CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38952/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 28 aprile 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia, in data 28 maggio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 642, primo comma, cod. pen. Considerato che il ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione all'art.161 cod. pen., tende ad ottenere l'affermazione di un principio privo di effetti favorevoli al ricorrente in quanto, anche escludendo dal computo il contestato periodo di sospensione di 64 giorni, il termine di prescrizione sarebbe comunque maturato ampiamente dopo la data della deliberazione della sentenza di appello, cosicché è radicalmente assente l'interesse alla impugnazione, interesse che deve essere connotato dai requisiti della concretezza e dell'attualità e correlato altresì agli effetti primari e diretti del provvedimento impugnato: esso può ritenersi sussistente solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso la eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella preesistente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre 20