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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 14109/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Ancona, con sentenzayn data 09/07/2021, riformava parzialmente (mitigando il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Sergio, in relazione al reato di danneggiamento a lui ascritto.

Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile.

Deve invero osservarsi che le valutazioni della Corte territoriale, imperniate sull'insussistenza di elementi positivamente valutabili ai fini della concessione delle attenuanti, sono stati confutati dalla difesa con un riferimento alla scelta processuale (che appare in sé inidonea ai fini che qui interessano) e alla giovane età.

A tale ultimo proposito, viene in rilievo l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «la 'giovane età' dell'imputato non può giustificare di per sé la concessione delle attenuanti generiche, ma è necessario che il giudice accerti che la condizione giovanile abbia influito sulla personalità del soggetto determinandone una non completa maturità e capacità di valutare il proprio comportamento secondo le norme del buon vivere civile» (Sez. 2, n. 11985 del 04/02/2020, Gismondo, Rv. 278633).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 15/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]:SINI D'AGOSTINI ,› r'í [OSCURATO:PERSONA] 4 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Ancona, con sentenzayn data 09/07/2021, riformava parzialmente (mitigando il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Sergio, in relazione al reato di danneggiamento a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Deve invero osservarsi che le valutazioni della Corte territoriale, imperniate sull'insussistenza di elementi positivamente valutabili ai fini della concessione delle attenuanti, sono stati confutati dalla difesa con un riferimento alla scelta processuale (che appare in sé inidonea ai fini che qui interessano) e alla giovane età. A tale ultimo proposito, viene in rilievo l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «la 'giovane età' dell'imputato non può giustificare di per sé la concessione delle attenuanti generiche, ma è necessario che il giudice accerti che la condizione giovanile abbia influito sulla personalità del soggetto determinandone una non completa maturità e capacità di valutare il proprio comportamento secondo le norme del buon vivere civile» (Sez. 2, n. 11985 del 04/02/2020, Gismondo, Rv. 278633). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]:SINI D'AGOSTINI ,› r'í [OSCURATO:PERSONA] 4 1
Sentenza Cassazione n. 14109/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris