Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1073/2006
ECLI:EU:T:2006:110
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑309/03
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode ([OSCURATO:PERSONA]) riguardante la gestione ed il finanziamento dell’Istituto per
le relazioni [OSCURATO:PERSONA]‑America latina (IRELA) — Possibile conflitto d’interessi in capo ad un investigatore — Ritiro dal gruppo — Ripercussioni sullo svolgimento dell’indagine e sul contenuto della relazione d’indagine — Relazione di chiusura dell’indagine — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Ricorso per risarcimento danni — Ricevibilità»
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) 6 aprile 2006
Massime della sentenza
1.
Dipendenti — Ricorso — Atto arrecante pregiudizio — Nozione — Atti che producono effetti giuridici obbligatori
[Art. 230 CE; regolamento (CE) del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 1073/1999, art. 9]
2.
Dipendenti — Ricorso per risarcimento danni — Oggetto
(Artt. 235 CE, 236 CE e 288 CE; Statuto del personale, artt. 90, 90 bis e 91; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio
n. 1073/1999, art. 14)
3.
Ricorso per risarcimento danni — Autonomia rispetto al ricorso di annullamento
(Artt. 230, quarto comma, CE, 235 CE e 288, secondo comma, CE)
4.
Responsabilità extracontrattuale — Presupposti
(Art. 288, secondo comma, CE)
1. Costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 230 CE i provvedimenti
destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura
rilevante la situazione giuridica di questi.
Tale non è il caso di una relazione dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode ([OSCURATO:PERSONA]) che chiude un’indagine. Una tale relazione,
che non modifica in modo rilevante la situazione giuridica delle persone che sono in essa nominate, non può costituire oggetto
di un ricorso di annullamento presentato da queste persone. È vero che questa relazione, che costituisce un documento compiuto,
adottato al termine di un procedimento amministrativo autonomo da parte di un servizio dotato di indipendenza funzionale,
non può, per tale fatto, essere qualificata come misura preparatoria dei procedimenti amministrativi o giudiziari che possono
svilupparsi al suo seguito ma che possono anche svilupparsi parallelamente o anteriormente all’intervento dell’[OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia,
essa è priva di effetti giuridici obbligatori poiché, anche se può raccomandare alle autorità competenti degli Stati membri
nonché alle istituzioni comunitarie l’adozione di atti dotati di effetti giuridici obbligatori che arrecano danno agli interessati,
le sue conclusioni e raccomandazioni non comportano alcun obbligo, neanche procedurale, per tali autorità, che sono libere
di decidere i provvedimenti da prendere in base alla relazione finale e sono quindi le sole a poter adottare decisioni eventualmente
idonee a incidere sulla situazione giuridica delle persone nei confronti delle quali la relazione abbia raccomandato l’avvio
dei procedimenti giudiziari o disciplinari.
Non sono idonee a conferire a tale relazione il carattere di un atto pregiudizievole né il fatto che essa possa essere viziata
da irregolarità procedurali e dal mancato rispetto di formalità prescritte ad substantiam, poiché tali violazioni possono
essere contestate soltanto a sostegno di un ricorso diretto contro un successivo atto impugnabile, nella misura in cui abbiano
influenzato il suo contenuto e non in modo indipendente in assenza di un tale atto, né il fatto, che può caratterizzare un
danno, che tale relazione possa pregiudicare gli interessi morali delle persone ivi indicate nominativamente, né, infine,
il fatto che questa relazione venga adottata, sotto l’autorità del direttore, con un atto dell’[OSCURATO:PERSONA].
(v. punti 47-51, 55-57)
2. Prima dell’entrata in vigore, il 1° maggio 2004, del nuovo art. 90 bis dello Statuto che prevede la possibilità per un dipendente
di sottoporre al direttore dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode ([OSCURATO:PERSONA]) una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello
Statuto, invitandolo a prendere nei suoi confronti una decisione correlata ad un’indagine di tale Ufficio e nel silenzio dell’art. 14
del regolamento n. 1073/1999 relativo alle indagini effettuate dall’[OSCURATO:PERSONA], il collegamento con il contenzioso statutario di
un ricorso per il risarcimento presentato da un dipendente contro la [OSCURATO:PERSONA] e mirante al risarcimento dei danni asseritamene
causati da una relazione di tale Ufficio non era previsto, dimodoché il dipendente interessato non era tenuto a seguire la
procedura stabilita dall’art. 90 dello Statuto per presentare una tale domanda di risarcimento danni.
(v. punti 70-71)
3. L’azione risarcitoria è un rimedio giurisdizionale autonomo, dotato di una sua particolare funzione nell’ambito del regime
dei mezzi di tutela giurisdizionale e subordinato, quanto al suo esercizio, a condizioni attinenti al suo specifico oggetto.
Pertanto, l’irricevibilità della domanda di annullamento di una relazione dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode ([OSCURATO:PERSONA])
che chiude un’indagine, relativamente alla natura di tale relazione, che non è un atto pregiudizievole, non comporta l’irricevibilità
della domanda intesa ad ottenere il risarcimento di diversi danni collegati alla stesura e all’adozione della relazione, che
sarebbero state viziate da irregolarità, che costituiscono altrettante illegittimità.
Infatti, i singoli che, per le condizioni di ricevibilità di cui all’art. 230, quarto comma, CE, non possono impugnare direttamente
alcuni atti o provvedimenti comunitari, hanno tuttavia la possibilità di contestare un comportamento privo di carattere decisionale,
che perciò non può formare oggetto di un ricorso di annullamento, presentando un ricorso per responsabilità extracontrattuale
ai sensi degli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE, qualora un simile comportamento sia di natura tale da far sorgere la
responsabilità della [OSCURATO:PERSONA]. Nell’ambito di un tale ricorso, essi hanno la possibilità di far valere illegittimità che sarebbero
state commesse all’epoca della stesura e dell’adozione di una relazione amministrativa, benché questa non sia una decisione
che incide direttamente sui diritti delle persone in essa menzionate.
(v. punti 77-80)
4. In materia di responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per danni causati ai singoli da una violazione del diritto comunitario imputabile
ad un’istituzione o ad un organo comunitario, un diritto al risarcimento è riconosciuto ove siano soddisfatte tre condizioni,
vale a dire che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli, che si tratti di violazione sufficientemente
caratterizzata e che esista un nesso causale tra la violazione dell’obbligo incombente all’autore dell’atto e il danno subìto
dai soggetti lesi.
A tal riguardo, la regola di imparzialità, che si impone alle istituzioni nel compimento di missioni di indagine come quelle
affidate all’Ufficio europeo per la lotta antifrode ([OSCURATO:PERSONA]), costituisce una norma preordinata a conferire diritti ai singoli.
Costituisce un fatto illecito idoneo a far sorgere la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] la violazione, grave e manifesta, da parte
dell’[OSCURATO:PERSONA], del precetto di imparzialità derivante, nella fattispecie, dall’esistenza di un conflitto di interessi in capo
ad un inquirente che ha esercitato un’influenza determinante nella conduzione dell’indagine il cui orientamento parziale e
poco comprensibile ha comportato, nella relazione finale, una presentazione falsata delle esatte responsabilità dei servizi
interessati dell’istituzione e, di conseguenza, dei loro membri, non essendo stata tratta da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] alcuna conseguenza,
nel contenuto della relazione, dalla sua decisione di ritirare l’inquirente dall’indagine.
(v. punti 100, 102, 125, 127-128, 131, 140-141)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)
6 aprile 2006 (
*
)
«Indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode ([OSCURATO:PERSONA]) riguardante la gestione ed il finanziamento dell’Istituto per
le relazioni [OSCURATO:PERSONA]‑America latina (IRELA) – Possibile conflitto d’interessi in capo ad un investigatore – Ritiro dal gruppo – Ripercussioni sullo svolgimento dell’indagine e sul contenuto della relazione d’indagine – Relazione di chiusura dell’indagine – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Ricorso per risarcimento danni – Ricevibilità»
Nella causa T‑309/03,
[OSCURATO:PERSONA],
dipendente della [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato dall’avv. M.‑A. Lucas,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata dai sigg. J.‑F. Pasquier e C. Ladenburger, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento della relazione dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode ([OSCURATO:PERSONA])
del 17 ottobre 2002 che chiude l’indagine riguardante l’Istituto per le relazioni [OSCURATO:PERSONA]‑America latina (IRELA) e, dall’altro,
una domanda di risarcimento del danno morale e del danno alla carriera asseritamente subiti a causa della detta relazione,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Quarta Sezione ampliata),
composto dal sig. H. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dalla sig.ra P. [OSCURATO:PERSONA], dal sig. P. [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra I. [OSCURATO:PERSONA]‑Białecka
e dal sig. V. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig. J. [OSCURATO:PERSONA], amministratore principale,
vista la fase scritta del procedimento ed in seguito all’udienza del 14 settembre 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
[OSCURATO:PERSONA] normativo della controversia
1 L’Ufficio europeo per la lotta antifrode ([OSCURATO:PERSONA]), istituito con la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 28 aprile 1999, 1999/352/CE,
CECA, Euratom (GU L 136, pag. 20), ha il compito, in particolare, di svolgere indagini amministrative interne dirette a ricercare
i fatti gravi, connessi con l’esercizio di attività professionali, che possano costituire un inadempimento degli obblighi
dei funzionari e degli agenti delle [OSCURATO:PERSONA], perseguibili in sede disciplinare e, eventualmente, penale.
2 Il regolamento (CE) del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, n. 1073, relativo alle indagini svolte dall’[OSCURATO:PERSONA]
(GU L 136, pag. 1), prevede che le indagini che riguardano le istituzioni, gli organi e gli organismi delle [OSCURATO:PERSONA] siano
svolte nel rispetto delle norme dei Trattati e dello Statuto del personale delle [OSCURATO:PERSONA] europee (art. 4, n. 1, secondo comma).
L’art. 6 precisa le modalità di esecuzione delle indagini, che sono effettuate sotto l’autorità del direttore dell’[OSCURATO:PERSONA] da
agenti dell’[OSCURATO:PERSONA], i quali sono tenuti a comportarsi in conformità, in particolare, del detto Statuto.
3 L’art. 9 del regolamento n. 1073/1999 prevede che, al termine di un’indagine, l’[OSCURATO:PERSONA] rediga sotto l’autorità del suo direttore
una relazione recante, in particolare, le conclusioni dell’indagine, incluse le raccomandazioni del direttore sui provvedimenti
da prendere. In conformità del paragrafo 4 di tale disposizione, la relazione redatta in seguito a un’indagine interna ed
i documenti ad essa pertinenti sono trasmessi all’istituzione, all’organo o all’organismo interessato, che adotta, se del
caso, le iniziative disciplinari e giudiziarie imposte dai risultati dell’indagine.
4 Ai sensi dell’art. 14 dello stesso regolamento, qualsiasi funzionario o agente delle [OSCURATO:PERSONA] europee può presentare al direttore
dell’[OSCURATO:PERSONA] un reclamo contro un atto che gli arrechi pregiudizio, compiuto dall’[OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di un’indagine interna, secondo
le modalità previste dall’art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle [OSCURATO:PERSONA] europee.
5 La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 2 giugno 1999, 1999/396/CE, CECA, Euratom, riguardante le condizioni e le modalità delle indagini
interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari
della [OSCURATO:PERSONA] (GU L 149, pag. 57), prevede, all’art. 4, primo comma, che, qualora si manifesti la possibilità di coinvolgimento
personale di un membro, di un funzionario o di un agente della [OSCURATO:PERSONA], l’interessato venga prontamente informato, se
ciò non rischia di pregiudicare l’indagine. Tale disposizione precisa che non si può trarre alcuna conclusione, al termine
dell’indagine, riguardante personalmente l’interessato senza aver dato modo a quest’ultimo di esprimersi su tutti i fatti
che lo concernono.
Fatti all’origine della controversia
6 Il sig. [OSCURATO:PERSONA], funzionario della [OSCURATO:PERSONA] di grado A3, ha partecipato, dal 1992 al 1997, mentre era in servizio presso
la direzione competente per l’America latina della direzione generale (DG) incaricata delle relazioni economiche estere, alla
direzione dell’Istituto per le relazioni [OSCURATO:PERSONA]‑America latina (in prosieguo: l’«IRELA»), fondato nel 1984.
7 Dopo che numerose relazioni, in particolare della DG «Controllo finanziario» della [OSCURATO:PERSONA], nel 1997, e della Corte dei
conti, nel 1998, avevano rilevato irregolarità di bilancio e contabili presso l’IRELA, il direttore dell’[OSCURATO:PERSONA] ha deciso, il
4 luglio 2000, di avviare un’indagine nei confronti di tale istituto e successivamente, il 29 gennaio 2001, di ampliare l’indagine
iniziale ed avviare altresì un’indagine interna riguardante tre dipendenti della [OSCURATO:PERSONA], tra cui il ricorrente.
8 In conformità dell’art. 4 della decisione 1999/396, il direttore dell’[OSCURATO:PERSONA] ha informato il sig. [OSCURATO:PERSONA], il 30 gennaio
2001, dell’avvio di tale indagine e della possibilità che egli fosse coinvolto nelle irregolarità constatate. Gli ha altresì
indicato i nomi degli agenti dell’[OSCURATO:PERSONA] incaricati dell’indagine.
9 Il sig. [OSCURATO:PERSONA], assistito dal suo legale, è stato sentito il 22 febbraio 2001 da tre dei quattro agenti incaricati dell’[OSCURATO:PERSONA].
10 Con lettere in data 22 febbraio 2002, inviate rispettivamente al direttore dell’[OSCURATO:PERSONA] ed al comitato di sorveglianza dell’[OSCURATO:PERSONA],
il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha attirato l’attenzione sul ruolo della DG «Controllo finanziario» nei confronti dell’IRELA ed ha espresso
le sue preoccupazioni riguardo a uno degli investigatori, il sig. P., per il fatto che questi non poteva disporre dell’obiettività
richiesta nel condurre le indagini, avendo svolto una parte della sua carriera presso i servizi della detta direzione generale.
Il 22 marzo 2002 il direttore dell’[OSCURATO:PERSONA] gli ha inviato una risposta interlocutoria.
11 Il legale del sig. [OSCURATO:PERSONA] ha precisato, in una lettera del 15 aprile 2002 indirizzata al direttore dell’[OSCURATO:PERSONA], i sospetti
del suo cliente riguardanti il possibile conflitto d’interessi in capo al sig. P., tenuto conto delle responsabilità che tale
investigatore avrebbe assunto nell’ambito dell’unità incaricata del controllo dell’IRELA presso la DG «Controllo finanziario»
all’epoca dei fatti costituenti l’oggetto dell’indagine e del suo comportamento nello svolgimento della detta indagine. Il
legale del ricorrente si è rivolto nello stesso senso al presidente del comitato di sorveglianza dell’[OSCURATO:PERSONA], con lettera in
data 26 aprile 2002.
12 Il sig. [OSCURATO:PERSONA], assistito dal suo legale, è stato sentito il 22 aprile 2002 dal capo dell’unità «Magistrati, consiglio
e seguito giudiziario» dell’[OSCURATO:PERSONA] nel corso di un’audizione volta ad ottenere da lui precisazioni in merito alle sue accuse
contro il sig. P.. Il capo di tale unità ha altresì proceduto, il 23 aprile 2002, all’audizione dell’investigatore chiamato
in causa.
13 Con lettera 17 maggio 2002, il capo dell’unità «Magistrati, consiglio e seguito giudiziario» ha comunicato al sig. [OSCURATO:PERSONA]
che la sua unità aveva dato al direttore dell’[OSCURATO:PERSONA] il parere giuridico secondo il quale «la posizione del sig. P. quale appartenente
alla squadra investigativa per il fascicolo di riferimento [IRELA] potrebbe essere vista come una posizione di conflitto d’interessi»,
e che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva deciso, in conformità alla proposta fatta al direttore da questa unità, di «ritirare [tale investigatore]
dall’indagine» (in prosieguo: la «decisione 17 maggio 2002»).
14 Il 29 luglio 2002 il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato al direttore dell’[OSCURATO:PERSONA] un reclamo, ai sensi dell’art. 90 dello Statuto
del personale delle [OSCURATO:PERSONA] europee, nella versione applicabile alla presente fattispecie (in prosieguo: lo «Statuto»), in
forza dell’art. 14 del regolamento n. 1073/1999, diretto, in particolare, ad ottenere l’annullamento della decisione 17 maggio
2002, in quanto essa lasciava sussistere atti compiuti dal sig. P. nell’ambito dell’indagine riguardante l’IRELA, contrari,
secondo l’interessato, ai requisiti d’imparzialità e di obiettività, e a che gli fosse concesso il risarcimento dei danni
morali e alla carriera che gli sarebbero stati causati.
15 Il direttore dell’[OSCURATO:PERSONA] ha accusato ricezione di tale reclamo il 14 agosto 2002.
16 Il 25 settembre 2002 il legale del sig. [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una nuova lettera al direttore dell’[OSCURATO:PERSONA] e al presidente del
comitato di sorveglianza, nella quale ha ricordato le censure del suo cliente relative allo svolgimento dell’indagine riguardante
l’IRELA.
17 La relazione finale dell’indagine riguardante l’IRELA è stata inviata dal direttore dell’[OSCURATO:PERSONA], il 17 ottobre 2002, al segretario
generale della [OSCURATO:PERSONA], al segretario generale del [OSCURATO:PERSONA] europeo e alle autorità giudiziarie belghe e spagnole. Essa
è stata altresì comunicata al sig. [OSCURATO:PERSONA] il 4 novembre 2002. Le autorità giudiziarie spagnole e belghe hanno informato
l’[OSCURATO:PERSONA], rispettivamente il 13 febbraio ed il 10 marzo 2003, della loro decisione di archiviare la pratica.
18 La relazione dell’[OSCURATO:PERSONA] critica le modalità con le quali l’IRELA è stato gestito ed il ruolo ricoperto dalla [OSCURATO:PERSONA] al
riguardo. Essa chiama in causa, in particolare, tre funzionari della [OSCURATO:PERSONA], fra cui il sig. [OSCURATO:PERSONA], che hanno partecipato
alla gestione dell’IRELA, dichiarandoli responsabili di avere proposto e autorizzato un sistema di finanziamento che consentiva
irregolarità di bilancio e contabili. La relazione raccomanda l’avvio di procedimenti disciplinari nei loro riguardi.
19 Poiché il reclamo presentato il 29 luglio 2002 dal sig. [OSCURATO:PERSONA] non ha ricevuto una risposta espressa nel termine di quattro
mesi previsto dall’art. 90, n. 2, dello Statuto, il 29 novembre 2002 si è perfezionata una decisione tacita di rigetto di
tale reclamo (in prosieguo: «la decisione 29 novembre 2002)».
20 Il quotidiano spagnolo
[OSCURATO:PERSONA]
ha pubblicato, nella sua edizione dell’11 dicembre 2002, un articolo dedicato alle conclusioni dell’[OSCURATO:PERSONA] nella sua relazione
riguardante l’IRELA, intitolato «L’Unione europea chiama in causa uomini politici e funzionari spagnoli per spese ingiustificate
dell’ammontare di 3,6 milioni», che menzionava personalmente il ricorrente.
21 Il 4 febbraio 2003, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha rivolto al direttore dell’[OSCURATO:PERSONA] un reclamo diretto contro la relazione del 17 ottobre
2002 che chiudeva l’indagine dell’[OSCURATO:PERSONA].
22 Dopo aver ricevuto la relazione dell’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha incaricato il 10 febbraio 2003 l’Ufficio di investigazione e
di disciplina (in prosieguo: l’«IDOC») di procedere ad un’indagine amministrativa supplementare al fine di verificare la compatibilità
di alcuni atti con la normativa in vigore all’epoca e di verificare l’eventuale responsabilità dei dipendenti citati nella
relazione dell’[OSCURATO:PERSONA].
23 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 marzo 2003, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso,
registrato con il numero T-96/03, diretto ad ottenere, da una parte, l’annullamento della decisione 17 maggio 2002 che ha
ritirato il sig. P. dall’indagine riguardante l’IRELA, nella parte in cui ha lasciato sussistere gli atti compiuti con la
partecipazione del predetto, nonché l’annullamento della decisione 29 novembre 2002 che ha respinto tacitamente il suo reclamo,
e, dall’altra, la condanna della [OSCURATO:PERSONA] a risarcirgli il danno morale e il danno alla carriera asseritamente subiti a
causa di tali decisioni.
24 Con decisione 28 maggio 2003, il direttore dell’[OSCURATO:PERSONA] ha respinto il reclamo proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] contro la relazione
del 17 ottobre 2002, adducendo, in via principale, che la detta relazione non costituiva un atto pregiudizievole e, in via
subordinata, che le affermazioni dell’interessato riguardanti la legalità dell’indagine non erano fondate.
25 L’IDOC ha consegnato la sua relazione il 2 luglio 2003. Ivi si formula la conclusione che la partecipazione dei funzionari
della [OSCURATO:PERSONA] alla gestione dell’IRELA era compatibile con la normativa comunitaria allora vigente e che, in mancanza
di elementi che dimostrassero che tali funzionari avevano adottato nei confronti del piano di risanamento dell’IRELA un atteggiamento
incompatibile con la detta normativa, essi non potevano essere considerati responsabili. La relazione indica che l’indagine
non ha fatto emergere responsabilità individuali, bensì ha rivelato una mancanza di coordinamento tra i servizi della [OSCURATO:PERSONA]
investiti del controllo dei fondi comunitari concessi all’IRELA. La detta relazione propone infine di archiviare l’indagine
amministrativa supplementare o, in alternativa, di avviare ulteriori investigazioni che sarebbero lunghe e complesse.
26 L’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ha informato il sig. [OSCURATO:PERSONA], il 2 settembre 2003, della
propria decisione di archiviare la pratica senza provvedimenti disciplinari.
27 Con ordinanza 9 giugno 2004, causa T-96/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A-157 e II‑707), il Tribunale ha respinto
il ricorso del ricorrente citato sopra al punto 23 in quanto irricevibile. Il Tribunale ha giudicato, in particolare, che
la decisione impugnata costituiva un atto intermedio inserito nel procedimento di indagine avviato dall’[OSCURATO:PERSONA], che essa era
priva di effetti giuridici obbligatori idonei a pregiudicare gli interessi del ricorrente e a modificare la sua situazione
giuridica e che la sua eventuale illegittimità avrebbe potuto essere fatta valere dinanzi al giudice nell’ambito di un ricorso
diretto contro l’atto impugnabile conclusivo del procedimento.
Procedimento
28 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale l’8 settembre 2003, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso.
29 Con lettera 29 settembre 2003, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di ordinare alla [OSCURATO:PERSONA] l’esibizione di documenti
relativi all’indagine dell’[OSCURATO:PERSONA] e ai suoi provvedimenti.
30 Con misura di organizzazione del procedimento notificata il 30 marzo 2004, il Tribunale ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di presentare
tutti gli allegati della relazione dell’[OSCURATO:PERSONA], la relazione dell’indagine amministrativa supplementare effettuata dall’IDOC
ed il progetto di relazione elaborato da uno degli investigatori incaricato dell’indagine dell’[OSCURATO:PERSONA], che è servito per la
redazione della relazione finale di tale ufficio. Il Tribunale ha inoltre chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di indicare quali modifiche
sarebbero state apportate al progetto di relazione dell’[OSCURATO:PERSONA] e quali atti dell’indagine sarebbero stati riesaminati, nonché
di esporre le ragioni per cui l’[OSCURATO:PERSONA] non aveva analizzato più precisamente il ruolo della DG «Controllo finanziario».
31 [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto i documenti richiesti e ha risposto ai quesiti del Tribunale il 10 maggio 2004, produzioni e risposte
a proposito delle quali il ricorrente ha comunicato le sue osservazioni il 1
o
luglio 2004.
32 Ai sensi degli artt. 14 e 51 del suo regolamento di procedura, il Tribunale, ascoltate le parti, ha deciso, il 6 giugno 2005,
di rinviare la causa alla Quarta Sezione composta da cinque giudici.
33 Con misura di organizzazione del procedimento notificata il 27 giugno 2005, il Tribunale ha chiesto alle parti di produrre
il reclamo del 4 febbraio 2003, menzionato sopra al punto 21, e di indicare, per quanto riguarda la candidatura del ricorrente
ad un posto di direttore, menzionata nei suoi scritti, le circostanze relative al posto vacante, la natura di quest’ultimo
e la procedura seguita per l’assegnazione. Il Tribunale ha chiesto inoltre alla convenuta di fornire esempi di atti pregiudizievoli
idonei, a parere della medesima, ad essere impugnati con un reclamo ai sensi dell’art. 14 del regolamento n. 1073/1999 e di
spiegare le ragioni per cui taluni passaggi del progetto di relazione dell’[OSCURATO:PERSONA], relativi al ruolo e alle responsabilità della
DG «Controllo finanziario» riguardo all’IRELA, erano stati soppressi nella versione finale della detta relazione. La convenuta
ed il ricorrente hanno risposto ai quesiti del Tribunale, rispettivamente il 5 ed il 9 agosto 2005.
34 Le parti hanno esposto le loro difese orali e risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza svoltasi il 14 settembre 2005.
35 [OSCURATO:PERSONA], con lettera 23 settembre 2005, ha voluto fornire precisazioni in merito ad alcune questioni affrontate durante
l’udienza relative alla diffusione della relazione dell’[OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dei suoi servizi e all’eventuale inserimento della
detta relazione nel fascicolo personale del ricorrente.
36 Con ordinanza 26 ottobre 2005, il presidente della Quarta Sezione ampliata del Tribunale ha riaperto la fase orale al fine
di inserire nel fascicolo le informazioni così trasmesse e di permettere al ricorrente di far conoscere le proprie eventuali
osservazioni sugli elementi complementari trasmessi dalla [OSCURATO:PERSONA].
37 Il ricorrente non ha prodotto osservazioni nei termini assegnati dal Tribunale.
38 Il presidente della Quarta Sezione ampliata ha chiuso la fase orale del procedimento con decisione 3 gennaio 2006.
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
39 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione 17 maggio 2002 che ha ritirato il sig. P. dall’indagine riguardante l’IRELA, nella parte in cui lascia
sussistere gli atti compiuti con la partecipazione del predetto senza riesaminarli, annullarli o prescriverne di nuovi;
– annullare la decisione 29 novembre 2002 che ha respinto tacitamente il suo reclamo del 29 luglio 2002, proposto avverso la
decisione 17 maggio 2002;
– annullare la relazione dell’[OSCURATO:PERSONA] del 17 ottobre 2002 che chiude l’indagine relativa all’IRELA;
– annullare la decisione 28 maggio 2003 del direttore dell’[OSCURATO:PERSONA] che respinge il reclamo presentato dal ricorrente, il 4 febbraio
2003, avverso tale relazione;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] a pagargli una somma provvisoriamente stimata in EUR 10 000 a titolo di risarcimento del danno morale
subito;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] a pagargli 1 euro in via provvisoria a titolo di risarcimento del danno alla carriera subito;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] a rimborsargli le spese sostenute per la propria difesa nell’ambito dell’indagine e dei suoi reclami
amministrativi diretti contro la decisione 17 maggio 2002 e la relazione dell’[OSCURATO:PERSONA] del 17 ottobre 2002;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
40 [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso in quanto irricevibile nel suo insieme o, in via subordinata, nella parte relativa alla domanda di annullamento
delle due prime decisioni impugnate;
– in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato;
– condannare il ricorrente alle spese.
In diritto
Sulle conclusioni dirette all’annullamento della decisione 17 maggio 2002 e della decisione 29 novembre 2002
41 Il primo ed il secondo capo delle conclusioni formulate nell’ambito del presente ricorso, che tendono all’annullamento delle
decisioni 17 maggio e 29 novembre 2002, riprendono tali e quali le conclusioni precedentemente sviluppate nella causa T-96/03.
