrente deduce, sempre sulla base dell’art. 360 n° 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza che sa- rebbe fondata su affermazioni inconciliabili, consistenti nella con- temporanea affermazione: a) della inesistenza di un contratto inte- grativo; b) della esistenza di un rapporto contrattuale qualificabile come fattispecie a formazione progressiva; c) della sussistenza di una vera e propria condizione. 9.-Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie l’esatta ratio de- cidendidella sentenza. La Corte territoriale non ha affatto contemporaneamente predicato l’inesistenza di un contratto e l’esistenza di un contratto a forma- zione progressiva o sub condicione, ma ha chiarito che la remune- rabilità delle prestazioni in esubero avrebbe richiesto, oltre ad uno stanziamento in bilancio, anche uno specifico accordo scritto tra il soggetto erogatore delle prestazioni e [OSCURATO:PERSONA] pubblica, e che della prova di tali circostanze era onerata l’impresa, che invece non ave- va assolto all’incombente. Tale rationon viene aggredita dal motivo in esame, che, pertanto – come anticipato –è inammissibile. 10.- Col terzo mezzo Villa del sole deduce, ai sensi dell’art. 360 n° 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo. La Regione con la delibera di giunta n° 388 del 3 giugno 2008 ave- va aumentato da euro 5.126.124,91 ad euro 6.038.057,36 il tetto di spesa attribuito a Villa del sole. Il 30 luglio successivo il direttore dell’Asp aveva comunicato a quest’ultima tale incremento con la nota n° 3690/dg, destinata ad integrare il contratto che venne poi successivamente siglato il 27 ottobre 2008. La Corte avrebbe, dunque, omesso l’esame di tale documento che pure era allegato al contratto. 11.-Anche questo mezzo presenta vari profili di inammissibilità. Anzitutto, è mancata la trascrizione del contratto e dei suoi allegati o, almeno, l’illustrazione del loro contenuto rilevante (art. 366 n° 6 cod. proc. civ.), sicché questa Corte non è in grado di percepire il contenuto esatto del documento. Parte ricorrente trascrive parzialmente l’allegato alla pagina 14 del ricorso, ma tale trascrizione – oltre ad essere, come già detto, in- sufficiente –è anche in contrasto con la ricostruzione del documen- to fornito dalla sentenza impugnata, la quale (in particolare a pagi- na 8) afferma che il tetto di spesa contenuto nel contratto e nell’allegato era per l’anno 2007 di soli euro 5.126.124,91. In secondo luogo, a parte che non è affatto vero che la Corte abbia pretermesso l’esame del contratto e del suo allegato, dato che li ha citati in più punti della motivazione, disattendendo quindi – in mo- do del tutto plausibile – la tesi della ricorrente secondo la quale l’accordo del 27 ottobre 2009 sarebbe stato integrato dalla nota del direttore dell’Asp n° 3690/dg o dalla delibera n° 388/2008, è noto che l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ben- ché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probato- rie; e neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma (ex multis: Cass. Su 27 di- cembre 2019, n° 34476). Il mezzo si appalesa in definitiva inammissibile. 12.- Col quarto motivo Villa del sole lamenta la violazione dell’art. 8-quinquies, primo e secondo comma, del d.lgs. n° 502/1992, dell’art. 13, primo, secondo e terzo comma, della legge reg. Calabria n° 24/2008 e dell’art. 21-bisdella legge n° 241/1990. La Corte avrebbe dapprima erroneamente qualificato come mero ri- conoscimento di debito l'atto prot. n° 3690 dell’Asp e la tabella ivi allegata, attestante il saldo delle prestazioni da ricovero per l'anno 2007 come ridefinito dalla delibera n° 388/2008, e poi ne avrebbe negatoogni efficacia. Al contrario, la comunicazione del direttore dell’Asp n° 3690/dg, lungi dall’essere sussumibile nell’art. 1988 cod. civ., rappresente- rebbe il provvedimento di formale assegnazione del budget per l’anno 2007, donde la sua efficacia e vincolatività. 13.-Il mezzo è inammissibile al pari dei precedenti. Anzitutto, gli articoli di legge menzionati dettano regole generiche per la stipula dei contratti tra Aziende sanitarie e imprese erogatri- ci, sicché non è dato comprendere in cosa sia consistita la loro vio- lazione. L’art. 21-bis della legge n° 241/1990 disciplina, invece, l’efficacia del provvedimento amministrativo limitativo della sfera dei privati, prevedendo che esso abbia effetto dal momento della sua comuni- cazione. Ed anche in relazione a tale norma non è dato comprendere quale violazione sia stata commessa. E già questo porta ad evidenziare che il motivo, per come formula- to, urta contro il principio secondo cui il vizio della sentenza previ- sto dall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomenta- zioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stes- se fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impe- dendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzio- nale di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto in- dividuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle de- sumibili dalla motivazione della sentenza impugnata(Cass., S ez. I, 29 novembre 2019, n° 24298). In realtà il mezzo in esame, sotto l’egida della violazione di legge, tende ad ottenere da questa Corte una diversa esegesi degli accor- di negoziali tra le parti, cui, invece, la Corte territoriale ha dato un’interpretazione del tutto plausibile. Si è già detto, infatti, che il motivo fondamentale in base al quale il giudice di merito ha rigettato la domanda attorea consiste nella previsione contrattuale del limite di spesa fissato in euro 5.126.114,68 e nel fatto che la nota del direttore Asp n° 3690/dg non era affatto integrativa di tale accordo. Col motivo in esame Villa del sole sollecita una revisione di tale percorso logico, che però – oltre ad essere del tutto ragionevole – non può essere avanzata in sede di legittimità. 14.- Con la quinta doglianza , formulata in base all’art. 360 n° 3 cod. proc. civ., la ricorrente lamenta la violazione e falsa applica- zione della legge reg. Calabria n° 30/2003 e della Delibera della giunta regionale n° 361/2004, in particolare dell’allegato n° 1, in quanto la Corte di appello avrebbe erroneamente negato l’obbligo di pagamento dell’Asp di Catanzaro delle prestazioni extra budget erogate da Villa del sole, e la violazione dell'art. 2697 cod. civ., in quanto la Corte avrebbe fatto malgoverno dell'onere probatorio, dato che l’Asp non aveva in alcun modo dimostrato di aver supera- to il tetto di spesa assegnatole. Premesso che nel 2007 la regione Calabria non era sottoposta a commissariamento, l’art. 4.2 del contratto e la Delibera di giunta regionale n° 361/2004 (richiamata dal primo) consentivano l’acquisizione di tutte le prestazioni erogate dalle strutture private, dunque, anche oltre il limite di spesa assegnato alla struttura, pur- ché fosse rispettato il tetto complessivo assegnato dalla Regione all’Asp. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte catanzarese, non vi era alcuna condizione integrativa del contratto dalla quale sarebbe dipeso il pagamento dell’esubero, ma vi era l’obbligo per l’Asp di ri- cevere tutte le prestazioni svolte nel 2007 e, semmai, di verificare a consuntivo il superamento del tetto assegnato alla singola Asp e procedere quindi ad abbattimenti progressivi e proporzionali tra tutte le varie imprese erogatrici. 15.- Il mezzo è inammissibile, non cogliendo l’esatta ratio della de- cisione ed avendo il giudice di merito deciso la questione confor- memente alla giurisprudenza della Corte di cassazione. La Corte territoriale, infatti, ha rigettato la domanda di Villa del so- le s.r.l. osservando che, in tema di pagamento delle prestazioni sa- nitarie, l’onere probatorio è disciplinato nel seguente modo: è a ca- rico dell’[OSCURATO:PERSONA] pubblica dimostrare il tetto di spesa assegnato alla singola struttura ed il suo superamento (ex multis: Cass. sez. un.13 giugno 2018, n° 15516; Cass., sez. VI-2, 16 ottobre 2019, n° 26234), mentre è a carico del singolo soggetto erogatore l’onere di provare l’esistenza di fondi sufficienti per il pagamento delle pre- stazioni rese in esubero (ex multis: Cass., sez. III, 6 luglio 2020, n° 13884). La Corte si è attenuta a