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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32287/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 341-bis cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso.

OSSERVA Il ricorso è inammissibile per genericità dei due motivi - relativi alla assenza di dolo specifico in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale e alla assenza dell'elemento oggettivo e del nesso di causalità psicologica tra offesa e funzioni esercitate in relazione al reato di oltraggio a pubblico ufficiale - riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (pag. 4).

In particolare, la Corte di appello ha evidenziato la natura offensiva delle frasi pronunciate rivolte agli operanti e la circostanza che le stesse furono pronunciate nei confronti dei pubblici ufficiali, alla presenza di altre persone.

I Giudici hanno, poi, precisato che non di mera reattiva espressione di sentimenti ostili si era trattato, ma di vere e proprie minacce, la cui serietà e capacità intimidatoria derivava dai riferimenti dell'agente a concrete evenienze riconducibili alla sua iniziativa e finalisticamente dirette a condizionare e idonee turbare i militari nell'esercizio delle proprie funzioni, avuto riguardo al contesto e all'attività in corso.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 341-bis cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso. OSSERVA Il ricorso è inammissibile per genericità dei due motivi - relativi alla assenza di dolo specifico in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale e alla assenza dell'elemento oggettivo e del nesso di causalità psicologica tra offesa e funzioni esercitate in relazione al reato di oltraggio a pubblico ufficiale - riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (pag. 4). In particolare, la Corte di appello ha evidenziato la natura offensiva delle frasi pronunciate rivolte agli operanti e la circostanza che le stesse furono pronunciate nei confronti dei pubblici ufficiali, alla presenza di altre persone. I Giudici hanno, poi, precisato che non di mera reattiva espressione di sentimenti ostili si era trattato, ma di vere e proprie minacce, la cui serietà e capacità intimidatoria derivava dai riferimenti dell'agente a concrete evenienze riconducibili alla sua iniziativa e finalisticamente dirette a condizionare e idonee turbare i militari nell'esercizio delle proprie funzioni, avuto riguardo al contesto e all'attività in corso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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