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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2022

Cassazione n. 19749/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui [OSCURATO:PERSONA] deduce il difetto di motivazione in relazione all'esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è inammissibile perché non scandito dalla necessaria critica analisi della sentenza impugnata, che (v. pag. 3) ha non illogicamente argomentato la decisione ritenendo assorbenti le consistenti dimensioni dell'attività, con presenza di ben 12 postazioni di lavoro che determinavano emissioni in atmosfera, senza che tale discrezionale giudizio possa essere altrimenti rivisitato in questa sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'8 aprile 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] GastonefAndreazza [OSCURATO:PERSONA] CELLER1A 1 9 M 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui [OSCURATO:PERSONA] deduce il difetto di motivazione in relazione all'esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è inammissibile perché non scandito dalla necessaria critica analisi della sentenza impugnata, che (v. pag. 3) ha non illogicamente argomentato la decisione ritenendo assorbenti le consistenti dimensioni dell'attività, con presenza di ben 12 postazioni di lavoro che determinavano emissioni in atmosfera, senza che tale discrezionale giudizio possa essere altrimenti rivisitato in questa sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] GastonefAndreazza [OSCURATO:PERSONA] CELLER1A 1 9 M 5
Sentenza Cassazione n. 19749/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris