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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 29047/2026

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a Stornarella l’[OSCURATO:DATA_NASCITA],nel procedimento a carico diRicchiuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],avverso la sentenza del 03/12/2025 della Corte di appello di BariVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, GaspareSturzo, che si è riportato alla memoria in atti e ha concluso per l'annullamentodella sentenza ai soli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valorein grado di appello della Corte di appello di Bari;udito il difensore di parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è associato alleconclusioni della Procura generale e si è riportato ai motivi del ricorso, depositandoconclusioni scritte e nota spese;udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportatoalle memorie difensive depositate ed ha insistito per la declaratoria diinammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 3 dicembre 2025 la Corte di appello di Bari, in riformadella sentenza di condanna pronunciata all’esito di rito abbreviato dal Tribunale diper insussistenza del fatto, con revoca delle statuizioni civili.La Corte di appello, come emerge dalla motivazione della sentenza oggetto diricorso, ha ritenuto non provata l’effettiva pubblicazione, sulla pagina Facebookdel gruppo “CS [OSCURATO:PERSONA] – gruppo truffati”, dei post diffamatori indicatinel capo di imputazione, con i quali veniva lesa la reputazione delle costituite particivili, nonché la riconducibilità di tali commenti a [OSCURATO:PERSONA].2.

Il ricorso, proposto ai soli effetti civili, nell’interesse delle parti civilicostituite, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è costituito da due motivi, di seguitoriportati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice diprocedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1.

Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazioneper avere, la Corte di appello di Bari, ritenuto non provata la pubblicazione deipost diffamatori sul profilo Facebook del gruppo “CS [OSCURATO:PERSONA] – gruppotruffati”, nonostante tale circostanza discendesse anzitutto dalle dichiarazioniriportate nelle querele delle persone offese, le quali ebbero a visionarepersonalmente i commenti in esame, nonché dagli screenshot dei suddetti postallegati alle querele ed aventi valore di prova documentale.Quanto alla ritenuta incerta identificazione dell’imputato, anche taleconclusione si scontrava con tutte le prove acquisite nel corso delle indagini,comprese le dichiarazioni rese dallo stesso teste indicato dalla difesa, GiovanniMuzzi, il quale, pur riferendo di non aver letto i post diffamatori, confermavatuttavia che [OSCURATO:PERSONA] faceva parte del gruppo, tanto che egli lo avevapersonalmente contattato dopo aver letto alcuni suoi commenti.I messaggi diffamatori, inoltre, erano stati pubblicati da due profili,rispettivamente denominati: “[OSCURATO:PERSONA]” e, dopo il blocco di questo account,“[OSCURATO:PERSONA]/Rik”; l’imputato non aveva mai depositato in atti una denuncia perhackeraggio del proprio profilo ed anzi aveva negato tale circostanza in altroprocedimento; pur non essendo stati acquisiti i file di log, l’account utilizzato, ilcontenuto dei messaggi, il rapporto tra le parti (in particolare il fatto che il Ricchiutiavesse effettivamente partecipato ai corsi organizzati dalle parti civili senzaottenere il relativo attestato) erano elementi convergenti in ordine alla realeidentificazione dell’imputato, tanto più secondo lo standard probatorio richiesto aifini civilistici, non rispettato dalla Corte di appello che aveva anche violato il doveredi motivazione rafforzata, imposto dalle sentenze delle Sezioni Unite in materia.2.2.

Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein ordine alla valutazione delle spontanee dichiarazioni rese dall’imputatoall’udienza del 3 dicembre 2025.La Corte di appello di Bari aveva in particolare dato credito alla dichiarazioneresa dall’imputato di aver subito un “furto di identità”, benché la stessa non fossestata mai depositata in atti e le parti civili avessero depositato copia di uninterrogatorio reso in altro procedimento in cui tale circostanza veniva negata dallostesso [OSCURATO:PERSONA].3.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato due memorie: la prima, datata11 giugno 2026, e un’ulteriore memoria, di replica a quella della Procura generale,del 19 giugno 2026 (con allegati), contestando i motivi di ricorso e leconsiderazioni del Procuratore generale e chiedendo di dichiarare inammissibile ilricorso o comunque di rigettarlo.Il procedimento è stato trattato in udienza pubblica con partecipazione delleparti, le quali si sono riportate alle conclusioni sopra trascritte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso proposto dalle parti civili non è inammissibile, di talché, ai sensidell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., deve essere disposta la prosecuzionedel giudizio dinanzi alla Sezione civile di questa Corte competente per materia.2.

Ai sensi dell’art. 576, comma 1, cod. proc. pen., la parte civile puòimpugnare la sentenza di proscioglimento ai soli effetti della responsabilità civile.Avverso la sentenza di proscioglimento emessa dalla Corte di appello, la partecivile può proporre ricorso per cassazione per tutte le ipotesi previste dall’art. 606cod. proc. pen. e, dunque, anche per mancanza, contraddittorietà o manifestaillogicità della motivazione.3.

Il ricorso proposto dalle odierne parti civili pone in evidenza profili di criticitàdella motivazione della sentenza della Corte di appello di Bari, sia sotto il profilodella contraddittorietà rispetto ai dati emersi dall’istruttoria dibattimentale siasotto quello della intrinseca illogicità del ragionamento seguito dai giudiciterritoriali, valutabili in questa sede, seppur nei soli limiti della verifica demandataa questa Sezione penale circa la non inammissibilità del ricorso, restando ogniulteriore valutazione sul merito delle censure devoluta alla Sezione civilecompetente.3.1.

La Corte di appello di Bari, come direttamente rilevabile dalla formula diproscioglimento utilizzata (“perché il fatto non sussiste”) dubita, anzitutto, dellareale “pubblicazione” dei post diffamatori sulla pagina del gruppo Facebook “CSUniforma [OSCURATO:PERSONA] – gruppo truffati” e dunque della loro stessa visibilità daparte di soggetti diversi dai loro autori.Il procedimento penale in esame, tuttavia, come posto in evidenza dairicorrenti, è stato originato proprio dalla “lettura” di tali post da parte delle particivili, che hanno conseguentemente sporto querela, allegando alla stessa anchegli “screenshot” dei messaggi diffamatori.Il ragionamento seguito dalla Corte di appello di Bari, pertanto, implicherebbe,non solo la mendacità del contenuto della querela sporta dalle parti civili, maperfino la predisposizione di false prove documentali a sostegno della stessa.

Sullaplausibilità di tale ipotesi e sulle ragioni che avrebbero dovuto indurre le parti civilia sporgere una querela mendace per denunciare condotte inesistenti a loro danno,la sentenza impugnata è, tuttavia, priva di motivazione.3.2.

Anche in ordine al tema della riconducibilità dei profili “[OSCURATO:PERSONA]” e“[OSCURATO:PERSONA]” al querelato, il ricorso delle parti civili richiama considerazioni degnedi un vaglio che risulta assente nella sentenza oggetto di ricorso: [OSCURATO:PERSONA],non solo era tra i soggetti che aveva effettivamente preso parte ai corsi organizzatidalle parti civili (all’origine dei post diffamatori), ma era certamente tra gli iscrittial gruppo Facebook “CS [OSCURATO:PERSONA] – gruppo truffati” e pubblicavamessaggi a proprio nome, come confermato dallo stesso teste della difesaGiovanni [OSCURATO:PERSONA], il quale, proprio a seguito della lettura di alcuni post (diversi daquelli ritenuti diffamatori), lo aveva contattato personalmente.Nonostante fosse presente e attivo sul gruppo, diversamente da quantoindicato nella sentenza impugnata che ha valorizzato una mera asserzione delRicchiuti, non constano denunce per “hackeraggio” del proprio profilo, se nondiverso tempo dopo le querele sporte nei suoi confronti.Con la memoria di replica depositata dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], è stata inparticolare allegata una denuncia per “furto di identità” successiva di ben due annirispetto ai fatti e prodotta solo nel corso di un interrogatorio reso nell’ambito dialtro procedimento penale.Anche sotto tale profilo, dunque, il ricorso denuncia carente motivazionalidegne di approfondimento, per essere state sminuite le considerazioni espressedalle parti civili e sopravvalutata la mera asserzione del [OSCURATO:PERSONA] di aver subito un“hackeraggio” del proprio profilo social, in realtà denunciato molto tempo dopo ifatti e solo dopo aver preso cognizione di essere indagato.4.

Il ricorso proposto dalle parti civili è dunque certamente ammissibile.Le censure sollevate sono specifiche, riguardano profili di indubbio rilievo aifini dell’accertamento della responsabilità civile e pongono in luce carenzeargomentative della sentenza di appello.La costituzione delle parti civili, nell’ambito del presente procedimento, risultaintervenuta in data 19 maggio 2023 e dunque dopo l’entrata in vigore del d. lgs.n. 150 del 2022, di talché deve trovare applicazione la disposizione di cui all’art.573, comma 1-bis, cod. proc. pen., come statuito dalle Sezioni Unite di questaCorte (Sez.

U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036 – 01).Va, dunque, disposto il rinvio per la prosecuzione del giudizio dinanzi allaSezione civile di questa Corte competente per materia.

P.Q.MDispone il rinvio per la prosecuzione del giudizio dinanzi alla Sezione civile diquesta Corte competente per materia.Così deciso, in data 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMario [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Stornarella l’[OSCURATO:DATA_NASCITA],nel procedimento a carico diRicchiuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],avverso la sentenza del 03/12/2025 della Corte di appello di BariVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, GaspareSturzo, che si è riportato alla memoria in atti e ha concluso per l'annullamentodella sentenza ai soli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valorein grado di appello della Corte di appello di Bari;udito il difensore di parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è associato alleconclusioni della Procura generale e si è riportato ai motivi del ricorso, depositandoconclusioni scritte e nota spese;udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportatoalle memorie difensive depositate ed ha insistito per la declaratoria diinammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 3 dicembre 2025 la Corte di appello di Bari, in riformadella sentenza di condanna pronunciata all’esito di rito abbreviato dal Tribunale diper insussistenza del fatto, con revoca delle statuizioni civili.La Corte di appello, come emerge dalla motivazione della sentenza oggetto diricorso, ha ritenuto non provata l’effettiva pubblicazione, sulla pagina Facebookdel gruppo “CS [OSCURATO:PERSONA] – gruppo truffati”, dei post diffamatori indicatinel capo di imputazione, con i quali veniva lesa la reputazione delle costituite particivili, nonché la riconducibilità di tali commenti a [OSCURATO:PERSONA].2. Il ricorso, proposto ai soli effetti civili, nell’interesse delle parti civilicostituite, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è costituito da due motivi, di seguitoriportati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice diprocedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazioneper avere, la Corte di appello di Bari, ritenuto non provata la pubblicazione deipost diffamatori sul profilo Facebook del gruppo “CS [OSCURATO:PERSONA] – gruppotruffati”, nonostante tale circostanza discendesse anzitutto dalle dichiarazioniriportate nelle querele delle persone offese, le quali ebbero a visionarepersonalmente i commenti in esame, nonché dagli screenshot dei suddetti postallegati alle querele ed aventi valore di prova documentale.Quanto alla ritenuta incerta identificazione dell’imputato, anche taleconclusione si scontrava con tutte le prove acquisite nel corso delle indagini,comprese le dichiarazioni rese dallo stesso teste indicato dalla difesa, GiovanniMuzzi, il quale, pur riferendo di non aver letto i post diffamatori, confermavatuttavia che [OSCURATO:PERSONA] faceva parte del gruppo, tanto che egli lo avevapersonalmente contattato dopo aver letto alcuni suoi commenti.I messaggi diffamatori, inoltre, erano stati pubblicati da due profili,rispettivamente denominati: “[OSCURATO:PERSONA]” e, dopo il blocco di questo account,“[OSCURATO:PERSONA]/Rik”; l’imputato non aveva mai depositato in atti una denuncia perhackeraggio del proprio profilo ed anzi aveva negato tale circostanza in altroprocedimento; pur non essendo stati acquisiti i file di log, l’account utilizzato, ilcontenuto dei messaggi, il rapporto tra le parti (in particolare il fatto che il Ricchiutiavesse effettivamente partecipato ai corsi organizzati dalle parti civili senzaottenere il relativo attestato) erano elementi convergenti in ordine alla realeidentificazione dell’imputato, tanto più secondo lo standard probatorio richiesto aifini civilistici, non rispettato dalla Corte di appello che aveva anche violato il doveredi motivazione rafforzata, imposto dalle sentenze delle Sezioni Unite in materia.2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein ordine alla valutazione delle spontanee dichiarazioni rese dall’imputatoall’udienza del 3 dicembre 2025.La Corte di appello di Bari aveva in particolare dato credito alla dichiarazioneresa dall’imputato di aver subito un “furto di identità”, benché la stessa non fossestata mai depositata in atti e le parti civili avessero depositato copia di uninterrogatorio reso in altro procedimento in cui tale circostanza veniva negata dallostesso [OSCURATO:PERSONA].3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato due memorie: la prima, datata11 giugno 2026, e un’ulteriore memoria, di replica a quella della Procura generale,del 19 giugno 2026 (con allegati), contestando i motivi di ricorso e leconsiderazioni del Procuratore generale e chiedendo di dichiarare inammissibile ilricorso o comunque di rigettarlo.Il procedimento è stato trattato in udienza pubblica con partecipazione delleparti, le quali si sono riportate alle conclusioni sopra trascritte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto dalle parti civili non è inammissibile, di talché, ai sensidell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., deve