CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 03327/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di Trani svoltala relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] C APPELLO ; lettele conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Luca TAMPIERI , con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Trani, giudice del riesame, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento – da parte della T erza S ezione p enale di questa Corte di cassazione – d i precedente ordinanza di conferma di decreto di sequestro probatorio di n. 4 autobus di linea nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. ( di seguito A .S. A . s.c.a.r.l.) , ha nuovamente rigettato l’istanza di riesame avverso il medesimo decreto , proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all’art. 256 comma 1, lett. b) d. lgs. n. 152 del 2006, nella qualità di rappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA]. La misura della quale si tratta ha riguardato più autobus nella disponibilità della ditta, rinvenuti a seguito di un controllo effettuato in un’autorimessa sita in Andria. L’annullamento della precedente ordinanza (con la quale l’istanza di riesame era stata ritenuta inammissibile per difetto di legittimazione del [OSCURATO:PERSONA] nella sola veste di indag ato e non qualelegale rappresentate della ditta che aveva la disponibilità dei beni) era conseguito alla ritenuta legittimazione del predetto, siccome avente il diritto a richiedere la rimozione del vincolo anche al solo fine di evitare che i beni entrino a far parte del materiale probatorio. Il giudice del rinvio ha , preliminarmente , rilevato la natura del controllo devoluto, limitato all’astratta possibilità di ricondurre il fatto a una determinata fattispecie incriminatrice e concluso per la sussistenza del fumus del l’ipotizzato reato, dando conto dello stato nel quale i mezzi erano stati rinvenuti: essi erano privi di parti meccaniche essenziali, non marcianti e in stato di abbandono e non vi erano indicazioni in ordine alla lo ro demolizione. Ha, pertanto, consideratodetti mezzi corpo del reato e ritenuto il decreto di convalida integro nelle sue parti essenziali, essendovi stata esplicitata la necessità di tipo probatorio : analizzare l’esatta natura d i tali beni, considerati “rifiuti”; ricostru i rne la gestione e la vicenda nel suo complesso, anche nella prospettiva di approfondimenti tecnici ; salvaguardare la res da l pericolo di dispersione , anche ai fini dell ’eventuale valutazione da parte di periti, consulenti e della stessa autorità giudiziaria. 2. La difesa dell’indagato haproposto ricorso, formulando quattro motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge, anche in relazione agli artt. 125 e 325, cod. proc. pen.e la conseguente nullità genetica del decreto di convalida per difetto originario della motivazione, vizio non sanabile in sede di riesame. Secondo il deducente, nel decreto, oltre alla mera prospettazione astratta di esigenze probatorie, non sarebbestata fornita alcuna indicazione quanto alla programmazione di un accertamento irripetibile, né valutata un’alternativa meno invasiva. Con il secondo, ha dedotto analogo vizio quanto alla valutazione dei beni appresi quali “rifiuti speciali”, con conseguente insussistenza del fumus commissi delicti: i l Tribunalesi s arebbe limitato a una semplice presa d’atto dell’inattività dei mezzi, dalla quale è stato dedotto il loro stato di abbandono irreversibile, ciò che si porrebbe in contrasto con la nozione di rifiuto,costituito da sostan ze o cose delle quali il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi; inoltre, l a qualifica del bene come rifiuto postula un comportamento univoco di dismissione definitiva o un obbligo giuridico di eliminazione, laddove, nella specie, non vi sarebbe alcuna condotta in tal senso, né si profilerebbe un obbligo giuridico immediato di smaltimento, essendo insufficiente la semplice giacenza,anche prolungata, di veicoli dismessi,in attesa di definizione dell’iter amministrativo per la loro destinazione. Con il terzo motivo, ha dedotto vizio di omessa motivazione quanto alla rilevanza della consulenza allegata a difesa, con riferimento alla condizione dei mezzi (dei quali si esclude lo stato di abbandono), alla non conducenza della mancanza degli identificativi e al tracciamento e programmazione della loro destinazione, i giudici non avendo fatto alcun riferimento a tali osservazioni. Infine, con il quarto motivo, ha dedotto erronea applicazione di norme processuali anche con riferimento al principio di proporzionalità e adeguatezza della misura, avendo i giudici affermato apoditticamente che il sequestro di quattro autobus sarebbe giustificato da esigenze di ricostruzione dei fatti senza analizzare la possibilità di procedere con strumenti meno invasivi come rilievi, un accertamento tecnico ai sensi dell’art. 360 cod. proc. pen. o la repertazione selettiva delle sole parti rilevanti. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Luca TAMPIERI, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria di replica, insistendo nell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricors o va rigettato . 2. Il primo motivo è infondato, gli ulteriori sono , in parte , non deducibil i ai sensi dell’art. 325, cod. proc. pen., in parte,non specifici. 3. Il reato ipotizzato nella incolpazione provvisoria è quello previsto dall’art. 256 comma 1, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 162, a mente del quale « 3.1. Ciò posto, il diritto vivente ha già chiarito che il decreto di sequestro probatorio – così come il decreto di convalida – anche qualora abbia a oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti(Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 –01). Avuto riguardo alla tipologia della misura e alla vocazione legale della stessa all’apprensione di cose che sono necessarieper l’accertamento dei fatti, l’indagine vira, dunque,su quale specifico aspetto l a motivazione debba intervenire ed esso è stato individuato dal Supremo organo della nomofilachia sia in riferimento alla finalizzazione probatoria, precipuamente caratterizzante l'atto,che lo distingue dalle altre tipologie di apprensione di beni, che avuto riguardo alla relazione di immediatezza tra bene sequestrato e reato per il quale si procede: «…esigere che il decreto dia conto del reato per cui si procede, sia pure attraversoestremi essenziali di tempo, luogo e fatto, è evidentemente elemento-presupposto richiesto proprio in funzione della valutazione del collegamento tra bene e accertamento del fatto stesso». Con la conseguenza che la motivazione del decreto non può non investire anche la funzione probatoria del bene da apprendere e che, anche per le cose rientranti nella nozione di corpo del reato,così come per le cose pertinenti al reato, è possibile ragionare in termini di "facoltatività" del sequestro. Nella stessa sede, tuttavia, il Supremo consesso ha tenuto distinto, rispetto al piano della obbligatorietà della motivazione anche per il sequestro probatorio, quello del grado o del quantum del compendio argomentativo del provvedimento idoneo a far ritenere adempiuto siffatto obbligo, non essendo possibile stabilire, a priori, il grado di idoneità di una motivazione con "formula sintetica" in luogo di altra più diffusa. 3.2. Quanto all’onere di motivazione incombente sul pubblico ministero, poi, è certamente possibile il riferimento, per relationem , a un atto d’indagine: ciò, però , postula che la valutazione critica che il pubblico ministero è tenuto a effettuare in riferimento agli atti richiamati sia tanto più pregnante quanto più «indiretto» è il collegamento tra il reato e la rese quanto maggiori risultino il livello di progressione investigativa e il grado di compressione dei diritti costituzionali coinvolti (Sez. 3, n. 50324 del 30/11/2023, Girace, Rv. 285591 – 01). Nella sentenza da ultimo richiamata, peraltro, si è precisato che il provvedimento non è sindacabile quanto alla esistenza della prova del nesso di pertinenza della cosa con il reato, avuto riguardo alla sua intrinseca natura (di mezzo, cioè, di ricerca proprio di quella prova), ma solo sul fumus di tale collegamento , inteso come mera possibilità del rapporto della cosa con il reato. Con la conseguenza che, ai fini della legittimità del vincolo, è sufficiente la semplice possibilità, purché non astratta e avulsa dalle caratteristiche del caso concreto, della configurabilità di un rapporto di queste con il reato. Sempre in quella sede, poi, è stat a chiarita la non necessità di indizi di colpevolezza nei confronti di una determinata persona, essendo sufficiente che esistano elementi tali da far configurare l'esistenza di un reato e ritenere la relazione necessaria o il rapporto pertinenziale fra la cosa oggetto del sequestro e il reato stesso. Pertanto, ai fini del sequestro di che trattasi, non è necessario che il fatto noto sia accertato, ma è sufficiente che risulti «ragionevolmente probabile» in base a specifici elementi, dovendo il provvedimento evidenziare la «relazione qualificata» tra il reato e la res da apprendere, configurandosi la stessa come corpo di reato o cosa pertinente alreato e, inoltre, rappresentare la concreta «finalità probatoria» perseguita con l'apposizione del vincolo reale(Sez. 3, n. 11935 del 10/11/2016, dep. 2017, Zamfir, Rv. 270698 – 01; Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Santandrea, Rv. 285348 –01, in cui si è precisato che non è, a tal fine, sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge, senza descrivere i fatti, né la ragione per la quale i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose ad esso pertinenti, né la finalità probatoria perseguita). Ove ciò difetti nel provvedimento impositivo, la lacuna non potrà essere colmata dal tribunale adito per il riesame della misura, individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale (Sez. 6, n. 33849 del 01/10/2025, F., Rv. 288716 –01). 3.3. Orbene, n ella specie, il Tribunale , nel ritenere soddisfatto detto onere motivazionale,ha dato atto degli elementi contenuti nella comunicazione di notizia di reato del 21/02/2025, riepilogativa dell’esito di un sopralluogo effettuato una settimana prima presso l’autorimessa “[OSCURATO:PERSONA]” di Andria. In quella sede,era stata verificata la disponibilità dei mezziin capo alla ditta dell’indagato, la qualità del soggetto in capo al quale è stata ricondotta (una società esercente un’impresa della quale l’indagato è rappresentante legale); le condizioni nelle quali i mezzi si presentavano (in stato di abbandono, privi di parti meccaniche essenziali, con all’interno accatastata merce di vario genere e scaffalature in ferro a loro volta usate per accatastare altro materiale). Ed è sulla base di tali evidenze, alle quali fa espressamente rinvio il pubblico ministero nel decreto di convalida censurato, che è stata formulata l’ipotesi d’accusa per la quale, nella specie, si sarebbe trattato di “rifiuti speciali”, essendone stata altresì accertatala destinazione alla demolizione (in base a quanto affermato dallo stessoresponsabile del servizio pubblico di mobilità della società A.S.A.s.c.a.r.l.). 