CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 10873/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore;-intimati-per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionaledella Lombardia n. 5235/2019, depositata il 20 dicembre 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 febbraio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10409/2020Numero sezionale 1898/2026Numero di raccolta generale 10873/2026Data pubblicazione 23/04/20261. – All'esito di una attività di indagine partita dall'omicidio di unfarmacista nel 2012, la Procura della Repubblica di Milano rilevava unsistema organizzato per l’evasione fiscale tramite la vendita non dichiaratadi prodotti farmaceutici. Le investigazioni hanno portato alla scoperta difrodi commesse da varie aziende, tra cui “Unico - La farmacia deifarmacisti S.p.A.”, che emetteva fatture false per operazioni inesistentiverso alcune farmacie. Queste registravano costi fittizi e rivendevano ifarmaci in nero. Tra i soggetti coinvolti figurava [OSCURATO:PERSONA], titolaredella ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”, divenuta nel 2011“[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] c.”. La farmacia in questioneveniva sottoposta a verifica da parte della Guardia di Finanza per ilperiodo di imposta 2007; in quell’occasione veniva appurato che la stessaaveva annotato in contabilità costi relativi a fatture per operazionioggettivamente inesistenti, poi confluiti nella dichiarazione dei redditiUNICO 2008, realizzando così un indebito risparmio di imposta. Sulla basedelle risultanze della verifica, l’Ufficio emetteva l’avviso di accertamento n.T9B01NG19872-2016 (anno di imposta 2007) con cui recuperava atassazione i costi indebitamente contabilizzati (oggetto di separatocontenzioso). Successivamente, la stessa farmacia veniva nuovamentesottoposta a verifica da parte della Guardia di Finanza con riferimento aiperiodi di imposta 2008, 2009, 2010 e 2011; le risultanze sonocompendiate nel processo verbale di constatazione del 2 marzo 2017.Per tutte le annualità in questione, i riscontri effettuati portavanoall’individuazione di materia imponibile sottratta a tassazione sia ai finidelle imposte dirette che dell’IRAP, mediante l’indebita deduzione di costirelativi a fatture per operazioni inesistenti, nonché al recupero dell’IVAillegittimamente detratta, in relazione a documenti di trasporto per i qualila parte non era stata in grado di fornire la prova del carico/scarico dellamerce. Con separati atti, quindi, l’Ufficio accertava per ogni annualità ilmaggior reddito imponibile ai fini IRPEF e il maggior valore dellaNumero registro generale 10409/2020Numero sezionale 1898/2026Numero di raccolta generale 10873/2026Data pubblicazione 23/04/2026produzione ai fini IRAP, determinando le maggiori imposte dovute, anchea fini IVA, e irrogando le correlate sanzioni.[OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare della ditta individuale “FarmaciaPrati di [OSCURATO:PERSONA]”, con separati ricorsi, impugnava gli avvisi diaccertamento relativi alle annualità 2008, 2009 e 2010.Con distinti ricorsi, la “[OSCURATO:PERSONA] sas” - succeduta alla dittaindividuale “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]” - e i soci della stessa, PratiAlberto e [OSCURATO:PERSONA], impugnavano l’avviso di accertamento relativoall'anno di imposta 2011.L’Ufficio si costituiva in tutti i giudizi ribadendo la legittimità delproprio operato.Con esclusivo riferimento all’annualità 2011 e, in particolare,all’eccezione relativa alla errata imputazione delle rettifiche, l’Ufficio davaT9BX2WD00104-2018, con cui annullava la ripresa effettuata ai soli finidella determinazione del reddito di impresa e dell’IRAP (restando validol’avviso di accertamento per quanto riguarda la ripresa effettuata a finiIVA) e chiedeva, pertanto, la cessazione parziale della materia delcontendere con riferimento alla ripresa effettuata a titolo di IRAP.