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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17136/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90, in relazione alla detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti del tipo hashish e del tipo cocaina.

Il ricorso è affidato a sei motivi.

Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 73 co. 4 D.P.R. 309/90 e vizio della motivazione, evidenziando la gratuità della cessione e contestando la riferibilità della sostanza destinata alla vendita anche a un altro coimputato e la destinazione al consumo di gruppo, come emerge anche dalle dichiarazioni effettuate dal teste Nardecchia, che ha dichiarato di aver acquistato cocaina da due soggetti.

Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 110 cod. pen., trattandosi di responsabilità concorsuale, essendo il fatto realizzato da altri soggetti, considerato che il teste Nardecchia non ha identificato con certezza l'imputato.

Con il terzo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 131 bis cod. pen., in relazione alla affermata abitualità delle condotte contestate.

Con il quarto motivo lamenta vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, privo di un'adeguata motivazione in ordine alla determinazione della pena base.

Con il quinto motivo si duole in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Con il sesto motivo lamenta la mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ai sensi dell'art. 20 bis cod. pen., lamentando l'assertività della motivazione.

In relazione al primo motivo, si osserva che non rileva la gratuità della cessione posto che la condotta è integrata a prescindere dal carattere oneroso o meno della cessione.

Nè risultano sussistenti i requisiti tipici del c.d. consumo di gruppo, che risulta smentito dalla deposizione resa da un teste.

In relazione al secondo motivo, il giudice ha affermato che la sostanza era stata codetenuta e trafficata da entrambi gli imputati, come risulta dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], acquirente dello stupefacente, il quale ha riferito che l'imputato si presentava in macchina sempre accompagnato da altro soggetto.

Anche il Nardecchia ha riconosciuto l'imputato quale uno dei due soggetti che formava la coppia di spacciatori dai quali si approvvigionava.

In relazione al terzo motivo, si osserva che le condotte sono caratterizzate da abitualità, trattandosi di una quindicina di episodi che vengono ascritti nel presente procedimento.

In relazione al quarto motivo, si osserva che il giudice a quo ha rideterminato il trattamento sanzionatorio riducendo l'entità degli aumenti applicati a titolo di continuazione, e ha ritenuto congrua, in relazione agli elementi che caratterizzano il fatto e alla personalità dell'imputato, con motivazione non sindacabile in questa sede, la pena base determinata dal primo giudice pari a mesi sette di reclusione e euro 110 di multa leggermente superiore al minimo edittale, giungendo alla pena finale pari ad anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 2.020 di multa.

Si ricorda, peraltro, che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi 1o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019 Rv. 276288).

In relazione al quinto motivo, si osserva che, in tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato (Sez.5, n 27202 del 11/12/2012, Rv. 256314).

Nel caso in disamina, pur non esprimendo un esplicito diniego alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, se pur il giudice a quo non ha espressamente esplicitato il diniego, ha richiamato, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, le condanne definitive per fatti analoghi accertati nell'agosto 2022 da cui è gravato il ricorrente.

Si osserva peraltro, che "la concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, e può ben essere motivato implicitamente attraverso l'esame esplicito di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen." (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Rv. 227142 - 01).

In relazione al sesto motivo, si osserva che "in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019 Rv. 276716 - 01).

Nel caso in disamina, con motivazione adeguata, il giudice a quo ha ritenuto di non sostituire la pena detentiva alla luce della reiterazione delle condotte di spaccio e dei precedenti penali di natura specifica.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.Mk-- 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90, in relazione alla detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti del tipo hashish e del tipo cocaina. Il ricorso è affidato a sei motivi. Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 73 co. 4 D.P.R. 309/90 e vizio della motivazione, evidenziando la gratuità della cessione e contestando la riferibilità della sostanza destinata alla vendita anche a un altro coimputato e la destinazione al consumo di gruppo, come emerge anche dalle dichiarazioni effettuate dal teste Nardecchia, che ha dichiarato di aver acquistato cocaina da due soggetti. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 110 cod. pen., trattandosi di responsabilità concorsuale, essendo il fatto realizzato da altri soggetti, considerato che il teste Nardecchia non ha identificato con certezza l'imputato. Con il terzo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 131 bis cod. pen., in relazione alla affermata abitualità delle condotte contestate. Con il quarto motivo lamenta vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, privo di un'adeguata motivazione in ordine alla determinazione della pena base. Con il quinto motivo si duole in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con il sesto motivo lamenta la mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ai sensi dell'art. 20 bis cod. pen., lamentando l'assertività della motivazione. In relazione al primo motivo, si osserva che non rileva la gratuità della cessione posto che la condotta è integrata a prescindere dal carattere oneroso o meno della cessione. Nè risultano sussistenti i requisiti tipici del c.d. consumo di gruppo, che risulta smentito dalla deposizione resa da un teste. In relazione al secondo motivo, il giudice ha affermato che la sostanza era stata codetenuta e trafficata da entrambi gli imputati, come risulta dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], acquirente dello stupefacente, il quale ha riferito che l'imputato si presentava in macchina sempre accompagnato da altro soggetto. Anche il Nardecchia ha riconosciuto l'imputato quale uno dei due soggetti che formava la coppia di spacciatori dai quali si approvvigionava. In relazione al terzo motivo, si osserva che le condotte sono caratterizzate da abitualità, trattandosi di una quindicina di episodi che vengono ascritti nel presente procedimento. In relazione al quarto motivo, si osserva che il giudice a quo ha rideterminato il trattamento sanzionatorio riducendo l'entità degli aumenti applicati a titolo di continuazione, e ha ritenuto congrua, in relazione agli elementi che caratterizzano il fatto e alla personalità dell'imputato, con motivazione non sindacabile in questa sede, la pena base determinata dal primo giudice pari a mesi sette di reclusione e euro 110 di multa leggermente superiore al minimo edittale, giungendo alla pena finale pari ad anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 2.020 di multa. Si ricorda, peraltro, che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi 1o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019 Rv. 276288). In relazione al quinto motivo, si osserva che, in tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato (Sez.5, n 27202 del 11/12/2012, Rv. 256314). Nel caso in disamina, pur non esprimendo un esplicito diniego alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, se pur il giudice a quo non ha espressamente esplicitato il diniego, ha richiamato, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, le condanne definitive per fatti analoghi accertati nell'agosto 2022 da cui è gravato il ricorrente. Si osserva peraltro, che "la concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, e può ben essere motivato implicitamente attraverso l'esame esplicito di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen." (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Rv. 227142 - 01). In relazione al sesto motivo, si osserva che "in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019 Rv. 276716 - 01). Nel caso in disamina, con motivazione adeguata, il giudice a quo ha ritenuto di non sostituire la pena detentiva alla luce della reiterazione delle condotte di spaccio e dei precedenti penali di natura specifica. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.Mk-- 2
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