Alla data di presentazione dell’odierno ricorso, l’8 settembre 2003, la loro ricevibilità era dunque inficiata da una situazione
di litispendenza, che il Tribunale deve, in ogni caso, rilevare d’ufficio (sentenze della Corte 26 maggio 1971, cause riunite
45/70 e 49/70, Bode/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 465, punto 11, e del Tribunale 12 dicembre 1996, causa T‑99/95, Stott/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2227, punti 22 e 23). Del resto, come indicato sopra al punto 27, il Tribunale ha constatato, con l’ordinanza
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], l’irricevibilità di tali conclusioni, in quanto non dirette contro un atto impugnabile.
42 Risulta da quanto precede che il primo ed il secondo capo delle conclusioni del presente ricorso sono in quanto tali irricevibili.
Ciò non esclude che gli argomenti addotti a loro sostegno possano essere presi in considerazione per valutare, se del caso,
la legittimità di atti successivi a quelli oggetto delle dette conclusioni.
Sulle conclusioni dirette all’annullamento della decisione 28 maggio 2003 che respinge il reclamo proposto dal ricorrente,
il 4 febbraio 2003, contro la relazione dell’[OSCURATO:PERSONA]
43 Secondo una costante giurisprudenza, le conclusioni dirette avverso il provvedimento di rigetto di un reclamo comportano come
effetto che il giudice sia chiamato a conoscere dell’atto contestato con il reclamo e sono come tali prive di contenuto autonomo
(sentenza della Corte 17 gennaio 1989, causa 293/87, Vainker/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 23, punto 8). Occorre dunque affermare
che il terzo capo delle conclusioni, diretto contro la relazione dell’[OSCURATO:PERSONA], ed il quarto capo delle dette conclusioni, diretto
contro il provvedimento di rigetto del reclamo presentato avverso tale relazione, hanno come unico oggetto una domanda di
annullamento della relazione dell’[OSCURATO:PERSONA] del 17 ottobre 2002 (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 23 marzo 2004, causa
T-310/02, Theodorakis/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A-95 e II‑427, punto 19).
Sulle conclusioni dirette all’annullamento della relazione 17 ottobre 2002 dell’[OSCURATO:PERSONA]
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
44 [OSCURATO:PERSONA] afferma che l’atto impugnato costituisce un atto preparatorio non arrecante pregiudizio e non può essere oggetto
di una domanda di annullamento. Una relazione d’indagine dell’[OSCURATO:PERSONA], come pure l’indagine e le misure di organizzazione prese
nell’ambito del suo svolgimento, sarebbero soltanto tappe preparatorie che non pregiudicano la decisione finale dell’amministrazione.
Pertanto, l’affermazione di ogni genere di irregolarità procedurali che avrebbero inficiato l’indagine, anche se queste fossero
vere, non potrebbe invalidare la conclusione secondo cui la relazione controversa ha il carattere di un atto preparatorio
e non di un atto arrecante pregiudizio, in mancanza di qualsivoglia modifica della situazione giuridica dell’interessato.
La violazione di norme procedurali non dimostrerebbe che è stato adottato un atto arrecante pregiudizio, ma potrebbe per contro
essere fatta valere incidentalmente contro una decisione finale dell’amministrazione avente, invece, carattere pregiudizievole.
La convenuta aggiunge che il supposto pregiudizio degli interessi morali e delle prospettive di carriera del ricorrente è
irrilevante, perché si tratterebbe di considerazioni fattuali e non di conseguenze vincolanti della relazione che modificano
la situazione giuridica dell’interessato. Essa sostiene del pari che l’[OSCURATO:PERSONA], nonostante la sua indipendenza funzionale, non
dispone di alcun potere decisionale e che le sue relazioni d’indagine non hanno alcun effetto giuridico vincolante, essendo
la loro finalità, in particolare, di preparare un procedimento disciplinare.
45 Il ricorrente sostiene che il suo ricorso è ricevibile, perché ritiene che la relazione dell’[OSCURATO:PERSONA] costituisca un atto che
gli arreca pregiudizio. Egli afferma che tale relazione incide direttamente e immediatamente sulla sua situazione giuridica,
a motivo delle irregolarità in essa contenute. La relazione costituirebbe la conclusione di un procedimento complesso segnato
dall’irregolarità di atti di indagine anteriori o di astensioni dell’[OSCURATO:PERSONA], dalla violazione dei principi di equità, di imparzialità,
di tutela del legittimo affidamento e di buona amministrazione, nonché dalla violazione dei diritti della difesa. Essa sarebbe
stata adottata in condizioni irregolari, perché senza il concorso del solo investigatore rimasto abilitato fino al termine
dell’indagine e senza essere stata sottoposta al ricorrente, ancorché questi fosse personalmente chiamato in causa. Il sig. [OSCURATO:PERSONA]
afferma che tale relazione incide direttamente ed immediatamente sui suoi interessi morali, da una parte, perché lo riguarda
di persona e gli imputa a torto la responsabilità delle irregolarità constatate e, dall’altra, perché è stata comunicata alla
[OSCURATO:PERSONA] e alle autorità giudiziarie spagnole e belghe ed è stata oggetto di pubblicità negli organi di stampa. La relazione
sarebbe del pari idonea a pregiudicare la carriera del ricorrente e sembrerebbe effettivamente aver ostacolato la sua promozione
ad un posto di direttore per cui egli aveva fatto domanda. Il ricorrente sostiene che la relazione dell’[OSCURATO:PERSONA] riveste una natura
decisionale dal momento che scaturisce da una decisione del direttore dell’[OSCURATO:PERSONA], come previsto dal regolamento n. 1073/99.
Egli afferma, infine, che il procedimento d’indagine interna condotto dall’[OSCURATO:PERSONA] deve essere considerato distinto dal procedimento
disciplinare a motivo dell’indipendenza funzionale dell’[OSCURATO:PERSONA].
Giudizio del Tribunale
46 Il ricorso è diretto contro l’atto adottato dall’[OSCURATO:PERSONA] sotto l’autorità del suo direttore che ha fissato le conclusioni della
relazione di chiusura dell’indagine relativa all’IRELA.
47 Secondo una giurisprudenza costante, costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento
ai sensi dell’art. 230 CE i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi
di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questi (sentenze della Corte 11 novembre 1981,
causa 60/81, IBM/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2639, punto 9, e 14 febbraio 1989, causa 346/87, Bossi/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 303,
punto 23).
48 Orbene, una relazione come quella che l’[OSCURATO:PERSONA] ha redatto al termine delle sue indagini esterna ed interna riguardanti l’IRELA
non modifica in modo rilevante la situazione giuridica delle persone che, come il ricorrente, sono in essa nominate.
49 Invero, la relazione conclusiva di un’indagine, che costituisce un documento compiuto, adottato al termine di un procedimento
amministrativo autonomo da parte di un servizio dotato di indipendenza funzionale, non può, per tale fatto, essere qualificata
come misura preparatoria dei procedimenti amministrativi o giudiziari che possono svilupparsi al suo seguito ma che possono
anche svilupparsi parallelamente o anteriormente all’intervento dell’[OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, il carattere conclusivo di una relazione
dell’[OSCURATO:PERSONA] rispetto al procedimento che regola le indagini di tale ufficio non gli conferisce per questo la natura di un atto
produttivo di effetti giuridici obbligatori.
50 Infatti, le relazioni con cui si concludono le indagini dell’[OSCURATO:PERSONA] e la cui stesura e trasmissione mettono fine all’incarico
di tale ufficio contengono, oltre all’illustrazione di fatti constatati, l’esposizione delle conclusioni che ne derivano,
nonché delle raccomandazioni relative ai provvedimenti, in particolare disciplinari e penali, che, secondo l’[OSCURATO:PERSONA], potrebbero
essere assunti sulla base delle dette relazioni – conclusioni e raccomandazioni che vengono trasmesse alle autorità competenti
degli Stati membri nonché alle istituzioni interessate affinché esse decidano se si deve o meno darvi seguito. Anche se l’[OSCURATO:PERSONA]
può, nelle sue relazioni, raccomandare l’adozione di atti dotati di effetti giuridici obbligatori pregiudizievoli per le persone
interessate, il parere che esso formula a tale riguardo non comporta alcun vincolo, anche procedurale, per le autorità alle
quali è destinato.
51 Risulta, a tale proposito, dalle disposizioni del regolamento n. 1073/1999, e in particolare dal tredicesimo ‘considerando’
e dall’art. 9 di tale regolamento, che le conclusioni dell’[OSCURATO:PERSONA] contenute in una relazione finale non possono comportare l’apertura
automatica di procedimenti giudiziari o disciplinari, dal momento che le autorità competenti sono libere di decidere i provvedimenti
da prendere in base alla relazione finale e sono dunque le sole a poter adottare decisioni eventualmente idonee a incidere
sulla situazione giuridica delle persone nei confronti delle quali la relazione abbia raccomandato l’avvio dei detti procedimenti
(ordinanza del Tribunale 13 luglio 2004, causa T‑29/03, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2923, punto 37).
52 È pacifico d’altronde che, nel caso di specie, sebbene la relazione controversa raccomandasse l’avvio di un procedimento disciplinare
nei confronti del ricorrente, un tale procedimento non è stato avviato, posto che l’APN ha, al contrario, comunicato al sig. [OSCURATO:PERSONA],
il 2 settembre 2003, che aveva deciso di archiviare la pratica senza provvedimenti disciplinari.
53 A seguito di tale decisione di chiusura, accompagnata dalla precisazione secondo cui la responsabilità del ricorrente non
era stata riconosciuta dall’APN nella vicenda che aveva dato luogo all’indagine dell’[OSCURATO:PERSONA], la relazione impugnata non poteva
più legittimamente fungere da fondamento per nessuna decisione successiva dell’APN relativa al ricorrente stesso, né essere
presa in considerazione in alcun modo, a differenza, per esempio, di un rapporto informativo, nell’ambito della gestione della
carriera dell’interessato. Inoltre, la relazione non ha avuto conseguenze sul piano penale, dato che le autorità giudiziarie
belghe e spagnole hanno informato l’[OSCURATO:PERSONA], rispettivamente il 13 febbraio ed il 10 marzo 2003, della loro decisione di archiviare
la pratica, come è stato indicato sopra al punto 17. Ne consegue che la relazione impugnata non può incidere, in tali circostanze,
sulla situazione professionale dell’interessato.
54 Gli argomenti del ricorrente relativi allo svolgimento dell’indagine e al contenuto della relazione non possono modificare
tali valutazioni.
55 Se invocate nell’ambito di un ricorso di annullamento, eventuali irregolarità procedurali e violazioni di formalità prescritte
ad substantiam, che abbiano – come asserito nel caso di specie – inficiato una relazione d’indagine dell’[OSCURATO:PERSONA], non sono idonee
a conferire a tale relazione il carattere di un atto pregiudizievole. Tali violazioni possono essere contestate soltanto a
sostegno di un ricorso diretto contro un successivo atto impugnabile, nella misura in cui abbiano influenzato il suo contenuto,
e non in modo indipendente in assenza di un tale atto (v., in tal senso, sentenza della Corte 10 dicembre 1987, cause riunite
da 181/86 a 184/86, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4991, punti 10, 22, 25, 33, 35, 36 e 38).
56 Inoltre, anche ammettendo che la relazione dell’[OSCURATO:PERSONA] incida sugli interessi morali del ricorrente, in quanto, da una parte,
lo riguarderebbe di persona e gli addebiterebbe a torto la responsabilità delle irregolarità constatate e, dall’altra, sarebbe
stata comunicata alla [OSCURATO:PERSONA] e alle autorità giudiziarie spagnole e belghe e sarebbe stata oggetto di pubblicità nella
stampa, simili circostanze, idonee a concretizzare un pregiudizio, non possono conferire alla detta relazione il carattere
di un atto arrecante pregiudizio ai sensi dell’art. 230 CE.
57 Infine, non incide sul carattere impugnabile o meno delle relazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] la circostanza che esse siano adottate, sotto
l’autorità del direttore, con un atto dell’[OSCURATO:PERSONA], che sarebbe consistito, nel caso di specie, nell’adozione e nella trasmissione
alle autorità interessate, il 17 ottobre 2002, della relazione controversa.
58 Risulta da quanto precede che la domanda di annullamento della relazione dell’[OSCURATO:PERSONA] del 17 ottobre 2002 relativa all’IRELA
è diretta contro un documento privo di effetti giuridici obbligatori idonei a pregiudicare gli interessi del ricorrente modificando
in modo rilevante la sua situazione giuridica. Le conclusioni dirette all’annullamento della detta relazione sono, di conseguenza,
irricevibili.
Sulle conclusioni dirette al risarcimento dei danni asseriti
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
59 [OSCURATO:PERSONA], che eccepisce l’irricevibilità del ricorso nel suo complesso, afferma che l’irricevibilità della domanda di
annullamento comporta, di conseguenza, quella della domanda di risarcimento del danno quando esiste, come nel caso di specie,
un legame stretto tra le due domande.
60 Inoltre, dato che il reclamo diretto contro la relazione dell’[OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente ha inviato il 4 febbraio 2003 al direttore
dell’[OSCURATO:PERSONA] non contiene una domanda risarcitoria, la domanda di risarcimento del danno del sig. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe del pari
irricevibile ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto, cui rinvia il regolamento n. 1073/1999.
61 Il ricorrente sostiene che la sua domanda di risarcimento del danno causato dall’illegittimità della relazione dell’[OSCURATO:PERSONA] e
dalle gravi mancanze commesse da quest’ultimo nei suoi confronti è ricevibile.
Giudizio del Tribunale
– Quanto all’obbligo di previo reclamo
62 Risulta dal fascicolo che, nel suo reclamo del 4 febbraio 2003 avverso la relazione dell’[OSCURATO:PERSONA], il ricorrente si è limitato,
per quanto riguarda il danno di cui chiede il risarcimento col presente ricorso, a «riservarsi la facoltà di chiedere il risarcimento
del danno materiale e morale estremamente grave che tale relazione gli ha causato e rischia di causargli per l’avvenire».