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Milano, con sentenza n.4570/2/2018, depositata il 22 ottobre 2018, previa riunione perconnessione dei ricorsi presentati nei confronti degli avvisi diaccertamento emessi per le annualità 2008, 2009, 2010 e 2011,respingeva le tesi dei ricorrenti, confermando la correttezza delle ripreseeffettuate dall’Ufficio.2. – Avverso tale pronuncia venivano notificati due diversi atti diappello.L’Ufficio si costituiva in giudizio.Numero registro generale 10409/2020Numero sezionale 1898/2026Numero di raccolta generale 10873/2026Data pubblicazione 23/04/2026Con sentenza n. 5235/17/2019, depositata il 20 dicembre 2019, laCommissione tributaria regionale della Lombardia, accoglieva gli appellidelle controparti caducando gli atti opposti.3. – L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a tre motivi riguardo ai capi della sentenza che hanno annullatogli avvisi di accertamento relativi all’anno di imposta 2009(T9B01NC03294-2017), all’anno d’imposta 2010 (n. T9B01NC03295-2017) e l’avviso di accertamento n. T9B02NC03296-2017 relativo all’anno2011 (solo per quel che concerne la maggiore imposta IVA pari ad €8.542,00 e alle relative sanzioni pari ad € 10.677,50).I contribuenti non hanno svolto attività difensiva.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 112, 113 e 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e art. 36, comma 2, n. 3d.lgs. 546/1992 e conseguentemente degli artt. 43, comma 3, d.P.R.600/73, 1, comma 132, l. 208/15 e dell’art. 2, comma 2, d.lgs. 128/2015- Omessa pronuncia su specifica eccezione. Nullità della sentenza (art.360, comma 1, n. 4 c.p.c.).Parte ricorrente contesta il capo della pronuncia con cui laCommissione tributaria regionale ha caducato l’avviso di accertamentorelativo al 2009 per asserita intervenuta decadenza, stante la suatardività, siccome alcuna notizia di reato sarebbe stata inoltratatempestivamente entro la scadenza ordinaria (ex artt. 43 d.P.R. 600/73 e1, comma 132, l. 208/15) coincidente, nel caso, con la data del 31dicembre 2014.I giudici del gravame evidenziano al riguardo che l’unica data cuiriferire un’efficace comunicazione di notizia di reato è quella del 4 marzo2015. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, oltre a un patenteNumero registro generale 10409/2020Numero sezionale 1898/2026Numero di raccolta generale 10873/2026Data pubblicazione 23/04/2026travisamento della prova documentale sottoposta alla sua cognizione(oggetto del secondo motivo di ricorso), avrebbe del tutto omesso dipronunciarsi sulla specifica eccezione dell’Agenzia. Sul punto vengonotestualmente richiamate le deduzioni dell’Agenzia alle pagine 12 e 13 dellacostituzione in appello, ove si evidenzia che già nel 2012 vi era unaannotazione di polizia giudiziaria riferita alla truffa in questione, in cui ilPrati veniva citato come contitolare di una società coinvolta nella truffamedesima e nel 2014 veniva presentato presso la Procura dellaRepubblica di Milano un ordine di esibizione di atti e documenti ai sensidell’art. 256 c.p.p. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] ai [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, in data 7 maggio 2014 si dava atto di una seconda comunicazionedi notizia di reato a carico del [OSCURATO:PERSONA].1.1. – Il motivo è fondato.In tema di accertamento tributario, in ragione di quanto previsto dallacosiddetta "seconda normativa transitoria", ex art. 1, comma 132, della l.n. 208 del 2015, applicabile agli atti notificati successivamente al 2settembre 2015 per i periodi d'imposta precedenti al 31 dicembre 2016, laproroga dei termini di esercizio del potere impositivo, ex artt. 43 deld.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, è consentita acondizione che sussista una violazione comportante l'obbligo di denunciaper alcuno dei reati di cui al d.lgs. n. 74 del 2000 e che la denuncia siastata presentata o trasmessa, da parte dell'Amministrazione finanziaria odella Guardia di Finanza, entro e non oltre gli ordinari termini diaccertamento; tuttavia, laddove sia pendente un procedimento penale, nelquale siano acquisite le informative della polizia giudiziaria, queste ultimesono sufficienti ai fini del raddoppio dei termini, non essendo necessaria laprova in giudizio da parte dell'Agenzia delle entrate della comunicazionedella notizia di reato, dalla quale esse scaturiscono (Cass. n.22902/2025).Numero registro generale 10409/2020Numero sezionale 1898/2026Numero di raccolta generale 10873/2026Data pubblicazione 23/04/2026La questione riguardante la decadenza dalla pretesa impositiva dovràessere riesaminata in sede di rinvio poiché dalle puntuali deduzionidell'Agenzia delle entrate svolte in appello, riportate nel ricorso percassazione, emerge la presenza una comunicazione di notizia di reato neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] ma prima del compiersi della decadenza,circostanza che renderebbe tempestivo l'avviso di accertamento.2. – L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento delsecondo con cui, in subordine, si prospetta l’erroneità della decisione pertravisamento della prova documentale (violazione degli artt. 115 e 116c.p.c., nonché, in via diretta e conseguenziale degli artt. 43 d.P.R.600/73, dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. 