CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 04519/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lle "finestre" ORDINANZA sul ricorso 13816-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AGO - controricorrenti - per la cassazione della sentenza n. 6212 del 2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 27 settembre 2017 e pubblicata il 20 novembre 2017 (R.G.N. 1789/2016). Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con sentenza pubblicata il 20 novembre 2017 con il numero 6212 del 2017, la Corte d'appello di Napoli ha respinto il gravame proposto dall'INPS e, per l'effetto, ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede, che aveva accolto la domanda delle signore [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], quali eredi del signor [OSCURATO:PERSONA], e aveva condannato l'INPS a corrispondere la pensione di vecchiaia a decorrere dal 10 febbraio 2012, senza fare applicazione dello "slittamento" connesso con l'istituto delle "finestre". A fondamento della decisione, la Corte d'appello di Napoli ha argomentato che il differimento dell'erogazione della pensione di vecchiaia, sancito dall'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle pensioni di vecchiaia anticipata concesse agl'invalidi in misura non inferiore all'80% (art. 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503). La disciplina dettata dal d.l. n. 78 del 2010 non muta i requisiti d'accesso a tali trattamenti, svincolati «dalla elevazione del limite di età per la pensione di vecchiaia» e subordinati alla sussistenza di condizioni di svantaggio, che non tollerano «un ulteriore ritardo nella liquidazione». 2.- Contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli, l'INPS ricorre per cassazione, con atto notificato il 27 aprile 2018 e affidato a un solo motivo. 3.- [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. 4.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ. 5.- Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.- L'INPS denuncia violazione dell'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.). Avrebbe errato la Corte territoriale nel ritenere inapplicabile alla pensione di vecchiaia anticipata il differimento di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, previsione generale e contraddistinta da deroghe tassative, che non includono lo speciale trattamento di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992. 2.- Il ricorso è fondato. 3.- Questa Corte è costante nell'affermare che il differimento dell'erogazione della pensione di vecchiaia, disposto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, ha una valenza generale, corroborata da elementi di ordine letterale e sistematico (Cass., sez. lav., 19 ottobre 2022, n. 30791). 4.- Lo "slittamento" di dodici mesi per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia opera non solo per i soggetti che, a far tempo dal gennaio 2011, maturino tale diritto a sessant'anni se donne e a sessantacinque anni se uomini, ma anche nei confronti di tutti gli altri assicurati che lo maturino alle età previste dalle norme di riferimento, senza alcuna esclusione dei titolari di pensione di vecchiaia anticipata (Cass., sez. VI-L, 3 febbraio 2020, n. 2382). L'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, in ragione della sua formulazione onnicomprensiva, opera anche per i lavoratori con invalidità non inferiore all'80%. Tale fattispecie non può essere ricondotta alle deroghe tipizzate dai commi 4 e 5 della medesima previsione (Cass., sez. lav., 13 novembre 2018, n. 29191). Come si è rilevato di recente, «A favore di tali conclusioni militano le caratteristiche della pensione di vecchiaia anticipata, che non si configura come "una pensione diretta di invalidità", ma rientra a pieno titolo tra i trattamenti di vecchiaia contemplati dalla normativa sulle "finestre". La prestazione di cui al d.lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, si atteggia come "una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento" (Cass., sez. VI-L, 8 giugno 2015, n. 11750; negli stessi termini, Cass., sez. lav., 27 novembre 2019, n. 31001)» (ordinanza n. 30791 del 2022, cit., punto 4). La formulazione onnicomprensiva della norma e l'introduzione di specifiche ipotesi di deroga privano dunque di consistenza l'argomento addotto dalla sentenza impugnata (pagina 5) e dalle controricorrenti (pagina 17 del controricorso), incentrato sulla mancanza di un richiamo espresso alle pensioni di vecchiaia anticipata. 5.- Dal punto di vista sistematico, si deve poi evidenziare che le previsioni richiamate si prefiggono di contenere la spesa previdenziale, in una prospettiva di razionalizzazione e di riequilibrio (sentenza n. 29191 del 2018, cit., punto 9), che ne impone l'applicazione nei termini più ampi (ordinanza n. 30791 del 2022, cit., punto 4). Su tale argomento anche l'INPS ha posto l'accento nel ricorso per cassazione (pagina 8). 6.- Né si può invocare come argomento dirimente la speciale disciplina di favore che il legislatore ha apprestato per la pensione di vecchiaia anticipata. Tale disciplina, richiamata dalla sentenza impugnata (pagina 5) e dalle controricorrenti (pagine 8 e 9 del controricorso), consente soltanto una deroga ai limiti di età rispetto ai normali tempi di perfezionamento del diritto al trattamento di vecchiaia. Come argomenta l'INPS nel ricorso per cassazione (pagina 9), permane immutato il diritto degl'invalidi in misura non inferiore all'80% di accedere alla pensione di vecchiaia in anticipo rispetto alla generalità degli assicurati. A tale regime fa riscontro la generale operatività del meccanismo di "slittamento" congegnato dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (Cass., sez. lav., 28 gennaio 2021, n. 1931), che attiene ai tempi della concreta erogazione del trattamento pensionistico. Il bilanciamento attuato dal legislatore, nel rispetto del limite delle risorse disponibili (art. 81 Cost.), non comprime il nucleo essenziale della disciplina di tutela dettata per gl'invalidi e non presta dunque il fianco a censure di manifesta irragionevolezza (art. 3 Cost.), né pregiudica gli altri interessi di rilievo costituzionale (art. 38 Cost.) con i quali la normativa in esame interferisce. 7.- Da tale orientamento, confermato anche di recente (Cass., sez. lav., 6 dicembre 2022, n. 35861), non vi sono ragioni di discostarsi, né la parte controricorrente prospetta argomenti che inducano a rimeditare gli approdi cui è giunta questa Corte. 8.- Ne consegue che la sentenza impugnata, nell'escludere l'applicazione del differimento di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 ai titolari di pensione di vecchiaia anticipata, non è conforme ai principi di diritto richiamati. 9.- Il ricorso, pertanto, dev'essere accolto. La sentenza d'appello è cassata. 10.- La causa può essere decisa nel merito, in quanto non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto. La domanda verte sull'accertamento del diritto di percepire la pensione di vecchiaia anticipata a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del riconoscimento, senza alcuna applicazione del differimento di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010. Tale domanda, che s'incardina sulla decorrenza del trattamento pensionistico, dev'essere respinta. 11.- Le spese dell'intero processo possono essere compensate, in considerazione del fatto che l'orientamento di questa Corte si è consolidato in epoca posteriore alla definizione dei giudizi di merito. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa l'impugnata sentenza; decidendo nel merito, rigetta la domanda volta a ottenere il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata senza il differimento di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010