CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 36248/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ministrativo ORDINANZA perento - Detrazione del periodo successivo sul ricorso (iscritto al N.R.G. 30137/2021) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 78D28 H501M), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con elezione di domicilio digitale nei due indirizzi PEC dei difensori; L)2 - ricorrente - contro Ministero dell'ECONOMIA e delle FINANZE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro - tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nella cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato ex lege; - resistente - avverso il decreto della Corte d'appello di Perugia cron. n. 167/2021, pubblicato il 22 aprile 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dei 28 ottobre 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con ricorso depositato il 18 giugno 2012, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 89/2001, [OSCURATO:PERSONA] adiva la Corte d'appello di Perugia, al fine di vedersi riconoscere l'equo indennizzo spettante per la durata non ragionevole del giudizio amministrativo presupposto, incardinato davanti al TAR Lazio per l'accertamento del suo diritto all'attribuzione dell'indennità di trasferimento, quale dipendente del Ministero della Difesa, ai sensi della legge n. 86/2001, giudizio instaurato con ricorso depositato il 10 marzo 2005 e definito con decreto di perenzione n. 8426/2015, pubblicato il 23 luglio 2015. 2.- Con decreto del 10 maggio 2016, la Corte territoriale adita dichiarava improponibile il ricorso, stante la mancata presentazione, nel giudizio innanzi al TAR, dell'istanza di prelievo ex art. 54 del d.l. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, in legge n. 133/2008. 3.- Avverso il decreto della Corte d'appello [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso in cassazione. La Suprema Corte, con sentenza n. 9758/2020, depositata il 26 maggio 2020, stante la sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 54 secondo comma, del d.l. n. 112/2008 (Corte cost. n. 34 del 6 marzo 2019), nella parte in cui non riconosceva il diritto all'equa riparazione nel processo amministrativo in mancanza di un'istanza di prelievo, accoglieva il ricorso e rinviava per la pronuncia nel merito ad altra Sezione della Corte d'appello di Perugia. 4.- Con ricorso depositato in data 28 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] riassumeva il giudizio e chiedeva il riconoscimento di un indennizzo, per la durata irragionevole del processo presupposto, di euro 3.666,66, ossia euro 500,00 per ogni anno di ritardo, calcolato in 7 anni e 4 mesi. 5.- La Corte di merito, decidendo sul ricorso in riassunzione, con il decreto di cui in epigrafe, accoglieva parzialmente la domanda di liquidazione dell'indennizzo per durata irragionevole del processo presupposto e, per l'effetto, condannava il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di euro 1.250,00 per danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo. Compensava le spese del procedimento introduttivo e quelle del successivo giudizio di legittimità e condannava il Ministero alla refusione delle spese processuali per il giudizio di rinvio, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Al riguardo, la Corte distrettuale rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che nei giudizi amministrativi dichiarati perenti occorreva detrarre dalla durata del processo, rilevante ai fini dell'equa riparazione, il periodo successivo al 16 settembre 2010 ("e ciò in ordine ai giudizi definiti con decreto di perenzione sotto il vigore del d.lgs. n. 104/2010"); b) che nella fattispecie il giudizio aveva avuto, quindi, una durata di circa 5 anni e 6 mesi, a fronte di una durata ragionevole di 3 anni, superando di circa 2 anni e 6 mesi il termine ragionevole; c) che, con riferimento al danno non patrimoniale, esso doveva ritenersi sussistente ogniqualvolta non fossero state integrate circostanze particolari, idonee ad escludere che tale danno fosse stato subito dal ricorrente; d) che, nel caso di specie, per le caratteristiche del giudizio, il criterio di euro 500,00 per anno costituiva un adeguato indennizzo per la violazione della ragionevole durata del processo; e) che, per l'effetto, doveva essere riconosciuto un indennizzo pari a euro 1.250,00. 6.- Avverso il decreto d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA]. Si è costituito senza notificare controricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Preliminarmente occorre dare atto che è valido il ricorso per cassazione sottoscritto dai due Avvocati in epigrafe emarginati, di cui uno solo iscritto nell'albo degli avvocati abilitati alla difesa innanzi alle giurisdizioni superiori, atteso che, per un verso, non ricorre un mandato congiuntivo alle liti conferito ad entrambi in difetto di una volontà espressa in tal senso e, per altro verso, l'Avvocato abilitato, apponendo la firma sul ricorso, ha fatto proprio il contenuto dell'atto e ne ha assunto in pieno la paternità e la responsabilità nei riguardi della parte assistita, di controparte e del giudice, mentre è rimasta irrilevante l'altra sottoscrizione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6736 del 19/03/2018; Sez. 1, Sentenza n. 15011 del 28/06/2006; Sez. 1, Sentenza n. 1586 del 28/02/1996). Per converso, l'atto di costituzione del Ministero - non notificato -, non potendo qualificarsi come controricorso (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 20996 del 22/07/2021; Sez. 5, Ordinanza n. 17030 del 16/06/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 10813 del 18/04/2019; Sez. U, Ordinanza n. 10019 del 10/04/2019), è inammissibile (posto che l'art. 370, primo comma, ultima parte, c.p.c. consente alla parte costituita senza notificazione del controricorso la sola facoltà di partecipare alla discussione orale, attività processuale evidentemente incompatibile con il procedimento camerale di specie, senza che sia riconosciuta la possibilità di depositare memorie). 2.- Tanto premesso, con l'unico motivo dedotto il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 2 della legge n. 89/2001 e dell'art. 6, § 1, della CEDU, per avere la Corte d'appello escluso, dal conteggio relativo alla durata irragionevole del processo presupposto, intrapreso davanti al giudice amministrativo, a fronte della definizione con decreto di perenzione, il periodo successivo all'entrata in vigore del d.lgs. n. 104/2010. A tale scopo, l'istante evidenzia che l'art. 2, comma 2-sexies, lett. d), della legge n. 89/2001, introdotto dall'art. 1, comma 999, della legge n. 208/2015, era applicabile dal 10 gennaio 2016 e non poteva, dunque, trovare applicazione nei processi di equa riparazione già iniziati al momento dell'entrata in vigore della nuova regolamentazione, tra cui ricadeva anche il giudizio in oggetto, avviato in data 18 giugno 2012. 2.1.- La doglianza è fondata. Infatti, in materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 104/2010, la dichiarazione di perenzione del giudizio da parte del giudice 4 amministrativo non consente di ritenere insussistente il danno per disinteresse della parte a coltivare il processo. D'altronde, nei giudizi di equa riparazione introdotti prima dell'entrata in vigore dalla legge n. 208/2015 (ossia prima del 1° gennaio 2016), non trovano applicazione le presunzioni iurís tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata previste dall'art. 2, comma 2-sexíes, lett. d), della legge n. 89/2001, come introdotto dalla stessa legge n. 208/2015, atteso che la menzionata disposizione, introducendo nuovi oneri probatori, non può operare retroattivamente nell'ambito dei processi in corso, in quanto chiama l'uno o l'altro dei contendenti ad addurre prove che questi in origine non era tenuto a fornire, ponendosi altrimenti a repentaglio la garanzia costituzionale del diritto di difesa (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 13538 del 29/04/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 32027 del 05/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 16413 del 30/07/2020; Sez. 2, Sentenza n. 32992 del 13/12/2019). Per converso, nel caso di specie, l'innovativa presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio è stata applicata retroattivamente, posto che il ricorso volto ad ottenere la liquidazione dell'indennizzo per durata non ragionevole è stato depositato il 18 giugno 2012. E in ragione di tale applicazione è stato scomputato dalla durata del processo amministrativo presupposto il periodo successivo all'entrata in vigore del d.lgs. n. 104/2010. Si rileva, allora, che non può darsi rilievo alla dichiarazione di perenzione del giudizio da parte del giudice amministrativo per ritenere insussistente il danno per disinteresse della parte a coltivare il processo, in quanto, altrimenti, verrebbe a darsi rilievo ad una circostanza sopravvenuta - la dichiarazione di estinzione del giudizio - successiva rispetto al superamento del limite di durata ragionevole del processo (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 10336 del 01/06/2020; Sez. 2, Sentenza n. 1628 del 24/01/2020; Sez. 6-2, Sentenza n. 14386 del 09/07/2015; Sez. 1, Sentenza n. 15 del 02/01/2014).In altri termini, prima dell'entrata in vigore dell'evocata novella, non poteva ritenersi che il disinteresse alla prosecuzione del processo amministrativo, all'esito dichiarato estinto o perento, fosse in sé emblematico della carenza di un pregiudizio, nella sfera giuridica ed economica della parte, per la sua irragionevole durata, salvo che non fosse emersa, in concreto, l'insussistenza di un qualsivoglia apprezzabile nocumento correlato all'iter procedimentale. 3.- Conseguentemente il decreto impugnato va cassato, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi ai principi di diritto enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sull