tale orientamento giurisprudenziale, facen- done corretta applicazione e, dunque, rilevando la “non sufficienza della sola allegazione, da parte dell'attore, del contratto e della consistenza delle prestazioni erogate, rendendosi necessaria la di- mostrazione della esistenza della condizione determinativa del sor- gere dell'obbligazione secondo lo schema contrattuale adottato: la capienza delle poste del bilancio regionale destinate al pagamento delle prestazioni sanitarie acquistate da terzi soggetti” (sentenza pagina 13). Tale prova non è stata fornita dall’impresa e la carenza ha corret- tamente determinato la reiezione della domanda. 16.- Col sesto motivo , formulato in relazione alla domanda su- bordinata di risarcimento del danno, la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360 n° 3, della violazione dell’art. 1, ottavo comma, della legge reg. Calabria n° 30/2003, della Delibera della giunta regiona- le n° 361/2004 e dell'art. 1218 cod. civ. Sul presupposto che le prestazioni in esubero fossero pienamente remunerabili, la Corte di merito avrebbe dovuto rilevare la condotta antigiuridica della Asp. 17.- Anche questo motivo è inammissibile, in quanto – come cor- rettamente osservato dal giudice di secondo grado – le prestazioni in esubero non erano affatto ex seretribuibili e tale fatto escludeva qualunque antigiuridicità del mancato pagamento. Più in particolare, va anche osservato che – in base al tenore te- stuale della Delibera GR n° 361/2004 (avente valore normativo e, dunque, conoscibile per intero da questa Corte) –non è affatto ve- ro che le prestazioni rese in esubero avrebbero dovuto essere co- munque remunerate dall’Asp, in quanto il diritto a percepire i corri- spettivi per le prestazioni extra budget poteva sorgere a favore del soggetto erogatore solo nel caso in cui, in presenza di sforamenti delle singole strutture, vi fosse una “riserva” disponibile nel bilancio dell’Asp a favore del richiedente (Delibera GR n° 361/2004, allega- to 1) e fosse stato comunque osservato il “tetto massimo di spesa regionale” (art. 1, ottavo comma, legge reg. Calabria n° 30/2003): sicché siamo, ancora una volta, in presenza di un elemento costitu- tivo del diritto azionato, della cui dimostrazione era gravata la struttura privata. 18.- Col settimo mezzo , basato sull’art. 360 n° 5, Villa del sole deduce che la Corte avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo ai fini dell’accoglimento della domanda di ingiustificato arricchimen- to, consistente nelle somme del budget ampliate ai sensi della Dgr n° 388/2008 e del provvedimento dell’Aspa di Catanzaro del 30 lu- glio 2008 prot. 3690/DG oltreché della Dgr n° 361/2004. Con l’ottavo motivo, fondato sull’art. 360 n° 3, denuncia la viola- zione dell’art. 2041 cod. civ. 19.- I mezzi, esaminabili congiuntamente in ragione della comu- nanza del tema trattato, sono inammissibili in quanto non aggredi- scono la ratio posta a fondamento del rigetto della domanda di in- giustificato arricchimento. La Corte territoriale, infatti, ha rigettato tale richiesta osservando che con la comunicazione della delibera impositiva del tetto di spe- sa la pubblica amministrazione aveva anche implicitamente, ma inequivocabilmente, comunicato pure il suo diniego ossia la sua vo- lontà contraria a ricevere prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel limite di spesa. Tale passaggio motivazionale non è stato aggredito dalla ricorrente, che, per contro, insiste nella legittimità della sua pretesa ripropo- nendo temi ed argomentazioni già esposti nei motivi precedenti. 20.- Alla soccombenza di Villa del sole s.r.l. segue la sua condanna alla rifusione delle spese in favore della controricorrente, per la cui liquidazione –fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modifica- to dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 1,879 mi- lioni) –si rimanda al dispositivo che segue. Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto. p.q.m. la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifon
Decreto Cassazione n. 05202/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris