CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 settembre 2025
Cassazione n. 26078/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27158/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 settembre 1970 e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], via Bellini n. 17/2, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli anzidetti procuratori in [OSCURATO:PERSONA] d'Aracoeli 1 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. RNEMLS62D69A0100), residente in Abbiategrasso (MI), via [OSCURATO:PERSONA] n. 24, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 67A03 F205L) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 62A07 F205Q) ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale Numero registro generale 27158/2022 Numero sezionale 1127/2025 Numero di raccolta generale 26078/2025 Data pubblicazione 24/09/2025 indicato dai difensori. -controricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato preventivo ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Milano (MI), via Tiziano n. 5, pec [OSCURATO:EMAIL], in persona del legale rappresentante pro tempore e del [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (VA), in via [OSCURATO:PERSONA] n. 23, rappresentata e difesa nel procedimento avanti alla Corte d'Appello di Milano dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], pec [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], pec [OSCURATO:EMAIL]) entrambi del Foro di Milano. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (VA), in via [OSCURATO:PERSONA] n. 23, contumace nel giudizio avanti alla Corte d'Appello di Milano. -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 2757/2022 pubblicata in data 25/08/2022. Udita la relazione svolte nella camera di consiglio del 21/3/2025 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La signora [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la società [OSCURATO:SOCIETA] e la signora [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], esponendo di essere creditrice del Cagelli per l’importo di € 425.000,00 in forza di una scrittura Numero registro generale 27158/2022 Numero sezionale 1127/2025 Numero di raccolta generale 26078/2025 Data pubblicazione 24/09/2025 privata ricognitiva di precedenti accordi intercorsi tra le parti, relativi all’obbligo di restituzione di somme ricevute a titolo di mutuo oneroso. [OSCURATO:PERSONA] allegò che il Cagelli aveva posto in essere una serie di atti dispositivi ritenuti pregiudizievoli, in particolare aveva trasferito alla compagna [OSCURATO:PERSONA] la nuda proprietà di una porzione di un immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] e aveva venduto, sempre alla compagna, un’altra porzione del medesimo immobile, gravata di un diritto di abitazione costituito in favore della madre [OSCURATO:PERSONA]. Successivamente, la Fumagalli aveva vincolato i beni ricevuti dal Cagelli a garanzia del soddisfacimento dei creditori del concordato preventivo della società [OSCURATO:SOCIETA], società amministrata e partecipata dallo stesso Cagelli. [OSCURATO:PERSONA] aveva altresì rinunciato al proprio diritto di abitazione. Sulla base di detti elementi, la Reina chiese al Tribunale di revocare detti atti, compiuti con intenti pregiudizievoli ai creditori, considerata l’esiguità del prezzo convenuto per la compravendita rispetto a quello di mercato e il fatto che il Cagelli si fosse spossessato degli unici beni aggredibili dalla creditrice successivamente al sorgere del credito. Chiese pertanto la revoca sia dei due atti di vendita sia dell’atto di costituzione del vincolo di destinazione in favore della società [OSCURATO:SOCIETA] sia dell’atto di rinuncia al diritto di abitazione della Bossetti. Numero registro generale 27158/2022 Numero sezionale 1127/2025 Numero di raccolta generale 26078/2025 Data pubblicazione 24/09/2025 Nella resistenza del Cagelli e della società [OSCURATO:SOCIETA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 975 del 2019, dichiarò l’inefficacia ex art. 2901 c.c. degli atti impugnati. Avverso tale sentenza il Cagelli propose appello dinanzi alla Corte d’Appello di Milano, censurando sia l’erroneo accertamento relativo alla data di insorgenza del presunto credito, sia le statuizioni sull’eventus damni e sulla scientia damni. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 2757 del 25/8/2022, rigettò l’appello. Avverso la suindicata sentenza della Corte d'Appello di Milano il Cagelli propone ora ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la Reina. Considerato che: Con il primo motivo il ricorrente denunzia erronea applicazione delle condizioni per invocare il giudicato esterno- violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 nn. 1 e 3 c.p.c. per violazione dell’art. 2909 c.c. e 124 disp. att. c.p.c. Si duole che la corte territoriale abbia ritenuto coperta da giudicato la statuizione pronunciata da altro giudice che aveva rinvenuto, a base degli atti dispositivi posti in essere dal Cagelli, un atto misto di novazione e di Numero registro generale 27158/2022 Numero sezionale 1127/2025 Numero di raccolta generale 26078/2025 Data pubblicazione 24/09/2025 ricognizione di debito, pur mancando la prova del passaggio in giudicato della sentenza costituito dalla relativa certificazione del cancelliere prevista dall’art. 124 disp. att. c.p.c. Con il secondo motivo denunzia omessa pronuncia sulla participatio fraudis, nonché violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. dell’art. 2901, comma 1 n. 2 c.c. Lamenta che, trattandosi di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, la corte d’Appello ha svolto un accertamento non già sulla participatio fraudis del terzo bensì sulla mera scientia damni. Con il terzo motivo denunzia l’omesso esame della qualità di terzo di [OSCURATO:PERSONA], nonché l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. Si duole che i giudici del merito abbiano fatto discendere dall’essere la Fumagalli compagna e convivente del Cagelli la presunzione della consapevolezza della situazione debitoria del Cagelli da parte della Fumagalli, pur non essendolo più al tempo dei fatti essendosi la relazione affettiva e di convivenza interrotta nel 2006, dal 2012 intrattenendo una relazione stabile con altra persona. Con il quarto motivo denunzia omessa motivazione in relazione alla mancata ammissione della prova testimoniale su una circostanza decisiva ai fini della decisione, nonché la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 Numero registro generale 27158/2022 Numero sezionale 1127/2025 Numero di raccolta generale 26078/2025 Data pubblicazione 24/09/2025 comma 4° per violazione dell’art. 24 Cost. Si duole che la corte d’appello abbia immotivatamente non ammesso la richiesta prova testimoniale volta a dimostrare l’inesistenza di un rapporto affettivo e di convivenza tra il Cagelli e la Fumagalli. Con il quinto motivo lamenta la valutazione meramente ipotetica della pregiudizialità degli atti dispositivi alle ragioni del creditore, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 comma 1 n. 2 c.c. Si duole che la corte territoriale abbia ragionato in termini puramente astratti nel valutare la potenzialità della presenza di ipoteche sugli immobili oggetto di disposizione per escludere che la loro presenza ne diminuisse significativamente il valore, laddove nella specie gli immobili gravati da ipoteca per l’intero valore e fino al 2035 erano privi di valore, sicché la relativa alienazione non ha comportato alcun danno per la creditrice. Con il sesto motivo denunzia omessa valutazione dell’incidenza dell’ipoteca sui beni alienati sul suo stato soggettivo ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. Si duole che la corte di merito abbia ritenuto sufficiente la mera consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie senza invece farsi carico di argomentare come la consapevole esistenza di ipoteche su detti immobili avesse indotto il Cagelli a ritenere che gli Numero registro generale 27158/2022 Numero sezionale 1127/2025 Numero di raccolta generale 26078/2025 Data pubblicazione 24/09/2025 immobili fossero inidonei a soddisfare eventuali pretese della Reina. Il ricorrente sostiene che, essendo gli immobili gravati da ipoteca per il loro intero valore, egli non avrebbe potuto immaginare di arrecare un danno ai creditori con la loro alienazione. Con il settimo motivo denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt.2727, 2729, 2697 e 2901 c.c. Lamenta che la sussistenza dell’elemento soggettivo del debitore è stata dalla corte di merito desunta da presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza nonché contraddette da altri fatti accertati. Si duole che la corte di merito abbia basato la valutazione dell’elemento soggettivo in capo al debitore sulla base dell’unica circostanza che il medesimo avesse alienato tutti i beni immobili a sé intestati, invero contraddetta da altri fatti accertati nel procedimento, come il possesso di azioni in [OSCURATO:PERSONA]. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili. Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che il ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito -ponendoli a fondamento della mosse censure- (es., l’atto di citazione, l’atto di appello, gli atti dispositivi per cui è causa , la Numero registro generale 27158/2022 Numero sezionale 1127/2025 Numero di raccolta generale 26078/2025 Data pubblicazione 24/09/2025 scrittura ricognitiva , la scrittura denomina “contratto di finanziamento”; le 3 scritture private regolanti l’ acquisto e la detenzione fiduciaria delle quote , la scrittura del 25 marzo 2014 , il mutuo , la iscritta ipoteca ), limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente -per la parte d'interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti, laddove è al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 18/4/2016, n. 7701). A tale stregua, gli odierni ricorrenti non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso ( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., Numero registro generale 27158/2022 Numero sezionale 1127/2025 Numero di raccolta generale 26078/2025 Data pubblicazione 24/09/2025 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 ), sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo ( v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161 ). Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. già Cass., 21/8/1997, n. 7851). Va sotto altro profilo posto in rilievo come gli odierni ricorrenti inammissibilmente prospettino invero una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 11/10/2018, n. 25149; Cass., Sez. Un., 26/2/2021, n. 5442; Cass., 8/3/2022, n. 7523; Cass., 1/7/2021, n. 18695; Cass., 6/7/2015, Numero registro generale 27158/2022 Numero sezionale 1127/2025 Numero di raccolta generale 26078/2025 Data pubblicazione 24/09/2025 n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135). Deve ulteriormente porsi in rilievo che ( anche ) l’accertamento sulla sussistenza dei presupposti della revocatoria ex art. 2901 c.c. è un accertamento rimesso alla discrezionale valutazione del giudice del merito, e che ( avuto in particolare riferimento al 3° e al 6° motivo) la corte di merito ha fondato il proprio convincimento sulla scientia damni del debitore su una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti, tra cui la cessione di più immobili, il mantenimento del controllo sugli stessi, i vincoli familiari e le successive operazioni finanziarie, sicché anche l’allegazione della sussistenza di altri beni nel patrimonio del debitore, come le azioni di [OSCURATO:PERSONA], non inficia automaticamente la presunzione di pregiudizio, poiché la corte di merito ha già ritenuto tale liquidità volatile e facilmente sottraibile alle ragioni dei creditori. Avuto riguardo alle censure mosse in ordine all’erronea interpretazione e valutazione dei plurimi negozi evocati nel ricorso ( gli atti dispositivi de quibus, la scrittura ricognitiva , la scrittura denominata “contratto di finanziamento” , le 3 scritture private , l’ ultima scrittura privata sottoscritta in data 11 maggio 2013 ) va altresì sottolineato che non risulta dall’odierno ricorrente invero nemmeno denunziata la violazione dei canoni legali d’interpretazione ex art. 1362 ss., in contrasto con il principio consolidato nella giurisprudenza di Numero registro generale 27158/2022 Numero sezionale 1127/2025 Numero di raccolta generale 26078/2025 Data pubblicazione 24/09/2025 legittimità in base al quale l’interpretazione dei contratti e degli atti negoziali in genere è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito, essendo il sindacato di legittimità limitato alla sola verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 ss. c.c. (v. già Cass., 27/1/2006, n. 1754 ). Deve ancora evidenziarsi che, al di là della formale intestazione dei motivi, il ricorrente in realtà richiede a questa Corte un’inammissibile rivalutazione degli elementi processuali e probatori del giudizio di merito in termini diversi da quella operata -nell’esercizio dei poteri ad essi spettanti- dai giudici di merito, altresì presupponenti accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità. Senza sottacersi, con particolare riferimento al 4° motivo, che il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è invero censurabile con ricorso per cassazione per violazione del diritto alla prova, ai sensi dell'art. 360, 1° comma n. 4, c.p.c. ( solo ) allorquando il giudice di merito rilevi preclusioni o decadenze insussistenti ovvero affermi l'inammissibilità del mezzo di prova per motivi che prescindano da una valutazione della sua rilevanza in rapporto al tema controverso ed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite, nonché per vizio di motivazione in ordine all'attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso ove come nella specie Numero registro generale 27158/2022 Numero sezionale 1127/2025 Numero di raccolta generale 26078/2025 Data pubblicazione 24/09/2025 non risulti illustrata la decisività del mezzo di prova di cui si lamenta la mancata ammissione (Cass., 3, n. 30810 del 6/11/2023; Cass., 6-1 n. 16214 del 17/6/2019; Cass., 3, n. 18285 del 25/6/2021). La rilevanza della convivenza risulta nell’impugnata sentenza dalla corte di merito invero valutata con riferimento al un più ampio contesto dell’acquisito quadro indiziario, la cui eventuale smentita non avrebbe, di per sé, alterato la conclusione raggiunta dal giudice di merito sulla scientia damni, fondata su una pluralità di elementi convergenti. Emerge dunque evidente come l'odierno ricorrente inammissibilmente prospetti in realtà una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminarsi il merito dell'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine Numero registro generale 27158/2022 Numero sezionale 1127/2025 Numero di raccolta generale 26078/2025 Data pubblicazione 24/09/2025 di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. già Cass., 14/3/2006, n. 5443). Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], seguono la soccombenza. Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 8.200,00 (di cui euro 8.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 21/3/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27158/2022 Numero sezionale 1127/2025 Numero di raccolta generale 26078/2025 Data pubblicazione 24/09/2025