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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 ottobre 2022

Cassazione n. 44379/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro del 16/06/2022 che ha confermato il rigetto, da parte della Corte di appello della stessa città, dell'istanza di revoca e/o sostituzione della misura della custodia in carcere applicata al ricorrente in ordine al reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Al riguardo, deduce:

1.1. violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari e, in particolare, del periculum di reiterazione del reato per cui era intervenuta condanna, che era stato tratto dal Tribunale del riesame, in modo apodittico, dal richiamo alla generica pendenza di altri procedimenti penali, nonché dal riferimento alla contiguità del ricorrente a contesti criminali, non avvedendosi che questi era stato assolto dal reato associativo ex art. 416-bis cod. pen. in origine contestato, anche sulla scorta della ininterrotta detenzione subita dal 2008, tanto che il giudice del merito, a fondamento dell'assoluzione, aveva escluso che l'imputato avesse mantenuto contatti con ambienti criminali negli ultimi 15 anni;

1.2. violazione degli artt. 274 e 274 cod. proc. pen. sul rilievo di avere ritenuto del tutto neutro il periodo di custodia cautelare presofferto di anni 4 e mesi 6 rispetto alla pena inflitta per il reato estorsivo di anni 7 e mesi 4 di reclusione, a fronte di un fatto che risultava datato nel tempo, con violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità, anche tenuto conto che il presofferto era pressoché coincidente con quello della decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare.

2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 3/10/2022, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

3. Tanto premesso, il ricorso è fondato sotto il profilo del vizio di motivazione di cui al primo motivo.

Le circostanze di fatto poste a fondamento della sussistenza del pericolo di recidiva e della relativa presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., a fronte dell'intervenuta assoluzione dal reato associativo (dal 2004) e di un'interrotta detenzione ultradecennale, risultano invero generiche.

Da un lato, infatti, non si specifica la tipologia (natura del reato, tempo di commissione dei fatti, esiti cautelari o parziali di merito, ecc.) dei procedimenti penali che sarebbero in corso nei confronti del ricorrente e che avrebbero valenza recidivante e, dall'altro, si omette la descrizione dei fatti per i quali è intervenuta condanna, limitandosi ad un'asserzione di gravità.

E ciò tanto più se si considera, per quanto è dato ricavarsi dall'incipit dell'ordinanza impugnata, che la condanna attiene ad estorsione commessa con il metodo mafioso e non al fine di agevolare la relativa cosca, con la conseguenza che il dato di disvalore legato alla "contiguità con ambienti criminali" verso i quali l'imputato potrebbe volgere nuovamente la sua condotta, doveva essere sufficientemente esplorato ed argomentato.

4. Va, pertanto, annullata l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro Sezione per le misure cautelari personali per nuovo esame.

L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento del secondo.

5. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro Sezione per le misure cautelari personali per nuovo esame.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Motiva

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro del 16/06/2022 che ha confermato il rigetto, da parte della Corte di appello della stessa città, dell'istanza di revoca e/o sostituzione della misura della custodia in carcere applicata al ricorrente in ordine al reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Al riguardo, deduce: 1.1. violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari e, in particolare, del periculum di reiterazione del reato per cui era intervenuta condanna, che era stato tratto dal Tribunale del riesame, in modo apodittico, dal richiamo alla generica pendenza di altri procedimenti penali, nonché dal riferimento alla contiguità del ricorrente a contesti criminali, non avvedendosi che questi era stato assolto dal reato associativo ex art. 416-bis cod. pen. in origine contestato, anche sulla scorta della ininterrotta detenzione subita dal 2008, tanto che il giudice del merito, a fondamento dell'assoluzione, aveva escluso che l'imputato avesse mantenuto contatti con ambienti criminali negli ultimi 15 anni; 1.2. violazione degli artt. 274 e 274 cod. proc. pen. sul rilievo di avere ritenuto del tutto neutro il periodo di custodia cautelare presofferto di anni 4 e mesi 6 rispetto alla pena inflitta per il reato estorsivo di anni 7 e mesi 4 di reclusione, a fronte di un fatto che risultava datato nel tempo, con violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità, anche tenuto conto che il presofferto era pressoché coincidente con quello della decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare. 2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 3/10/2022, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Tanto premesso, il ricorso è fondato sotto il profilo del vizio di motivazione di cui al primo motivo. Le circostanze di fatto poste a fondamento della sussistenza del pericolo di recidiva e della relativa presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., a fronte dell'intervenuta assoluzione dal reato associativo (dal 2004) e di un'interrotta detenzione ultradecennale, risultano invero generiche. Da un lato, infatti, non si specifica la tipologia (natura del reato, tempo di commissione dei fatti, esiti cautelari o parziali di merito, ecc.) dei procedimenti penali che sarebbero in corso nei confronti del ricorrente e che avrebbero valenza recidivante e, dall'altro, si omette la descrizione dei fatti per i quali è intervenuta condanna, limitandosi ad un'asserzione di gravità. E ciò tanto più se si considera, per quanto è dato ricavarsi dall'incipit dell'ordinanza impugnata, che la condanna attiene ad estorsione commessa con il metodo mafioso e non al fine di agevolare la relativa cosca, con la conseguenza che il dato di disvalore legato alla "contiguità con ambienti criminali" verso i quali l'imputato potrebbe volgere nuovamente la sua condotta, doveva essere sufficientemente esplorato ed argomentato. 4. Va, pertanto, annullata l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro Sezione per le misure cautelari personali per nuovo esame. L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento del secondo. 5. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro Sezione per le misure cautelari personali per nuovo esame. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Motiva