Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2024

Cassazione n. 41364/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , k. tl [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.MAKARA Maksym ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la decisione del Tribunale di Grosseto che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all'art.186 comma 2 lett.c) C.d.S. e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2.Lamenta il ricorrente difetto di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta utilizzabilità dei risultati dell'alcol test per omesso av- viso, ex art.114 disp.att. cod.proc.pen., del loro compimento e in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto ripropo- sitivi di censure già considerate e disattese dalla Corte di Appello con corretto argomentare logico giuridico. 3.1 II motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto è principio consolidato di questa corte di legittimità che in tema di guida in stato di eb- brezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcole- mico, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art.183 cod. proc. pen., qualora l'imputato formuli una richiesta di rito abbre- viato (sez.4, n.40550 del 3/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Ry.282062; 44962 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Ry.282245).

Nella specie il giudice distrettuale ha evidenziato che risulta agli atti la prova che il ricorrente è stato avvisato della facoltà di farsi assistere in occasione dell'esame tramite alcoltest e che tale facoltà non era stata tempestivamente esercitata

3.1. Le circostanze attenuanti generiche sono state escluse con mo- tivazione del tutto congrua e priva di illogicità manifeste, in ragione dell'as- senza di profili di meritevolezza e del grado di ebbrezza alcolica riscontrata, reso ancora più insidioso per la circolazione stradale trattandosi di condu- cente privo di patente di guida;

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , k. tl [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.MAKARA Maksym ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la decisione del Tribunale di Grosseto che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all'art.186 comma 2 lett.c) C.d.S. e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2.Lamenta il ricorrente difetto di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta utilizzabilità dei risultati dell'alcol test per omesso av- viso, ex art.114 disp.att. cod.proc.pen., del loro compimento e in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto ripropo- sitivi di censure già considerate e disattese dalla Corte di Appello con corretto argomentare logico giuridico. 3.1 II motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto è principio consolidato di questa corte di legittimità che in tema di guida in stato di eb- brezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcole- mico, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art.183 cod. proc. pen., qualora l'imputato formuli una richiesta di rito abbre- viato (sez.4, n.40550 del 3/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Ry.282062; 44962 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Ry.282245). Nella specie il giudice distrettuale ha evidenziato che risulta agli atti la prova che il ricorrente è stato avvisato della facoltà di farsi assistere in occasione dell'esame tramite alcoltest e che tale facoltà non era stata tempestivamente esercitata 3.1. Le circostanze attenuanti generiche sono state escluse con mo- tivazione del tutto congrua e priva di illogicità manifeste, in ragione dell'as- senza di profili di meritevolezza e del grado di ebbrezza alcolica riscontrata, reso ancora più insidioso per la circolazione stradale trattandosi di condu- cente privo di patente di guida; 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 41364/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris