CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2022
Cassazione n. 44969/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] Ali ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, indicata in epigrafe, di conferma di quella del Tribunale di Imperia, con la quale l'imputato è stato condannato per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 7, cod. pen. (in Sanremo, 23/6/2017), ritenute le generiche equivalenti alle aggravanti; considerato che il ricorrente ha dedotto violazione di legge per carenza della motivazione quanto alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria; ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per un motivo non dedotto con l'atto di gravame (ex multis, sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Rv. 270316; n. 13826 del 17/2/2017, Bolognese, Rv. 269745; sez. 5, n. 111 del 10/9/2021), tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (sez. 2, n. 6131 del 29/1/2016, Menna, Rv. 266202); che, nella specie, la questione non è rilevabile d'ufficio (Sez. U, n. 12872 del 19/1/2017, Punzo, Rv. 269125, in cui si è precisato che, il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 2 25 N 022