CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 dicembre 2025
Cassazione n. 03419/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di illecita detenzione di cocaina - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 05/05/2025, con cui la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti, dal Tribunale di Napoli; rilevato che il ricorrente deduce vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e al rigetto della richiesta di revoca della confisca del danaro; ritenuto che i motivi difettino di adeguato confronto con il percorso argomentativo tracciato dalla sentenza impugnata, e risultino comunque manifestamente infondati; ritenuto in particolare che l'abitualità dell'offesa, tale da escludere l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sia stata anzitutto motivata con riferimento all'esistenza di due precedenti specifici a carico del ricorrente: elemento rimasto privo di confutazione alcuna da parte della difesa (cfr. sul punto Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Konstandin, Rv. 278347 - 01, secondo cui «in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente»); ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi quanto alla residua censura, che si sofferma sulla mancanza di prove circa la pertinenzialità del danaro sequestrato e confiscato al D'[OSCURATO:PERSONA], senza alcun confronto con quanto esposto dalla Corte territoriale in ordine alla riconducibilità dell'intervento ablativo all'art. 240-bis cod. pen. (cfr. sul punto pag. 2 seg. della sentenza impugnata). ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle r.rimende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle mende. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]" estensore I