128/2015 e dell’art. 1, comma132, l. 208/15 in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.).3. – Col terzo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 39 d.P.R. 600/73 e 19, 21e 54 d.P.R. 633/72 e 109 d.P.R. 917/86, in relazione all’articolo 360,comma 1, n. 3 c.p.c.Parte ricorrente ritiene altresì erronea la sentenza nella parte in cuiha annullato gli avvisi dell’Amministrazione relativamente alle annualità2010 e 2011, evidenziando un error in iudicando. La pronuncia, infatti,sarebbe in contrasto con i principi in materia di onere della prova, ribaditidalla più recente giurisprudenza della Corte di cassazione e dalla Corte digiustizia dell’Unione europea, in materia di operazioni oggettivamenteinesistenti. In ipotesi di fatture che l’amministrazione ritenga relative adoperazioni oggettivamente inesistenti, che si iscrivono in combinazioninegoziali fraudolente ai danni del fisco, la stessa ha l'onere di provare chel'operazione commerciale oggetto della fattura non è stata posta in essere.Tale prova può ben essere fornita anche mediante presunzioni. Nelcaso di specie, l’Agenzia, aveva indicato una serie di elementi indiziari sucui la Commissione tributaria regionale avrebbe completamente sorvolato.In particolare, viene richiamata la parte motiva degli avvisi in cui, a fronteNumero registro generale 10409/2020Numero sezionale 1898/2026Numero di raccolta generale 10873/2026Data pubblicazione 23/04/2026di documenti di trasporto indicativi della trasmissione di una determinataquantità di merce, non è stata rinvenuta (né fornita in giudizio) nessunaprova dell’avvenuto carico/scarico della merce stessa da parte dellal’obbligo di tenuta della contabilità del magazzino: infatti, appare del tuttoirreale che una farmacia, al pari di qualsiasi attività commerciale, nonabbia alcuna modalità di verifica e registrazione delle merci in entrata e inuscita dal proprio magazzino. Semplicemente, come già evidenziato negliavvisi opposti, senza che in giudizio emergesse altro, non vi è prova delpassaggio in magazzino della merce indicata nei documenti di trasportoperché la fornitura della merce non è mai avvenuta.La sentenza, tuttavia, nell’accogliere il gravame di controparteaccertamenti posti in essere dall’Amministrazione, all’allegazione delpagamento delle fatture, senza dimostrare la effettività delle prestazionieffettuate.3.1. – Il motivo è fondato.Secondo la consolidata giurisprudenza di questa S.C., in tema di IVA,l'onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamenteinesistenti è a carico dell'Amministrazione finanziaria e può essere assoltomediante presunzioni semplici, come l'assenza di una idonea strutturaorganizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), mentre spetta alcontribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione dei relativicosti, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, nonpotendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero inragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi dipagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprioallo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. n. 9723/2024;Cass. n. 28628/2021).Numero registro generale 10409/2020Numero sezionale 1898/2026Numero di raccolta generale 10873/2026Data pubblicazione 23/04/2026Nel caso di specie, i giudici hanno fatto mal governo dei principirichiamati, ignorando del tutto gli elementi presuntivi dedotti dall'ufficio eritenendo sufficienti le fatture per dimostrare l'effettività delle operazioni,lì dove la regolarità formale, di per sé, non è idonea a fornire la provadell'esistenza delle operazioni stesse.4. – La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata in relazione aimotivi accolti e, per l'effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado competente, in diversa composizione, ancheper la liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo;cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione,anche per la liquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il27 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]