CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2025
Cassazione n. 36156/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] natm COMO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] CERE' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 15711/2025 - Rel. [OSCURATO:PERSONA] - Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Como, con cui sono stati ritenuti responsabili del reato di bancarotta fraudolenta e condannati alla pena ritenuta di giustizia. Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità -non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione (la riconducibilità del suo ruolo a quello di una mera testa di legno) che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]). Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della qualifica di amministratore di fatto - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Ritenuto che il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto; esso è, inoltre, aspecifico, essendo fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e che non dialogano criticamente con il costrutto della decisione avversata mancando di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultim o non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato. Considerato che il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - che contesta la correttezza della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo - è inedito, in quanto non vi era motivo sul dolo nell'atto di appello, ed è altresì anch'esso aspecifico. Considerato che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della