CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 23279/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai :sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, chiedencio la dichiarazionE di inammissibilità del ricorso. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni scritte insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di • appropriazione indebita relativo alla mancata restituzione di due autcimezzi noleggiati da [OSCURATO:PERSONA] rappresentante della "L.B. noleggio di [OSCURATO:PERSONA]" rn P 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche che non sarebbero state riconosciute sulla base di una motivazione insufficiente che avrebbe valorizzato indebitamente il mancato risarcimento della persona offesa; si contestava inoltre la mancata valutazione delle condizioni economiche del ricorrente che avrebbe dovuto essere effettuata in relazione al fatto che la il beneficio della sospensione condizionale della pena era stato subordinato al pagamento della provvisionale stimata in euro 25.000. 2.1.1. Con riguardo alla legittimità del diniego delle attenuanti atipiche il collegio ribadisce che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza leciittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Sez. 1, n. 39566 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Starace, Rv. 270986). Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello con motivazione che non si presta ad alcuna censura rilevava che le prove raccolte non indicavano alcun elemento idoneo a sostenere la concessione delle invocate attenuanti. Infine, con riguardo al tema della compatibilità della cond zione relativa alla sospensione condizionale della pena con le condizioni economiche del ricorrente, il collegio rileva che la doglianza è tardiva - e dunque inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen - essendo stata proposta solo con il ricorso per cassazione, nonostante la condizione fosse stata imposta fin dal primo grado di giudizio. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il giorno 24 febbr