CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 42770/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione DIAFERIA Gennaro ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza del GUP del Tribunale cittadino di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309/1990, così riqualificato il reato originariamente contestato, commesso in Marano di Napoli il 20/1/2018; considerato che il ricorrente ha dedotto vizio della motivazione con riferimento alla affermazione della penale responsabilità e alla dosimetria della pena, proponendo, quanto alla prima, argomenti in fatto, peraltro non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); quanto alla seconda, omettendo un confronto con le ragioni del discostamento dal minimo edittale (pluralità e eterogeneità delle sostanze, benevolo riconoscimento delle generiche in assenza di comportamenti collaborativi); che detta valutazione è insindacabile in questa sede siccome sostenuta da un ragionamento scevro da vizi, solo genericamente dedotti con conseguente inammissibilità del ricorso; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente _ [OSCURATO:PERSONA]