63 La posizione della parte convenuta si basa sull’idea che l’art. 14 del regolamento n. 1073/1999 renda obbligatorio un reclamo
ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto prima di ogni ricorso di un funzionario o agente contro una decisione dell’[OSCURATO:PERSONA],
indipendentemente dal fatto che tale ricorso miri all’annullamento di un atto o al risarcimento di un danno. Di conseguenza,
un ricorso per risarcimento del danno dovrebbe, per essere ricevibile, essere stato preceduto da un reclamo avente il medesimo
oggetto. Una deroga potrebbe essere ammessa soltanto nel caso in cui la domanda di risarcimento del danno fosse chiaramente
accessoria rispetto a una domanda di annullamento preceduta da un reclamo e ricevibile – il che non sarebbe il caso di specie.
64 Tuttavia, l’art. 14 del regolamento n. 1073/1999 prevede la possibilità di un reclamo dinanzi al direttore dell’[OSCURATO:PERSONA] soltanto
avverso un atto arrecante pregiudizio, e non nel caso di una domanda di risarcimento del danno che sia fondata su azioni od
omissioni asseritamente illecite dell’[OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di un’indagine. Occorre dunque valutare se l’interpretazione estensiva
di tale disposizione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda l’obbligo di previo reclamo sia giustificata.
65 Tale valutazione impone di stabilire se la controversia debba essere ricondotta al contenzioso generale della responsabilità
extracontrattuale di cui all’art. 235 CE e all’art. 288 CE, oppure a quello relativo ai rapporti tra la [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi
agenti, di cui all’art. 236 CE. Infatti, nel primo caso, il giudice può essere direttamente chiamato a conoscere delle domande
di risarcimento del danno. Nel secondo caso, per contro, un ricorso diretto al risarcimento del danno causato non già da un
atto lesivo di cui si chiede l’annullamento, bensì da diversi illeciti ed omissioni addebitati all’amministrazione, deve,
secondo la giurisprudenza, essere preceduto da un procedimento in due fasi. Tale procedimento deve imperativamente iniziarsi
con una domanda volta ad ottenere dall’APN il risarcimento dei danni lamentati e proseguire, eventualmente, con la proposizione
di un reclamo avverso la decisione di rigetto della domanda (sentenza del Tribunale 13 luglio 1993, causa T-20/92, Moat/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑799, punto 47).
66 Orbene, nella presente controversia, il ricorrente non chiama in causa la [OSCURATO:PERSONA] in qualità di APN a cui egli appartiene
come funzionario, ma come istituzione a cui è collegato l’[OSCURATO:PERSONA], servizio dotato di autonomia funzionale, i cui rapporti con
il personale delle diverse istituzioni esulano dalle abituali norme che regolano le relazioni tra i funzionari e gli agenti
e la loro APN. Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] si trovi, nella presente controversia, come in ogni ricorso diretto contro l’[OSCURATO:PERSONA],
in posizione di convenuta deriva dal collegamento amministrativo e di bilancio di tale servizio con l’istituzione interessata
e dalla mancanza di personalità giuridica del medesimo. Al riguardo, è sufficiente notare che, se il sig. [OSCURATO:PERSONA] non fosse
stato dipendente della [OSCURATO:PERSONA], ma di un’altra istituzione, è comunque alla [OSCURATO:PERSONA] che egli avrebbe dovuto rivolgere
una domanda di risarcimento dei danni secondo lui subiti per il comportamento dell’[OSCURATO:PERSONA].
67 Inoltre, la controversia non riguarda atti o comportamenti della [OSCURATO:PERSONA] relativi alla carriera del ricorrente, dato che
la relazione dell’[OSCURATO:PERSONA] non ha di per sé alcun effetto giuridico sulla sua situazione professionale, come si è affermato precedentemente.
Con le censure che egli deduce, relative alle mancanze che l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso nei suoi confronti nel corso dell’indagine
relativa all’IRELA, a causa delle quali la relazione conterrebbe valutazioni e conclusioni sfavorevoli nei suoi riguardi,
il sig. [OSCURATO:PERSONA] si trova nella stessa situazione di ogni persona, dipendente delle [OSCURATO:PERSONA] o meno, che venga chiamata
in causa da una relazione dell’[OSCURATO:PERSONA]. La circostanza che le constatazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] riguardanti il ricorrente vertano sul suo
ruolo, come dipendente della [OSCURATO:PERSONA], nella gestione e nel funzionamento dell’IRELA non cambia l’oggetto della controversia,
la quale verte non sull’attività professionale del sig. [OSCURATO:PERSONA], ma sul modo in cui l’[OSCURATO:PERSONA] ha condotto e concluso un’indagine
che lo indica per nome e gli addebita la responsabilità delle irregolarità constatate.
68 La circostanza che il sig. [OSCURATO:PERSONA] abbia, ai sensi dell’art. 14 del regolamento n. 1073/1999, allora applicabile, presentato
un reclamo al direttore dell’[OSCURATO:PERSONA] secondo le modalità previste dall’art. 90, n. 2, dello Statuto per ottenere l’annullamento
della relazione dell’[OSCURATO:PERSONA] è irrilevante a tale proposito.
69 Infatti, da una parte, l’organizzazione dei mezzi di ricorso e, in tale ambito, l’applicabilità dello Statuto sono questioni
di diritto che non dipendono dalla volontà delle parti. Dall’altra, l’art. 14 del regolamento n. 1073/1999 non era applicabile,
poiché prevede la possibilità di un reclamo soltanto avverso un atto arrecante pregiudizio; orbene, risulta da quanto precede
che la relazione dell’[OSCURATO:PERSONA] non costituiva un atto di questo tipo e che, di conseguenza, la disposizione menzionata non rendeva
il procedimento di reclamo precontenzioso applicabile alla controversia.
70 Certo, dopo l’entrata in vigore, il 1
o
maggio 2004, delle nuove disposizioni dello Statuto, è stato inserito un art. 90 bis riguardante l’[OSCURATO:PERSONA], il quale prevede
per la persona interessata, oltre alla possibilità, già prima esistente, di sottoporre al direttore dell’[OSCURATO:PERSONA] un reclamo ai
sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto diretto contro un atto dell’[OSCURATO:PERSONA] per essa pregiudizievole in relazione ad un’indagine
dell’[OSCURATO:PERSONA], quella di sottoporre allo stesso direttore una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, del detto Statuto, invitandolo
a prendere nei suoi confronti una decisione correlata a un’indagine dell’[OSCURATO:PERSONA].
71 Tuttavia, prima dell’entrata in vigore di tale nuova disposizione e nel silenzio dell’art. 14 del regolamento n. 1073/1999
su tale punto, un tale collegamento con il contenzioso statutario non era previsto relativamente alle domande di risarcimento
danni correlate a indagini dell’[OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente non era dunque tenuto a seguire la procedura stabilita dall’art. 90 dello
Statuto per presentare una tale domanda di risarcimento danni. Stanti tali premesse, le domande di risarcimento danni formulate
nel presente ricorso non possono essere respinte per il fatto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non ha rispettato una procedura che non
era prevista nei testi in vigore al momento dei fatti.
72 Del resto, occorre ricordare che, in occasione del suo reclamo del 4 febbraio 2003, diretto contro la relazione dell’[OSCURATO:PERSONA],
il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha prospettato, in termini certamente ipotetici, il proprio diritto di chiedere il risarcimento del danno
causato dalla relazione. Anche se tale menzione non può essere considerata come una domanda preliminare di risarcimento danni
in senso formale, occorre ricordare che lo scopo del reclamo è di consentire all’APN di prendere posizione su una questione
statutaria prima dell’avvio di un ricorso. La convenuta non può dunque ragionevolmente sostenere, nelle circostanze del caso
di specie, di essere stata privata della possibilità di prepararsi previamente ad un ricorso per risarcimento.
73 Secondo una giurisprudenza costante, i reclami amministrativi di cui all’art. 90, n. 2, dello Statuto non sono assoggettati
ad alcun requisito formale ed il loro contenuto dev’essere interpretato e compreso dall’amministrazione con tutta la diligenza
che una grande organizzazione ben attrezzata deve ai suoi amministrati, ivi compresi i suoi dipendenti (sentenza della Corte
9 marzo 1978, causa 54/77, Herpels/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 585, punto 47).
74 Nel caso di specie, occorre considerare che la [OSCURATO:PERSONA] è stata messa in condizione di pronunciarsi sui fondamenti della
domanda di risarcimento danni del sig. [OSCURATO:PERSONA], sia nella fase amministrativa sia nella fase contenziosa della controversia,
e che, pertanto, anche se fosse applicabile l’art. 90 dello Statuto, un mancato reclamo preliminare non può ostare alle domande
di risarcimento del ricorrente per il fatto che egli non avrebbe formalmente domandato, preliminarmente al suo ricorso, una
riparazione in forma diversa da quella dell’annullamento della relazione.
– Quanto al collegamento tra la domanda di risarcimento danni e la domanda di annullamento
75 La convenuta non può avvalersi della giurisprudenza secondo cui, quando esiste uno stretto collegamento tra una domanda di
risarcimento danni e una domanda di annullamento, l’irricevibilità della domanda di annullamento implica di conseguenza quella
della domanda di risarcimento (sentenza Bossi/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 47, punto 31).
76 Infatti, tale giurisprudenza mira espressamente ad evitare che un dipendente che non abbia impugnato tempestivamente una decisione
dell’APN che gli arreca pregiudizio aggiri tale preclusione presentando un ricorso per responsabilità fondato sull’asserita
illegittimità di tale decisione (sentenze della Corte 15 dicembre 1966, causa 59/65, Schreckenberg/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 733,
in particolare pag. 744; 12 dicembre 1967, causa 4/67, Collignon/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 429, in particolare pag. 439, e 7
ottobre 1987, causa 401/85, Schina/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3911, punti 10 e 13).
77 Lo stesso ragionamento non può valere quando l’irricevibilità della domanda di annullamento derivi non dal suo carattere tardivo,
ma dalla natura dell’atto impugnato che, anche se non permette all’interessato di ottenerne l’annullamento, può però cagionargli
un danno risarcibile.
78 Infatti, i singoli che, per le condizioni di ricevibilità di cui all’art. 230, quarto comma, CE, non possono impugnare direttamente
alcuni atti o provvedimenti comunitari, hanno tuttavia la possibilità di contestare un comportamento privo di carattere decisionale,
che perciò non può formare oggetto di un ricorso di annullamento, presentando un ricorso per responsabilità extracontrattuale
ai sensi degli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE, qualora un simile comportamento sia di natura tale da far sorgere la
responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] (sentenza del Tribunale 15 gennaio 2003, cause riunite T-377/00, T‑379/00, T-380/00, T-260/01
e T‑272/01, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1, punto 123). I singoli hanno la facoltà, nell’ambito
di un tale ricorso per responsabilità, di far valere illegittimità che sarebbero state commesse all’epoca della stesura e
dell’adozione di una relazione amministrativa, benché questa non sia una decisione che incide direttamente sui diritti delle
persone in essa menzionate (sentenza della Corte 10 luglio 2001, causa C‑315/99 P, [OSCURATO:PERSONA]/Corte dei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5281,
punti 29 e 30).
79 Inoltre, l’azione risarcitoria è un rimedio giurisdizionale autonomo, dotato di una sua particolare funzione nell’ambito del
regime dei mezzi di tutela giurisdizionale e subordinato, quanto al suo esercizio, a condizioni attinenti al suo specifico
oggetto (v. sentenza della Corte 23 marzo 2004, causa C‑234/02 P, Mediatore/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2803, punto 59 e giurisprudenza
ivi citata).
80 Pertanto, l’azione risarcitoria proposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e diretta al risarcimento dei danni morali e alla carriera che
sarebbero derivati da irregolarità commesse dall’[OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’indagine relativa all’IRELA e della stesura della successiva
relazione deve essere considerata, per quanto riguarda la sua ricevibilità, indipendentemente dal ricorso di annullamento.
81 Da quanto precede consegue che le conclusioni del ricorrente dirette ad ottenere il risarcimento dei danni che il comportamento
dell’[OSCURATO:PERSONA] gli avrebbe causato devono essere dichiarate ricevibili.
Sul merito
Argomenti delle parti
82 Il ricorrente afferma che le irregolarità commesse dall’[OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’indagine relativa all’IRELA e al momento dell’adozione
della relazione del 17 ottobre 2002 costituiscono altrettanti errori nello svolgimento dell’attività amministrativa, che gli
hanno causato un grave danno morale e un danno alla carriera.
83 Egli sviluppa nel suo ricorso sei ordini di motivi relativi alle irregolarità asserite.
84 In primo luogo, la decisione dell’[OSCURATO:PERSONA] di rimuovere il sig. P. dall’indagine non soddisferebbe l’obbligo di motivazione imposto
dall’art. 253 CE e dall’art. 25 dello Statuto, dal momento che il sig. [OSCURATO:PERSONA] ne sarebbe stato informato soltanto tramite
la notifica che gli è stata fatta il 17 maggio 2002 dal capo dell’unità «Magistrati, consiglio e seguito giudiziario», la
quale non indicherebbe i motivi precisi di tale decisione.
85 In secondo luogo, l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato i diritti della difesa, nonché il principio di tutela del legittimo affidamento ed
il principio di buona amministrazione. La relazione di controllo contabile esterno del 14 dicembre 2000 riguardante l’IRELA
non sarebbe stata comunicata al sig. [OSCURATO:PERSONA] in tempo utile per la sua audizione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], il 22 febbraio 2001.
Al momento di tale audizione, gli investigatori gli avrebbero fatto capire che egli veniva sentito come testimone e non per
decidere in merito alla sua responsabilità. Egli non avrebbe nemmeno disposto, al momento della sua audizione, e successivamente
in sede di risposta ai quesiti scritti ulteriormente postigli, delle informazioni necessarie alla sua difesa, in particolare
degli elementi di prova raccolti dall’[OSCURATO:PERSONA] contro di lui. I diritti della difesa e l’art. 4 della decisione 1999/396 sarebbero
stati altresì violati per il fatto che la relazione dell’[OSCURATO:PERSONA] e i suoi allegati non gli sarebbero stati sottoposti prima dell’adozione
della detta relazione.
86 In terzo luogo, il ricorrente sostiene che la relazione dell’[OSCURATO:PERSONA] è stata predisposta in violazione delle disposizioni dell’art. 6,
nn. 1-3, e dell’art. 9, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1073/99, nonché del principio di obiettività delle indagini dell’[OSCURATO:PERSONA],
dal momento che il solo investigatore rimasto incaricato dell’indagine fino al termine di quest’ultima non vi avrebbe preso
parte. Il progetto di relazione elaborato da tale investigatore prima della sua partenza dall’[OSCURATO:PERSONA] all’inizio del mese di
settembre 2002 sarebbe stato sostanzialmente diverso dalla relazione finale, la quale non presenta del resto la sua firma.
Il ricorrente afferma che le relazioni di indagine dell’[OSCURATO:PERSONA] devono essere approntate dagli investigatori e che il direttore
dell’[OSCURATO:PERSONA] non è abilitato dal regolamento n. 1073/99 né ad adottare né a modificare unilateralmente una relazione di indagine.
87 In quarto luogo, il ricorrente sostiene che l’indagine non è stata condotta, come previsto dal regolamento n. 1073/99, nel
rispetto dei principi fondamentali del diritto comunitario e nel rispetto dello Statuto, segnatamente dell’art. 14 di quest’ultimo.
Infatti, dal momento che il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito all’[OSCURATO:PERSONA] seri indizi relativi ad un conflitto di interessi in capo
ad un investigatore, l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto assicurarsi che gli atti compiuti da tale investigatore e le impostazioni date
all’indagine si imponevano obiettivamente e non derivavano dal conflitto di interessi da lui denunciato. La pertinenza delle
censure allora avanzate dal sig. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe confermata dalla motivazione contraddittoria della decisione del 28 maggio
2003 che ha respinto il suo reclamo diretto contro la relazione controversa, in quanto tale decisione riconoscerebbe che il
ritiro del sig. P. era indispensabile per l’obiettività dell’indagine pur affermando che il suo intervento non aveva avuto
conseguenze pregiudizievoli.
88 In quinto luogo, l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso errori manifesti nella sua valutazione del ruolo effettivo del sig. P., da una parte,
per quanto riguarda i controlli effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] sull’IRELA, a motivo delle pregresse responsabilità dell’investigatore
alla DG «Controllo finanziario» e, dall’altra, negando che il conflitto di interessi in capo al sig. P. avesse avuto incidenze
sull’indagine, quando invece questi aveva svolto un ruolo preponderante ed essenziale nell’impostazione e nello svolgimento
dell’indagine, come sarebbe confermato dalla versione finale della relazione.
89 In sesto luogo, il ricorrente sostiene che i principi di equità e di imparzialità sono stati violati. L’[OSCURATO:PERSONA], pur avendo ammesso
che l’indipendenza e l’obiettività del sig. P. non potevano essere garantite e ritirato, per tale motivo, l’interessato dall’indagine,
non ne avrebbe tratto le debite conseguenze, lasciando sussistere gli atti compiuti dal sig. P. [OSCURATO:PERSONA], la responsabilità dei
funzionari della DG «Controllo finanziario» sarebbe stata taciuta nella relazione dell’[OSCURATO:PERSONA], dato che tale relazione attribuiva
invece la responsabilità principale delle irregolarità constatate ai funzionari della [OSCURATO:PERSONA] che avevano partecipato
alla gestione dell’IRELA, in particolare al ricorrente.
90 A sostegno della sua domanda risarcitoria, il sig. [OSCURATO:PERSONA] afferma che l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe così commesso due gravi mancanze,
la prima affidando la sua indagine sull’IRELA a un dipendente la cui imparzialità non poteva essere formalmente garantita,
il che sarebbe dimostrato dalla decisione 17 maggio 2002, la seconda adottando conclusioni che non si basavano su fatti sufficientemente
probanti, ciò che risulterebbe dall’indagine supplementare disposta dall’APN.
91 Il ricorrente sostiene che le mancanze così commesse dall’[OSCURATO:PERSONA] gli hanno causato pregiudizi di due ordini. Da un lato, l’[OSCURATO:PERSONA]
avrebbe pregiudicato la sua serenità di animo, il suo onore e la sua reputazione professionale lasciando sussistere sospetti
ingiustificati sul suo conto e facendogli temere l’avvio di procedimenti disciplinari e penali fino all’archiviazione della
pratica da parte delle competenti autorità giudiziarie e amministrative, causandogli così un danno morale. Il sig. [OSCURATO:PERSONA]
fa valere a tale titolo la lunghezza del procedimento, la gravità delle conclusioni dell’[OSCURATO:PERSONA] nei suoi riguardi e la pubblicità
che è stata data loro nella stampa. Dall’altro lato, il ricorrente avrebbe subito un danno alla carriera, poiché la sua domanda
ad un posto di direttore non è stata accettata nonostante egli ne avesse assicurato la copertura ad interim e dunque soddisfacesse
le condizioni richieste per esservi nominato.
92 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le condizioni per il sorgere della responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] non sono soddisfatte,
dal momento che nessun comportamento illecito le può essere addebitato, posto che l’indagine dell’[OSCURATO:PERSONA] si è svolta e la relazione
è stata approntata secondo i richiesti criteri di obiettività ed imparzialità.
93 In primo luogo, la convenuta afferma che la decisione 17 maggio 2002 soddisfaceva l’obbligo di motivazione e che il ricorrente
fa valere a torto l’art. 25 dello Statuto, dato che la disposizione applicabile è l’art. 14 del regolamento n. 1073/99.
94 In secondo luogo, essa sostiene che i diritti della difesa non sono stati violati. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe disposto di
un termine sufficientemente ampio prima della sua audizione per esaminare la relazione di controllo contabile esterno relativa
all’IRELA e di tutte le informazioni utili per la sua difesa nel corso dell’indagine. Gli investigatori non avrebbero indotto
l’interessato in errore per quanto riguarda l’oggetto dell’indagine, e i numerosi quesiti che gli sono stati posti gli avrebbero
permesso di essere perfettamente consapevole dei fatti idonei ad essergli imputati. Inoltre, né il regolamento n. 1073/99
né l’art. 4 della decisione 1999/396 prevedrebbero la comunicazione del progetto di relazione dell’[OSCURATO:PERSONA] alla persona interessata,
ma soltanto che questa sia messa in grado di esprimersi su tutti i fatti che la riguardano, ciò che si sarebbe verificato
nella fattispecie.
95 In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, in base all’organizzazione interna dell’[OSCURATO:PERSONA], la stesura della relazione d’indagine,
che è effettuata, ai sensi dell’art. 9 del regolamento n. 1073/1999, sotto l’autorità del direttore, è affidata ad un ufficio
esecutivo [executive board], e che nessun principio generale impone la continuità nella composizione del gruppo di funzionari
ed agenti che svolgono un’indagine.
96 In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] afferma, per quanto riguarda la regolarità e l’obiettività dell’indagine, che l’[OSCURATO:PERSONA] ha accuratamente
esaminato la possibilità di un conflitto di interessi in capo al sig. P. e, avendolo ritenuto sussistente, ha proceduto al
ritiro dell’investigatore in una fase in cui la relazione non era ancora stata conclusa.
97 In quinto luogo, l’[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe commesso alcun errore manifesto nella sua valutazione del ruolo del sig. P., sia per quanto
riguarda le responsabilità pregresse di quest’ultimo, sia per quanto riguarda l’indagine qui in esame. La convenuta sostiene
che il sig. P. è intervenuto soltanto in qualità di investigatore associato e che egli non ha in alcun modo determinato la
strategia e l’impostazione dell’indagine e non ha avuto neanche il controllo sui contenuti della relazione. Questa sarebbe
stata preparata da un altro investigatore e redatta dall’ufficio esecutivo dell’[OSCURATO:PERSONA] in piena conoscenza delle circostanze
del ritiro del sig. P.
98 In sesto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’indagine è stata condotta nel rispetto dei principi di imparzialità e di equità,
poiché il ritiro del sig. P. è stato deciso proprio al fine di assicurare l’imparzialità e l’obiettività dell’indagine. Essa
afferma che la relazione impugnata evidenzia la responsabilità eventuale di altri funzionari, in particolare della DG «Controllo
finanziario», e che i documenti prodotti dal ricorrente a tale riguardo sono stati inseriti nel fascicolo.
99 Per quanto riguarda i danni dei quali il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede il risarcimento, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il ricorrente
non fornisce alcun elemento concreto che dimostri l’esistenza del danno morale asserito, né alcuna prova relativa al danno
alla carriera fatto valere.
Giudizio del Tribunale
– Sul sorgere della responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA]
100 Secondo una costante giurisprudenza, in materia di responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per danni causati ai singoli da una violazione
del diritto comunitario imputabile ad un’istituzione o ad un organo comunitario, un diritto al risarcimento è riconosciuto
ove siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli,
che si tratti di violazione sufficientemente caratterizzata e che esista un nesso causale diretto tra la violazione dell’obbligo
incombente all’autore dell’atto e il danno subito dai soggetti lesi (sentenze della Corte 5 marzo 1996, cause riunite C‑46/93
e C‑48/93, Brasserie du pêcheur e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1029, punto 51; 4 luglio 2000, causa C‑352/98 P, Bergaderm e Goupil/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5291, punti 41 e 42, e 10 dicembre 2002, causa C‑312/00 P, [OSCURATO:PERSONA]/Camar e Tico, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11355, punto
53).
– Sulle norme di diritto asseritamente violate
101 Al fine di statuire sulla responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA], occorre nel caso di specie verificare, innanzitutto,
se le norme di diritto asseritamente violate siano preordinate a conferire diritti ai singoli. Il ricorrente fa valere violazioni
dei principi di imparzialità, di equità e di obiettività, di tutela del legittimo affidamento e di buona amministrazione.
Egli fa valere altresì la violazione dei diritti della difesa e delle regole di forma riguardanti la redazione delle relazioni
dell’[OSCURATO:PERSONA], nonché la violazione dell’obbligo di motivazione.
102 È sufficiente a tale riguardo constatare che almeno la regola di imparzialità, che si impone alle istituzioni nel compimento
di missioni di indagine come quelle affidate all’[OSCURATO:PERSONA], ha di mira, oltre all’interesse generale, la tutela delle persone interessate
e conferisce a queste un diritto soggettivo al rispetto delle garanzie corrispondenti (v., in tal senso, sentenza della Corte
21 novembre 1991, causa C‑269/90, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5469, punto 14).
103 Occorre, di conseguenza, constatare che il ricorrente fa valere la violazione di una norma preordinata a conferire diritti
ai singoli.
– Sul comportamento dell’[OSCURATO:PERSONA] nella conduzione dell’indagine e nella stesura della relazione riguardante l’IRELA
104 Al fine di decidere sulla responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA], occorre poi stabilire se il comportamento dell’[OSCURATO:PERSONA]
nella conduzione dell’indagine e nella stesura della relazione riguardante l’IRELA integri una violazione sufficientemente
caratterizzata della norma di imparzialità invocata, vale a dire, secondo la giurisprudenza, se esso riveli a questo proposito
una violazione grave e manifesta dei limiti imposti al potere discrezionale del detto ufficio (v., in tal senso, sentenza
Mediatore/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 79, punti 49, 60, 62 e 63).
105 In forza delle disposizioni che lo regolamentano, l’[OSCURATO:PERSONA] deve svolgere le indagini che rientrano nella sua competenza in conformità
del Trattato e dei principi generali di diritto comunitario, segnatamente del precetto di imparzialità, nonché nel rispetto
dello Statuto, il cui art. 14, in particolare, mira ad evitare le possibili situazioni di conflitto di interessi in capo ai
dipendenti.
106 Per valutare il comportamento dell’[OSCURATO:PERSONA], occorre verificare, in primo luogo, l’esistenza del conflitto di interessi in capo
al sig. P., tenuto conto delle responsabilità che questi avrebbe avuto in relazione all’IRELA nell’ambito delle sue precedenti
funzioni alla DG «Controllo finanziario», in secondo luogo, il ruolo effettivo di tale investigatore nello svolgimento dell’indagine
relativa all’IRELA e, in terzo luogo, eventualmente, l’incidenza di un tale ruolo sulla predisposizione della relazione del
17 ottobre 2002.
107 In primo luogo, per quanto riguarda l’esistenza del conflitto di interessi in capo al sig. P., la lettera del 17 maggio 2002
inviata al sig. [OSCURATO:PERSONA] dal capo dell’unità «Magistrati, consiglio e seguito giudiziario» comunica che l’[OSCURATO:PERSONA], alla luce
del parere giuridico fornito da tale unità al direttore dell’[OSCURATO:PERSONA] – secondo cui «la posizione del [sig. P.] in qualità di
investigatore associato nella pratica di riferimento [IRELA] potrebbe essere percepita come un conflitto di interessi» – e
in conformità della proposta fatta al direttore da tale unità, ha deciso di ritirare l’interessato dall’indagine. Inoltre,
risulta dal controricorso della [OSCURATO:PERSONA] che è in considerazione di tale possibilità di un conflitto di interessi e per
assicurare l’imparzialità e l’obiettività dell’indagine che il sig. P. è stato esonerato da quest’ultima.
108 Di fatto, era impossibile dubitare nel caso di specie dell’esistenza del conflitto di interessi in capo al sig. P.. Risulta,
infatti, dal fascicolo che le risorse dell’IRELA provenivano per la loro quasi totalità dal bilancio comunitario, che la DG
competente per l’America latina, al cui interno lavorava il sig. [OSCURATO:PERSONA] al momento dei fatti, assicurava un monitoraggio
tecnico e finanziario dell’IRELA e che la DG «Controllo finanziario», a cui spetta dare la propria approvazione su tutti gli
impegni di spesa e sui pagamenti effettuati a carico di fondi comunitari, aveva approvato tutti i progetti attribuiti all’IRELA.
109 Orbene, il sig. P., di formazione contabile, aveva lavorato, all’epoca dei fatti che sono oggetto dell’indagine, alla DG «Controllo
finanziario», nell’unità incaricata del controllo delle spese dell’IRELA, come responsabile degli affari orizzontali e metodologici
del settore dell’aiuto alimentare ed umanitario. Egli aveva svolto in particolare funzioni di capo di tale unità dal 1
o
marzo al 30 novembre 1998 nonché nel mese di marzo 2000, il che lo abilitava a firmare documenti relativi all’IRELA. L’IDOC
menziona infatti nella sua relazione una nota del 3 gennaio 1997, firmata dal sig. P. e inviata alla direzione competente
per l’America latina, che accordava l’approvazione della DG «Controllo finanziario» ad un progetto relativo all’IRELA.
