CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2025
Cassazione n. 37040/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall'art.186, comma 2, lett.c) e comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285. Il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art.591, comma 1, lett.d), cod.proc.pen., essendo pervenuta rinuncia all'impugnazione da parte del difensore, munito della necessaria procura speciale. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro cinquecento a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]