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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 maggio 2022

Cassazione n. 16792/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 1341-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Via G.P. [OSCURATO:PERSONA], 63, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 497/2020 della Corte d'appello di Genova, depositata il 03/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1341/2021 Numero sezionale 697/2022 -[OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della corte Numero di raccolta generale 16792/2022Data pubblicazione 24/05/2022 d’appello di Genova che aveva parzialmente riformato in senso a lei sfavorevole la sentenza del tribunale di Savona; -in particolare e per quanto qui rileva: [OSCURATO:PERSONA] aveva convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] per fare accertare che quest’ultima aveva apposto un’illegittima recinzione al confine fra le due proprietà chiedendone la rimozione; l’adito tribunale aveva ordinato alla Siffredi la rimozione della recinzione di confine arretrandola secondo le indicazioni della ctu; il tribunale aveva, invece, respinto le altre domande di ampliamento del passaggio e quella di risarcimento dei danni; -avverso detta statuizione proponeva appello principale la Siffredi ed appello incidentale la Enrico; -la corte d’appello ha accolto il primo motivo dell’appello incidentale della Enrico con riferimento al rigetto della domanda di rimozione della recinzione posta perpendicolarmente alla strada pubblica e che delimita la sede della servitù di passaggio; - la corte territoriale ha ritenuto che essendo stato accertato, sulla scorta della ctu, che il passaggio in questione è l’unica via di accesso ai terreni di proprietà dell’attrice Enrico, la Siffredi, proprietaria del fondo servente, aveva avuto un comportamento volto a rendere più incomodo l’esercizio del diritto, in violazione dell’art. 1067, comma 2, cod. civ. poiché aveva posto la recinzione in modo da restringere il passaggio e renderlo più difficoltoso; inoltre, la corte territoriale ha ritenuto che non si poteva considerare legittima la pretesa che fosse il proprietario del fondo dominante a chiedere al terzo lo spostamento dell’albero del tombino e del canale presenti da tempo sul terreno; -sulla scorta di tali argomenti la corte d’appello ha accolto il primo motivo del gravame incidentale, respinto il secondo e compensato F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1341/2021 Numero sezionale 697/2022 le spese di lite per entrambi i gradi per un quarto ponendo i Numero di raccolta generale 16792/2022Data pubblicazione 24/05/2022 restanti tre quarti a carico di [OSCURATO:PERSONA]; -la cassazione è chiesta dalla Siffredi con ricorso articolato in un unico motivo, cui resiste con controricorso la Enrico; è pervenuta una memoria; considerato che: -con l’unico motivo del ricorso la Siffredi deduce - in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ. - la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 e/o 15 cod.proc.civ. in relazione alla statuizione sulle spese, per non avere la corte d’appello proceduto all’integrale compensazione delle spese di lite; -il ricorso è inammissibile ex art. 360 bis n.1) cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez.

Un. 7166/2017); -costituisce, infatti, consolidato principio interpretativo, cui ha dato seguito il giudice del merito e rispetto al quale la ricorrente non ha fornito argomenti per discostarsi, che la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod.proc.civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (cfr. Cass. 30592/2017; id.2149/2014); -atteso l’esito del giudizio ed in applicazione del principio della soccombenza la ricorrente è tenuta alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1341/2021 Numero sezionale 697/2022 da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di Numero di raccolta generale 16792/2022Data pubblicazione 24/05/2022 contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e dichiara la ricorrente tenuta alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente e liquidate in euro 1.300,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 20 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1341-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Via G.P. [OSCURATO:PERSONA], 63, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 497/2020 della Corte d'appello di Genova, depositata il 03/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1341/2021 Numero sezionale 697/2022 -[OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della corte Numero di raccolta generale 16792/2022Data pubblicazione 24/05/2022 d’appello di Genova che aveva parzialmente riformato in senso a lei sfavorevole la sentenza del tribunale di Savona; -in particolare e per quanto qui rileva: [OSCURATO:PERSONA] aveva convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] per fare accertare che quest’ultima aveva apposto un’illegittima recinzione al confine fra le due proprietà chiedendone la rimozione; l’adito tribunale aveva ordinato alla Siffredi la rimozione della recinzione di confine arretrandola secondo le indicazioni della ctu; il tribunale aveva, invece, respinto le altre domande di ampliamento del passaggio e quella di risarcimento dei danni; -avverso detta statuizione proponeva appello principale la Siffredi ed appello incidentale la Enrico; -la corte d’appello ha accolto il primo motivo dell’appello incidentale della Enrico con riferimento al rigetto della domanda di rimozione della recinzione posta perpendicolarmente alla strada pubblica e che delimita la sede della servitù di passaggio; - la corte territoriale ha ritenuto che essendo stato accertato, sulla scorta della ctu, che il passaggio in questione è l’unica via di accesso ai terreni di proprietà dell’attrice Enrico, la Siffredi, proprietaria del fondo servente, aveva avuto un comportamento volto a rendere più incomodo l’esercizio del diritto, in violazione dell’art. 1067, comma 2, cod. civ. poiché aveva posto la recinzione in modo da restringere il passaggio e renderlo più difficoltoso; inoltre, la corte territoriale ha ritenuto che non si poteva considerare legittima la pretesa che fosse il proprietario del fondo dominante a chiedere al terzo lo spostamento dell’albero del tombino e del canale presenti da tempo sul terreno; -sulla scorta di tali argomenti la corte d’appello ha accolto il primo motivo del gravame incidentale, respinto il secondo e compensato F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1341/2021 Numero sezionale 697/2022 le spese di lite per entrambi i gradi per un quarto ponendo i Numero di raccolta generale 16792/2022Data pubblicazione 24/05/2022 restanti tre quarti a carico di [OSCURATO:PERSONA]; -la cassazione è chiesta dalla Siffredi con ricorso articolato in un unico motivo, cui resiste con controricorso la Enrico; è pervenuta una memoria; considerato che: -con l’unico motivo del ricorso la Siffredi deduce - in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ. - la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 e/o 15 cod.proc.civ. in relazione alla statuizione sulle spese, per non avere la corte d’appello proceduto all’integrale compensazione delle spese di lite; -il ricorso è inammissibile ex art. 360 bis n.1) cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. Un. 7166/2017); -costituisce, infatti, consolidato principio interpretativo, cui ha dato seguito il giudice del merito e rispetto al quale la ricorrente non ha fornito argomenti per discostarsi, che la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod.proc.civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (cfr. Cass. 30592/2017; id.2149/2014); -atteso l’esito del giudizio ed in applicazione del principio della soccombenza la ricorrente è tenuta alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1341/2021 Numero sezionale 697/2022 da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di Numero di raccolta generale 16792/2022Data pubblicazione 24/05/2022 contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e dichiara la ricorrente tenuta alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente e liquidate in euro 1.300,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 20 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A
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