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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09750/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 27 settembre 2021 il Tribunale di Salerno ha respinto l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'ordinanza del 31 agosto 2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], di aggravamento della misura cautelare dell'obbligo di dimora con quella della custodia cautelare in carcere, disposta in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (ascritto al Corrado per aver detenuto a fine di spaccio 14,6 grammi di cocaina e cocaina- crack), reato per il quale l'imputato era già stato condannato, con sentenza del 1 luglio 2021 resa a seguito di giudizio abbreviato, alla pena di un anno di reclusione e 2.000,00 euro di multa.

2. Avverso tale ordinanza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha denunciato la violazione dell'art. 275, comma 2 bis, cod. proc. pen. e un vizio della motivazione, a causa della mancata considerazione da parte del Tribunale della circostanza che l'imputato era stato condannato a una pena inferiore a quella di tre anni indicata da detta disposizione e che non si trovava nelle condizioni ostative all'applicazione della misura degli arresti domiciliari, pure contemplate dalla medesima disposizione, misura di cui tra l'altro era stata chiesta l'esecuzione nel Comune di Scalea, cioè in una regione diversa da quella nella quale era stata realizzata la condotta contestata; quest'ultima, inoltre, non poteva essere considerata grave né allarmante, con la conseguenza che l'unica violazione all'obbligo di dimora imposto all'imputato, in considerazione della quale era stato giustificato l'aggravamento della misura, non poteva aver determinato un irreversibile aggravamento del quadro cautelare, tale da poter essere fronteggiato solamente con la custodia in carcere. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, tra l'altro riproduttivo dell'atto d'appello, è manifestamente infondato.

2. Il Tribunale di Salerno ha correttamente applicato il principio stabilito dall'art. 276, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui la sostituzione o il cumulo della misura in atto con altra più grave opera avuto riguardo all'entità, ai motivi e alle circostanze della violazione, evidenziando l'incapacità del ricorrente, già responsabile di quattro condotte di evasione, in relazione a tre delle quali è già stata pronunciata condanna definitiva, di rispettare le prescrizioni connesse all'obbligo di dimore nel Comune di Battipaglia che gli era stato imposto, in 21112"121 quanto lo stesso, sia pure nell'unica occasione accertata in cui si era allontanato da tale luogo, si era recato presso la stazione dei Carabinieri di Pontecagnano interferendo con gli accertamenti in corso a carico della sua compagna e opponendosi alla polizia giudiziaria, che aveva cercato di identificarlo, così commettendo il reato di resistenza pochi giorni dopo la pronuncia della sentenza di condanna.

Sulla base di questi elementi, oltre che delle precedenti condanne riportate dal ricorrente, tra le quali anche una per il reato di resistenza, ritenuta dimostrativa dell'insofferenza del ricorrente ai controlli, oltre che della incertezza in ordine alla effettiva disponibilità della abitazione in Comune di Scalea (indicata come luogo di esecuzione degli arresti domiciliari richiesti in luogo della custodia in carcere) e anche riguardo alla capacità della compagna di mantenerlo, il Tribunale ha ritenuto aggravate le esigenze cautelari e adeguata solamente la misura della custodia in carcere, disattendendo, di conseguenza, l'impugnazione dell'imputato.

Quest'ultimo ha censurato tale decisione in modo generico, omettendo il necessario confronto sia con la motivazione del provvedimento impugnato, sia con le condotte considerate e con i tratti della propria personalità evidenziati dal Tribunale, ed esclusivamente sul piano delle valutazioni di merito, contestando il giudizio di gravità del proprio comportamento successivo al reato, alla condanna e alla esecuzione della misura meno afflittiva, e anche la valutazione di adeguatezza della sola misura detentiva in carcere, che sono stati giustificati dal Tribunale in modo idoneo, logico e conforme a quanto stabilito dall'art. 275, comma 2 bis, cod. proc. pen., che nel richiamare la previsione dell'art. 280, comma 3, cod. proc. pen., consente, in caso di violazione delle prescrizioni imposte, l'applicazione della custodia in carcere anche nel caso di condanne a pene detentive inferiori a tre anni.

Ne consegue l'inammissibilità delle censure mosse dal ricorrente all'ordinanza impugnata, di contenuto non consentito, in quanto volte, genericamente, a sollecitare una rivalutazione sul piano del merito di aspetti considerati correttamente e in modo logico dal Tribunale, valutando l'entità, i motivi e le circostanze della violazione, oltre che manifestamente infondate, alla luce della piena logicità della valutazione compiuta dal Tribunale.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'[OSCURATO:PERSONA] competente, a norma dell'art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27 settembre 2021 il Tribunale di Salerno ha respinto l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'ordinanza del 31 agosto 2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], di aggravamento della misura cautelare dell'obbligo di dimora con quella della custodia cautelare in carcere, disposta in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (ascritto al Corrado per aver detenuto a fine di spaccio 14,6 grammi di cocaina e cocaina- crack), reato per il quale l'imputato era già stato condannato, con sentenza del 1 luglio 2021 resa a seguito di giudizio abbreviato, alla pena di un anno di reclusione e 2.000,00 euro di multa. 2. Avverso tale ordinanza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha denunciato la violazione dell'art. 275, comma 2 bis, cod. proc. pen. e un vizio della motivazione, a causa della mancata considerazione da parte del Tribunale della circostanza che l'imputato era stato condannato a una pena inferiore a quella di tre anni indicata da detta disposizione e che non si trovava nelle condizioni ostative all'applicazione della misura degli arresti domiciliari, pure contemplate dalla medesima disposizione, misura di cui tra l'altro era stata chiesta l'esecuzione nel Comune di Scalea, cioè in una regione diversa da quella nella quale era stata realizzata la condotta contestata; quest'ultima, inoltre, non poteva essere considerata grave né allarmante, con la conseguenza che l'unica violazione all'obbligo di dimora imposto all'imputato, in considerazione della quale era stato giustificato l'aggravamento della misura, non poteva aver determinato un irreversibile aggravamento del quadro cautelare, tale da poter essere fronteggiato solamente con la custodia in carcere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, tra l'altro riproduttivo dell'atto d'appello, è manifestamente infondato. 2. Il Tribunale di Salerno ha correttamente applicato il principio stabilito dall'art. 276, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui la sostituzione o il cumulo della misura in atto con altra più grave opera avuto riguardo all'entità, ai motivi e alle circostanze della violazione, evidenziando l'incapacità del ricorrente, già responsabile di quattro condotte di evasione, in relazione a tre delle quali è già stata pronunciata condanna definitiva, di rispettare le prescrizioni connesse all'obbligo di dimore nel Comune di Battipaglia che gli era stato imposto, in 21112"121 quanto lo stesso, sia pure nell'unica occasione accertata in cui si era allontanato da tale luogo, si era recato presso la stazione dei Carabinieri di Pontecagnano interferendo con gli accertamenti in corso a carico della sua compagna e opponendosi alla polizia giudiziaria, che aveva cercato di identificarlo, così commettendo il reato di resistenza pochi giorni dopo la pronuncia della sentenza di condanna. Sulla base di questi elementi, oltre che delle precedenti condanne riportate dal ricorrente, tra le quali anche una per il reato di resistenza, ritenuta dimostrativa dell'insofferenza del ricorrente ai controlli, oltre che della incertezza in ordine alla effettiva disponibilità della abitazione in Comune di Scalea (indicata come luogo di esecuzione degli arresti domiciliari richiesti in luogo della custodia in carcere) e anche riguardo alla capacità della compagna di mantenerlo, il Tribunale ha ritenuto aggravate le esigenze cautelari e adeguata solamente la misura della custodia in carcere, disattendendo, di conseguenza, l'impugnazione dell'imputato. Quest'ultimo ha censurato tale decisione in modo generico, omettendo il necessario confronto sia con la motivazione del provvedimento impugnato, sia con le condotte considerate e con i tratti della propria personalità evidenziati dal Tribunale, ed esclusivamente sul piano delle valutazioni di merito, contestando il giudizio di gravità del proprio comportamento successivo al reato, alla condanna e alla esecuzione della misura meno afflittiva, e anche la valutazione di adeguatezza della sola misura detentiva in carcere, che sono stati giustificati dal Tribunale in modo idoneo, logico e conforme a quanto stabilito dall'art. 275, comma 2 bis, cod. proc. pen., che nel richiamare la previsione dell'art. 280, comma 3, cod. proc. pen., consente, in caso di violazione delle prescrizioni imposte, l'applicazione della custodia in carcere anche nel caso di condanne a pene detentive inferiori a tre anni. Ne consegue l'inammissibilità delle censure mosse dal ricorrente all'ordinanza impugnata, di contenuto non consentito, in quanto volte, genericamente, a sollecitare una rivalutazione sul piano del merito di aspetti considerati correttamente e in modo logico dal Tribunale, valutando l'entità, i motivi e le circostanze della violazione, oltre che manifestamente infondate, alla luce della piena logicità della valutazione compiuta dal Tribunale. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'[OSCURATO:PERSONA] competente, a norma dell'art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così
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