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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 08536/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Olga [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. MARTIGNANO Antonio ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, avverso l'ordinanza con la quale la Corte d'Appello di Lecce ha rigettato la richiesta di riparazione dell'ingiusta detenzione dal medesimo subita in forza di un titolo cautelare nel procedimento nel quale egli era stato chiamato a rispondere del delitto di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più truffe e di più ipotesi di truffa ai danni dell'INPS.

Il predetto era stato assolto dal reato associativo e, tra il primo e il secondo giudizio di merito, i reati fine erano stati dichiarati estinti per prescrizione.

2. La parte ha formulato un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, rilevando che il titolo cautelare era stato emesso solo per il reato associativo, cosicché non poteva assegnarsi rilievo alla mancata assoluzione nel merito degli altri reati, posto che il titolo di essi non consentiva la emissione del titolo cautelare.

4. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto Olga [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La Corte territoriale ha chiarito che la misura aveva riguardato le accuse di partecipazione all'associazione a delinquere e una pluralità di truffe aggravate ai danni dell'istituto previdenziale.

L'assoluzione nel merito era intervenuta per il solo reato associativo, essendo stato il MARTIGNANO condannato in primo grado per alcuni dei reati fine (dichiarata l'estinzione per prescrizioe di altri), successivamente dichiarati anch'essi estinti per prescrizione.

3. Il motivo è manifestamente infondato.

Si rileva, infatti, secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità in materia di riparazione per la ingiusta detenzione (sin dalla sentenza delle Sez. unite n. 4187 del 30/10/2008, dep. 2009, Rv. 241855), che - ove il provvedimento restrittivo della libertà sia fondato su più contestazioni - il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste, sempreché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà, impedisce il sorgere del diritto, irrilevante risultando il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni (sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013, dep. 2014, Co/ucci, Rv. 258607; n. 31393 del 18/4/2013, Rv. 257778), a meno che la durata della custodia sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta nei precedenti gradi di giudizio, ma solo per la parte di Sr/ detenzione subita in eccedenza, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale (cfr. sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014, dep. 2015, Rv. 262396; sez. 4, n. 22058 del 15/2/2018, Dogaru, Rv. 273264).

La Corte territoriale, facendo corretta applicazione di tali principi, ha escluso il diritto azionato, dando atto che i reati fine (per i quali pure era stato emesso il titolo cautelare) erano stati dichiarati estinti, in parte in primo grado, in parte in appello, per intervenuta prescrizione.

Va, peraltro, aggiunto che detta interpretazione appare conforme all'intervento della Consulta con la sentenza 20/6/2008, n. 219, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen. nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione all'assoluzione o al proscioglimento nel merito dalle imputazioni.

La portata della citata pronuncia va apprezzata in relazione alle ragioni poste a base della stessa: il giudice delle leggi ha infatti chiarito - con riferimento all'insorgenza del diritto all'equo indennizzo - che la situazione del prosciolto o assolto nel merito è equiparabile a quella del condannato, ma solo per la parte di custodia cautelare sofferta dal primo che soverchi la pena inflitta o che in astratto avrebbe potuto infliggersi.

Per come emerge dalla massima estrapolata dalla decisione in commento, non risulta in tal caso violato l'art. 2, comma 1, n. 100 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (di delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), in quanto non vi sono ragioni per ritenere che la legge-delega abbia voluto introdurre direttamente una clausola generale di riparabilità della detenzione "ingiusta" che sia affidata al filtro dell'interprete, anziché a quello "fisiologico" della norma delegata; anzi, con l'ampiezza della espressione utilizzata, il delegante ha voluto rimettere al delegato l'individuazione e la specificazione di tali ipotesi; né può ritenersi violato il principio direttivo dell'adeguamento delle norme del codice di procedura penale alle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e del processo penale, giacché né l'art. 9, paragrafo 5, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (che ha per oggetto le sole ipotesi, riconducibili all'art.314 cod. proc. pen., comma 2, nelle quali, a prescindere dall'esito del giudizio, difettassero in origine le condizioni legali per applicare o mantenere una misura custodiale), né l'art. 5, paragrafo 5, della Convenzione E.D.U., ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (che si applica alle ipotesi in cui taluno sia stato privato della libertà personale al di fuori dei casi indicati dalla legge nazionale e previsti nel paragrafo 1 dello stesso articolo, ovvero in violazione delle modalità e dei tempi disciplinati dai paragrafi 2, 3 e 4), valgono a far ritenere che il legislatore delegante abbia inteso prevedere la riparazione dell'ingiusta detenzione senza porre alcuna limitazione circa il titolo della detenzione stessa o le ragioni dell'ingiustizia.

O

4. Nel caso all'esame, la parte ricorrente si è limitata ad affermare che il titolo cautelare aveva riguardato solo il reato associativo, assunto rimasto tuttavia a livello meramente assertivo, non avendo parte ricorrente allegato elementi a fondamento dello stesso, a fronte della affermazione di segno nettamente contrario, contenuta nell'ordinanza impugnata.

Inoltre, il ricorrente non ha allegato di aver subito una detenzione più lunga rispetto alla pena astrattamente irrogabile, in caso di condanna per più reati di truffa aggravata.

Infine, del tutto erroneamente ha ritenuto che il titolo di reato di cui ai capi d'imputazione per i quali non è intervenuto proscioglimento nel merito non consentisse l'emissione del titolo cautelare, trattandosi dell'ipotesi di cui all'art. 640, comma 2, cod. pen., per la quale il legislatore ha previsto una pena detentiva non inferiore a anni cinque di reclusione, tale da consentire dunque l'applicazione della misura coercitiva più afflittiva (tenuto conto, peraltro, che il relativo limite era, all'atto dell'esecuzione della misura, addirittura più basso, per come ammesso dallo stesso ricorrente in ricorso).

Peraltro, ove l'imputato avesse voluto perseguire l'interesse della riparazione, in presenza di reati prescritti, avrebbe dovuto, rinunciando alla prescrizione, chiedere ed ottenere una pronuncia che, assolvendolo nel merito, conclamasse l'ingiustizia della custodia cautelare subita.

Scelta processuale che non pone l'interessato in una situazione d'irragionevole pregiudizio: trattasi, infatti, di valori (diritto ad assicurarsi un esito penalmente favorevole e interesse a coltivare la successiva azione di ristoro) di rango diverso, il secondo certamente recessivo nel momento in cui la parte ha scelto di avvantaggiarsi dell'effetto estintivo della prescrizione, rinunciando alla possibilità di ottenere una pronuncia assolutoria di merito, condizione necessaria per domandare in seguito l'indennizzo per l'ingiusta detenzione.

5. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr.

C. cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso in Roma il 22 febb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Olga [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. MARTIGNANO Antonio ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, avverso l'ordinanza con la quale la Corte d'Appello di Lecce ha rigettato la richiesta di riparazione dell'ingiusta detenzione dal medesimo subita in forza di un titolo cautelare nel procedimento nel quale egli era stato chiamato a rispondere del delitto di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più truffe e di più ipotesi di truffa ai danni dell'INPS. Il predetto era stato assolto dal reato associativo e, tra il primo e il secondo giudizio di merito, i reati fine erano stati dichiarati estinti per prescrizione. 2. La parte ha formulato un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, rilevando che il titolo cautelare era stato emesso solo per il reato associativo, cosicché non poteva assegnarsi rilievo alla mancata assoluzione nel merito degli altri reati, posto che il titolo di essi non consentiva la emissione del titolo cautelare. 4. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto Olga [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte territoriale ha chiarito che la misura aveva riguardato le accuse di partecipazione all'associazione a delinquere e una pluralità di truffe aggravate ai danni dell'istituto previdenziale. L'assoluzione nel merito era intervenuta per il solo reato associativo, essendo stato il MARTIGNANO condannato in primo grado per alcuni dei reati fine (dichiarata l'estinzione per prescrizioe di altri), successivamente dichiarati anch'essi estinti per prescrizione. 3. Il motivo è manifestamente infondato. Si rileva, infatti, secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità in materia di riparazione per la ingiusta detenzione (sin dalla sentenza delle Sez. unite n. 4187 del 30/10/2008, dep. 2009, Rv. 241855), che - ove il provvedimento restrittivo della libertà sia fondato su più contestazioni - il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste, sempreché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà, impedisce il sorgere del diritto, irrilevante risultando il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni (sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013, dep. 2014, Co/ucci, Rv. 258607; n. 31393 del 18/4/2013, Rv. 257778), a meno che la durata della custodia sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta nei precedenti gradi di giudizio, ma solo per la parte di Sr/ detenzione subita in eccedenza, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale (cfr. sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014, dep. 2015, Rv. 262396; sez. 4, n. 22058 del 15/2/2018, Dogaru, Rv. 273264). La Corte territoriale, facendo corretta applicazione di tali principi, ha escluso il diritto azionato, dando atto che i reati fine (per i quali pure era stato emesso il titolo cautelare) erano stati dichiarati estinti, in parte in primo grado, in parte in appello, per intervenuta prescrizione. Va, peraltro, aggiunto che detta interpretazione appare conforme all'intervento della Consulta con la sentenza 20/6/2008, n. 219, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen. nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione all'assoluzione o al proscioglimento nel merito dalle imputazioni. La portata della citata pronuncia va apprezzata in relazione alle ragioni poste a base della stessa: il giudice delle leggi ha infatti chiarito - con riferimento all'insorgenza del diritto all'equo indennizzo - che la situazione del prosciolto o assolto nel merito è equiparabile a quella del condannato, ma solo per la parte di custodia cautelare sofferta dal primo che soverchi la pena inflitta o che in astratto avrebbe potuto infliggersi. Per come emerge dalla massima estrapolata dalla decisione in commento, non risulta in tal caso violato l'art. 2, comma 1, n. 100 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (di delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), in quanto non vi sono ragioni per ritenere che la legge-delega abbia voluto introdurre direttamente una clausola generale di riparabilità della detenzione "ingiusta" che sia affidata al filtro dell'interprete, anziché a quello "fisiologico" della norma delegata; anzi, con l'ampiezza della espressione utilizzata, il delegante ha voluto rimettere al delegato l'individuazione e la specificazione di tali ipotesi; né può ritenersi violato il principio direttivo dell'adeguamento delle norme del codice di procedura penale alle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e del processo penale, giacché né l'art. 9, paragrafo 5, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (che ha per oggetto le sole ipotesi, riconducibili all'art.314 cod. proc. pen., comma 2, nelle quali, a prescindere dall'esito del giudizio, difettassero in origine le condizioni legali per applicare o mantenere una misura custodiale), né l'art. 5, paragrafo 5, della Convenzione E.D.U., ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (che si applica alle ipotesi in cui taluno sia stato privato della libertà personale al di fuori dei casi indicati dalla legge nazionale e previsti nel paragrafo 1 dello stesso articolo, ovvero in violazione delle modalità e dei tempi disciplinati dai paragrafi 2, 3 e 4), valgono a far ritenere che il legislatore delegante abbia inteso prevedere la riparazione dell'ingiusta detenzione senza porre alcuna limitazione circa il titolo della detenzione stessa o le ragioni dell'ingiustizia. O 4. Nel caso all'esame, la parte ricorrente si è limitata ad affermare che il titolo cautelare aveva riguardato solo il reato associativo, assunto rimasto tuttavia a livello meramente assertivo, non avendo parte ricorrente allegato elementi a fondamento dello stesso, a fronte della affermazione di segno nettamente contrario, contenuta nell'ordinanza impugnata. Inoltre, il ricorrente non ha allegato di aver subito una detenzione più lunga rispetto alla pena astrattamente irrogabile, in caso di condanna per più reati di truffa aggravata. Infine, del tutto erroneamente ha ritenuto che il titolo di reato di cui ai capi d'imputazione per i quali non è intervenuto proscioglimento nel merito non consentisse l'emissione del titolo cautelare, trattandosi dell'ipotesi di cui all'art. 640, comma 2, cod. pen., per la quale il legislatore ha previsto una pena detentiva non inferiore a anni cinque di reclusione, tale da consentire dunque l'applicazione della misura coercitiva più afflittiva (tenuto conto, peraltro, che il relativo limite era, all'atto dell'esecuzione della misura, addirittura più basso, per come ammesso dallo stesso ricorrente in ricorso). Peraltro, ove l'imputato avesse voluto perseguire l'interesse della riparazione, in presenza di reati prescritti, avrebbe dovuto, rinunciando alla prescrizione, chiedere ed ottenere una pronuncia che, assolvendolo nel merito, conclamasse l'ingiustizia della custodia cautelare subita. Scelta processuale che non pone l'interessato in una situazione d'irragionevole pregiudizio: trattasi, infatti, di valori (diritto ad assicurarsi un esito penalmente favorevole e interesse a coltivare la successiva azione di ristoro) di rango diverso, il secondo certamente recessivo nel momento in cui la parte ha scelto di avvantaggiarsi dell'effetto estintivo della prescrizione, rinunciando alla possibilità di ottenere una pronuncia assolutoria di merito, condizione necessaria per domandare in seguito l'indennizzo per l'ingiusta detenzione. 5. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso in Roma il 22 febb
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