CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2025
Cassazione n. 15547/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Bari ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale locale in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, deducendo, con un unico motivo, viola- zione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 444 e 125 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il motivo sopra richiamato è manifestamente infondato, in quanto assolu- tamente privo di specificità nelle sue articolazioni oltre che del tutto assertivo. Con lo stesso si prospettano ragioni di diritto che non si conciliano con la sentenza impugnata che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non è stata emessa in applicazione della pena richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. bensì all'esito della istruttoria dibattimentale svolta. La Corte territoriale, invero, passando in rassegna i motivi di gravame sotto- posti al suo esame ha posto l'accento sul rinvenimento all'interno di un box, che era nella disponibilità della ricorrente, come dimostrava la circostanza che ella era detentrice delle chiavi di accesso, di una borsa di primo soccorso all'interno della quale era rinvenuta sostanza stupefacente del tipo hashish dalla quale erano rica- vabili 304 dosi medie singole oltre che un bilancino di precisione. Come pure la Corte territoriale, proprio perché non si trattava di una sentenza di applicazione pena, come erroneamente sostenuto dal difensore nel ricorso, ha ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice che, peraltro, ha escluso in capo alla ricorrente la recidiva e le ha riconosciuto le circostanze attenuanti gene- riche. Con tutto ciò il ricorso non si confronta minimamente. Come ripetutamente affermato da questa Corte di legittimità (cfr., ex pluri- mis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta affatto con la motivazione della sentenza im- pugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna de ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso in data 8 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA] est. [OSCURATO:PERSONA]