110 L’esistenza di un conflitto di interessi in capo al sig. P. è, dunque, dimostrata.
111 In secondo luogo, per quanto riguarda il ruolo effettivo del sig. P. nella conduzione dell’indagine relativa all’IRELA, occorre
notare che, secondo la decisione di avvio dell’indagine interna del 30 gennaio 2001, quattro agenti dell’[OSCURATO:PERSONA], fra cui il
sig. P., erano abilitati a svolgere l’indagine. Due di loro hanno lasciato l’[OSCURATO:PERSONA] il 30 settembre 2001 ed hanno pertanto cessato
di participare all’indagine. Dopo che il sig. P. è stato rimosso con la decisione 17 maggio 2002, l’unico investigatore rimasto
incaricato dell’indagine e che, secondo l’[OSCURATO:PERSONA], ne assumeva la direzione ed aveva elaborato con il sig. P. la relazione provvisoria
datata 20 dicembre 2000, ha redatto il progetto di relazione definitiva. Tale investigatore, avendo lasciato l’[OSCURATO:PERSONA] il 30
settembre 2002, non ha firmato la relazione.
112 Risulta dal fascicolo che l’investigatore rimosso ha partecipato a tutte le audizioni effettuate a nome dell’[OSCURATO:PERSONA], che si
sono svolte tra il mese di febbraio 2001 ed il mese di aprile 2002, ad eccezione di quella del precedente direttore della
direzione competente per l’America latina, superiore gerarchico diretto del sig. [OSCURATO:PERSONA]. Tale investigatore era, peraltro,
uno dei due redattori della relazione della missione effettuata presso la sede dell’IRELA, a Madrid, nonché della relazione
provvisoria 20 dicembre 2000 sopra menzionata. Risulta altresì che tutti gli atti di investigazione sono stati compiuti prima
del ritiro del sig. P. e che sono stati effettuati da due o tre persone, con la costante presenza – salvo in un caso – dell’investigatore
rimosso.
113 È giocoforza constatare che il sig. P. ha partecipato alla conduzione dell’indagine nella sua totalità. L’argomento della
[OSCURATO:PERSONA] secondo cui tale investigatore non sarebbe stato incaricato della direzione dell’indagine, ma avrebbe avuto un
ruolo complementare e subordinato, non vale a sminuire le constatazioni che precedono relative alla presenza continua e all’implicazione
sostanziale del sig. P. nell’indagine sull’IRELA.
114 In terzo luogo, per quanto riguarda l’incidenza della partecipazione del sig. P. all’indagine nella redazione della relazione
del 17 ottobre 2002, la convenuta afferma che l’[OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto della possibilità di un conflitto di interessi in capo
ad un investigatore nell’approntamento della relazione finale e che questa è stata redatta con piena cognizione di causa al
riguardo.
115 Occorre dunque esaminare i documenti che sono successivamente serviti all’elaborazione della relazione, verificando in particolare,
come suggerisce l’argomentazione del ricorrente, in primo luogo, se da essi risulti che le responsabilità eventuali della
DG «Controllo finanziario», nonostante le sue missioni, sono state indebitamente taciute o minimizzate, in secondo luogo,
se, una volta che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso, ritirando il sig. P. dall’indagine, che sussisteva in capo a questi un rischio di
conflitto di interessi, si sia di ciò tenuto conto nella relazione 17 ottobre 2002 e, in terzo luogo, più in generale, se
le censure del ricorrente relative alla mancanza di imparzialità dell’indagine e della conseguente relazione siano confermate
da questa verifica.
116 Vanno presi in considerazione tre documenti, vale a dire la relazione provvisoria 20 dicembre 2000 redatta dal sig. P. e dall’investigatore
rimasto in carica all’indagine fino alla sua conclusione, il progetto di relazione redatto da quest’ultimo alla fine del mese
di agosto 2002, e la relazione finale del 17 ottobre 2002.
117 Risulta, innanzitutto, dalla relazione provvisoria del 20 dicembre 2000 che questa mette in evidenza la partecipazione – qualificata
come intromissione rilevante e discutibile – di funzionari della [OSCURATO:PERSONA] nella gestione dell’IRELA, indicando che questi
sono stati all’origine della creazione di una riserva finanziaria ed hanno approvato, con i membri del [OSCURATO:PERSONA], tale prassi
illecita per alimentare questo fondo. Per quanto riguarda il ruolo eventuale della DG «Controllo finanziario» relativamente
alla gestione dell’IRELA, tale direzione viene menzionata soltanto a proposito della relazione di controllo contabile dell’IRELA
da essa effettuato nel 1997 e delle critiche che essa allora avrebbe mosso nei riguardi della gestione finanziaria dell’IRELA,
critiche che sono presentate come possibile causa del ritiro dei funzionari della [OSCURATO:PERSONA] dalla gestione dell’IRELA. Il
documento presenta inoltre come assodata la conoscenza degli atti illeciti da parte dei funzionari della [OSCURATO:PERSONA].
118 Inoltre, per quanto riguarda il progetto di relazione redatto alla fine del mese di agosto 2002, risulta che alcuni passaggi
riguardanti il ruolo della DG «Controllo finanziario» e quello della [OSCURATO:PERSONA] nel suo complesso sono stati mitigati o soppressi
nella versione definitiva della relazione. In particolare, il progetto di relazione fa presente la conoscenza che la [OSCURATO:PERSONA]
aveva delle prassi che avevano permesso all’IRELA di ottenere utili irregolari, posto che l’istituzione (Controllo finanziario)
aveva accettato i documenti giustificativi. Il progetto ritiene che la DG «Controllo finanziario», nella sua relazione del
1997, abbia fatto un’analisi parziale della situazione. Esso qualifica come incomprensibile il fatto che i controllori contabili
di tale direzione non abbiano approfondito le questioni che si ponevano automaticamente una volta che le irregolarità erano
state rilevate. Per quanto riguarda la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], si afferma che «[i]l caso IRELA ha superato le responsabilità
di una DG normale e che [l]a DG “Controllo finanziario” non ha agito in modo rigoroso quando ha avuto tutti gli elementi per
approfondire i problemi finanziari dell’[IRELA]». In conclusione, il progetto ritiene che il ruolo della [OSCURATO:PERSONA] nella
pratica dell’IRELA non si sia limitato all’azione di tre persone, ma sia il «risultato di un’attività istituzionale», tenuto
conto del fatto che i sistemi di controllo della [OSCURATO:PERSONA] non hanno funzionato in modo effettivo, che la DG «Controllo
finanziario» ha esercitato un «controllo debole» e che i servizi della [OSCURATO:PERSONA] non hanno agito in modo coordinato.
119 Infine, risulta dalla relazione finale del 17 ottobre 2002 che questa si limita a indicare a margine, per quanto riguarda
il ruolo e le responsabilità eventuali della DG «Controllo finanziario», che si era deciso di non analizzare tali circostanze
al fine di non ritardare l’indagine. Se anche la relazione aggiunge che deve prospettarsi l’eventuale responsabilità dei dipendenti
di tale direzione, tale questione non viene più affrontata nel seguito della relazione, osservandosi che un solo funzionario
della direzione in esame è stato sentito nell’ambito dell’indagine.
120 Concludendo l’esame dei fatti, la relazione indica che l’indagine ha dimostrato che soltanto i funzionari della [OSCURATO:PERSONA]
che hanno partecipato alla gestione dell’IRELA hanno avuto conoscenza dei dettagli operativi che hanno permesso di realizzare
irregolarmente margini di utile, sottolineando il «ruolo attivo» e la «responsabilità principale» degli interessati nella
creazione e nel funzionamento del sistema.
121 Esaminando il ruolo della [OSCURATO:PERSONA], la relazione insiste sul ruolo e sulle responsabilità della direzione competente per
l’America latina, affermando, in particolare, che i funzionari di tale direzione presenti negli organi dell’IRELA si sono
serviti della loro posizione «per consentire l’utilizzo di documenti che permettevano il pagamento degli utili». Per quanto
riguarda la DG «Controllo finanziario», la relazione menziona soltanto il controllo contabile realizzato nel 1997 ed il suo
carattere incompleto.
122 Le conclusioni finali della relazione ribadiscono che il sistema di finanziamento dell’IRELA, all’origine delle irregolarità
constatate, è stato creato nell’ambito di un organo i cui membri più attivi erano gli agenti della [OSCURATO:PERSONA] e che la direzione
competente per l’America latina ne conosceva i dettagli operativi. La DG «Controllo finanziario» risulta essere stata aggirata
anche se, in fine, è fatta menzione della sua «passività» ed della sua «mancanza di serio controllo».
123 Per quanto riguarda le responsabilità individuali, la relazione riguarda personalmente, tra gli agenti della [OSCURATO:PERSONA],
soltanto i funzionari della direzione competente per l’America latina che hanno partecipato alla gestione dell’IRELA e raccomanda
nei loro confronti l’avvio di procedimenti disciplinari, raccomandazioni ripetute sotto la voce «Provvedimenti da prendere»,
da estendere «eventualmente [ad] altri dipendenti, in particolare nell’ambito della DG “Controllo finanziario”».
124 L’esame comparativo delle versioni successive della relazione dell’[OSCURATO:PERSONA] mostra che la versione definitiva ha manifestamente
taciuto e minimizzato il ruolo della DG «Controllo finanziario» e concentrato parallelamente tutta la responsabilità delle
irregolarità imputate alla [OSCURATO:PERSONA] sui soli funzionari che avevano partecipato alla gestione dell’IRELA, scegliendo così
di confermare la posizione adottata nella relazione provvisoria, uno dei cui autori era il sig. P., ed eliminando la presentazione
più sfumata fatta nel progetto di relazione redatto senza la collaborazione del sig. P. al termine del mese di agosto 2002,
la quale prevedeva un ruolo più rilevante della DG «Controllo finanziario», rilevando le sue mancanze nel caso IRELA, e rifiutava
di attribuire ai soli funzionari sopra menzionati la responsabilità all’interno della [OSCURATO:PERSONA] per affermare in definitiva
che la detta responsabilità derivava più da un disfunzionamento istituzionale che coinvolgeva anche la DG «Controllo finanziario».
125 Risulta da quanto precede che, in primo luogo, l’esistenza del conflitto di interessi in capo al sig. P. è dimostrata. In
secondo luogo, il sig. P. ha partecipato alla quasi totalità degli atti investigativi, nessuno dei quali è stato rimesso in
questione dopo che egli è stato rimosso dall’indagine. Inoltre, egli ha agito all’interno di un gruppo il cui effettivo si
è ridotto nel corso del tempo, ed è stato uno dei due redattori della relazione provvisoria. In terzo luogo, il sig. P. ha
svolto un ruolo effettivo importante nel corso dell’indagine.
126 Inoltre, risulta dal fascicolo che l’influenza esercitata dal sig. P. nel modo di condurre l’indagine ha pregiudicato il requisito
d’imparzialità. Infatti, due servizi, vale a dire la direzione competente per l’America latina e la DG «Controllo finanziario»
erano, in base alle rispettive competenze, incaricati del monitoraggio e del controllo dell’attività dell’IRELA, in particolare
nei suoi aspetti finanziari. Nell’ambito dell’indagine interna avviata dall’[OSCURATO:PERSONA], l’esame del ruolo della DG «Controllo finanziario»
sarebbe stato tanto più giustificato per il fatto che l’IRELA era interamente dipendente dai sussidi comunitari e che la DG
«Controllo finanziario», che deve approvare tutti gli investimenti dei fondi comunitari, aveva a più riprese formulato osservazioni
riguardanti l’IRELA.
127 Orbene, è pacifico che è stata adottata la scelta di non fare investigazioni riguardanti la DG «Controllo finanziario», dato
che, per quanto riguarda possibili responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], l’indagine si è incentrata esclusivamente sul ruolo della
direzione competente per l’America latina. Risulta, a tale proposito, che le investigazioni effettuate dal mese di febbraio
2001 al mese di aprile 2002, nel corso delle quali un solo agente della DG «Controllo finanziario» è stato sentito contro
cinque della direzione competente per l’America latina, hanno seguito l’impostazione data all’indagine dalla relazione provvisoria.
Tale relazione, di cui uno dei due redattori era il sig. P., non prospettava dunque nessuna chiamata in causa della DG «Controllo
finanziario», ma conteneva per contro affermazioni categoriche sull’implicazione dei funzionari della direzione competente
per l’America latina nelle irregolarità constatate. La conclusione secondo cui l’influenza del sig. P. nell’impostazione data
all’indagine è stata determinante è confermata dal parere del 2 maggio 2002, citato dalla convenuta nelle sue risposte ai
quesiti posti dal Tribunale relativi all’elaborazione della relazione controversa menzionata sopra al punto 30, in cui il
capo dell’unità «Magistrati, consiglio e seguito giudiziario» dell’[OSCURATO:PERSONA] concludeva per la rimozione dell’investigatore e raccomandava
di non prendere in considerazione nella relazione finale «gli input provenienti dal [sig. P.]».
128 La valutazione parziale e quindi artificiosa del ruolo della [OSCURATO:PERSONA], metodologicamente poco comprensibile a causa del
carattere essenziale della funzione di controllo finanziario, non poteva che condurre, per omissione, ad una presentazione
falsata delle esatte responsabilità dei servizi interessati dell’istituzione e, di conseguenza, dei loro membri.
129 La relazione finale, che attribuisce l’intera responsabilità dei comportamenti fraudolenti imputabili alla [OSCURATO:PERSONA] ai
soli funzionari della DG competente per l’America latina che avevano partecipato alla gestione dell’IRELA, senza riprendere
gli elementi relativi al ruolo della DG «Controllo finanziario» che figuravano nel progetto di relazione redatto alla fine
del mese di agosto 2002, il quale conteneva numerose valutazioni critiche riguardo a tale direzione, conferma lo squilibrio
derivante da tale esame parziale e artificioso delle responsabilità dell’istituzione.
