CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00719/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 7135/2019proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difes a dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso ORDINANZA del [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, inpersona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Repubblica [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito, per la ricorrente, l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; sentito, per il controricorrente, l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSARic. 2019n. 7135,Sez. 2, CC del 6 dicembre 2 0 22 1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, resa in composizione collegialea norma degli artt. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 e 702 bis c.p.c. , ha accolto la domanda con la quale l’avv. [OSCURATO:PERSONA] chiesto la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento del compenso professionale maturato per l’attività professionale resa nell’interesse di quest’ultima per il recupero, attraverso la proposizione di due procedure esecutiv e immobiliari poi riunite e di una procedura esecutiva presso terzi, del creditoda mutuo fondiario, alla stessa ceduto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per la residua somma di €. 89.894,95. 1.2. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che il compenso non poteva essere liquidato applicando la convenzione invocata dalla società resistentesul rilievo che: - la [OSCURATO:SOCIETA] non ha depositato “copia di una convenzione sottoscritta dal ricorrente ovvero un atto con cui quest’ultimo abbia dichiarato di aderire alla convenzione di cui si discute”, non potendosi prescindere dall’esistenza di un accordo scritto posto che, a norma dell’art. 2233, ult.comma, c.c., i contratti conclusi tra avvocati e i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali “sono nulli,se non redatti in forma scritta”; - a tal fine non può essere considerata sufficiente la delibera con la quale la società ha approvato la bozza della convenzione in parola, “trattandosi di un mero atto interno della società, a nulla rilevando il fatto che il ricorrente abbia potuto contribuire ad elaborare, nell’interesse della società, tale schema di convenzione, occorrendo … una manifestazione della volontà, espressa in forma scritta dal predette legale, di accettare quanto stabilito dalla convenzione medesima per la determinazione dei propri compensi professionali”;- tale manifestazione di volontà non può essere neppure costituita dalla “notula”, riferita ad altro Ric. 2019n. 7135,Sez. 2, CC del 6 dicembre 2 0 22 giudizio, con cui l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto allaCredeal s.p.a. il pagamento del compenso professionale“come da convenzione”, “non emergendo da tale atto la volontà del professionista di aderire alla predetta convenzione per la determinazione degli onorari dovutigli in relazione a tutti i giudizi patrocinati per conto della [OSCURATO:SOCIETA]”. 1.3. Il tribunale, quindi, esclusa l’applicabilità dell’invocata convenzione, ha ritenuto, per quanto ancora interessa,che il compenso maturato dall’istante doveva essere liquidato:a) per ciò che riguarda la redaz ione dell ’ unico atto di precetto (per la somma di €. 89.894,95) nei confronti dei due debitori in solido, avendo riguardo al d.m. 8/4/2004, in quanto in vigore all’epoca in cui era stata svolta l’attività professionale, con il riconoscimento, a titolo di diritti, delle seguenti somme: - €. 103,00 per la redazione di tale unico atto; - €. 26,00 per la relativa notifica alla Carozza; - €. 32,00 per le due notifiche di tale atto al Conversi, e di onorari per €. 145,00, da computarsi una sola volta, oltre accessori; b) per ciò che riguarda la procedura esecutiva presso terzi, avendo del pari riguardo al d.m. 8/4/2004, con il riconoscimento delle seguenti somme: €. 193,00 per diritti, ed €. 525,00 per onorari, in una misura di poco inferiore ai valori tariffari medi, tenuto conto che l’attività si è esaurita nella notifica dell’atto di pignoramento, oltre accessori; c) per ciò che riguarda l’attività professionale svolta nelle procedure esecutive immobiliari, avendo riguardo al d.m. 140/2012 e allo scaglione di riferimento costituito dalla somma fatta valere con il precetto (€. 89.000,00) maggiorata dagli interessi (€. 42.461,01) richiesti con l’atto d’intervento; per la somma totale di €. 4.149,00, con l ’ aggiunta delle spese documentate, degli interessi moratorie degli accessori di legge.Ric. 2019n. 7135,Sez. 2, CC del 6 dicembre 2 0 22 1.4. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con ricorso notificato il 22/2/2019, ha chiesto, per unmotivo, la cassazione dell’ordinanza. 1.5. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso nel quale ha proposto, per due motiv i , ricorso incidentale. 1.6. La società ricorrente ha depositato memoria. 1.7. Rimesso il ricorso alla pubblica udienza, le parti hanno depositato memorie. 1.8. Il controricorrente, in particolare, ha chiesto il differimento dell’udienza in ragione della pendenza tra le stesse parti, oltre che del ricorso n. 5717/2019, anche del ricorso n. 15571/2018, e la condanna della ricorrente per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3°, c.p.c., riportandosi, per il resto, alle conclusioni esposte nel controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con l ’ unico motivo articolato , la ricorrent e principale, denunciando la violazione dell ’ art. 2233 c.c., in comb.disp. degli artt. 1326 e 1350 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il compenso vantato dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere liquidato in forza della convenzione invocata dalla società resistente sul rilievo che: -la [OSCURATO:SOCIETA] non aveva depositato “copia di una convenzione sottoscritta dal ricorrente ovvero un atto con cui quest’ultimo abbia dichiarato di aderire alla convenzione di cui si discute”, non potendosi prescindere dall’esistenza di un accordo scritto posto che, a norma dell’art. 2233, ult.comma, c.c., i contratti conclusi tra avvocati e i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali sono nulli se non sono stati redatti in forma scritta; -non poteva essere considerata a tal fine sufficientela delibera con la quale Ric. 2019n. 7135,Sez. 2, CC del 6 dicembre 2 0 22 la società ha approvato la bozza della convenzione in parola, “trattandosi di un mero atto interno della società, a nulla rilevando il fatto che il ricorrente abbia potuto contribuire ad elaborare, nell’interesse della società, tale schema di convenzione, occorrendo … una manifestazione della volontà, espressa in forma scritta dal predettolegale, di accettare quanto stabilito dalla convenzione medesima per la determinazione dei propri compensi professionali”; - tale manifestazione di volontà non poteva essere costituita neppure dalla notula, riferita ad altro giudizio, con cui l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento del compenso professionale “come da convenzione”, “non emergendo da tale atto la volontà del professionista di aderire alla predetta convenzione per la determinazione degli onorari dovutigli in relazione”. 2.2. Il tribunale, tuttavia , ha osservato la società ricorrente, così opinando, ha omesso di considerare, come dalla stessa eccepito nella comparsa di costituzione in giudizio, che: - il compenso spettante all’avv. [OSCURATO:PERSONA] per il recupero del credito vantato nei confronti dei debitori esecutati era stato previsto e determinato con deliberaassunta dall’assemblea dei soci in data 18/2/2009; -tale delibera, come emerge dal relativo verbale, era stata proposta dallo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale, presente all’assemblea quale consigliere di amministrazione della società, aveva temporaneamente abbandonato la seduta al momento della discussionein quanto destinatario dei relativi incarichi; - l ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva pacificamente aderito a tale convenzione, avendo dato esecuzione alla stessa apponendo nelle fatture emesse per i compensi professionali maturati, come la fattura n. 11 del 14/6/2010, l ’ espressione “ come da convenzione”.Ric. 2019n. 7135,Sez. 2, CC del 6 dicembre 2 0 22 2.3. Il tribunale, quindi, ha proseguito la ricorrente principale, a fronte della delibera del 18/2/2009 e della indicata fattura, avrebbe dovuto ritenere che tra la società e l ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], informato dai soci in merito al contenuto della delibera assunta, era stato stipulato, in forma scritta, il contratto di prestazione d’opera professionale, a prescindere dalla sua formale sottoscrizione, la quale, in effetti, può essere apposta anche su documenti diversi, non necessariamente contestuali, come la fattura n. 11 del 4/6/2010, la quale reca la sottoscrizione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e indica le somme richieste “come da convenzione”. 2.4. Il motivo, intanto, è ammissibile . L ’ interesse all’impugnazione può, in effetti, scaturire anche dall’interesse ad evitare che le statuizioni contenute nella sentenza impugnata possano passare in giudicato e pregiudicare le ragioni del ricorrente in altri giudizi tra le stesse parti che abbiano in comune, rispetto a quello così definito, questioni di merito, come l’effettiva stipulazione di un contratto invocato tanto nell ’ uno quanto negli altri, la cui soluzione , come l ’ affermata insussistenza d i tale contratto , possa essere coperta dal giudicato esterno e, di conseguenza, pregiudicare, nella misura in cui preclude una diversa soluzione anche negli altri giudizi pendenti tra le stesse parti, l’interesse di quella (come lasocietà ricorrente) che la sussistenza di quel contratto tra loro aveva, al contrario, invocato (cfr. Cass. n. 26921 del 2008; Cass. n. 17193 del 2012; Cass. n. 722 del 2018). 2.5. Il motivo, tuttavia, è infondato.Escluso, invero, ogni rilievo ai documenti allegati al ricorso ma non prodotti nei precedenti gradi di giudizio, poiché non riguardano l’ammissibilità del ricorso o del controricorso o la nullità della sentenza impugnata per vizi propri (Cass. n. 24942 de l 2021;Ric. 2019n. 7135,Sez. 2, CC del 6 dicembre 2 0 22 Cass. n. 4415 del 2020) , rileva la Corte che, a norma dell ’ art. 2233, ult. comma, c.c., nel testo introdotto dall’art. 2 del d.l. n. 223/2006,convertito con modif. dalla l. n. 248/2006, l’ accordo di determinazione delcompenso professionale tra l ’ avvocato e il suo cliente deve rivestire la forma scritta e che tale accordo, se non riveste tale forma, è nullo. 2.6. La norma indicata (che non può ritenersi abrogata con l ’ entrata in vigore dell ’ art. 13, comma 2, della l. n. 247/2012, lì dove ha stabilito che “ il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale”, poiché la novità legislativa, lasciando impregiudicata la prescrizione contenuta nell’art. 2233, ult. comma, c.c., ha inteso disciplinare non la forma del patto, che resta quella scritta a pena di nullità, ma solo il momento in cui stipularlo, che di regola è quello del conferimento dell’incarico professionale: cfr. Cass. n. 11597 del 2015; Cass. n. 24213 del 2021; Cass. n. 15563 del 2022) , in effetti, ha espressamente disposto che il contratto con il quale l’avvocato e il cliente stabiliscono il compenso professionale spettante al primo, dev ’ essere redatto, a pena di nullit ̀ , in forma scritta. 2.7. Ciò comporta: -in primo luogo, c he la formazione di tale accordo, se non postula che la volontà negoziale sia indefettibilmente espressa in un unico documento recante la contestuale sottoscrizione di entrambe le parti, potendosi per controrealizzarsi quando la seconda sottoscrizione sia contenuta in un documento separato, richiede, tuttavia,che la proposta di una delle parti,redatta in forma solenne, sia necessariamente seguita da un’accettazione conforme che sia rivestita della medesima formarichiesta dalla legge (Cass. n. 15563 del 2022, in motiv., la quale, con riguardo al contratto di prestazione Ric. 2019n. 7135,Sez. 2, CC del 6 dicembre 2 0 22 professionale tra cliente e avvocato, ha ritenuto che,a fronte di una proposta dotata della forma scritta, la stipulazione dell’accordo richiedeva un’“accettazione nella medesima forma”): la quale, in effetti, non p uò discendere da l mero comportamento, precedente o successivo alla presunta conclusione del contratto (anche se adesivo o attuativo o preparatorio dell’accordo, come la predisposizione della relativa bozza), assunto dalle parti, utilizzabile non per attestare la formazione di un consenso contrattuale che non sia stato incorporato in un documento scritto ma solo per interpretare la volontà dei contraentiper come espressa nel relativo testo (cfr. Cass. n. 12297del 2011; Cass. n. 11828del 2018); - in secondo luogo, che trovano applicazione le norme che in generale disciplinano la prova dei contratti per i quali la forma scritta è richiesta ad substantiam(Cass. n. 24213 del 2021, in motiv.), e cioè, tra l’altro, che: a) la scrittura non pù essere sostituita da mezzi probatori diversi (Cass. n. 1452 del 2019), come una dichiarazione di quietanza( Cass. n. 12673 del 1997; Cass. n. 5158 del 2012; Cass. n. 10846 del 2019 ) ovvero una fattura (Cass. n. 1614 del 2009; Cass. n. 5263 del 2015); b) la prova per presunzioni semplici (art. 2729 c.c.) è ammissibile, al pari della testimonianza(Cass. n. 13459 del 2006; Cass. n. 13857 del 2016),soltanto nell’ipotesi, prevista da gli art t . 2725 e 2724 n. 3 c.c., di perdita incolpevole del documento(Cass. n. 24213 del 2021, in motiv., che ha cassato la pronuncia con la quale il giudice di merito aveva ritenuto “raggiunta la prova dell’accordo per la determinazione del compenso sulla base di una presunzione, non tenendo conto che l’esistenza del requisito di forma non pù essere s ostituito da mezzi probatori diversi ”). 2.8. L’ordinanza impugnata, lì dove ha ritenuto che: a) il compenso vantato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere Ric. 2019n. 7135,Sez. 2, CC del 6 dicembre 2 0 22 liquidato in forza della convenzione invocata dalla [OSCURATO:SOCIETA] sul rilievo che la stessa non aveva depositato “una convenzione sottoscritta dal ricorrente” che potesse valere quale accordo di determinazione del compenso spettante a quest’ultimo per la prestazione d’opera professionale da lui resa (per il recupero del credito da mutuo fondiario vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) “ ovvero un atto con cui quest’ultimo abbia dichiarato di aderire alla convenzione di cui si discute”; b) la prova di tale accordo non poteva essere ricavata: -né dalla delibera con cui (l’assemblea d ei soci de) la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva approvato la bozza di tale convenzione, “… occorrendo una manifestazione della volontà, espressa in forma scritta dal predetto legale, di accettare quanto stabilito dalla convenzione medesima per la determinazione dei propri compensi professionali”; -néda “il fatto che il ricorrente” a vesse “potuto contribuire ad elaborare, nell’interesse della società, tale schema di convenzione”; - né, infine, dalla “ notula ”, riferita ad altro giudizio, con cui l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto alla stessa il pagamento del compenso professionale “come da convenzione”, “non emergendo da tale atto la volontà del professionista di aderire alla predetta convenzione per la determinazione degli onorari dovutigli in relazione a tutti i giudizi patrocinati per conto della [OSCURATO:SOCIETA]”, compreso quello nei confronti dei suddetti mutuatari; si è, pertanto, senz ’ altro attenuta ai principi esposti e, come tale, si sottrae ai rilievi critici svolti sul punto dalla società ricorrente. 2.9. La Corte, d’altra parte, osserva che la convenzione che l’assemblea della [OSCURATO:SOCIETA]. aveva approvato, per come risulta riprodotta in ricorso(p. 10 e 11), anziché costituire una proposta contrattuale o l’accettazione di una precedente proposta dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ha dato luogo, in effetti, ad un atto Ric. 2019n. 7135,Sez. 2, CC del 6 dicembre 2 0 22 meramente internoalla società stessa. L’assemblea, infatti, si è limitata ad approvare “un prospetto riepilogativodelle condizioni economiche” alle quali gli avvocati presenti in societ̀ “ tra i soci e gli amministratori” e a tal fine interpellati si erano dichiarati disponibili “a prestare assistenza alla società in relazione alla attività di recupero dei crediti”, con l’espresso invito al presidente del consiglio di amministrazione di “ conferire gli incarichi giudiziali preliminarmente in favore dei Soci o degli Amministratori”, come l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , e “ in difetto di loro accettazione, ai legali esterni che dovranno conformarsi alla tabella” approvata. Risulta, dunque, evidente, anche per il chiaro tenore letterale della delibera, che il perfezionamento del patto sul compenso, essendo rinviato ad un successivo scambio tra la proposta (proveniente dal p residen te del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA]) ela successiva accettazione dei professionisti (di volta in volta selezionati da ll o stesso), non poteva comunque conseguire dalla sola approvazione della delibera e, tanto meno, dal fatto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] avesse collaborato alla sua redazione e si fosse allontanato dall’assemblea al momento della discussione circa la sua approvazione. 2.10. Il giudizio con il quale il giudice di meritoritiene che un determinato documento (come la descritta delibera assembleare o la notula riferita ad altro giudizio)non contenga gli estremi costitutivi del contratto(“non emergendo da tale atto la volontà del professionista di aderire alla predetta convenzione per la determinazione deglionorari dovutigli in relazione a tutti i giudizi patrocinati per conto della [OSCURATO:SOCIETA]”) costituisce, del resto, un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimit̀ salvo che per i vizi (nel caso in esame neppure invocati) dellamotivazione (Cass. n. 10846 del 2019, in motiv.), Ric. 2019n. 7135,Sez. 2, CC del 6 dicembre 2 0 22 e cioè, a norma dell’art. 360 n. 5 c.p.c., solo per mancanza assoluta di motivazione o per motivazione apparente, perplessa o contraddittoria ovvero per omesso esame di fatti controversi e decisivi, dei quali sia chiaramen te riprodotta in ricorso l’emergenza dagli atti del giudizio(Cass. SU n. 8053 del 2014). 3.1. L’infondatezza del ricorso principale comporta l’assorbimento del primo motivo di ricorso incidentale, dichiaratamente subordinato all’accoglimento del primo. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, il controricorrente ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte incui il tribunale: - per cì che riguarda la redazione dell’atto di precetto, ha ritenuto che dovesse trovare applicazione il d.m. 8/4/2004, senza, tuttavia, riconoscere tutti i diritti maturati e senza liquidare l’onorario nei limiti del minimo tariffario; - per cì che riguarda l’esecuzione presso terzi, ha liquidato i diritti senza specificare a quali avesse fatto riferimento e, comunque, senza liquidare i compensi maturati per tutte le prestazioni svoltee le spese sostenute per contributo unificato e iscrizione a ruolo. 3.3. Il motivo è infondato. Premesso che il tribunale, in sede di liquidazione dei compensi maturati per la redazione dell’atto di precetto e per l’esecuzione presso terzi, ha tenuto conto della somma incontestatamente richiesta ai mutuatari, pari ad €. 89.894,95 (e cioè senza gli interessi, richiesti solo con l’intervento nell’esecuzione immobiliare), ritiene la Corte che, relativamente all’indicata procedura: -nessuna ulteriore somma a titolo di onorario doveva essere riconosciuta per il pre ce tto (liquidato in €. 103,00 e collocato dalla tabella A VII n. 52 allegata al d.m. 8/4/2004 tra gli atti della procedura esecutiva); - i diritti invocati relativamente all’atto di precetto (per le voci posizione archivio, disamina titolo e autentica p rocura) non Ric. 2019n. 7135,Sez. 2, CC del 6 dicembre 2 0 22 risultano previsti dai n. 46-74 della tabella B II, relativa al processo di esecuzione; - nessuna ulteriore somma doveva essere riconosciuta a titolo di onorario per l’assistenza prestata nell’indicata procedura, in quanto correttamente liquidato in €. 525,00 (v. la voce 56 della Tabella A VII), né per i diritti, che, relativamente alle voci invocate (redazione atto di pignoramento, “datticollazione”dellostesso, richiesta di notifica, ritiro notifica e disamina relate), sono senz’altro compresi nella somma a tal fine liquidata, pari ad €. 193,00; -le spese invocate per contributo unificato e iscrizione a ruolo non risultano emergere dagli atti del giudizio. 4. Il ricorso principale e il ricorso incidentale devono essere, pertanto, rigettati. 5. Non sussistono le condizioni per la condanna della società ricorrente a titolo di responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3°, c.p.c.. 6. Le spese dilite seguono la soccombenza prevalente della società ricorrente e sono liquidate in dispositivo. 7. La Corte, infine,dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte tanto della ricorrente principale, quanto del ricorrente incidentale , di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorsoprincipale e il ricorso incidentale; condanna la ricorrente principale a rimborsare a l controricorrentele spese di lite, che liquida in €. 2.269,50, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella Ric. 2019n. 7135,Sez. 2, CC del 6 dicembre 2 0 22 misura del 15%; La Corte dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte tanto della ricorrente principale, quanto del ricorrente incidentale, di unulte