3.4. Con riferimento , poi, alla finalità probatoria, la s tessa è stata indiv iduata nel decreto di convalida, oltre che nella necessità di valutare la natura dei rifiuti, anche in quella di ricostruirne la gestione. Appare così smentito l’assunto difensivo: è la stessa difesa, peraltro,a riportare l’indicazione della finalità probatoria, anche al fine di analizzare la natura del “rifiuto” (vedi pag. 2 del ricorso), quanto alla relazione qualificata tra la res e l’ipotizzato reato la stessa essendo stata precisata nell’atto riepilogativo dell’accertamento. 3.5. Ne deriva la non configurabilità della dedotta nullità –originaria e non sanabile –del decreto di convalida. 4. Quanto alle ulteriori doglianze difensive, il secondo e il terzo motivo non sono deducibili, con essi avendo la difesa censurato il percorso motivazionale seguito dai giudici del riesame cautelare. 4.1. Sul punto, si consideri intanto che il t ribunale del riesame , in ipotesi di sequestro probatorio, è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria, in ciò distinguendosi nettamente il fumusrichiesto ai fini del sequestro probatorio dai «gravi indizi di colpevolezza» richiesto per l'emissione di misura cautelare reale(Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep.2020, P irlo, Rv. 278542 –01). 4.2. Va, poi, ulteriormente precisato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicandoo in procedendo , sia quei vizi della motiva zione così radicali da rendere l'apparato argomentativoposto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice(Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 –01; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 -01). 4.3. Nella specie, la difesa ha dedotto violazioni di legge che si sostanziano nella critica all’apparato motivazionale contenuto nel provvedimento impugnato , sia quanto all’apprezzamento del fumus, da condursi nei termini sopra preci sati, che avuto riguardo alla valutazione degli elementi allegati a mezzo di consulenza tecnica di parteche, contrariamente a quanto affermato a difesa per sostenere la dedotta mancanza grafica di motivazione, sono stati invece espressamente valutati dal Tribunale che ha ritenuto le osservazioni di quel tecnico smentite dalle dichiarazioni del responsabile del servizio pubblico di mobilità dell’ente, a loro volta valutate come confermative della destinazione dei mezzi alla demolizione ( cfr. pag. 2 del provvedimento mpugnato). 5. Infine, l’ultimo motivo è generico. La difesa si è limitata ad affermare la necessità del rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità della misura, certamente imposto anche nell’ipotesi in esame (vedi Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, sopra citata), opponendo la sussistenza di mezzi istruttori diversi e richiamando principi affermati in giurisprudenza che, in realtà, si riferiscono a ipotesi nelle quali i l sacrificio imposto con la misura implicava la libera disponibilità dei mezzi attinti dal sequestro (così in sez. 6, n. 43556 del 26/09/2019, Scarsini, Rv. 277211 –01, in cui la illegittimità del sequestro a fini probatori, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, è stata ritenuta con riferimento all’app rensione dell'intero archivio di documentazione cartacea di un'azienda, che aveva determinato una indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute, senza indicazione specifica dei documenti funzionali all'accertamento dei fatti oggetto di indagini; Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949 – 01, in cui è stata censurata l'estrazione di copia integrale dei dati contenutinei dispositivi informatici o telematici, atteso che la stessarealizza solo una copia-mezzo che consente la restituzione del dispositivo, ma non legittima il trattenimento della totalità delle informazioni apprese oltre il tempo necessario a selezionare quelle pertinenti al reato per cui si procede, dovendo il pubblico ministero predisporre un'adeguata organizzazione per compiere tale selezione nel tempo più breve possibile, soprattutto nel caso in cui i dati siano sequestrati a persone estranee al reato, e provvedere, all'esito, alla restituzione della copia-integrale agli aventi diritto). E, infatti,la proporzionalità e adeguatezza della misura costituiscono grandezze da valutarsi in termini comparativi rispetto all’esigenza probatoriaprospettata, cosicché vanno valutatein relazione alla natura del bene appreso e degli sviluppi probatori individuati a sostegno della misura. Tuttavia, il deducente si è limitat o sul punto a richiamare principi astratti, ipotizzando mezzi istruttori alternativi, senza specificare in qual modo il vincolo apposto sui beni in sequestro (che, allo stato dell’incolpazione e delle evidenze disponibili, risultano dismessi da chi ne aveva disponibilità e obbligo di gestione) abbia sacrificato oltre misura il diritto del ricorrente sui beni stessi. L a critica difensiva appare del tutto generica quanto alla proporzionalità dello strumento, sol che si consideri lanatura dei beni appresi, vale a dire mezzi non marcianti e privi di parti meccaniche essenziali, utilizzati per l’accatastamento di altri beni, senza allegazioni di alcun tipo quanto al sacrificio che il mantenimento del vincolo comporterebbe. 6. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al p