130 La giustificazione offerta dalla relazione del 17 ottobre 2002 a proposito del mancato esame del ruolo della DG «Controllo
finanziario», secondo cui, «[al] fine di non ritardare l’indagine, è stato deciso di non analizzare le circostanze relative
alla responsabilità della DG “Controllo finanziario”», non può essere accettata. La preoccupazione dell’[OSCURATO:PERSONA] di condurre le
proprie indagini con celerità, quantunque legittima quando i fatti sono risalenti e suscettibili di prescrizione, non può
tuttavia legittimamente giustificare un esame parziale o selettivo delle responsabilità potenziali di differenti servizi dell’istituzione
o dell’organismo controllato quando è manifesto, come nel caso di specie, che i detti servizi hanno avuto, a titolo diverso,
un ruolo attivo nelle circostanze del caso che è oggetto dell’indagine.
131 Risulta da quanto precede che il contenuto e le conclusioni della relazione dell’[OSCURATO:PERSONA] violano il criterio di imparzialità.
Tale violazione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] della regola di diritto di cui trattasi costituisce un inadempimento tanto più grave per
il fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] è stato creato per svolgere indagini relative a qualsiasi attività illecita pregiudizievole degli interessi
delle [OSCURATO:PERSONA] e idonea ad essere perseguita a livello amministrativo o penale ed è stato costituito come servizio autonomo
della [OSCURATO:PERSONA] perché gli venisse conferita l’indipendenza funzionale giudicata necessaria per l’esercizio del suo compito.
Inoltre, tenuto conto della conoscenza del conflitto di interessi in capo al sig. P., che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva del resto ammesso rimuovendo
l’investigatore, la conferma nella relazione finale dell’impostazione artificiosa data all’indagine sotto l’influenza del
sig. P. conferisce alla violazione del criterio d’imparzialità un carattere manifesto.
132 Tale conclusione è inoltre rafforzata dalla relazione dell’IDOC del 2 luglio 2003. Occorre ricordare che l’IDOC era stato
incaricato di verificare la compatibilità con la normativa comunitaria allora in vigore: 1) della partecipazione di dipendenti
della [OSCURATO:PERSONA] alla gestione dell’IRELA; 2) della proposta e/o della tolleranza del piano di riassestamento finanziario
e di indicare l’eventuale responsabilità individuale dei dipendenti che ne deriverebbe, e 3) dell’eventuale responsabilità
dei dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] che avevano partecipato alla gestione dell’IRELA nonché di quelli dei servizi incaricati
del controllo dei fondi comunitari dell’IRELA.
133 La relazione dell’IDOC, che esamina il ruolo della DG «Controllo finanziario», rileva dunque che tale direzione non è stata
oggetto di nessuna menzione nella relazione finale dell’[OSCURATO:PERSONA], ad eccezione della raccomandazione che figura nella voce «Provvedimenti
da prendere».
134 Orbene, l’IDOC osserva, per quanto riguarda la decisione di creare una riserva finanziaria, all’origine delle irregolarità,
da una parte, che tale riserva è stata di molto precedente alla partecipazione dei tre funzionari chiamati in causa dalla
relazione dell’[OSCURATO:PERSONA], e che essa è stata raccomandata dalla direzione competente per l’America latina e dalla DG «Controllo
finanziario» nel 1986, decisa nel 1988 ed accettata, se non addirittura incoraggiata, dalla [OSCURATO:PERSONA]. L’IDOC osserva, dall’altra
parte, che l’illiceità di tale prassi è stata rilevata soltanto tardivamente, nel 1997, dalla direzione competente per l’America
latina, che ha interrogato il servizio giuridico della [OSCURATO:PERSONA] e la DG «Controllo finanziario», la quale ha espresso i
suoi dubbi sulla liceità del meccanismo, in contraddizione con il parere da essa formulato nel 1986.
135 La relazione dell’IDOC indica, inoltre, che il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva spiegato all’[OSCURATO:PERSONA] che ogni anno la DG «Controllo finanziario»
approvava la verifica contabile dell’IRELA, realizzata da uno studio contabile, e che, in quella del 1995, era espressamente
precisato che l’IRELA aveva avuto utili per un ammontare di 1,194 milioni di euro. Orbene, l’IDOC osserva che il documento
citato dal sig. [OSCURATO:PERSONA] a sostegno delle proprie affermazioni non era stato allegato al fascicolo che accompagnava la relazione
finale dell’[OSCURATO:PERSONA], ma è stato ritrovato nel fascicolo tenuto dall’[OSCURATO:PERSONA].
136 La relazione dell’IDOC aggiunge che la DG «Controllo finanziario», dopo il suo controllo effettuato nel 1997, non ha proceduto
ad un esame più approfondito e che, benché interrogata dall’ex-responsabile dell’unità finanziaria della direzione competente
per l’America latina sulla possibilità [per l’IRELA] di sovrafatturare onorari e spese alla [OSCURATO:PERSONA] al di là del piano
di lavoro adottato e della sovvenzione, essa avrebbe alla fine approvato gli impegni. Gli autori della relazione dell’IDOC
si stupiscono del fatto che, sebbene la DG «Controllo finanziario» esaminasse ogni progetto attribuito all’IRELA, essa abbia
atteso il 1997 per fare osservazioni critiche. Essi si stupiscono altresì dei termini della nota firmata dal sig. P., menzionata
sopra al punto 112, che segnala alla direzione competente per l’America latina che la DG «Controllo finanziario» dava la propria
approvazione per un progetto, ma avrebbe voluto tuttavia ricevere documenti giustificativi appropriati in ogni caso.
137 Le valutazioni dell’IDOC per quanto riguarda la responsabilità dei tre funzionari della [OSCURATO:PERSONA] che hanno partecipato
alla gestione dell’IRELA sono, peraltro, molto più sfumate. Si osserva che la regolarità di tale partecipazione è stata sollevata
solo tardivamente, nel 1994, e che il proseguimento di tale partecipazione è stato espressamente autorizzato, dopo il parere
del segretariato generale, del servizio giuridico e della DG «Controllo finanziario», il 17 ottobre 1995. L’IDOC afferma,
contrariamente alle conclusioni della relazione dell’[OSCURATO:PERSONA], che non è stato dimostrato che i tre funzionari dichiarati responsabili
da quest’ultimo fossero a conoscenza delle irregolarità, consistenti in particolare nel giustificare costi esagerati con spese
inesatte, e rileva che l’illiceità della creazione di riserve finanziarie è stata rilevata soltanto nel 1997 «in termini relativamente
incerti».
138 Le conclusioni della relazione dell’IDOC, che rilevano, per lo meno implicitamente, alcune carenze nell’indagine condotta
dall’[OSCURATO:PERSONA], risultano comunque molto meno categoriche di quelle dell’[OSCURATO:PERSONA]. L’IDOC rileva che non è possibile concludere per
l’esistenza di atti censurabili sul piano disciplinare. Esso non individua responsabilità dei singoli, ritenendo che la vicenda
riveli piuttosto una mancanza di coordinamento tra i servizi della [OSCURATO:PERSONA] incaricati del controllo dei fondi comunitari
concessi all’IRELA.
139 Nessuno degli argomenti presentati dalla convenuta permette di mettere in discussione tale conclusione. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA]
afferma che l’indagine si è concentrata in particolare sulla partecipazione dei dipendenti comunitari al funzionamento degli
organi dell’IRELA, mentre il ruolo svolto dalla DG «Controllo finanziario» era di altra natura; essa ritiene che un’indagine
allargata avrebbe presentato difficoltà viste la risalenza dei fatti e le risorse umane e materiali necessarie, e che l’[OSCURATO:PERSONA]
decideva in completa indipendenza dell’ambito delle proprie investigazioni. Tuttavia, tali argomenti non sono tali da giustificare,
trattandosi di un organo d’indagine, il partito preso che è stato constatato nel modo di condurre le sue investigazioni. Del
pari inidonea ad invalidare tale constatazione è l’affermazione secondo cui nulla permetterebbe di dimostrare una qualunque
manipolazione dei fatti da parte dell’investigatore rimosso, tale da ostacolare l’accertamento della verità.
140 Inoltre, le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui si sarebbe tenuto conto nella relazione finale delle circostanze del
ritiro del sig. P. dall’indagine sono smentite dal contenuto stesso della detta relazione, posto che la menzione da parte
di questa di un’eventuale responsabilità di altri dipendenti, in particolare di quelli della DG «Controllo finanziario», appare
come una semplice clausola di stile. Se anche l’argomento secondo cui l’[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto trarre conclusioni nei confronti
dei dipendenti di tale direzione senza averli ascoltati in via preliminare è certamente fondato, esso non giustifica la posizione
adottata dall’[OSCURATO:PERSONA] di limitare la propria indagine quanto al ruolo della [OSCURATO:PERSONA] nel caso IRELA ad un’unica direzione.
Non risulta, infatti, né comprensibile né giustificato il fatto che l’esame del ruolo della DG «Controllo finanziario» sia
stato sottratto dal campo delle investigazioni condotte all’interno della [OSCURATO:PERSONA], quando invece il consenso di tale direzione
è necessario per qualsiasi spesa a carico dei fondi comunitari, laddove la relazione dell’IDOC conferma del resto a tale riguardo
l’intrecciarsi dei ruoli e delle responsabilità nella vicenda dell’IRELA.
141 Concludendo, l’illiceità del comportamento dell’[OSCURATO:PERSONA] nella conduzione dell’indagine e nella stesura della relazione controversa,
constatata sopra ai punti 126-132, è dimostrata, poiché l’[OSCURATO:PERSONA] ha agito in violazione, grave e manifesta, del precetto di
imparzialità. Orbene, una tale violazione costituisce un fatto illecito idoneo a far sorgere la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA]
qualora sussista un nesso di causalità diretto e certo tra il fatto illecito stesso ed il danno asserito.
– Sul nesso di causalità tra il fatto illecito commesso dall’[OSCURATO:PERSONA] e i danni asseriti dal ricorrente
142 A tale riguardo, occorre constatare che i differenti tipi di danno, danno alla carriera e danno morale, che il sig. [OSCURATO:PERSONA]
fa valere e di cui bisognerà verificare l’esistenza, trovano direttamente la loro origine nella chiamata in causa personale
del suo comportamento che viene effettuata nella relazione e che si concreta in conclusioni e raccomandazioni che lo riguardano
individualmente. È quindi dimostrato il nesso di causalità richiesto dalla giurisprudenza tra il comportamento illecito che
si concreta nel contenuto della relazione e i danni che si presume esserne risultati per l’interessato.
143 Si deve tuttavia precisare a tale riguardo che il fatto che il contenuto della relazione, a motivo della chiamata in causa
personale dell’interessato, sia la causa diretta dei danni asseriti non significa che tali danni si siano prodotti. Si giungerà
eventualmente ad una tale conclusione separatamente, per ciascuno dei due danni fatti valere, soltanto dopo aver valutato
l’impatto effettivo che possono avere avuto le conclusioni e le raccomandazioni formulate nella relazione, da una parte, sulla
situazione professionale del ricorrente e, dall’altra, sulla sua situazione personale.
144 Per contro, quanto ad altre irregolarità che il ricorrente fa valere relativamente, in primo luogo, alla motivazione della
decisione dell’[OSCURATO:PERSONA] che ha rimosso il sig. P. dall’indagine, in secondo luogo, al rispetto dei diritti della difesa e dei
principi di tutela del legittimo affidamento e di buona amministrazione, per quanto attiene alla sua audizione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA]
e alla comunicazione della relazione prima della sua adozione, e, in terzo luogo, alla competenza a predisporre e adottare
le relazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] all’interno di quest’ultimo, si deve constatare che esse di per sé non possono comunque aver cagionato
al ricorrente un danno distinto da quello derivante dal contenuto della relazione stessa.
– Sul danno del ricorrente
145 Dal comportamento illecito dell’[OSCURATO:PERSONA] sarebbero derivati al ricorrente danni di due tipi, vale a dire un danno materiale, relativo
al corso della sua carriera, e un danno morale, connesso alle accuse mosse nei suoi riguardi.
146 In primo luogo, per quanto riguarda il danno che avrebbe colpito la carriera del ricorrente, occorre esaminare se, come sostiene
l’interessato, la sua candidatura a un posto di direttore non sia stata accettata nonostante egli avesse assicurato la copertura
ad interim di tale posto e avesse così dimostrato di possedere i requisiti necessari per coprire quest’ultimo.
147 Risulta dalle indicazioni fornite dalle parti in risposta ai quesiti posti dal Tribunale, menzionate sopra al punto 33, che
il sig. [OSCURATO:PERSONA] si è candidato per un posto di direttore presso la direzione A «Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia» della
DG «Allargamento», del quale, in qualità di dipendente più anziano nel grado più elevato, aveva assicurato la copertura ad
interim tra il mese di dicembre 2002 ed il 1
o
aprile 2003, data in cui è stato chiamato ad altre funzioni. La procedura di designazione, avviata con la pubblicazione di
un avviso di posto vacante effettuata il 4 marzo 2003, si è svolta, conformemente alla prassi abituale dell’istituzione, sulla
base di criteri relativi alle competenze e alle attitudini particolari per il posto in questione. Un gruppo composto da quattro
direttori, tre della DG «Allargamento» e uno della DG «Agricoltura», ha proceduto ad una preselezione, scegliendo in questa
fase otto persone. Il candidato scelto alla fine è stato nominato con decisione 9 luglio 2003.
148 Per quanto riguarda l’impatto sfavorevole che le conclusioni dell’[OSCURATO:PERSONA] potrebbero avere avuto sulla candidatura del ricorrente,
quest’ultimo richiama alcune circostanze relative alla cronologia dei fatti che mostrerebbero che la relazione dell’[OSCURATO:PERSONA] può
avere influito sul rigetto della sua candidatura.
149 Tuttavia, anche se è pacifico che la relazione dell’IDOC è stata consegnata alla [OSCURATO:PERSONA] il 2 luglio 2003, vale a dire
quasi alla fine della procedura avviata per assegnare il posto in questione, e che la decisione dell’APN di archiviare la
pratica è intervenuta soltanto il 2 settembre 2003, quando il posto era stato assegnato, tali indicazioni cronologiche non
possono valere come seri indizi di un legame tra la relazione dell’[OSCURATO:PERSONA] e la decisione dell’APN di non accettare la candidatura
del sig. [OSCURATO:PERSONA], in mancanza di qualsiasi altro elemento che permetta di pensare che in altre circostanze la sua candidatura
avrebbe potuto essere preferita dall’APN, nell’ambito del suo ampio potere discrezionale, a quella del vincitore.
150 Di conseguenza, si deve concludere che il ricorrente non ha dimostrato che la sua candidatura non è stata accettata a motivo
delle accuse mosse nei suoi confronti dalla relazione dell’[OSCURATO:PERSONA].
151 Più in generale, si deve notare che nessun pregiudizio alla carriera può essere direttamente imputato al contenuto della relazione
dell’[OSCURATO:PERSONA] in quanto, come rilevato sopra ai punti 51-53, tale relazione, una volta adottata la decisione di non darvi seguito
con provvedimenti disciplinari, non può servire da fondamento per nessuna misura pregiudizievole per la carriera dell’interessato.
152 [OSCURATO:PERSONA], a tale riguardo, ha espressamente indicato all’udienza che, una volta che, sulla base di una relazione dell’[OSCURATO:PERSONA],
essa decide di non avviare un procedimento disciplinare, tale relazione non può più produrre effetti. Inoltre, nella sua lettera
del 23 settembre 2005 di cui sopra al punto 35, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che «nessuna relazione dell’[OSCURATO:PERSONA] è stata inserita
nel fascicolo personale del ricorrente» e che «la parte H del fascicolo personale del ricorrente, riservata alle questioni
disciplinari, è tuttora in bianco, dato che l’interessato ha scelto di non esercitare la facoltà – della quale era stato informato
– di chiedere di allegare al suo fascicolo personale la documentazione da cui risulta che, a seguito dell’indagine amministrativa
complementare, l’APN ha deciso di archiviare la pratica senza provvedimenti disciplinari».
153 La convenuta ha aggiunto che la sua prassi costante è quella di non inserire nel fascicolo personale le relazioni dell’[OSCURATO:PERSONA]
che chiamano in causa dei dipendenti, ritenendosi che tali relazioni non ricadano sotto l’art. 26, lett. a), dello Statuto
[dato che tale disposizione menziona le relazioni che interessano la competenza, il rendimento o il comportamento del dipendente].
[OSCURATO:PERSONA] ha altresì indicato che «[n]el fascicolo personale vengono inseriti documenti disciplinari o preparatori per
un eventuale procedimento disciplinare soltanto in caso di sanzioni o di ammonimenti ai sensi dell’art. 3, lett. b), dell’allegato
IX dello Statuto». Si deve qui osservare che la convenuta si riferisce alle disposizioni dello Statuto nel testo entrato in
vigore il 1
o
maggio 2004, ai sensi del quale la disposizione menzionata è stata modificata, e che l’art. 3, lett. b), del detto allegato
IX prevede quanto segue: «Sulla base della relazione d’indagine, dopo aver comunicato al funzionario interessato tutti gli
elementi del fascicolo e dopo averlo ascoltato, l’autorità che ha il potere di nomina può: (…) b) decidere, anche in caso
di mancanza o presunta mancanza agli obblighi, che non occorre adottare alcuna sanzione e, se necessario, inviare al funzionario
un ammonimento; (…)».
154 Risulta da tali indicazioni che la relazione dell’[OSCURATO:PERSONA] non appare nel fascicolo personale del sig. [OSCURATO:PERSONA], che non reca
alcuna menzione relativa alla pratica IRELA, in particolare non contiene la menzione dell’archiviazione di tale pratica senza
provvedimenti disciplinari, decisa dopo la consegna della relazione complementare dell’IDOC. Infine, all’udienza, la convenuta
ha concluso la propria difesa sottolineando che, «dopo l’archiviazione dei procedimenti penali e disciplinari avviati sulla
base di una relazione [dell’[OSCURATO:PERSONA]], la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe utilizzare legittimamente tale relazione in un altro modo surrettizio
o in un altro contesto contro il dipendente di cui trattasi, e che il principio della presunzione di innocenza vuole che l’APN
non possa utilizzare tale relazione in modo negativo [nei confronti del detto dipendente]».
155 Risulta da quanto precede che l’asserito danno alla carriera non è dimostrato.
156 In secondo luogo, per quanto riguarda l’asserito danno morale, occorre valutare se, come sostiene il ricorrente, gli illeciti
commessi dall’[OSCURATO:PERSONA] abbiano pregiudicato la sua serenità d’animo, il suo onore e la sua reputazione professionale, tenuto conto,
in particolare, della gravità degli illeciti di cui l’[OSCURATO:PERSONA] ha accusato l’interessato, della lunghezza del procedimento e della
pubblicità data dalla stampa alla vicenda. Occorre prendere in considerazione a tale riguardo gli argomenti del ricorrente,
il quale sottolinea, da una parte, che l’[OSCURATO:PERSONA] l’ha chiamato in causa a titolo quasi esclusivo e ha finito col riconoscere
le sue responsabilità penali e disciplinari e, dall’altra, che, a causa delle accuse mosse contro di lui, egli è rimasto sotto
la minaccia di una sanzione disciplinare, almeno fino al deposito della relazione dell’IDOC e all’archiviazione della pratica.
157 È chiaro che le accuse mosse dall’[OSCURATO:PERSONA] nella relazione controversa avverso il sig. [OSCURATO:PERSONA], che gli addebitano, insieme
agli altri due funzionari della [OSCURATO:PERSONA] che hanno partecipato alla gestione dell’IRELA, la responsabilità principale nella
creazione e nel funzionamento di un sistema che permetteva di realizzare irregolarmente margini di utili, affermando in particolare
che tali fatti censurabili erano stati commessi con cognizione delle irregolarità e servendosi della loro posizione all’interno
della [OSCURATO:PERSONA], costituiscono accuse particolarmente gravi, che arrecano all’onore e alla reputazione professionale di
un dipendente, a maggior ragione del grado del ricorrente, un pregiudizio corrispondente alla gravità del comportamento censurato.
158 In particolare, a causa del partito preso nel procedimento condotto dall’[OSCURATO:PERSONA], che ha volontariamente sottratto la DG «Controllo
finanziario» dall’ambito delle proprie investigazioni, tutta la responsabilità imputabile alla [OSCURATO:PERSONA] si è trovata concentrata
sulla direzione competente per l’America latina, e più precisamente sui tre funzionari di tale direzione che hanno partecipato
alla gestione dell’IRELA. Per di più, dato che gli altri due funzionari chiamati in causa con il ricorrente non erano più
in servizio alla [OSCURATO:PERSONA], bensì in aspettativa per motivi personali quando la relazione è stata consegnata, il sig. [OSCURATO:PERSONA]
si è trovato, di fatto, il solo responsabile indicato dalla relazione del 17 ottobre 2002 rimasto in funzione all’interno
dell’istituzione a dover sopportare il peso delle accuse dell’[OSCURATO:PERSONA] mentre egli svolgeva la sua carriera in questa stessa istituzione.
Tali circostanze hanno aggravato il danno causato all’interessato.
159 I turbamenti nelle condizioni di vita del ricorrente cagionati dal comportamento dell’[OSCURATO:PERSONA], le sue dispute con quest’ultimo
e la minaccia di procedimenti giudiziari e disciplinari derivanti dalle conclusioni della relazione hanno colpito l’interessato
per una durata di più di un anno e mezzo. Infatti, il sig. [OSCURATO:PERSONA], che è stato avvisato dall’[OSCURATO:PERSONA] dell’avvio di una indagine
interna il 30 gennaio 2001 ed ascoltato il 22 febbraio 2201, ha chiamato in causa, a partire dal 22 febbraio 2002, l’investigatore
in capo al quale egli sospettava un conflitto di interessi e ha tentato di ottenere, con successivi interventi presso l’[OSCURATO:PERSONA],
che l’obiettività e l’imparzialità dell’indagine, la cui impostazione artificiosa risultava già dalla relazione provvisoria
del mese di dicembre 2000, fossero ristabilite e che la relazione finale venisse corretta di conseguenza. Al di là di tali
passi infruttuosi, il ricorrente si è trovato, in modo certo a partire dalla consegna della relazione dell’[OSCURATO:PERSONA], il 17 ottobre
2002, sotto la minaccia, da una parte, dell’avvio di procedimenti penali da parte delle autorità giudiziarie belghe e spagnole
fino a che tali autorità non hanno deciso, rispettivamente il 13 febbraio e il 10 marzo 2003, di archiviare la pratica, e,
dall’altra, dell’avvio da parte dell’APN di un procedimento disciplinare per dare seguito alle raccomandazioni dell’[OSCURATO:PERSONA],
fino a che la [OSCURATO:PERSONA] non ha deciso, come avevano fatto le autorità giudiziarie, di archiviare la pratica, il 2 settembre
2003.
160 L’offesa all’onore del sig. [OSCURATO:PERSONA] è stata aggravata dalla pubblicità esterna che ha ricevuto la relazione dell’[OSCURATO:PERSONA],
come indicato sopra al punto 20. Infatti, la relazione controversa, benché costituisse un documento interno la cui comunicazione
avrebbe dovuto essere limitata ai soli destinatari di cui all’art. 9 del regolamento n. 1073/1999, è stata diffusa al di fuori
di questa cerchia ristretta e le sue conclusioni sono state commentate dalla stampa, dato che il quotidiano spagnolo
[OSCURATO:PERSONA]
ha dato notizia della chiamata in causa personale del sig. [OSCURATO:PERSONA] in un articolo apparso nella sua edizione dell’11 dicembre
2002.
161 Per contro, non si deve ritenere dimostrato, in rapporto con l’illecito constatato, il danno asserito che sarebbe collegato
al fatto che il ricorrente non sarebbe uscito «pulito» dalle accuse a lui rivolte, non sarebbe al riparo da ulteriori indagini
che potrebbero essere decise in avvenire o continuerebbe ad essere l’oggetto di una relazione che si trova negli archivi delle
autorità e dei servizi destinatari.
162 Risulta tuttavia da quanto precede che il danno morale del sig. [OSCURATO:PERSONA], il quale, per le accuse, le conclusioni e le raccomandazioni
formulate contro di lui dall’[OSCURATO:PERSONA], ha subito un pregiudizio al proprio onore e alla propria reputazione professionale e sofferto
di turbamenti nelle sue condizioni di vita, è dimostrato.
163 Il ricorrente ha quantificato in via provvisoria il danno morale sofferto in misura pari a EUR 10 000. [OSCURATO:PERSONA] non
ha formulato osservazioni riguardo all’importo richiesto.
164 Nelle circostanze del caso di specie, il danno subito dal ricorrente a causa della relazione dell’[OSCURATO:PERSONA] non è inferiore all’importo
richiesto. Occorre di conseguenza accogliere la domanda risarcitoria del sig. [OSCURATO:PERSONA] nella sua integralità e condannare
la [OSCURATO:PERSONA] a versargli la somma di EUR 10 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito.
– Sul risarcimento del danno relativo alle spese sostenute dal ricorrente per la propria difesa nell’ambito del procedimento
amministrativo
165 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede altresì al Tribunale di condannare la [OSCURATO:PERSONA] a rimborsargli le spese che egli avrebbe sostenuto
nell’ambito dell’indagine e dei suoi reclami amministrativi diretti contro la decisione 17 maggio 2002 e la relazione dell’[OSCURATO:PERSONA]
del 17 ottobre 2002.
166 Tuttavia, occorre ricordare che tale richiesta non è quantificata e che il ricorrente non ha dimostrato, e neppure asserito,
l’esistenza di circostanze particolari che giustifichino la mancata quantificazione, nel ricorso introduttivo, di tale capo
della domanda di risarcimento. Pertanto, la domanda diretta al risarcimento del danno materiale di cui trattasi non soddisfa
i requisiti di cui all’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale e di conseguenza deve essere respinta in
quanto irricevibile (sentenza della Corte 23 settembre 2004, causa C‑150/03 P, Hectors/[OSCURATO:PERSONA] europeo, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8691,
punto 62).
Sulle spese
167 A norma dell’art. 87, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura, «il Tribunale può ripartire le spese o compensarle
tra le parti in caso di soccombenza reciproca su uno o più capi o per motivi eccezionali».
168 Nelle circostanze del caso di specie, si deve addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] la totalità delle spese del procedimento.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1)
[OSCURATO:PERSONA] è condannata a versare al sig. [OSCURATO:PERSONA] la somma di EUR 10 000.
2)
Le altre conclusioni del ricorso sono respinte.
3)
[OSCURATO:PERSONA] sopporterà le spese del giudizio.
[OSCURATO:PERSONA]Białecka
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 aprile 2006.
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
H. [OSCURATO:PERSONA] normativo della controversia
Fatti all’origine della controversia
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
In diritto
Sulle conclusioni dirette all’annullamento della decisione 17 maggio 2002 e della decisione 29 novembre 2002
Sulle conclusioni dirette all’annullamento della decisione 28 maggio 2003 che respinge il reclamo proposto dal ricorrente,
il 4 febbraio 2003, contro la relazione dell’[OSCURATO:PERSONA]
Sulle conclusioni dirette all’annullamento della relazione 17 ottobre 2002 dell’[OSCURATO:PERSONA]
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sulle conclusioni dirette al risarcimento dei danni asseriti
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
– Quanto all’obbligo di previo reclamo
– Quanto al collegamento tra la domanda di risarcimento danni e la domanda di annullamento
Sul merito
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
– Sul sorgere della responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA]
– Sulle norme di diritto asseritamente violate
– Sul comportamento dell’[OSCURATO:PERSONA] nella conduzione dell’indagine e nella stesura della relazione riguardante l’IRELA
– Sul nesso di causalità tra il fatto illecito commesso dall’[OSCURATO:PERSONA] e i danni asseriti dal ricorrente
– Sul danno del ricorrente
– Sul risarcimento del danno relativo alle spese sostenute dal ricorrente per la propria difesa nell’ambito del procedimento
amministrativo
Sulle spese
*
Lingua processuale: il francese.