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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 18904/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

5 della CORTE di APPELLO di BARIdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che [OSCURATO:PERSONA], con il ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],deduce la sussistenza di violazioni ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., perinosservanza ed erronea applicazione della legge penale, oltre che per mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all’art. 131-bis cod.pen., nella sentenza della Corte di appello di Bari indicata in epigrafe, che ha riformato ladecisione del Tribunale di Trani in composizione monocratica del 26/03/2024, la quale avevaa sua volta dichiarato l’odierno ricorrente colpevole del reato di cui all’art. 75 d.lgs. 06settembre 2011 n. 159 perché - sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianzaspeciale con obbligo di soggiorno – ne violava le prescrizioni, risultando assente pressol’abitazione in orari in cui avrebbe dovuto essere colà reperibile e per l’effetto – concesse lecircostanze attenuanti generiche, computate con il criterio dell’equivalenza rispetto allarecidiva – ha rideterminato la pena inflitta nella misura di anni uno di reclusione, conconferma delle ulteriori statuizioni.[OSCURATO:PERSONA] chele doglianze sussunte nell’impugnazione non superano il vaglio preliminaredi ammissibilità, in quanto riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dalgiudice di merito, oltre che interamente versate in fatto e volte alla denuncia di vizimotivazionali non emergenti, dal provvedimento impugnato.

Invero, ai fini dell’esclusionedella causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata lamotivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018,beneficio de quo, in ragione della condotta stessa tenuta dal soggetto;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo un’ipotesidi esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile intremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 della CORTE di APPELLO di BARIdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che [OSCURATO:PERSONA], con il ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],deduce la sussistenza di violazioni ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., perinosservanza ed erronea applicazione della legge penale, oltre che per mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all’art. 131-bis cod.pen., nella sentenza della Corte di appello di Bari indicata in epigrafe, che ha riformato ladecisione del Tribunale di Trani in composizione monocratica del 26/03/2024, la quale avevaa sua volta dichiarato l’odierno ricorrente colpevole del reato di cui all’art. 75 d.lgs. 06settembre 2011 n. 159 perché - sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianzaspeciale con obbligo di soggiorno – ne violava le prescrizioni, risultando assente pressol’abitazione in orari in cui avrebbe dovuto essere colà reperibile e per l’effetto – concesse lecircostanze attenuanti generiche, computate con il criterio dell’equivalenza rispetto allarecidiva – ha rideterminato la pena inflitta nella misura di anni uno di reclusione, conconferma delle ulteriori statuizioni.[OSCURATO:PERSONA] chele doglianze sussunte nell’impugnazione non superano il vaglio preliminaredi ammissibilità, in quanto riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dalgiudice di merito, oltre che interamente versate in fatto e volte alla denuncia di vizimotivazionali non emergenti, dal provvedimento impugnato. Invero, ai fini dell’esclusionedella causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata lamotivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018,beneficio de quo, in ragione della condotta stessa tenuta dal soggetto;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo un’ipotesidi esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile intremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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