essere disposta la prosecuzionedel giudizio dinanzi alla Sezione civile di questa Corte competente per materia.2. Ai sensi dell’art. 576, comma 1, cod. proc. pen., la parte civile puòimpugnare la sentenza di proscioglimento ai soli effetti della responsabilità civile.Avverso la sentenza di proscioglimento emessa dalla Corte di appello, la partecivile può proporre ricorso per cassazione per tutte le ipotesi previste dall’art. 606cod. proc. pen. e, dunque, anche per mancanza, contraddittorietà o manifestaillogicità della motivazione.3. Il ricorso proposto dalle odierne parti civili pone in evidenza profili di criticitàdella motivazione della sentenza della Corte di appello di Bari, sia sotto il profilodella contraddittorietà rispetto ai dati emersi dall’istruttoria dibattimentale siasotto quello della intrinseca illogicità del ragionamento seguito dai giudiciterritoriali, valutabili in questa sede, seppur nei soli limiti della verifica demandataa questa Sezione penale circa la non inammissibilità del ricorso, restando ogniulteriore valutazione sul merito delle censure devoluta alla Sezione civilecompetente.3.1. La Corte di appello di Bari, come direttamente rilevabile dalla formula diproscioglimento utilizzata (“perché il fatto non sussiste”) dubita, anzitutto, dellareale “pubblicazione” dei post diffamatori sulla pagina del gruppo Facebook “CSUniforma [OSCURATO:PERSONA] – gruppo truffati” e dunque della loro stessa visibilità daparte di soggetti diversi dai loro autori.Il procedimento penale in esame, tuttavia, come posto in evidenza dairicorrenti, è stato originato proprio dalla “lettura” di tali post da parte delle particivili, che hanno conseguentemente sporto querela, allegando alla stessa anchegli “screenshot” dei messaggi diffamatori.Il ragionamento seguito dalla Corte di appello di Bari, pertanto, implicherebbe,non solo la mendacità del contenuto della querela sporta dalle parti civili, maperfino la predisposizione di false prove documentali a sostegno della stessa. Sullaplausibilità di tale ipotesi e sulle ragioni che avrebbero dovuto indurre le parti civilia sporgere una querela mendace per denunciare condotte inesistenti a loro danno,la sentenza impugnata è, tuttavia, priva di motivazione.3.2. Anche in ordine al tema della riconducibilità dei profili “[OSCURATO:PERSONA]” e“[OSCURATO:PERSONA]” al querelato, il ricorso delle parti civili richiama considerazioni degnedi un vaglio che risulta assente nella sentenza oggetto di ricorso: [OSCURATO:PERSONA],non solo era tra i soggetti che aveva effettivamente preso parte ai corsi organizzatidalle parti civili (all’origine dei post diffamatori), ma era certamente tra gli iscrittial gruppo Facebook “CS [OSCURATO:PERSONA] – gruppo truffati” e pubblicavamessaggi a proprio nome, come confermato dallo stesso teste della difesaGiovanni [OSCURATO:PERSONA], il quale, proprio a seguito della lettura di alcuni post (diversi daquelli ritenuti diffamatori), lo aveva contattato personalmente.Nonostante fosse presente e attivo sul gruppo, diversamente da quantoindicato nella sentenza impugnata che ha valorizzato una mera asserzione delRicchiuti, non constano denunce per “hackeraggio” del proprio profilo, se nondiverso tempo dopo le querele sporte nei suoi confronti.Con la memoria di replica depositata dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], è stata inparticolare allegata una denuncia per “furto di identità” successiva di ben due annirispetto ai fatti e prodotta solo nel corso di un interrogatorio reso nell’ambito dialtro procedimento penale.Anche sotto tale profilo, dunque, il ricorso denuncia carente motivazionalidegne di approfondimento, per essere state sminuite le considerazioni espressedalle parti civili e sopravvalutata la mera asserzione del [OSCURATO:PERSONA] di aver subito un“hackeraggio” del proprio profilo social, in realtà denunciato molto tempo dopo ifatti e solo dopo aver preso cognizione di essere indagato.4. Il ricorso proposto dalle parti civili è dunque certamente ammissibile.Le censure sollevate sono specifiche, riguardano profili di indubbio rilievo aifini dell’accertamento della responsabilità civile e pongono in luce carenzeargomentative della sentenza di appello.La costituzione delle parti civili, nell’ambito del presente procedimento, risultaintervenuta in data 19 maggio 2023 e dunque dopo l’entrata in vigore del d. lgs.n. 150 del 2022, di talché deve trovare applicazione la disposizione di cui all’art.573, comma 1-bis, cod. proc. pen., come statuito dalle Sezioni Unite di questaCorte (Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036 – 01).Va, dunque, disposto il rinvio per la prosecuzione del giudizio dinanzi allaSezione civile di questa Corte competente per materia. P.Q.MDispone il rinvio per la prosecuzione del giudizio dinanzi alla Sezione civile diquesta Corte competente per materia.Così deciso, in data 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMario [OSCURATO:PERSONA]
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