Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024

Cassazione n. 03574/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] (CUI 04XY347) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che i motivi sono volti a sollecitare diversi apprezzamenti del merito, precluso in questa sede, a fronte di una motivazione con cui è stato dato atto dell'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle attenuanti generiche in assenza di nitidi segnali di resipiscenza, della congruità pena, peraltro poso superiore al minimo edittale, a fronte dell'esposizione a pericolo dell'incolumità di agenti e di utenti della strada, del quadro personologico e fattuale alla cui stregua non risultano applicabili pene sostitutive, non potendosi formulare una favorevole prognosi di ottemperanza alle relative prescrizioni; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] eite

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] (CUI 04XY347) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che i motivi sono volti a sollecitare diversi apprezzamenti del merito, precluso in questa sede, a fronte di una motivazione con cui è stato dato atto dell'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle attenuanti generiche in assenza di nitidi segnali di resipiscenza, della congruità pena, peraltro poso superiore al minimo edittale, a fronte dell'esposizione a pericolo dell'incolumità di agenti e di utenti della strada, del quadro personologico e fattuale alla cui stregua non risultano applicabili pene sostitutive, non potendosi formulare una favorevole prognosi di ottemperanza alle relative prescrizioni; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] eite
Sentenza Cassazione n. 03574/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris