CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19577/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .1 h [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 495 cod, pen., commesso il 28 febbraio 2015; 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi su: esimente della ritrattazione; esclusione dell'art. 131 bis cod. pen.; 3. Il ricorso non è inammissibile. Non può ritenersi manifestamente infondata la censura sulla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. alla luce della nuova previsione che riconosce valenza anche alla «condotta susseguente al reato» Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 28 agosto 2022, in assenza di periodi di sospensione, è decorso il termine di prescrizione del reato (la recidiva inizialmente contestata è stata esclusa dal giudice di merito). 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso i