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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 giugno 2022

Cassazione n. 23227/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23450/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] d’Arborea n. 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 294, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

ABRUZZO, sezione staccata di Pescara,n. 202/06 / 15, depositata il 26/02/2015 . [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2022dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, con due motivi, illustrati con una memoria ex art. 380 - bis . 1., cod. proc. civ., contro l’Agenzia delle entrate ed [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., che resistono con distinti controricorsi, avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) dell’Abruzzo (sezione staccata di Pescara), ha confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Chieti (n. 264/04/2013) che aveva respinto il ricorso della società contro la cartella di pagamento per Iva (ed altro), per gli anni 2002, 2004, 2005, nel quale si eccepivano alcuni vizi formali dell’atto impugnato;

2. in particolare, la C.T.R., per quanto qui rileva, ha ritenuto che: (i) è priva di pregio la contestazione circa la mancata indicazione, nella cartella, del saggio di interessi applicato, quale censura meramente formale visto che la contribuente non ha sollevato alcuna critica di tipo sostanziale sul saggio di interessi; (ii) l’omessa sottoscrizione della cartella, come riconosciuto dalla giurisprudenza, non ne determina la nullità, in quanto l’atto risulta essere conforme al modello approvato dal ministero delle finanze; considerato che:

1. c on il primo motivo di ricorso [«

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 DPR 602/73 e dell’art. 24 Costituzione.»], la ricorrente censura la sentenza impugnata che non ha rilevato la nullità della cartella per omessa indicazione dei vari saggi d’interessi applicati;

2. con il secondo motivo [«

2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 IV comma DPR 602/73 e degli artt. 20, 24 e 32 D.Lgs. 82/05»], la ricorrente censura la sentenza impugnata che non ha rilevato la nullità della cartella in mancanza di un valido titolo esecutivo a causa del fatto che il relativo ruolo non era stato sottoscritto con firma digitale;

3. il primo motivo non è fondato;

3.1. sulla premessa che nella specie si discute di una cartella conseguente ad iscrizione provvisoria sulla base di accertamenti opposti (secondo quanto indicato a pag. 2 del ricorso per cassazione), il dictum della C.T.R., che ha negato la nullità della cartella per omessa indicazione del saggio di interessi applicato, è in linea con Cass., Sez.

U., 14/07/2022, n. 22281, per la quale «Allorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l’obbligo di motivazione, prescritto dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’ulteriore importo per gli accessori.

Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione deve indicare, oltre all’importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall’individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo»;

4. il secondo motivo non è fondato;

4.1. la sentenza impugnata è conforme al tralatizio orientamento sezionale (ex multisCass. 20/01/2017, n. 1449; in senso conforme, per esempio, Cass. 06/06/2018, n. 14608; nello stesso senso, tra le stesse parti, cfr. Cass. 28/02/2022, n. 6607), per il quale «In tema di riscossione delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 1, comma 5-ter, del d.l. n. 106 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 156 del 2005, norma di interpretazione autentica dell’art. 12, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, i ruoli sono formati e resi esecutivi anche mediante la cd. validazione informatica dei dati in essi contenuti, eseguita in via centralizzata dal sistema informativo dell’Amministrazione creditrice, che deve considerarsi equipollente alla sottoscrizione del ruolo stesso».

A ciò si aggiunga chela copia su supporto informatico della cartella di pagamento non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso (Cass. n. 30948/2019 e n. 12016/2022);

5. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza; P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere le spese del giudizio di legittimità sia all’Agenzia delle entrate, liquidandole in euro 8.700,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito, sia a [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., liquidandole in euro 8.700,00, a titolo di compenso, euro 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento sul compenso, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, e oltre agli altri accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23450/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] d’Arborea n. 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 294, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. ABRUZZO, sezione staccata di Pescara,n. 202/06 / 15, depositata il 26/02/2015 . [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2022dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, con due motivi, illustrati con una memoria ex art. 380 - bis . 1., cod. proc. civ., contro l’Agenzia delle entrate ed [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., che resistono con distinti controricorsi, avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) dell’Abruzzo (sezione staccata di Pescara), ha confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Chieti (n. 264/04/2013) che aveva respinto il ricorso della società contro la cartella di pagamento per Iva (ed altro), per gli anni 2002, 2004, 2005, nel quale si eccepivano alcuni vizi formali dell’atto impugnato; 2. in particolare, la C.T.R., per quanto qui rileva, ha ritenuto che: (i) è priva di pregio la contestazione circa la mancata indicazione, nella cartella, del saggio di interessi applicato, quale censura meramente formale visto che la contribuente non ha sollevato alcuna critica di tipo sostanziale sul saggio di interessi; (ii) l’omessa sottoscrizione della cartella, come riconosciuto dalla giurisprudenza, non ne determina la nullità, in quanto l’atto risulta essere conforme al modello approvato dal ministero delle finanze; considerato che: 1. c on il primo motivo di ricorso [« 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 DPR 602/73 e dell’art. 24 Costituzione.»], la ricorrente censura la sentenza impugnata che non ha rilevato la nullità della cartella per omessa indicazione dei vari saggi d’interessi applicati; 2. con il secondo motivo [« 2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 IV comma DPR 602/73 e degli artt. 20, 24 e 32 D.Lgs. 82/05»], la ricorrente censura la sentenza impugnata che non ha rilevato la nullità della cartella in mancanza di un valido titolo esecutivo a causa del fatto che il relativo ruolo non era stato sottoscritto con firma digitale; 3. il primo motivo non è fondato; 3.1. sulla premessa che nella specie si discute di una cartella conseguente ad iscrizione provvisoria sulla base di accertamenti opposti (secondo quanto indicato a pag. 2 del ricorso per cassazione), il dictum della C.T.R., che ha negato la nullità della cartella per omessa indicazione del saggio di interessi applicato, è in linea con Cass., Sez. U., 14/07/2022, n. 22281, per la quale «Allorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l’obbligo di motivazione, prescritto dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione deve indicare, oltre all’importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall’individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo»; 4. il secondo motivo non è fondato; 4.1. la sentenza impugnata è conforme al tralatizio orientamento sezionale (ex multisCass. 20/01/2017, n. 1449; in senso conforme, per esempio, Cass. 06/06/2018, n. 14608; nello stesso senso, tra le stesse parti, cfr. Cass. 28/02/2022, n. 6607), per il quale «In tema di riscossione delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 1, comma 5-ter, del d.l. n. 106 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 156 del 2005, norma di interpretazione autentica dell’art. 12, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, i ruoli sono formati e resi esecutivi anche mediante la cd. validazione informatica dei dati in essi contenuti, eseguita in via centralizzata dal sistema informativo dell’Amministrazione creditrice, che deve considerarsi equipollente alla sottoscrizione del ruolo stesso». A ciò si aggiunga chela copia su supporto informatico della cartella di pagamento non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso (Cass. n. 30948/2019 e n. 12016/2022); 5. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza; P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere le spese del giudizio di legittimità sia all’Agenzia delle entrate, liquidandole in euro 8.700,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito, sia a [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., liquidandole in euro 8.700,00, a titolo di compenso, euro 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento sul compenso, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, e oltre agli altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis de
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